Il D.Lgs. 146/2021 ha significativamente rafforzato il ruolo e le responsabilità del preposto in materia di sicurezza sul lavoro, modificando l'art. 19 del D.Lgs. 81/08. Le modifiche più rilevanti riguardano l'obbligo di intervento immediato in caso di non rispetto delle istruzioni impartite e delle procedure stabilite, con possibilità — e obbligo — di interrompere l'attività lavorativa in caso di pericolo grave e imminente, nonché la cadenza biennale (in luogo della precedente quinquennale) dell'aggiornamento formativo specifico per il preposto.
A distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la giurisprudenza di merito sta consolidando alcune interpretazioni fondamentali sulla portata della responsabilità del preposto rafforzata dal D.Lgs. 146/2021. Le prime sentenze evidenziano che il preposto non può più limitarsi a impartire istruzioni e segnalare le violazioni al datore di lavoro: ha l'obbligo giuridico di intervenire direttamente per far cessare il comportamento pericoloso, anche senza preventiva autorizzazione del superiore gerarchico.
La responsabilità penale del preposto per omessa vigilanza è stata affermata in diversi casi in cui il preposto era fisicamente presente sul luogo di lavoro durante l'esecuzione di un'operazione pericolosa effettuata in violazione delle procedure, e non è intervenuto per farla interrompere. In queste ipotesi, la giurisprudenza ha ritenuto integrata la posizione di garanzia del preposto ai sensi dell'art. 40, comma 2 del codice penale, con conseguente responsabilità per l'evento lesivo occorso.
Le imprese devono trarre alcune indicazioni operative dalla giurisprudenza in formazione: identificare formalmente i preposti con atto scritto che ne specifichi il ruolo e i poteri; assicurare la formazione biennale obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 146/2021; integrare nel DVR la valutazione del rischio connesso all'efficacia della vigilanza dei preposti; creare procedure chiare che attribuiscano al preposto i poteri effettivi di intervento immediato, compresi quelli di interruzione delle attività, senza che questo possa essere inteso come eccesso di potere.