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Cobot e sicurezza sul lavoro: la norma ISO/TS 15066 e gli obblighi del datore di lavoro nel 2026

La diffusione dei robot collaborativi impone una valutazione del rischio specifica secondo la ISO/TS 15066. Ecco gli obblighi documentali, le misure di protezione e le responsabilità del datore di lavoro nell'integrazione dei cobot in produzione.

· Redazione 123 Consulenza

<strong>Cosa sono i robot collaborativi (cobot) e perché cambiano le regole della sicurezza</strong><br><br>I robot collaborativi (cobot) sono progettati per operare a stretto contatto con l'essere umano, senza le tradizionali barriere fisiche di separazione. A differenza dei robot industriali convenzionali, i cobot montano sensori di forza e sistemi di arresto immediato che riducono il rischio di collisione, ma non lo eliminano completamente.<br><br>Nel 2026 l'adozione dei cobot nei settori manifatturiero, logistico e dell'assemblaggio è in forte crescita. Questo impone ai datori di lavoro di affrontare un quadro normativo specifico che combina il D.Lgs. 81/2008, la Direttiva Macchine (2006/42/CE, in transizione verso il Regolamento UE 2023/1230), la norma EN ISO 10218-1/2 e la specifica tecnica ISO/TS 15066.<br><br><strong>La norma ISO/TS 15066: ambito e requisiti principali</strong><br><br>La ISO/TS 15066:2016 «Robots and robotic devices — Collaborative robots» è la specifica tecnica di riferimento per la valutazione del rischio nelle applicazioni collaborative. Essa definisce quattro modalità operative collaborative: arresto di sicurezza monitorato, guida manuale, monitoraggio di velocità e separazione, limitazione di potenza e forza (PFL).<br><br>Per la modalità PFL — la più comune nei cobot da pavimento — la ISO/TS 15066 fornisce tabelle di soglie biomeccaniche (forza e pressione massima ammissibile per ciascuna parte del corpo) da verificare mediante misurazioni strumentali durante la fase di integrazione. Questi valori non sono automaticamente garantiti dalla sola certificazione CE del cobot: dipendono dall'applicazione specifica, dallo strumento montato sull'end-effector, dalla velocità e dalla geometria del percorso.<br><br><strong>La valutazione del rischio specifica per i cobot secondo il D.Lgs. 81/2008</strong><br><br>Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi, compresi quelli introdotti dall'impiego di cobot. Il DVR deve contenere una sezione dedicata all'analisi del rischio collaborativo che documenti: la modalità operativa selezionata, i parametri di sicurezza configurati nel controller (velocità, forza massima, zone di monitoraggio), i risultati delle misurazioni biomeccaniche se applicabile la modalità PFL, le misure di protezione residua adottate.<br><br>L'integrazione di un cobot non si esaurisce nell'acquisto di un macchinario certificato CE: il sistema collaborativo nel suo complesso (cobot + end-effector + postazione di lavoro) costituisce un «quasi-macchina» che richiede una propria valutazione di conformità e, in molti casi, una nuova marcatura CE.<br><br><strong>Formazione e informazione dei lavoratori</strong><br><br>I lavoratori che collaborano con i cobot devono ricevere formazione specifica sulle modalità operative, sulle procedure di arresto di emergenza, sulle zone di lavoro condivise e sui comportamenti da tenere in caso di anomalia. La formazione deve essere documentata e aggiornata a ogni modifica significativa del sistema o dell'applicazione.<br><br>Le procedure operative devono essere affisse o rese disponibili in prossimità della postazione di lavoro collaborativa, con indicazione esplicita dei limiti di velocità impostati, delle zone vietate all'accesso durante il ciclo automatico e delle modalità di segnalazione di inconvenienti.

cobot robot collaborativi ISO/TS 15066 valutazione del rischio D.Lgs. 81/08

Fonti normative

  • ISO/TS 15066:2016 — Collaborative robots
  • EN ISO 10218-1:2011 / ISO 10218-2:2011 — Robots industriali
  • D.Lgs. 81/2008 art. 28 — valutazione dei rischi
  • Regolamento UE 2023/1230 — nuovo regolamento macchine

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