Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Guida completa · 2026

Sicurezza Studi Commercialisti e Tributaristi: la Guida 2026

Tutti gli obblighi di sicurezza per studi di commercialisti, consulenti fiscali e tributaristi: DVR semplificato, rischi VDT, ergonomia, stress lavoro-correlato, formazione 8 ore e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Gli studi di commercialisti, consulenti fiscali e tributaristi sono classificati a rischio basso (ATECO 69-70) con formazione lavoratori di 8 ore (4 generale + 4 specifica). Il DVR può essere redatto con le procedure standardizzate INAIL fino a 10 dipendenti. I rischi principali sono VDT (sorveglianza sanitaria obbligatoria oltre 20h/settimana), ergonomia delle postazioni, stress lavoro-correlato da scadenze fiscali e microclima. Gli adempimenti minimi includono DVR, nomina RSPP, addetti emergenza e piano di evacuazione.

1. Quadro normativo per gli studi professionali

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) si applica a tuttii datori di lavoro, senza eccezioni per settore o dimensione aziendale. Uno studio di commercialisti, consulenti fiscali o tributaristi che abbia anche un solo lavoratore subordinato è soggetto all'intera disciplina: obbligo di DVR (art. 17 c. 1 lett. a), nomina dell'RSPP (art. 17 c. 1 lett. b), formazione dei lavoratori (artt. 36-37), sorveglianza sanitaria quando prescritta (artt. 41-42), designazione degli addetti alla gestione delle emergenze (art. 18 c. 1 lett. b).

Il legislatore ha tuttavia previsto semplificazioni procedurali per le realtà di piccola dimensione e a rischio basso. Le principali sono:

La classificazione degli studi professionali nella fascia di rischio basso deriva dalla prevalenza di attività d'ufficio con assenza di rischi fisici, chimici e biologici rilevanti. Tuttavia alcuni rischi specifici — VDT, ergonomia, stress lavoro-correlato, microclima — richiedono valutazione e gestione attente.

Le principali norme tecniche di riferimento sono: UNI EN 12464-1:2021(illuminazione dei luoghi di lavoro in interni), UNI EN ISO 9241-5(requisiti ergonomici per il lavoro con videoterminali), ISO 11228-1(movimentazione manuale), D.M. 02/09/2021 per la formazione antincendio.

2. DVR semplificato fino a 10 dipendenti

L'art. 29 c. 5 del D.Lgs. 81/08 — come modificato dal D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 e successivamente dal D.Lgs. 151/2015 — consente agli studi con fino a 10 lavoratori di adottare le procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la redazione del DVR. Le procedure sono disponibili sul sito INAIL e sono state aggiornate con riferimento ai vari settori ATECO.

Il modello standardizzato per gli studi professionali (ATECO 69-70) copre i seguenti capitoli:

Sezione DVRContenuto minimo
Anagrafica e dati aziendaliRagione sociale, sede, ATECO, numero lavoratori, dati RSPP, RLS, medico competente
Descrizione dell'attività e dei processiLayout uffici, mansioni, attrezzature (PC, stampanti, scanner, archivi)
Valutazione rischi VDTOre di utilizzo schermo per mansione, checklist postazioni, misure correttive
Valutazione ergonomia e MMCMovimentazione archivi fisici, faldoni, raccoglitori; valutazione NIOSH se applicabile
Stress lavoro-correlatoIndicatori oggettivi (turnover, assenze), eventuale approfondimento soggettivo
Microclima e illuminazioneTemperatura, umidità, ricambi aria, livelli illuminamento per postazione
Emergenze e antincendioPiano evacuazione, posizione estintori, addetti designati, prove evacuazione
Formazione e informazionePiano formativo, attestati, aggiornamenti programmati

Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP e dal medico competente (se nominato). Va custodito in studio e aggiornato in occasione di cambiamenti significativi: variazione del numero di dipendenti, nuove mansioni, ristrutturazione dei locali, modifiche all'organizzazione del lavoro, infortuni.

