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Guida definitiva · 2026

Sicurezza per Serramentisti e Produttori di Infissi: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un'azienda di produzione e installazione infissi, serramenti e finestre: DVR, rumore, polveri alluminio, silice cristallina, lavori in quota, Direttiva Macchine, CPR, DPI, formazione e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un'azienda che produce e installa infissi, serramenti, finestre, porte, persiane e tende è soggetta al D.Lgs. 81/08 per tutti i rischi lavorativi (rumore, polveri, chimico, tagli, MMC, lavori in quota), alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010) per la conformità dei macchinari produttivi e al Regolamento UE 305/2011 (CPR) per la marcatura CE dei prodotti da costruzione. Sono necessari: DVR con valutazione specifica per mansione (produzione e installazione), sorveglianza sanitaria per rumore, vibrazioni e rischio chimico, formazione per lavori in quota e utilizzo DPI di categoria III, abilitazioni per le attrezzature, DPI selezionati in base ai rischi identificati.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, Direttiva Macchine e Reg. CPR

Le aziende di produzione e installazione infissi e serramenti operano in un contesto normativo che interseca tre livelli distinti: la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza dei macchinari e la conformità dei prodotti immessi sul mercato. Ciascun livello ha fonte, campo di applicazione e obblighi specifici.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) costituisce la cornice generale: si applica a qualsiasi azienda con almeno un lavoratore dipendente o equiparato e obbliga il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi presenti nelle attività svolte. Per il settore dei serramentisti, i rischi principali sono il rumore (Titolo VIII Capo II), le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (Titolo VIII Capo III), gli agenti chimici — solventi, colle, vernici, polveri metalliche (Titolo IX Capo I) — e gli agenti cancerogeni come la silice cristallina libera respirabile generata dalle demolizioni (Titolo IX Capo II). A questi si aggiungono i rischi da attrezzature di lavoro (Titolo III), la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI) e i lavori in quota durante l'installazione in cantiere (Titolo IV).

La Direttiva Macchine 2006/42/CE — recepita in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17— disciplina l'immissione sul mercato dei macchinari: sezionatrici circolari per alluminio e PVC, centri di lavoro CNC, presse per pressoflessione lamiere, taglierine e piegatrici devono tutti recare la marcatura CE e la dichiarazione di conformità. Il datore di lavoro che acquista o utilizza queste macchine ha l'obbligo di verificarne la conformità e di aggiornarle se non corrispondono ai requisiti essenziali di sicurezza. A partire dal 20 gennaio 2027 la Direttiva sarà sostituita dal Regolamento UE 2023/1230, che introduce prescrizioni specifiche per le macchine equipaggiate con sistemi di intelligenza artificiale.

Il Regolamento UE n. 305/2011(Construction Products Regulation — CPR) si applica ai produttori di serramenti, finestre, porte esterne e facciate continue che immettono sul mercato prodotti da costruzione coperti da norme armonizzate (in particolare la serie EN 14351 per finestre e porte esterne pedonali). Il CPR impone di istituire il controllo della produzione in fabbrica (FPC), di redigere la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e di apporre la marcatura CE sul prodotto con indicazione delle caratteristiche prestazionali dichiarate. Il CPR non è una norma di sicurezza dei lavoratori ma incide sull'organizzazione della produzione, sulla documentazione tecnica e sui controlli di qualità interni.

123 Consulenza supporta le aziende del settore nella verifica degli obblighi applicabili all'intera catena normativa — dal DVR alla conformità dei macchinari — e nella gestione documentale integrata.

2. DVR per imprese di produzione e installazione infissi

Il Documento di Valutazione dei Rischidi un'azienda di serramentisti presenta una duplice complessità: la fase di produzione in officina espone i lavoratori a rischi tipici della lavorazione meccanica dei metalli e delle materie plastiche (rumore, polveri, rischio da macchine, taglio), mentre la fase di installazione in cantiere o in edifici esistenti introduce rischi propri delle attività edili (lavori in quota, cadute dall'alto, polveri di demolizione con silice cristallina). Il DVR deve quindi articolarsi per fasi lavorative e per mansioni, distinguendo chiaramente tra operatori di produzione, installatori e figure con mansioni miste.

I soggetti obbligati alla redazione del DVR comprendono tutte le imprese di serramentisti con almeno un lavoratore subordinato o equiparato: operaio di officina, installatore dipendente, socio lavoratore, apprendista, lavoratore somministrato. Il titolare individuale che opera esclusivamente in proprio senza collaboratori ricade nell'art. 21 D.Lgs. 81/08 e non è tenuto al DVR, ma deve comunque dotarsi dei DPI adeguati e formarsi in materia di sicurezza.

