La responsabilità penale e civile del datore di lavoro in caso di infortuni causati da macchinari e attrezzature di lavoro continua a essere oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale. Le sentenze della Cassazione Penale degli ultimi anni hanno consolidato alcuni principi fondamentali che le aziende devono conoscere per orientare correttamente la propria organizzazione della sicurezza.
In materia di manutenzione, la Corte di Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro risponde dell'infortunio occorso su macchinario non correttamente mantenuto anche quando ha delegato la manutenzione a soggetti terzi, qualora non abbia verificato l'adempimento della delega con adeguati controlli. L'obbligo di vigilanza sull'operato dei delegati non è delegabile e rimane in capo al datore di lavoro (art. 16, c. 3, D.Lgs. 81/2008).
Riguardo alla formazione e all'addestramento, è costante l'orientamento secondo cui l'infortunio è imputabile al datore di lavoro quando il lavoratore non ha ricevuto adeguata formazione sull'uso sicuro della macchina. La mera consegna del libretto di istruzioni non è ritenuta sufficiente: è necessaria una formazione pratica specifica documentata con verbale firmato dal lavoratore e dall'istruttore.
Un tema emergente nel 2026 riguarda i macchinari con sistemi di sicurezza elettronici (safety PLC, ripari interbloccati): la Cassazione ha chiarito che la manomissione dei dispositivi di sicurezza da parte del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro qualora quest'ultimo non abbia predisposto misure organizzative atte a prevenire tali manomissioni (vigilanza, procedure scritte, sanzioni disciplinari per chi viola le norme di sicurezza).
La delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 richiede: forma scritta, data certa, accettazione scritta del delegato, poteri gestionali e di spesa autonomi, specifiche competenze del delegato. In assenza di uno solo di questi requisiti, la delega è priva di effetti esimenti.