3. Rischi VDT: Titolo VII D.Lgs. 81/08

Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08(artt. 172-179) disciplina la tutela dei lavoratori che utilizzano videoterminali. Negli studi professionali questa è la categoria di rischio più rilevante, poiché la quasi totalità delle mansioni prevede l'utilizzo continuativo di PC, laptop e monitor per attività di elaborazione dati, consulenza, redazione di dichiarazioni fiscali e comunicazioni digitali con l'Agenzia delle Entrate.

Definizione di lavoratore VDT(art. 173 lett. c): lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali, deducendo le interruzioni di cui all'art. 175. In uno studio professionale la soglia è quasi sempre superata per i dipendenti con mansioni amministrative, contabili e di consulenza.

Gli obblighi specifici per i lavoratori VDT includono:

I disturbi più frequenti nei lavoratori VDT degli studi professionali sono: affaticamento visivo (astenopia), secchezza oculare, cefalea, dolori cervicali e lombari da postura statica prolungata, sindrome del tunnel carpale da uso ripetitivo della tastiera.

4. Ergonomia della postazione e valutazione NIOSH per archivi

L'ergonomia della postazione di lavoro negli studi professionali riguarda due ambiti distinti: la postazione VDT e la movimentazione degli archivi fisici.

Ergonomia della postazione VDT

L'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e la norma UNI EN ISO 9241-5definiscono i requisiti minimi:

Movimentazione archivi fisici: valutazione NIOSH

Negli studi professionali, l'archivio fisico rappresenta ancora una realtà rilevante: faldoni, raccoglitori, documentazione cartacea, atti notarili, fascicoli clienti. La movimentazione di questi materiali, specialmente in archivi su più ripiani, può generare rischi di tipo muscolo-scheletrico che rientrano nel Titolo VI del D.Lgs. 81/08.

La valutazione NIOSH(Lifting Equation del NIOSH 1994, aggiornamento ISO 11228-1) si applica per calcolare il Lifting Index (LI) per le operazioni di sollevamento di faldoni e raccoglitori da scaffali alti o bassi. Un faldone pieno può pesare 3-5 kg: apparentemente leggero, ma se sollevato in postura scorretta (spine in flessione, scaffale al di sotto delle ginocchia o al di sopra delle spalle) l'indice di rischio può risultare elevato.

Le misure tipiche per gli archivi includono: posizionare i materiali più pesanti e frequenti fra l'altezza delle nocche e delle spalle (zona ottimale NIOSH); fornire scalette certificate con appoggio per gli archivi in altezza; suddividere i faldoni pesanti; prevedere carrelli porta-archivio per lo spostamento di grandi quantità.

5. Stress lavoro-correlato negli studi professionali

Lo stress lavoro-correlato è definito dall'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 (recepito dall'art. 28 c. 1 del D.Lgs. 81/08) come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".

Gli studi di commercialisti e tributaristi presentano fattori di rischio stress specifici e riconoscibili:

Fattore di rischioManifestazione tipica negli studiMisure possibili
Scadenze fiscali concentratePicchi di lavoro in aprile-giugno (730, Unico) e settembre-novembre (bilanci, dichiarazioni)Pianificazione anticipata carichi, distribuzione temporale, straordinari programmati
Responsabilità professionaleRischio di errori con conseguenze legali e fiscali per i clienti, sanzioni, rivalseProcedure di controllo qualità, doppio check su atti rilevanti, assicurazione RC
Carico cognitivo elevatoNormativa in continua evoluzione (riforma fiscale, nuovi adempimenti digitali)Formazione professionale continua, supporto software aggiornato, divisione mansioni
Contatto con clienti difficiliConflitti con clienti in difficoltà economica, contenziosi, richieste urgentiProcedure di gestione cliente, formazione comunicazione, supporto tra colleghi
Isolamento e autonomia ridottaPiccoli studi con 1-3 dipendenti, scarse possibilità di rotazione o supportoFlessibilità oraria, momenti di confronto strutturati, smart working parziale

La valutazione preliminare prevista dalle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente (2010) analizza indicatori oggettivi: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti disciplinari, richieste di cambio mansione. Se gli indicatori non mostrano criticità, la valutazione si considera conclusa con esito negativo e va documentata. In caso contrario si avvia la fase di valutazione approfondita con gruppi omogenei di lavoratori.