I rischi specifici che il DVR di un'azienda di serramentisti deve obbligatoriamente valutare e stimare sono:

RischioFase / fonteRiferimento normativo
RumoreProduzione: sezionatrici, fresatrici, centri CNC, presseTitolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08
Vibrazioni mano-braccioInstallazione: avvitatori, trapani, smerigliatrici angolari, martellettiTitolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 187/2006
Polveri alluminio e PVCProduzione: taglio, fresatura, foratura di profili alluminio e PVCTitolo IX Capo I D.Lgs. 81/08
Agenti chimici (solventi, colle, primer)Produzione: verniciatura, incollaggio guarnizioni, sigillatura siliconiTitolo IX Capo I D.Lgs. 81/08
Silice cristallina (SCRIA)Installazione: demolizione e rimozione vecchi controtelai muratiTitolo IX Capo II D.Lgs. 81/08, Accordo NEPSI
Tagli e schiacciamentiProduzione: lame sezionatrici, bave metalliche, pressoflessione lamiereTitolo III D.Lgs. 81/08, Dir. Macchine 2006/42/CE
MMC: profili pesantiProduzione e installazione: movimentazione di telai e controtelaioTitolo VI D.Lgs. 81/08, ISO 11228
Lavori in quota — caduta dall'altoInstallazione: finestre ai piani alti, balconi, facciateTitolo IV D.Lgs. 81/08, UNI EN 131, UNI EN 1004
Calore da forni (pressofusione)Produzione (solo aziende con lavorazione alluminio fuso)Art. 63-64 D.Lgs. 81/08, Titolo VIII Capo I microclima
Rischio elettricoUtilizzo centri CNC, presse idrauliche, impianti di verniciaturaTitolo III D.Lgs. 81/08, CEI 11-27

Per ciascun rischio il DVR deve riportare le misure di prevenzione e protezione adottate, il programma di miglioramento con scadenze, le procedure operative, i DPI forniti e i percorsi formativi. Il DVR va aggiornato ogni volta che si introducono nuovi macchinari, nuovi materiali o nuove modalità operative, e comunque in seguito a ogni infortunio o quasi-infortunio rilevante.

3. Rischio rumore in produzione: seghe, fresatrici e centri CNC

Il rumore è il rischio più pervasivo nelle officine di produzione infissi. Le principali sorgenti sonore sono le sezionatrici circolari per alluminio e PVC (che generano livelli di pressione sonora tipicamente compresi tra 95 e 108 dB(A) durante il taglio), lefresatrici per la profilatura e la cianfrinatura (85-95 dB(A)), icentri di lavoro CNC(85-100 dB(A) in funzione dell'utensile e del materiale), le presse piegatrici (88-98 dB(A) durante la lavorazione) e letaglierine a ghigliottina (90-100 dB(A) al momento del taglio).

Il Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 (che recepisce la Direttiva 2003/10/CE) stabilisce tre valori di riferimento per l'esposizione personale giornaliera al rumore (LEX,8h):

Le misure tecniche di riduzione del rumore da adottare in via prioritaria rispetto ai DPI includono: incapsulamento delle sezionatrici con cabine fonoassorbenti, utilizzo di lame diamantate con geometria anti-vibrazione che riducono le emissioni acustiche fino a 5-8 dB(A) rispetto alle lame standard, installazione di pannelli fonoassorbenti tra le postazioni di lavoro, riduzione del numero di operatori in area rumorosa tramite organizzazione del lavoro, manutenzione regolare degli utensili (lame affilate generano meno rumore e migliore finitura). La scelta dei DPI auricolari deve essere guidata dal valore SNR (attenuazione del DPI) in modo da abbattere l'esposizione sotto gli 80 dB(A) all'orecchio: per livelli di 95-100 dB(A) sono indicati tappi auricolari modellabili (SNR 30-37 dB) o cuffie ad alto attenuazione (SNR 28-34 dB).

La valutazione strumentale del rumore deve essere effettuata da tecnico abilitato con fonometro integratore di classe 1 o 2 secondo IEC 61672, con metodologia conforme alla norma ISO 9612. Il risultato va riportato nel DVR per mansione, con il LEX,8h specifico per operatori di sezionatrice, fresatrice, centro CNC, pressa, controllo qualità e installatori.

