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Sicurezza negli Studi Fotografici: DVR, Rischi Elettrici e HACCP 2026

Tutto quello che serve sapere per impostare la sicurezza in uno studio fotografico o cinematografico: DVR obbligatorio, rischio elettrico da flash e generatori, agenti chimici, radiazioni ottiche artificiali, movimentazione carichi, DPI, formazione lavoratori e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Uno studio fotografico o cinematografico con almeno un dipendente deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR personalizzato sui rischi specifici dell'attività: rischio elettrico da flash professionali e generatori ad alta tensione, rischio da radiazioni ottiche artificiali (UV, IR, stroboscopico), movimentazione manuale di fondali, luci e attrezzature pesanti, rischio chimico se presenti laboratori analogici o prodotti cosmetici per il trucco. La formazione dei lavoratori segue il livello di rischio medio (12 ore) e la sorveglianza sanitaria è obbligatoria se la valutazione evidenzia esposizioni ai valori di azione.

1. Quadro normativo applicabile agli studi fotografici

Gli studi fotografici e le produzioni cinematografiche rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) non appena sia presente almeno un lavoratore subordinato o equiparato. Il codice ATECO di riferimento per la fotografia professionale è il 74.20 (attività fotografiche), mentre le produzioni cinematografiche e audiovisive rientrano nel 59.11 (produzione di film cinematografici, video e programmi televisivi). Entrambe le categorie sono classificate come attività a rischio mediodall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ai fini della formazione dei lavoratori.

Il quadro normativo specifico per gli studi fotografici si costruisce combinando diversi titoli del D.Lgs. 81/08: il Titolo III (uso delle attrezzature di lavoro, in particolare per flash, monolight, generatori, treppiedi, bracci di supporto e strutture per fondali), il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi per spostamento di attrezzature pesanti), il Titolo VIII Capo V (radiazioni ottiche artificiali emesse da lampade da studio, flash stroboscopici e UV), il Titolo IX (agenti chimici per sviluppo pellicola analogica e prodotti per pulizia) e il Titolo X (agenti biologici, rilevante se sono presenti servizi di catering o ambienti con rischio biologico specifico).

Per gli impianti elettrici, il riferimento tecnico è il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, che disciplina la progettazione, l'installazione e la verifica degli impianti negli edifici, e le norme CEI 64-8, che regolano la classificazione delle zone e i requisiti delle apparecchiature in funzione del grado di protezione richiesto. Le produzioni che coinvolgono lavoratori di ditte esterne (truccatori, hair stylist, sarte, tecnici del suono) attivano le disposizioni sugli appalti (art. 26 D.Lgs. 81/08) e, in presenza di set allestiti temporaneamente in luoghi non abituali, eventualmente quelle sui cantieri temporanei e mobili (Titolo IV).

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili allo specifico contesto del tuo studio e supportiamo la gestione documentale adattata al caso concreto: studio di piccola dimensione con un solo assistente, produzione con molti collaboratori esterni, laboratorio analogico attivo o puramente digitale hanno profili di rischio e adempimenti parzialmente diversi.

2. Valutazione dei rischi (DVR): chi è obbligato e come

Il Documento di Valutazione dei Rischiè l'asse portante del sistema di sicurezza. L'obbligo di redazione sorge dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato (art. 17 D.Lgs. 81/08): questa qualifica si applica ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, ai soci lavoratori di cooperative, ai tirocinanti con obbligo di sorveglianza e agli stagisti. Non rientrano, in linea di principio, i liberi professionisti con partita IVA che operino in modo genuinamente autonomo, ma il confine con la subordinazione di fatto va valutato caso per caso con il consulente del lavoro.

Il DVR di uno studio fotografico deve contenere obbligatoriamente (art. 28 D.Lgs. 81/08): la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con indicazione dei criteri adottati; l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI necessari per mansione; il programma delle misure di miglioramento con tempi e responsabilità; l'individuazione delle mansioni che comportano rischi specifici che richiedono capacità, esperienza e formazione adeguate; i nominativi di RSPP, medico competente (ove nominato) e RLS. Il DVR va firmato dal datore di lavoro e dal RSPP.