6. Illuminazione: UNI EN 12464-1 per uffici

La norma UNI EN 12464-1:2021(Luce e illuminazione — Illuminazione dei posti di lavoro in interni) è la principale norma tecnica di riferimento per gli studi professionali. Definisce i requisiti minimi in termini di illuminamento (lux), uniformità, limitazione dell'abbagliamento (UGR) e resa cromatica (Ra).

Per le postazioni degli studi professionali i valori di riferimento sono:

Area / AttivitàEm (lux)UGR maxRa min
Ufficio con uso VDT5001980
Archivio e deposito documenti2002580
Sala riunioni e sala d'attesa5001980
Corridoi e aree di transito1002840

Illuminazione naturale: le postazioni VDT dovrebbero essere orientate parallelamente alle finestre per evitare riflessi sullo schermo e abbagliamento diretto. Le veneziane o le tende opache consentono di gestire l'illuminazione naturale variabile durante la giornata. Il D.Lgs. 81/08 (allegato IV) richiede che i luoghi di lavoro dispongano di sufficiente luce naturale o, qualora non sufficiente, di un'adeguata luce artificiale.

Sorgenti LED: la sostituzione dei vecchi neon con LED è raccomandata per efficienza energetica e per la possibilità di regolazione del colore della luce (temperatura di colore 3500-4000K per uffici). I LED con CRI (Color Rendering Index) superiore a 80 garantiscono la resa cromatica richiesta dalla norma. Vanno evitati LED con flicker (sfarfallio) elevato che possono causare affaticamento visivo.

L'illuminazione di emergenzadeve essere presente in tutti i luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 allegato IV punto 1.10): autonomia minima di 1 ora per consentire l'evacuazione in caso di interruzione dell'energia elettrica. Per studi con superficie limitata possono essere sufficienti plafoniere di emergenza autoalimentate con pittogramma fotoluminescente.

7. Microclima: temperatura, umidità e ricambio aria

Il microclima degli ambienti di lavoro è regolato dall'allegato IV del D.Lgs. 81/08 che stabilisce i requisiti minimi per temperatura, umidità, ricambio d'aria e velocità dell'aria negli ambienti di lavoro. Per gli studi professionali, classificati come ambienti a lavoro leggero prevalentemente sedentario, i valori di riferimento sono:

Negli studi occupati da molte persone in spazio ridotto (es. open space con 8-10 dipendenti) la qualità dell'aria interna (IAQ) deve essere monitorata: concentrazioni elevate di CO2 (sopra 1.000 ppm) indicano ricambio insufficiente e possono causare sonnolenza, cali di attenzione e riduzione della produttività. L'installazione di sensori CO2 con display è una misura semplice ed economica per il monitoraggio continuo.

8. Formazione: 8h rischio basso + aggiornamento 6h ogni 5 anni

L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 definisce contenuti, durata e modalità della formazione obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti. Per gli studi professionali (ATECO 69-70, rischio basso) il percorso formativo dei lavoratori prevede:

FiguraOre formazione inizialeAggiornamento
Lavoratore (rischio basso)8 ore (4 generale + 4 specifica)6 ore ogni 5 anni
Preposto8 ore + formazione lavoratoreBiennale (Accordo 2025)
Dirigente16 ore6 ore ogni 5 anni
RSPP datore di lavoro (rischio basso)16 ore6 ore ogni 5 anni
Addetto antincendio livello 14 ore (D.M. 02/09/2021)2 ore ogni 3 anni
Addetto primo soccorso gruppo B/C12 ore (D.M. 388/2003)4 ore triennale

Il modulo generale (4 ore) riguarda: il quadro normativo (D.Lgs. 81/08), concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, soggetti del sistema di prevenzione aziendale (datore, RSPP, MC, RLS, preposto), diritti e doveri dei lavoratori, sistema istituzionale (ASL, INAIL, INL), infortuni e malattie professionali.

