I centri di raccolta rifiuti urbani (ecocentri) sono disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale). Sul piano della sicurezza sul lavoro, le attività svolte in questi impianti espongono gli operatori a una pluralità di rischi: contatto con rifiuti pericolosi (vernici, solventi, batterie, farmaci scaduti, RAEE), rischio biologico da rifiuti organici, rischi meccanici legati all'utilizzo di compattatori e attrezzature di movimentazione.
La circolare del 2026 richiama i gestori degli ecocentri a verificare l'aggiornamento dei DVR con specifico riferimento alle fasi di ricevimento, cernita e stoccaggio delle frazioni pericolose, e a garantire la formazione degli addetti anche sulle procedure di gestione delle emergenze in caso di sversamenti o incidenti con rifiuti classificati come pericolosi ai sensi del Regolamento UE 1357/2014.
Tra le novità operative, la circolare introduce indicazioni sul corretto utilizzo dei DPI di terza categoria per gli addetti alla movimentazione dei RAEE (rischio metalli pesanti, mercurio) e dei contenitori per rifiuti sanitari assimilati agli urbani. Vengono inoltre aggiornate le prescrizioni relative alla segnaletica di sicurezza interna, ai percorsi pedonali separati dal traffico veicolare e alla capacità massima dei depositi temporanei.
I comuni e le società di gestione del ciclo dei rifiuti che gestiscono ecocentri in convenzione sono tenuti a recepire questi aggiornamenti nei propri contratti di servizio e a verificare che i gestori abbiano provveduto all'adeguamento delle procedure interne, della formazione del personale e della documentazione di sicurezza prevista dall'art. 17 e seguenti del D.Lgs. 81/2008.