Per uno studio fotografico il datore di lavoropuò assumere direttamente il ruolo di RSPP se l'attività è classificata a rischio medio e l'azienda ha fino a 50 dipendenti: in tal caso deve frequentare il corso da 32 ore e l'aggiornamento periodico ogni cinque anni. La nomina di un RSPP esterno(consulente o studio di sicurezza) è l'opzione più comune per gli studi piccoli. Il DVR va aggiornato ogni volta che cambiano significativamente le condizioni di lavoro (nuovi macchinari, nuove sostanze, cambio di sede, variazioni nell'organico), a seguito di infortuni gravi e comunque almeno ogni tre anni per gli aspetti soggetti a maggiore variabilità.

3. Rischio elettrico: flash, monolight, generatori, cavi volanti

Il rischio elettrico è uno dei più significativi negli studi fotografici professionali, spesso sottovalutato rispetto ad altri settori industriali ma con caratteristiche di pericolosità specifiche. I flash da studio professionali (monolight, teste collegate a generatori) lavorano con condensatori caricati a tensioni elevate — nell'ordine di 300-400 V nei generatori professionali da 2400-4800 W/s — che rimangono pericolosamente cariche anche dopo lo spegnimento dell'unità, per un tempo variabile da pochi secondi a diversi minuti a seconda del modello.

I rischi principalidell'impianto elettrico di studio sono:

La valutazione del rischio elettrico deve essere documentata nel DVR. L'impianto elettrico deve essere progettato, realizzato e verificato ai sensi del D.M. 37/2008 da installatori abilitati, con rilascio della dichiarazione di conformità. Le verifiche periodiche della messa a terra vanno effettuate da un organismo abilitato e documentate. Ogni attrezzatura deve avere la marcatura CE e la documentazione del costruttore che ne certifica la conformità alle direttive applicabili (Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, Direttiva EMC 2014/30/UE). Deve essere adattato al caso specifico: uno studio con un solo flash monoblocco da 300 W ha un profilo di rischio molto diverso da una sala con quattro generatori da 2400 W ciascuno.

4. Rischio da agenti chimici: sviluppo pellicola analogica, solventi

Negli studi fotografici che ancora effettuano o hanno in passato effettuato lo sviluppo di pellicola analogica, il rischio chimico è un elemento centrale della valutazione dei rischi ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232). I reagenti tipici del processo di sviluppo fotografico analogico e le loro classificazioni CLP (Regolamento CE 1272/2008) sono:

SostanzaUso nel processoPericoli CLP principaliDPI minimi
Sviluppatore (metolo, idrochinone)Sviluppo pellicola B/N e coloreSensitizzante cutaneo (H317), irritante occhi (H319), nocivo per inalazioneGuanti nitrile cat. III, occhiali, mascherina FFP2
Fissativo (tiosolfato di sodio)Fissaggio dell'immagineIrritante lieve, vapori di ammoniaca nei prodotti al solfato ammonicoGuanti monouso, ventilazione adeguata
Bleach/Blix (ferricianuro di potassio)Sbiancatura (processo C-41, E-6)Tossico per inalazione, incompatibile con acidi (sviluppa cianuro)Guanti nitrile cat. III, occhiali a tenuta, mascherina A2P2
Acido acetico (arresto bagno)Stop del processo di sviluppoCorrosivo per cute e mucose ad alta concentrazione, vapori irritantiGuanti nitrile, occhiali, ventilazione forzata
Solventi per pulizia (isopropanolo, acetone)Pulizia sensori, obiettivi, attrezzatureInfiammabile (H225), irritante vie respiratorie, vapori narcoticizzantiGuanti nitrile, mascherina vapori organici A1, assenza fiamme libere

Anche negli studi prevalentemente digitali, l'utilizzo di solventi per la pulizia di sensori, obiettivi e attrezzature ottiche, di prodotti per il trattamento delle stampe (laminatori, plastificatori) e di prodotti cosmetici per il trucco (nella sala camerino) richiede la raccolta delle Schede di Sicurezza (SDS) e la valutazione del rischio chimico. I prodotti chimici devono essere conservati in armadio dedicato, ventilato, con vasca di contenimento, lontano da fonti di calore e separati dalle sostanze incompatibili. Le SDS devono essere accessibili ai lavoratori esposti. Qualsiasi laboratorio di sviluppo deve avere ventilazione forzata adeguata alle sostanze trattate e un sistema di smaltimento dei reflui chimici conforme alle norme ambientali locali (non è consentito lo scarico in fognatura senza adeguato trattamento per molti reagenti fotografici).