4. Polveri e rischio chimico: alluminio, PVC, solventi e colle

La lavorazione meccanica dell'alluminio e del PVC genera polveri e particolato fine che, se inalati in modo continuativo, possono causare effetti nocivi per le vie respiratorie. Lepolveri di alluminio prodotte durante il taglio e la fresatura dei profili sono classificate come agenti chimici pericolosi: la frazione inalabile può raggiungere concentrazioni significative nelle aree di lavoro non dotate di aspirazione localizzata, con valore limite di esposizione professionale (OEL-TWA) per la frazione inalabile pari a 10 mg/m³ e per la frazione respirabile pari a 4 mg/m³ (valori di riferimento ACGIH/SCOEL). Le polveri di PVC (polivinilcloruro) genere lavorazione meccanica sono classificate come polveri inerti con TLV-TWA 10 mg/m³ per la frazione inalabile, ma il risalto termico delle lavorazioni ad alta velocità può generare degradazione del PVC con emissione di cloruro di idrogeno (HCl), particolarmente rilevante per le fresatrici senza raffreddamento ad aria.

Oltre alle polveri, le attività di verniciatura, incollaggio delle guarnizioni, sigillatura con siliconi e primer comportano esposizione ad agenti chimici liquidi e aeriformi:

Le misure di prevenzione al rischio chimico partono dall'inventario di tutti i prodotti chimici presenti in azienda con le relative Schede di Sicurezza (SDS), dalla sostituzione dove possibile con prodotti a minore pericolosità (es. vernici all'acqua in sostituzione di vernici a solvente), dall'installazione di sistemi di aspirazione localizzata sui macchinari di taglio e sulle postazioni di verniciatura, dalla ventilazione generale dei locali di lavoro e dall'uso di DPI respiratori adeguati (maschere P2 per polveri metalliche, semi-maschere con filtri A/P2 per vapori di solventi).

5. Tagli, schiacciamenti e movimentazione manuale dei carichi

I rischi meccanici da taglio e schiacciamento sono tra i più frequenti nelle officine di produzione infissi. Le sezionatrici circolari — pur dotate di dispositivi di protezione (carter, fotocellule, microinterruttori di posizione) — espongono gli operatori a rischio di contatto con la lama durante le operazioni di cambio utensile, il bloccaggio del pezzo e la rimozione delle bave metalliche. Le presse piegatriciper lamiere costituiscono un rischio specifico di schiacciamento e amputazione delle dita tra lo stampo e la matrice, specialmente durante l'alimentazione manuale dei fogli metallici nelle presse più datate prive di protezioni bimanuali o fotocellule di sicurezza.

Le bave metallicheprodotte dalla lavorazione dell'alluminio rappresentano un rischio di taglio diffuso in ogni fase del ciclo produttivo: raccolta degli scarti, movimentazione dei profilati tagliati, pulizia dei macchinari. Guanti antitaglio certificati EN 388 con prestazione minima 3 sul parametro di resistenza al taglio (scala A) o parametro di resistenza TDM-100 (scala E) sono il DPI di riferimento per questa fase.

La movimentazione manuale dei carichi(MMC) è rilevante sia in produzione che in installazione. I profili in alluminio per grandi finestre o facciate continue possono pesare 25-80 kg al pezzo; le bilancelle di verniciatura cariche di profili raggiungono peso elevato; i controtelaio in acciaio per porte blindate superano frequentemente i 30 kg. Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e le norme ISO 11228-1 (sollevamento e trasporto) e ISO 11228-3 (spinta e traino) impongono la valutazione con metodi riconosciuti (NIOSH per il sollevamento, Snook-Ciriello per spinta e traino) e l'adozione di misure tecniche: carri elevatori, ventose a vuoto per lastre di vetro e pannelli, transpallet per la movimentazione a terra, limitazione del peso massimo sollevabile senza ausili.

In installazione, la movimentazione dei telai finestra nei piani alti — tipicamente svolta con argani, carrucole o gru a bandiera installate temporaneamente — espone gli installatori al rischio di schiacciamento da carico sospeso e al rischio di caduta del telaio. Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) per i cantieri e le procedure operative per gli interventi di sostituzione finestre in edifici esistenti devono prevedere le misure specifiche per i carichi sospesi: zona di esclusione sotto il carico, comunicazione tra operatore a terra e installatore in quota, limitazione dell'esposizione del personale non coinvolto.

6. Macchinari: sezionatrici, centri CNC, presse e taglierine

Il parco macchine di una moderna officina per la produzione di infissi comprende macchinari complessi, spesso controllati da sistemi CNC, con rischi meccanici, elettrici e da rumore significativi. La conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010) è il requisito di base per ogni macchina messa in servizio dopo il 29 dicembre 1996.

