Con sentenza depositata nel 2025, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro per lesioni colpose gravi occorse a un dipendente esposto a sostanze chimiche pericolose, rilevando che il DVR aziendale non conteneva una valutazione adeguata del rischio chimico ai sensi del Titolo IX del D.Lgs. 81/08.
La Corte ha chiarito che la valutazione del rischio chimico non può limitarsi all'elenco delle sostanze e miscele presenti nel ciclo lavorativo e al generico richiamo alle schede di sicurezza (SDS): deve comprendere la quantificazione dell'esposizione dei lavoratori (misurazione o stima dell'esposizione per inalazione e per contatto cutaneo), il confronto con i valori limite di esposizione professionale (OEL) fissati dal D.Lgs. 81/08 e dalle indicazioni scientifiche (ACGIH, SCOEL), e la documentazione delle misure preventive e protettive adottate in ordine gerarchico (eliminazione, sostituzione, misure tecniche, DPI).
La pronuncia ribadisce che la presenza di SDS aggiornate in azienda non equivale ad aver effettuato la valutazione del rischio chimico: le SDS sono uno strumento informativo di cui il datore deve disporre, ma la valutazione del rischio è un processo autonomo che compete al datore di lavoro con il supporto di RSPP e medico competente.
Per i datori di lavoro che utilizzano agenti chimici (solventi, vernici, detergenti professionali, polveri di legno, fumi di saldatura, ecc.) è essenziale: aggiornare la sezione del DVR dedicata al rischio chimico con valutazione quantitativa dell'esposizione; verificare che le misure preventive siano documentate e realmente attuate; garantire la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ai sensi dell'art. 229 D.Lgs. 81/08.