5. Movimentazione manuale dei carichi: fondali, luci, attrezzature

La movimentazione manuale dei carichi (MMC)è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e richiede una valutazione specifica ogni volta che i lavoratori spostano, sollevano, trasportano o portano carichi che possono comportare rischi muscolo-scheletrici. Negli studi fotografici i carichi rilevanti sono molteplici e spesso sottovalutati perché associati a un'attività creativa piuttosto che a lavoro manuale pesante.

I principali carichi da valutare includono: fondali in carta(rotoli da 2,72 m di larghezza e 11 m di lunghezza, peso 7-15 kg cadauno, difficili da maneggiare per la geometria, il peso e l'ingombro), supporti per fondali (sistemi a T con montanti e trave orizzontale, peso totale 5-10 kg, da posizionare con braccia sollevate), generatori da flash (unità da 3400 W/s pesano fino a 8-12 kg), teste flash con riflettori e softbox grandi (fino a 4-6 kg ciascuna, spesso da posizionare in altezza), treppiedi e bracci a C (pesanti e con forma scomoda da trasportare), casse di attrezzature durante le trasferte per shooting esterni.

La valutazione si effettua con il metodo NIOSH per le attività di sollevamento e abbassamento. Le situazioni critiche sono il posizionamento di attrezzature in altezza con braccia estese e il trasporto di casse pesanti durante allestimenti e disallestimenti veloci. Le misure preventive includono: ausili per il trasporto (carrelli a due ruote per i rotoli di fondale, carrelli piattaforma per le casse), formazione dei lavoratori sulla corretta tecnica di sollevamento, organizzazione del lavoro che preveda la collaborazione a due persone per i carichi più ingombranti, riduzione del numero di sollevamenti con una migliore organizzazione dello spazio di studio.

6. Rischio da posture incongrue e movimenti ripetitivi

Il rischio ergonomico da posture incongrue e movimenti ripetitivi è un rischio professionale rilevante per i fotografi, gli operatori di ripresa e il personale tecnico di studio che, pur non movimentando carichi pesanti in modo continuativo, assumono posture scomode per lunghi periodi durante le sessioni di lavoro.

I fotografi che utilizzano reflex, mirrorless o fotocamere di grande formato sono esposti a: posture del collo flesse in avanti per guardare nel mirino o nello schermo posteriore per periodi prolungati, tensione statica degli arti superiori per il sostegno della fotocamera e degli obiettivi pesanti (teleobiettivi da 2-4 kg), movimenti ripetitivi delle dita (pressione del pulsante di scatto durante le sessioni continue a raffica), posture in inginocchiamento, accovacciamento o con il busto flesso per le angolazioni creative. Gli operatori di ripresa cinematografica sono esposti a movimenti ripetitivi di panoramica e tilting della testa del treppiede, al trasporto della telecamera in spalla per riprese dinamiche (operator camera) con carico sulla colonna vertebrale, e a posture fisse prolungate durante le riprese da posizioni fisse.

La valutazione si effettua con metodi standardizzati: RULA o REBA per l'analisi delle posture degli arti superiori e del rachide, OCRA per i movimenti ripetitivi degli arti superiori durante le sessioni di scatto continuo. Le misure preventive includono: pause programmate durante le sessioni di lavoro prolungate (almeno 10 minuti ogni ora di lavoro continuativo), utilizzo di supporti per il sostegno della fotocamera (monopiede, treppiede, stabilizzatori) per ridurre lo sforzo statico degli arti superiori, rotazione delle mansioni tra operatori, formazione sulle posture corrette durante le sessioni. La sorveglianza sanitaria è indicata quando la valutazione evidenzia rischi significativi.

7. Illuminazione e rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA)

Le radiazioni ottiche artificiali (ROA)sono disciplinate dal Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/08 (artt. 213-218), che recepisce la Direttiva 2006/25/CE. Le ROA comprendono le radiazioni ultraviolette (UV, 100-400 nm), la luce visibile (400-780 nm) e le radiazioni infrarosse (IR, 780-1000000 nm). Negli studi fotografici le principali sorgenti di ROA sono: i flash stroboscopici ad alta potenza (picchi di irradianza molto elevati nella banda del visibile e dell'UV vicino durante il lampo), le lampade UV per effetti speciali (black light), le lampade tungsteno ad alta temperatura (emissione significativa nella banda IR), le lampade HMI (emissione nel visibile e UV), i LED ad alta intensità.

