Con una pronuncia del 2025, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del preposto per lesioni colpose occorse a un lavoratore dipendente, stabilendo che il preposto aveva assistito a un comportamento pericoloso del dipendente senza intervenire né informare il superiore gerarchico.
Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito dalla L. 215/2021) ha modificato l'art. 19 del D.Lgs. 81/08 introducendo la lett. f-bis, che attribuisce al preposto il potere-dovere di interrompere l'attività del lavoratore in caso di pericolo grave e immediato e di allontanarlo dal luogo di lavoro pericoloso. La Cassazione ha ribadito che tale previsione non è meramente facoltativa: il preposto che ometta di intervenire, potendo farlo, risponde penalmente in concorso con il datore di lavoro.
La pronuncia chiarisce che l'obbligo di intervento del preposto non si limita alle situazioni di pericolo grave e immediato in senso stretto, ma si estende a qualsiasi comportamento che aumenti il rischio di infortunio e che il preposto abbia il potere concreto di correggere nell'esercizio del proprio ruolo di vigilanza.
Per i datori di lavoro è essenziale: designare formalmente i preposti con atto scritto e accettazione; formarli sui propri poteri e doveri, con aggiornamento biennale in presenza; verificare che esercitino effettivamente la funzione di vigilanza loro attribuita.