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Cassazione penale 2025: responsabilità del preposto per omessa vigilanza in lavori in quota

La Cassazione penale conferma la responsabilità del preposto che non ha impedito lavori in quota senza imbracatura, ribadendo che il ruolo di preposto implica un obbligo di intervento immediato e non delegabile.

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Con una pronuncia del 2025, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un preposto per lesioni colpose gravi occorse a un lavoratore che aveva eseguito lavori in quota senza imbracatura di sicurezza. La Corte ha stabilito che il preposto, pur non avendo direttamente ordinato l'esecuzione dei lavori in assenza dei dispositivi di protezione individuale, era presente sul cantiere e aveva la possibilità concreta di intervenire per impedire il comportamento pericoloso del lavoratore.

Il caso esaminato riguardava un lavoratore che, per accelerare i tempi di esecuzione, aveva rimosso l'imbracatura durante un'operazione di manutenzione in quota. Il preposto era stato informato delle condizioni operative ma non era intervenuto per ripristinare l'utilizzo dei DPI, limitandosi a una segnalazione verbale al lavoratore senza sospendere l'attività. La Corte ha ritenuto che tale comportamento non fosse sufficiente a integrare il doveroso esercizio del potere di intervento attribuito al preposto dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08.

La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale rafforzato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito dalla L. 215/2021), che ha introdotto nell'art. 19, comma 1, lett. f-bis del D.Lgs. 81/08 il potere-dovere del preposto di interrompere l'attività del lavoratore in caso di pericolo grave e immediato e di allontanarlo dall'area di rischio. La Cassazione ha ribadito che tale previsione non è meramente facoltativa: l'omissione dell'intervento, quando il preposto avrebbe potuto e dovuto agire, genera responsabilità penale concorsuale con il datore di lavoro.

La Corte ha precisato che la responsabilità del preposto non si limita ai casi di pericolo grave e immediato in senso stretto, ma si estende a qualsiasi situazione in cui un comportamento del lavoratore aumenti significativamente il rischio di infortunio e il preposto abbia il potere di correggerlo. La segnalazione verbale non seguita dall'interruzione effettiva dell'attività non costituisce adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Per i datori di lavoro è essenziale: designare formalmente i preposti con atto scritto, formarli con la formazione particolare aggiuntiva biennale in presenza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, e verificare che esercitino concretamente la funzione di vigilanza attribuita loro dalla norma, anche nei confronti di comportamenti dei lavoratori che aumentino il rischio.

Cassazione preposto lavori in quota responsabilità penale art. 19 D.Lgs. 81/08

Fonti normative

  • Cass. Pen. Sez. IV — orientamento 2025 su responsabilità del preposto in lavori in quota
  • Art. 19 D.Lgs. 81/08 — obblighi del preposto (lett. f-bis)
  • D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 — rafforzamento poteri preposto
  • D.Lgs. 81/08 — Titolo IV lavori in quota (artt. 107-113)

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