Il datore di lavoro deve valutare l'esposizione alle ROA di ciascun lavoratore e confrontarla con i valori di azione (VA) e i valori limite di esposizione (VLE) stabiliti dall'allegato XXXVII D.Lgs. 81/08 per le diverse bande di radiazione. La valutazione può essere effettuata: tramite misure strumentali (fotoradiometri calibrati per le bande di interesse); tramite dati forniti dal costruttore delle sorgenti; tramite calcolo secondo le norme tecniche UNI EN ISO (es. EN 14255 per sorgenti incoerenti, EN 60825 per sorgenti laser). Per i flash stroboscopiciil rischio è principalmente legato all'esposizione retinica a sorgenti intense a distanza ravvicinata e alla componente UV vicino.

Le lampade UV utilizzate per effetti speciali (black light, 365 nm) possono causare eritema cutaneo e fotocheratite (occhio del saldatore) se si lavora a breve distanza senza protezione per periodi prolungati. Le misure preventive includono: limitazione del tempo di esposizione a distanza ravvicinata dalle sorgenti, uso di occhiali di protezione UV conformi a UNI EN 170 per chi lavora in prossimità di sorgenti UV, uso di schermi e diffusori che riducano la componente UV dei flash, formazione degli operatori sui rischi delle sorgenti luminose intense. Deve essere adattato al caso specifico: uno studio che usa esclusivamente LED a bassa temperatura di colore ha un profilo ROA molto diverso da uno che usa lampade HMI da 2400 W o UV black light per riprese speciali.

8. Rischio di caduta: studi su più livelli, trampoli per fondali, scalette

Il rischio di caduta dall'alto e in piano è presente in molti studi fotografici in modi specifici che richiedono valutazione puntuale nel DVR. Le situazioni critiche più frequenti sono:

9. DPI obbligatori e consigliati per lo studio fotografico

I dispositivi di protezione individuale per gli studi fotografici devono essere selezionati in base alla valutazione dei rischi per mansione e devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 (DPI) con marcatura CE. La consegna va documentata con verbale firmato dal lavoratore e il datore di lavoro deve formare ciascun lavoratore sull'uso, la manutenzione e la sostituzione dei DPI assegnati.

Mansione / rischioDPI tipiciNorma di riferimento
Manutenzione flash e generatori (rischio elettrico)Guanti isolanti categoria III, calzature con suola isolanteCEI EN 60903; calzature ESD conforme EN ISO 20345
Lavoro vicino a lampade UV e flash ad alta potenza (ROA)Occhiali di protezione UV (EN 170) o filtri di assorbimento specificiUNI EN 170 (UV), UNI EN 172 (filtri solare), UNI EN 166 (protezioni oculari generali)
Laboratorio sviluppo pellicola analogica (rischio chimico)Guanti nitrile categoria III, occhiali a tenuta, grembiule impermeabile, mascherina vapori organici A1/A2UNI EN 374 (guanti chimici), UNI EN 166 (occhiali), UNI EN 136/140 (maschere)
Personale di trucco e hair styling (rischio chimico cosmetici)Guanti monouso nitrile categoria III, mascherina FFP2 per applicazione sprayUNI EN 374; UNI EN 149 (mascherine filtranti)
Posizionamento attrezzature in quota (rischio caduta)Casco UNI EN 397, imbracatura e linea vita se quota > 2 mUNI EN 397 (elmetti), UNI EN 361 (imbracature), UNI EN 360 (dispositivi anticaduta)
Personale tecnico generale (rischio inciampo, MMC)Calzature antinfortunistiche S1 SRCUNI EN ISO 20345 (calzature di sicurezza)