MacchinarioRischi principaliMisure di sicurezza tipiche
Sezionatrice circolare (alluminio/PVC)Taglio da lama, proiezione di trucioli, rumore, polveri metallicheCarter fisso sulla lama, fotocellule di sicurezza, sistema di aspirazione trucioli, schermo anti-proiezione
Centro di lavoro CNCContatto con utensili rotanti, proiezione di schegge, rumore, polveriCabina insonorizzata con porte interbloccate, sistema aspirazione integrato, fermo automatico utensile all'apertura
Pressa piegatrice per lamiereSchiacciamento e amputazione dita tra stampo e matriceProtezione bimanuale o fotocellule laser di tipo 4 (ESPE), velocità ridotta in avvicinamento (modalità muting), pedali protetti
Taglierina a ghigliottinaTaglio da lama, schiacciamento, proiezione del pezzoProtezione del piano di taglio, interblocco sulla posizione delle mani, sistema di espulsione automatica del pezzo
Piegatrice per profili (roll-forming)Trascinamento di mani o indumenti tra i rulli, schiacciamentoRulli con carter fisso, pulsante di emergenza a filo, distanza di sicurezza tra i rulli alimentatori
Forno per pressofusione alluminioCalore radiante, ustioni da metallo fuso, vapori metalliciSchermo termico, guanti e abbigliamento ignifugo, maschere per vapori metallici, ventilazione forzata

Il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenere i macchinari in efficienza e di verificare periodicamente che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti (art. 71 D.Lgs. 81/08). Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro soggette a verifica obbligatoria (ai sensi dell'Allegato VII D.Lgs. 81/08) devono essere effettuate dall'INAIL o dai soggetti abilitati nel rispetto delle scadenze previste. Il registro delle verifiche va tenuto aggiornato e conservato.

Per i macchinari acquisiti prima del recepimento della Direttiva Macchine(acquisti anteriori al 21 settembre 1996 per la Direttiva 89/392/CEE), il datore deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell'Allegato V D.Lgs. 81/08 attraverso una valutazione tecnica specifica. I macchinari costruiti internamente o modificati significativamente devono seguire la procedura di messa in servizio con dichiarazione di conformità e fascicolo tecnico.

7. Lavori in quota durante l'installazione: scale portatili e trabattelli

L'installazione di infissi in edifici esistenti — sostituzione di finestre ai piani superiori, montaggio di serramenti su balconi, installazione di tende a cassonetto o persiane avvolgibili — comporta frequentemente lavori temporanei in quota. Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 definisce "lavori in quota" le attività svolte a quota superiore a 2 m rispetto a un piano stabile, e impone l'adozione di misure di prevenzione collettiva (parapetti, impalcature, trabattelli) in via prioritaria rispetto ai DPI anticaduta.

Le scale portatilisono le attrezzature più diffuse per gli interventi di installazione di finestre ai piani bassi. La norma UNI EN 131 disciplina i requisiti tecnici delle scale portatili e le prescrizioni d'uso. I principali rischi associati all'uso di scale portatili sono: scivolamento del piede della scala su superfici lisce o inclinate, ribaltamento laterale per instabilità della base di appoggio, scivolamento del piede dell'operatore sugli scalini (specialmente con scarpe umide o sporche di sigillante), caduta per perdita di equilibrio durante la movimentazione del telaio in posizione elevata. Le misure preventive includono: verifica dell'idoneità della scala prima di ogni uso (struttura, piedi antiscivolo, ganci o dispositivi di blocco), posizionamento con angolazione corretta (75° rispetto all'orizzontale per le scale doppie appoggiate), ancoraggio superiore quando possibile, divieto di trasporto di carichi pesanti sulla scala a mani libere.

I trabattelli(ponteggi mobili a torre) sono la soluzione preferibile per lavori di durata maggiore o in quota superiore ai 3-4 m. Il Titolo IV D.Lgs. 81/08 e la norma UNI EN 1004 disciplinano i requisiti costruttivi e le modalità d'uso. I trabattelli devono essere:

Per installazioni in quota oltre i 6-8 m o in condizioni particolari (facciate, spazio ridotto, cornicioni), le piattaforme di lavoro mobili elevabili(PLE — cestini) sono spesso la soluzione più sicura. L'utilizzo di PLE richiede abilitazione specifica (Accordo Stato-Regioni 22/02/2012) e l'uso del sistema di arresto caduta da parte dell'operatore a bordo (imbracatura EN 361 con cordino anticaduta agganciato al punto di ancoraggio certificato della piattaforma). In ogni caso, il DVR deve documentare la scelta dell'attrezzatura adottata per ciascuna tipologia di intervento in quota e la formazione degli installatori.

