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Amianto friabile: i dati INAIL sulle bonifiche completate nel 2025 e le priorità 2026

Il rapporto INAIL sull'amianto relativo al 2025 registra un aumento delle bonifiche di materiali contenenti amianto friabile completate rispetto all'anno precedente, con picchi nei comparti dell'edilizia industriale e del trasporto ferroviario. Il documento evidenzia tuttavia la persistenza di un rilevante stock di edifici non ancora censiti e segnala le patologie amianto-correlate come prima causa di malattia professionale mortale in Italia.

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L'Italia ha vietato la produzione, commercializzazione e utilizzo dell'amianto con la Legge 27 marzo 1992, n. 257, ma il materiale è ancora presente in un numero significativo di edifici costruiti prima di tale data, in particolare nei capannoni industriali con coperture in cemento-amianto (eternit), negli impianti ferroviari e navali e in alcuni edifici pubblici. INAIL raccoglie e pubblica annualmente i dati sulle bonifiche realizzate, distinguendo tra amianto compatto (cemento-amianto) e amianto friabile (più pericoloso per la facilità di rilascio delle fibre in aria).

I dati 2025 mostrano un incremento delle bonifiche di materiali friabili completate, con circa 1.200 interventi registrati a livello nazionale. Il settore ferroviario e il comparto manifatturiero (coibentazioni di impianti e tubazioni) risultano quelli con il maggior numero di cantieri di bonifica attivi. Rimane invece ancora contenuto il numero di interventi negli edifici scolastici pubblici, nonostante il Piano Nazionale Amianto ne abbia indicato la priorità.

Sul versante delle malattie professionali, il mesotelioma pleurico e le altre patologie amianto-correlate continuano a rappresentare la principale causa di decesso per malattia professionale in Italia, con un picco stimato ancora atteso nel prossimo decennio per effetto della latenza trentennale della malattia. INAIL segnala oltre 1.600 nuovi casi di mesotelioma riconosciuti ogni anno, con prevalenza nei settori edile, cantieristico navale e della produzione di manufatti in cemento-amianto.

Le imprese che si trovano a operare in edifici con presenza di amianto sono tenute ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IX, Capo III) a effettuare la valutazione del rischio amianto, a redigere il Piano di Lavoro per le attività di bonifica (se classificate come friabili) e a notificare gli interventi all'ASL competente. Gli addetti alle bonifiche devono essere in possesso di abilitazione specifica e sottoposti a sorveglianza sanitaria.

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Fonti normative

  • INAIL — Rapporto annuale amianto 2025
  • Legge 27 marzo 1992, n. 257 — norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
  • D.Lgs. 81/2008 — Titolo IX, Capo III (protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto)
  • Piano Nazionale Amianto — Ministero dell'Ambiente

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