Checklist adempimenti per studi fotografici con dipendenti

  • DVR redatto e aggiornato (art. 17 D.Lgs. 81/08) con valutazione rischio elettrico, ROA, MMC, chimico
  • RSPP nominato e formato (corso 32 ore per rischio medio se datore di lavoro RSPP)
  • RLS nominato o consultato; verbale elezione o consultazione agli atti
  • Registro antincendio aggiornato; estintori verificati ogni 6 mesi (UNI 9994-1)
  • DPI forniti a ciascun lavoratore per mansione con verbale di consegna firmato
  • Formazione lavoratori completata (art. 37 D.Lgs. 81/08): 12 ore per rischio medio
  • Sorveglianza sanitaria attiva con nomina medico competente (se esposti a rischi ROA, chimico, MMC)
  • Piano di emergenza con planimetria, vie d’uscita segnalate e procedure di evacuazione
  • Impianto elettrico verificato e a norma con dichiarazione di conformità D.M. 37/2008
  • Schede SDS per tutti i solventi e prodotti chimici presenti (sviluppatori, fissativi, solventi pulizia)
  • Nomina addetti antincendio (corso livello 2, 8 ore) e primo soccorso (D.M. 388/2003)
  • Verbale riunione periodica sicurezza (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori, consigliata per tutte)

10. Formazione lavoratori: livello di rischio e ore minime

Gli studi fotografici e le produzioni audiovisive sono classificati a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, in base al codice ATECO (74.20 — attività fotografiche; 59.11 — produzione cinematografica). Il monte ore di formazione dei lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale (concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri) e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore (rischio elettrico, radiazioni ottiche artificiali, movimentazione carichi, rischio chimico, uso delle attrezzature, procedure di emergenza, primo soccorso di base). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

Le modalità di erogazione ammesse includono la formazione in aula e la FAD sincrona per la formazione specifica; la formazione generale può essere in FAD anche asincrona. Per gli studi fotografici si raccomanda che la componente pratica della formazione specifica — in particolare per il rischio elettrico (procedure di scarica dei condensatori, uso degli utensili isolati, verifica del funzionamento dei differenziali) e per l'uso delle scale portatili — venga erogata in presenza con simulazioni pratiche.

I preposti (assistente fotografo senior, capo troupe, direttore di produzione) hanno un percorso aggiuntivo di 8 ore oltre alle 12 ore base. La formazione antincendio segue il D.M. 02/09/2021: la maggior parte degli studi fotografici ricade nel livello 2 (8 ore), salvo eccezioni per locali con materiali fortemente infiammabili (solventi in quantità rilevante). Laformazione di primo soccorso segue il D.M. 388/2003: corso da 12 ore (gruppo B/C) per la maggior parte degli studi fotografici con meno di 5 dipendenti. La qualifica professionale di fotografo o di operatore audiovisivo non sostituisce la formazione sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.

11. Sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria

La sorveglianza sanitariaè obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia un'esposizione che supera i valori di azione previsti per ciascun agente di rischio. Per gli studi fotografici i principali trigger sono:

Il medico competente nominato con lettera di incarico redige il protocollo sanitario per mansione, effettua le visite preventive all'assunzione o al cambio mansione e le visite periodiche (tipicamente annuali o biennali in funzione del profilo di rischio), esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e comunica i risultati al datore di lavoro. In caso di giudizio di idoneità con limitazioni, il datore di lavoro deve adeguare l'organizzazione del lavoro. Supportiamo la gestione documentale relativa alla sorveglianza sanitaria, che deve essere adattata al caso specifico dello studio.

12. Adempimenti per studi fotografici con dipendenti (RSPP, RLS, MC)

La presenza di dipendenti in uno studio fotografico attiva un sistema di figure e adempimenti che il datore di lavoro deve organizzare e documentare. Le figure obbligatorie sono:

Gli adempimenti documentali ricorrenti comprendono: aggiornamento del DVR, verifica annuale del protocollo sanitario con il medico competente, aggiornamento del piano di emergenza, registrazione delle manutenzioni delle attrezzature, gestione del registro infortuni (obbligatorio anche per infortuni senza assenza o con assenza fino a un giorno, ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. r) D.Lgs. 81/08), rinnovo delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico, aggiornamento formativo dei lavoratori ogni cinque anni.

13. Sanzioni e ispezioni INL e ASL

Gli studi fotografici e le produzioni audiovisive sono soggetti a ispezioni da parte dell'ASL/PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), organo principale per la sicurezza sul lavoro, e dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per i rapporti di lavoro, la regolarità contributiva e il rispetto delle norme contrattuali. I Vigili del Fuoco effettuano i controlli di prevenzione incendi per le strutture soggette a DPR 151/2011.