Il modulo specifico per rischio basso (4 ore) tratta: rischi propri del settore (VDT, ergonomia, microclima, antincendio per uffici), misure di prevenzione e protezione, DPI disponibili, procedure di emergenza ed evacuazione, nozioni di primo soccorso.

La formazione deve essere erogata prima dell'esposizione al rischio (all'assunzione o al cambio mansione), documentata con attestati individuali, registro delle presenze firmato e programma didattico. I lavoratori che non hanno ricevuto formazione non possono operare autonomamente. L'aggiornamento deve essere tracciato e pianificato con un calendario pluriennale.

La formazione può essere erogata in aula, a distanza (FAD) o in modalità mista. Le ore in FAD sincrona o asincrona sono consentite per la parte generale; per la parte specifica a rischio basso è ammessa anche la modalità FAD secondo le specifiche dell'Accordo. Occorre verificare che il provider scelto abbia accreditamento regionale o nazionale per la formazione sulla sicurezza.

9. Sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria

Negli studi professionali la sorveglianza sanitaria scatta principalmente per due categorie di lavoratori:

Lavoratori VDT (oltre 20h/settimana)

L'art. 176 del D.Lgs. 81/08 obbliga alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori VDT (definiti dall'art. 173 come coloro che utilizzano videoterminali per almeno 20 ore settimanali). La sorveglianza comprende:

Lavoratori con MMC significativa

Se la valutazione NIOSH degli archivi fisici evidenzia un Lifting Index superiore a 0,75 per le azioni di sollevamento, il medico competente deve essere coinvolto per valutare l'opportunità di sorveglianza sanitaria mirata alle patologie muscolo-scheletriche.

Nomina del medico competente

Il medico competente è obbligatorio ogni volta che è prevista sorveglianza sanitaria. Deve essere nominato con atto scritto, deve collaborare alla valutazione dei rischi (partecipa alla redazione del DVR), ha l'obbligo di visitare l'ambiente di lavoro almeno una volta l'anno e di comunicare al datore le idoneità e le limitazioni dei lavoratori nel pieno rispetto della privacy. Il costo della sorveglianza sanitaria è interamente a carico del datore di lavoro.

10. Adempimenti minimi dello studio professionale

Di seguito il quadro riepilogativo degli adempimenti minimi che ogni studio professionale con dipendenti deve verificare:

Checklist adempimenti minimi — studi commercialisti e tributaristi

  • DVR redatto (anche con procedure standardizzate INAIL se fino a 10 dipendenti) e firmato dal datore
  • RSPP nominato (o auto-designazione datore con corso 16h se studio fino a 30 lavoratori a rischio basso)
  • RLS eletto o comunicazione all'organismo paritetico di assenza di elezione (con versamento contributo RLST)
  • Medico competente nominato se vi sono lavoratori VDT oltre 20h/settimana
  • Visite oculistiche preventive e periodiche per tutti i lavoratori VDT
  • Postazioni VDT valutate con checklist allegato XXXIV D.Lgs. 81/08
  • Interruzioni VDT (15 min ogni 2 ore) previste nell'organizzazione del lavoro
  • Valutazione stress lavoro-correlato documentata con indicatori oggettivi
  • Valutazione MMC per archivi fisici con analisi NIOSH se applicabile
  • Formazione lavoratori 8 ore rischio basso completata e documentata (attestati + registro presenze)
  • Addetti antincendio nominati e formati (livello 1 — 4 ore DM 02/09/2021)
  • Addetti primo soccorso nominati e formati (DM 388/2003)
  • Piano di evacuazione affisso con planimetria, vie di esodo e punti di raccolta
  • Prova di evacuazione annuale documentata
  • Estintori presenti, verificati annualmente e con scheda di manutenzione
  • Illuminazione conforme UNI EN 12464-1 (500 lux postazioni VDT) e di emergenza
  • Aggiornamento del DVR programmato ogni volta che cambiano rischi o organizzazione

