Il D.Lgs. 146/2021 ha profondamente ridisegnato il ruolo del preposto nell'impianto del D.Lgs. 81/2008, rafforzandone i poteri e gli obblighi di vigilanza e inasprendo le conseguenze della mancata nomina o del mancato adempimento. A distanza di quasi cinque anni dall'entrata in vigore, il 2026 offre l'opportunità di fare un bilancio e verificare la conformità della formazione erogata.
Il preposto è la figura che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici adeguati alla natura dell'incarico, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Esempi tipici sono il capo squadra, il capo turno e il responsabile di reparto.
Il D.Lgs. 146/2021 ha introdotto modifiche fondamentali: il preposto non può essere esonerato dall'incarico dal datore di lavoro (pena sanzioni specifiche per il datore); ha il potere-dovere di interrompere temporaneamente le lavorazioni in caso di pericolo grave e immediato, avvertendo immediatamente i superiori gerarchici; deve essere fisicamente presente durante le lavorazioni ad alto rischio nei cantieri; il suo nominativo deve essere indicato nel piano di sicurezza e di coordinamento.
Sul fronte della formazione, l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e i successivi aggiornamenti prevedono per il preposto un corso iniziale di almeno 8 ore in aggiunta alla formazione lavoratore. Il D.Lgs. 146/2021 ha reso obbligatorio l'aggiornamento della formazione del preposto con cadenza almeno biennale — più frequente rispetto all'aggiornamento quinquennale dei lavoratori e triennale dei dirigenti.
I contenuti minimi dell'aggiornamento formativo comprendono: principi giuridici della vigilanza e responsabilità del preposto, tecniche di comunicazione efficace con il team, gestione delle emergenze e del pericolo grave e immediato, novità normative e orientamenti giurisprudenziali recenti.
Un elemento critico emerso dalle indagini per infortuni è la delega di funzioni: la sola nomina del preposto non esonera il datore di lavoro e il dirigente dalla responsabilità se non verificano che il preposto abbia i poteri effettivi e le capacità necessarie all'incarico. Le aziende devono documentare la formazione erogata e aggiornare il DVR con i nominativi aggiornati dei preposti e le relative aree di vigilanza assegnate.