Le principali violazioni riscontrabili in uno studio fotografico durante un'ispezione sono: assenza o inadeguatezza del DVR (mancata valutazione del rischio elettrico dei flash, assenza di valutazione ROA), mancata formazione dei lavoratori, mancata nomina di RSPP e RLS, assenza di documentazione CE delle attrezzature, mancata fornitura di DPI adeguati con verbale di consegna, impianto elettrico privo di dichiarazione di conformità, assenza delle SDS per i prodotti chimici presenti.

Le sanzioni principali ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono:

Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 sospendono il procedimento penale: il datore di lavoro ottempera entro il termine prescritto e paga un quarto del massimo dell'ammenda per estinguere il reato. La recidiva e la presenza di infortuni aumentano significativamente il rischio di procedimento penale e attivano la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Ti aiutiamo a verificare la conformità dello studio prima di ispezioni programmate o a seguito di modifiche significative dell'attività.

FAQ — Sicurezza studi fotografici e produzioni audiovisiveFAQ

Il DVR è obbligatorio per uno studio fotografico con un solo dipendente?
Sì. L’obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell’art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. Uno studio fotografico che abbia anche un solo dipendente — fotografo assistente, operatore di ripresa, truccatore, sarta, receptionist o segretaria — è tenuto a redigere il DVR. Il documento deve coprire tutti i rischi specifici dell’attività fotografica e cinematografica: rischio elettrico da flash ad alta tensione, monolight, generatori e cablaggio volante; rischio da radiazioni ottiche artificiali emesse da lampade UV e flash stroboscopici; movimentazione manuale dei fondali, dei treppiedi e delle lampade; rischio ergonomico per le posture assunte dai fotografi durante le sessioni; rischio chimico se si effettua sviluppo di pellicola analogica o si utilizzano solventi per la pulizia delle attrezzature. Il DVR va redatto dal datore di lavoro con la collaborazione del RSPP e del medico competente (ove nominato), firmato da entrambi, e aggiornato ogni volta che cambiano significativamente le condizioni di rischio o a seguito di infortuni rilevanti.
Un fotografo libero professionista (autonomo) ha obblighi di sicurezza?
Il fotografo che opera come libero professionista senza dipendenti è un lavoratore autonomo ai sensi dell’art. 2222 c.c. e non è soggetto agli obblighi del D.Lgs. 81/08 nella stessa misura di un datore di lavoro. Tuttavia, alcune disposizioni si applicano anche ai lavoratori autonomi. Quando il fotografo autonomo opera all’interno di un cantiere temporaneo o mobile (ad esempio in un set allestito da un’azienda terza), l’art. 21 D.Lgs. 81/08 impone obblighi minimi: utilizzo di attrezzature conformi alle disposizioni del Titolo III, uso dei DPI adeguati, munirsi di apposita tessera di riconoscimento in caso di lavori in appalto. Il fotografo autonomo che si avvale di collaboratori occasionali o di co.co.co. deve verificare che il rapporto non sia riqualificabile come lavoro subordinato, perché in tal caso scatterebbero tutti gli obblighi del datore di lavoro. Anche senza dipendenti, una corretta gestione ergonomica del lavoro, la manutenzione delle attrezzature elettriche e la custodia delle schede SDS dei prodotti chimici eventualmente usati rappresentano buone pratiche che tutelano la salute dell’operatore e riducono responsabilità civili in caso di incidenti.
Quali sono i rischi principali per i truccatori e i hair stylist in set?
I truccatori e i hair stylist che operano all’interno di studi fotografici sono esposti a una combinazione specifica di rischi professionali che il DVR deve valutare separatamente dalla mansione del fotografo. Il rischio chimico è il più rilevante: cosmetici, fissanti spray, lacche, solventi per rimozione del trucco, prodotti per tintura dei capelli, colla per protesi e parrucche contengono sostanze classificate come sensitizzanti, irritanti o cancerogeni di categoria 2 (es. formaldeide in alcuni fissanti e prodotti per capelli, p-fenilendiammina nelle tinture). Ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve raccogliere le SDS di tutti i prodotti, valutare il rischio di inalazione e contatto cutaneo e fornire DPI idonei (guanti in nitrile monouso Cat. III, mascherina FFP2 in ambienti chiusi con aerosol di lacca). Il rischio muscolo-scheletrico è rilevante per le posture protratte (in piedi per ore con braccia sollevate durante la pettinatura) e il rischio di scivolamento su pavimenti con prodotti versati. Il rischio da radiazioni ottiche artificiali riguarda anche il personale di trucco esposto alle lampade da set accese a breve distanza. I truccatori e gli hair stylist dipendenti devono ricevere formazione specifica sui rischi chimici dei cosmetici e sui DPI, nonché sorveglianza sanitaria se la valutazione evidenzia esposizioni significative a sensitizzanti.