Quando non ci sono dipendenti

Uno studio con soli collaboratori autonomi (soci di studio, professionisti iscritti all'albo che non hanno rapporto di lavoro subordinato) non è soggetto al D.Lgs. 81/08 come datore di lavoro. Tuttavia, se il professionista esercita in forma individuale con soli collaboratori autonomi, rimane applicabile l'art. 3 c. 11 relativo ai lavoratori autonomi, che impone di utilizzare attrezzature conformi, DPI adeguati e rispettare le norme di sicurezza nell'ambito di contratti di appalto o d'opera. In presenza di collaboratori con partita IVA ma con indici di subordinazione (orario fisso, esclusiva, strumenti forniti dallo studio), la qualificazione del rapporto deve essere attentamente valutata.

FAQ — Sicurezza studi commercialisti e tributaristiFAQ

Uno studio con un solo dipendente deve fare il DVR?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 si applica a qualsiasi datore di lavoro che abbia anche un solo lavoratore subordinato, indipendentemente dal settore. L'art. 17 c. 1 lett. a obbliga il datore all'elaborazione del DVR. Tuttavia, per studi con fino a 10 dipendenti l'art. 29 c. 5 consente la redazione del DVR tramite procedure standardizzate INAIL, uno strumento semplificato che riduce il carico documentale mantenendo piena conformità normativa. Il datore deve comunque firmare il documento, nominare RSPP (o auto-designarsi nei casi consentiti) e formare i lavoratori.
Il titolare di uno studio può essere RSPP di sé stesso?
Sì. L'art. 17 c. 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la designazione dell'RSPP è un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Tuttavia, l'art. 34 consente al datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti dell'RSPP negli studi fino a 30 lavoratori (per le attività a rischio basso come gli studi professionali ATECO 69-70). Per farlo deve frequentare un corso specifico: per rischio basso 16 ore iniziali + aggiornamento 6 ore ogni 5 anni. Questa soluzione è molto utilizzata negli studi professionali di piccola dimensione ed è pienamente conforme.
Quante ore di formazione servono per i dipendenti di uno studio commerciale?
Gli studi di commercialisti, consulenti fiscali e tributaristi rientrano nella classe di rischio basso (ATECO 69 e 70). L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prescrive per il rischio basso 8 ore di formazione lavoratori (4 ore di modulo generale + 4 ore di modulo specifico per settore rischio basso). L'aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni. La formazione va documentata con attestato individuale, registro delle presenze e programma didattico. Per i preposti si aggiungono 8 ore specifiche; per i dirigenti 16 ore.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i dipendenti che usano il computer?
Dipende dall'intensità di utilizzo del videoterminale. Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (art. 175) definisce 'lavoratore VDT' chi utilizza un'attrezzatura munita di schermo per almeno 20 ore settimanali, deducendo le interruzioni previste dall'art. 175. Per questi lavoratori la sorveglianza sanitaria è obbligatoria: visita oculistica preventiva alla prima assunzione e visita periodica ogni 2 anni (ogni anno per i lavoratori oltre i 50 anni o con patologie oculari accertate). Il medico competente deve essere nominato e il costo della sorveglianza è a carico del datore. Nei piccoli studi è frequente che tutti i dipendenti superino le 20 ore settimanali, rendendo la sorveglianza generalizzata.
Con quanti dipendenti scatta l'obbligo di nominare l'RLS?
L'obbligo di eleggere o designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) scatta con qualunque numero di dipendenti. Negli studi con meno di 15 lavoratori, l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori o, se non eletto, le funzioni sono svolte dall'RLST (Rappresentante Territoriale). Il datore deve comunicare l'eventuale assenza di RLS eletto all'organismo paritetico territoriale e versare un contributo. L'RLS ha diritto a 32 ore di permesso retribuito annuo per studi fino a 15 dipendenti. Non eleggere né comunicare la situazione è una violazione sanzionabile.
