La Cassazione penale, Sezione IV, ha emesso nel 2026 pronunce significative in materia di rischio da vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) e al corpo intero (WBV), confermando un orientamento di rigore nella valutazione della responsabilità penale del datore di lavoro per omessa valutazione del rischio.
In fattispecie relative a lavoratori che avevano sviluppato sindrome di Raynaud occupazionale e neuropatia periferica dell'arto superiore per esposizione prolungata a utensili vibranti, i giudici di legittimità hanno confermato le condanne per il datore di lavoro che non aveva effettuato la valutazione del rischio vibrazioni ai sensi del Titolo VIII, Capo III del D.Lgs. 81/08 e non aveva attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al di sopra del valore d'azione.
In pronunce relative al rischio WBV, la Corte ha confermato condanne per datori di lavoro nel settore dei trasporti e delle costruzioni, dove lavoratori conducenti di mezzi pesanti avevano sviluppato patologie del rachide lombare attribuite all'esposizione a vibrazioni al corpo intero non valutata e non gestita. Il principio ribadito dalla Cassazione è che la mancata valutazione del rischio vibrazioni integra colpa specifica ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità penale ex art. 590 del codice penale in presenza di danno alla salute del lavoratore.
Le pronunce del 2026 rafforzano l'obbligo per tutti i datori di lavoro che impiegano attrezzature vibranti o veicoli di effettuare la valutazione dell'esposizione, di attivare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti sopra il valore d'azione e di documentare le misure preventive adottate. L'utilizzo degli strumenti di calcolo e delle banche dati INAIL per la stima dell'esposizione è raccomandato come approccio metodologico difendibile in giudizio.