Come si valuta il rischio elettrico dei flash e dei generatori?
I flash fotografici professionali, i monolight, i generatori da studio e i kit di illuminazione continua (HMI, tungsteno, LED ad alta potenza) presentano caratteristiche elettriche che richiedono una valutazione specifica ai sensi del Titolo III e del Titolo VIII D.Lgs. 81/08. I flash stroboscopici lavorano con condensatori carichi a tensioni elevate (fino a 300-400 V nei modelli professionali) che rimangono pericolosi anche dopo lo spegnimento dell’unità. Il rischio principale è la scarica accidentale durante la manutenzione o la sostituzione dei tubi flash senza la preventiva scarica dei condensatori. La valutazione del rischio elettrico deve considerare: la conformità delle apparecchiature alle norme CEI (marcatura CE con dichiarazione di conformità), la qualità dell’impianto elettrico di studio (adeguatezza della potenza installata per il carico dei generatori, protezione differenziale, messa a terra), la gestione dei cavi volanti (rischio di inciampo e di sovraccarico delle prese multipla), le procedure operative per la sostituzione dei tubi flash (spegnimento, attesa della scarica, o utilizzo di dispositivo di scarica). Il datore di lavoro deve far verificare l’impianto elettrico da un installatore abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 e acquisire la dichiarazione di conformità. I generatori alimentati da rete esterna devono essere gestiti da personale formato sull’uso sicuro.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria in uno studio fotografico?
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia un’esposizione che supera i valori di azione previsti dalla normativa specifica. Negli studi fotografici i trigger più frequenti sono: (1) rischio da radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/08) se le lampade da studio emettono radiazioni UV o nel vicino infrarosso a livelli che superano i valori di azione previsti dalla Direttiva 2006/25/CE recepita dal D.Lgs. 81/08 — la valutazione deve essere effettuata con misure strumentali o con dati forniti dal costruttore; (2) rischio chimico da agenti sensibilizzanti o tossici nei laboratori di sviluppo analogico o nell’uso continuativo di prodotti cosmetici; (3) movimentazione manuale dei carichi se l’indice NIOSH applicato alle attività di spostamento di fondali, strutture e attrezzature pesanti supera i valori di azione. Il medico competente, nominato con lettera di incarico, definisce il protocollo sanitario specifico per mansione, effettua le visite preventive e periodiche ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Negli studi piccoli (1-3 dipendenti) la sorveglianza sanitaria è spesso omessa erroneamente, ma il rischio elettrico e le radiazioni ottiche possono renderla necessaria.
Quali DPI sono necessari in uno studio fotografico?
I DPI necessari in uno studio fotografico dipendono dalla valutazione dei rischi per mansione, ma alcune categorie sono ricorrenti. Per il rischio elettrico durante la manutenzione di flash e generatori: guanti isolanti cat. III conformi a CEI EN 60903, calzature con suola isolante. Per il rischio da radiazioni ottiche: occhiali di protezione UV conformi a UNI EN 170 (UV) o UNI EN 172 (filtri per saldatura e fonti luminose intense) per chi è esposto a lampade UV da set o da flash ad alta potenza; schermature per occhi e viso se si lavora in prossimità di lampade HMI accese. Per il rischio chimico (laboratorio sviluppo pellicola o uso di solventi): guanti in nitrile o neoprene cat. III (UNI EN 374), occhiali a tenuta, grembiule impermeabile e mascherina con filtro vapori organici (A1 o A2 secondo concentrazione). Per il rischio di caduta durante lavori in quota (fondale appeso a soffitto, utilizzo di scalette): casco e, se necessario, imbracatura e linea vita se i lavori superano i 2 m. Per il rischio di inciampo da cavi volanti: calzature antinfortunistiche S1 SRC. Per il personale di trucco: guanti monouso in nitrile cat. III per maneggio di prodotti sensibilizzanti, mascherina FFP2 per applicazione di fissanti spray. Tutti i DPI devono essere consegnati con verbale firmato e il lavoratore deve essere formato al loro uso corretto.