Quali DPI servono in uno studio professionale?
In uno studio di commercialisti i DPI necessari sono generalmente limitati, trattandosi di rischio basso. I più comuni riguardano: schermo per videoterminale con filtro antiriflesso (anche se tecnicamente non è un DPI ma una misura tecnica collettiva), sedie ergonomiche con altezza e lombare regolabili, illuminazione corretta della postazione, eventuale poggiapiedi e supporto per il monitor a distanza e altezza corrette. Per la movimentazione di archivi fisici pesanti (faldoni, raccoglitori) possono essere necessari guanti e scarpe con protezione se i carichi sono significativi. La valutazione dei DPI emerge dalla valutazione dei rischi e deve essere documentata nel DVR.
Lo stress lavoro-correlato va valutato anche in uno studio professionale piccolo?
Sì. L'art. 28 c. 1 del D.Lgs. 81/08 include espressamente lo stress lavoro-correlato fra i rischi da valutare, senza eccezioni dimensionali. La Commissione Consultiva Permanente ha approvato nel 2010 le indicazioni metodologiche che prevedono una valutazione preliminare con indicatori oggettivi (turnover, assenze, infortuni, richieste di cambio mansione) e, se i risultati superano le soglie, una valutazione approfondita con coinvolgimento dei lavoratori. Negli studi professionali il rischio stress è significativo per: scadenze fiscali concentrate in periodi specifici (aprile-giugno, settembre-novembre), responsabilità professionale elevata verso i clienti, lavoro cognitivo intenso, frequente estensione dell'orario nei periodi di picco.
Quali sanzioni rischia uno studio che non ha fatto il DVR?
La mancata elaborazione del DVR è sanzionata dall'art. 55 c. 1 lett. a del D.Lgs. 81/08 con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.457 a 6.292 euro. Il DVR carente o generico (non coerente con i rischi effettivi) è sanzionato con ammenda da 2.457 a 6.292 euro. La mancata nomina dell'RSPP è sanzionata con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a 5.699 euro. La mancata formazione dei lavoratori è sanzionata con arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 euro per lavoratore. In uno studio professionale, il rischio ispettivo può derivare da un infortunio (anche lieve) o da una segnalazione: le sanzioni cumulate possono essere molto più pesanti del costo di una consulenza preventiva.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza (artt. 17, 18, 28, 29, 34, 55)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VII artt. 172-179 (videoterminali e VDT)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VI artt. 167-171 (movimentazione manuale carichi)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti
  • Commissione Consultiva Permanente — Indicazioni metodologiche stress lavoro-correlato (2010)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri gestione emergenze e formazione antincendio (livello 1)
  • UNI EN 12464-1:2021 — Illuminazione dei posti di lavoro in interni
  • UNI EN ISO 9241-5 — Requisiti ergonomici per il lavoro con videoterminali
  • INAIL — Procedure standardizzate di valutazione dei rischi per PMI (aggiornamento 2023)
  • ISO 11228-1 — Ergonomia: movimentazione manuale (sollevamento e trasporto)

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dal numero di dipendenti, dall'organizzazione dello studio e dalla normativa vigente al momento dell'applicazione. DVR, formazione e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso specifico da un professionista abilitato.

Vuoi adeguare il tuo studio agli obblighi di sicurezza?

Supportiamo studi professionali di commercialisti, consulenti fiscali e tributaristi nella redazione del DVR, nella formazione dei dipendenti e nella gestione degli adempimenti periodici.