Cosa succede se un fotografo autonomo lavora in un set altrui?
Quando un fotografo autonomo (o il suo studio, come appaltatore) viene ingaggiato per lavorare all’interno di un set organizzato da un altro committente (casa di moda, agenzia pubblicitaria, produzione cinematografica, azienda), si attivano le norme sugli appalti e sui contratti d’opera con rifermento alla sicurezza sul lavoro. Il committente che organizza il set è tenuto, ai sensi degli artt. 26 e 90 D.Lgs. 81/08, a: fornire al fotografo esterno informazioni dettagliate sui rischi specifici del luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate; cooperare con il fotografo esterno nell’attuazione delle misure di prevenzione; coordinare le attività per evitare interferenze pericolose (cavi incrociati, movimentazione contemporanea di strutture, uso simultaneo di sorgenti luminose di diversa potenza). Il fotografo autonomo, a sua volta, ha l’obbligo ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 81/08 di utilizzare attrezzature conformi, di usare i DPI adeguati ai rischi del luogo e di segnalare immediatamente al committente qualsiasi rischio riscontrato durante l’attività. Se il set è classificabile come cantiere temporaneo e mobile (es. allestimento in esterno con strutture, generatori, cablaggio complesso), si applicano le disposizioni del Titolo IV D.Lgs. 81/08 con nomina eventuale del coordinatore per la sicurezza.
Come gestire la sicurezza durante shooting in location esterne?
Gli shooting fotografici in location esterne (edifici abbandonati, spazi industriali, aperto campagna, strade, locali pubblici) presentano un profilo di rischio molto diverso dallo studio chiuso e richiedono una valutazione specifica, anche se non sempre strutturata in un DVR formale (dipende dalla presenza o meno di lavoratori dipendenti). I rischi principali in location esterna sono: rischio elettrico da generatori portatili a benzina (monossido di carbonio in spazi chiusi o semi-chiusi, rischio di elettrocuzione da collegamenti improvvisati), rischio di caduta in luoghi non allestiti come luoghi di lavoro (pavimenti dissestati, soppalchi, strutture instabili), rischio di scivolamento su superfici bagnate o ghiacciate, rischio da agenti atmosferici (fulmine in esterni, colpo di calore), rischio di interferenza con il traffico veicolare per shooting su strade o piazze. Le misure organizzative minime da adottare includono: sopralluogo preventivo del responsabile della produzione per identificare i rischi della location prima dell’allestimento; briefing di sicurezza al team prima dell’inizio delle riprese; utilizzo di generatori a carburante solo in spazi adeguatamente ventilati; disponibilità di kit di primo soccorso; designazione di un responsabile di produzione incaricato della gestione delle emergenze con numeri di emergenza a portata di mano. In presenza di lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve valutare questi rischi nel DVR e adottare le misure preventive adeguate.

15. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 21, 26, 28, 36-37, 41, 55, 63, 77-79, Titoli VI, VIII, IX)
  • D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 626 — Attuazione Direttive CEE in materia di sicurezza (superato da D.Lgs. 81/08, citabile per riferimento storico)
  • D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 — Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies c. 13 lett. a) L. 248/2005 in materia di impianti all’interno degli edifici
  • Titolo VIII Capo V D.Lgs. 81/08 (artt. 213-218) — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
  • Direttiva 2006/25/CE — Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative per la formazione sulla sicurezza
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • Circolare INAIL n. 62/2003 — Istruzioni operative per la gestione della sicurezza nei settori dello spettacolo e delle produzioni audiovisive
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica, determinazione dell’esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • Norme CEI 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori: classificazione delle zone e requisiti di installazione
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI): requisiti e marcatura CE

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura, dalle attività svolte, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio elettrico, valutazione delle radiazioni ottiche artificiali e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale.

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