8. Silice cristallina: rischio durante la demolizione dei vecchi telai

La silice cristallina libera respirabile(SCRIA — Silice Cristallina Respirabile nelle Attività di Lavoro) è uno degli agenti cancerogeni occupazionali più diffusi e sottovalutati nel settore dell'installazione di infissi. La demolizione e la rimozione dei vecchi controtelai murati in calcestruzzo o laterizio — operazione necessaria prima del montaggio dei nuovi serramenti — libera polveri contenenti biossido di silicio cristallino (SiO₂) nella fase di quarzo, che rappresenta il 15-25% della composizione del calcestruzzo ordinario e del laterizio.

La SCRIA è classificata dal IARC come cancerogeno di gruppo 1(certamente cancerogeno per l'uomo) quando inalata in forma di quarzo o cristobalite da fonti occupazionali. L'esposizione cronica causa silicosi (irreversibile), incremento del rischio di tumore polmonare e malattie autoimmuni (sclerodermia, lupus). Il D.Lgs. 81/08 al Titolo IX Capo II tratta la SCRIA come agente cancerogeno, con obblighi specifici: riduzione dell'esposizione al livello più basso tecnicamente possibile, sostituzione dell'agente dove possibile, misure tecniche collettive (aspirazione alla fonte), DPI respiratori idonei, sorveglianza sanitaria obbligatoria, registro degli esposti.

Il valore limite indicativo europeo per la SCRIA è 0,1 mg/m³(Direttiva 2017/2398/UE e Direttiva 2023/2668/UE che l'ha aggiornato), recepito in Italia. L'Accordo europeo di settore NEPSI (Good Practice Guide on Worker Protection Against Silica) adottato da oltre 12 settori industriali fornisce linee guida specifiche per misurare e ridurre l'esposizione. Per gli installatori di infissi che eseguono operazioni di scalpellatura e rimozione di controtelai murati, la concentrazione di SCRIA può superare il valore limite anche in interventi di breve durata, specie in ambienti chiusi e scarsamente ventilati.

Le misure preventive da adottare in ordine di priorità sono:

Il datore deve iscrivere i lavoratori esposti a SCRIA nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni(art. 243 D.Lgs. 81/08) e trasmettere la lista all'INAIL. Il registro è conservato per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione, dato l'elevato periodo di latenza della silicosi e del tumore polmonare professionale.

9. DPI specifici per produzione e installazione infissi

MansioneDPI obbligatori tipiciNote
Operatore sezionatrice alluminio/PVCOcchiali di protezione EN 166 o schermo facciale, guanti antitaglio EN 388 (livello D o E su scala TDM), calzature S3 SRC, tappi o cuffie (LEX,8h tipicamente > 85 dB(A))Cuffie pieghevoli agganciabili all'elmetto se si utilizzano anche attrezzature che richiedono protezione testa
Operatore centro CNCOcchiali EN 166, calzature S3, guanti EN 388 per la movimentazione dei profili; tappi auricolari o cuffie se il centro non è incapsulatoNon indossare guanti durante la programmazione e il controllo degli utensili: rischio trascinamento
Addetto verniciatura / sigillaturaSemi-maschera con filtri A2/P2 (solventi + polveri), guanti in nitrile o neoprene, occhiali a mascherina o schermo facciale, abbigliamento da lavoro in tessuto resistente ai solventiI DPI respiratori per vapori organici (filtri A) sono di categoria III: richiedono formazione specifica e verifica periodica dell'idoneità
Installatore in quota (fino a 4 m, trabattello)Calzature S3 SRC, guanti EN 388, elmetto EN 397, giubbotto alta visibilità EN 20471Il trabattello deve avere parapetto perimetrale; l'imbracatura anticaduta non è necessaria se il trabattello è conforme EN 1004
Installatore in quota (oltre 4 m, PLE o ancoraggio diretto)Imbracatura anticaduta EN 361, cordino EN 354 con assorbitore EN 355, casco EN 397, calzature S3, guanti EN 388DPI categoria III: formazione specifica certificata obbligatoria; punto di ancoraggio certificato EN 795; ispezione del sistema prima di ogni uso
Installatore durante demolizione controtelaiMaschera FFP3 o semi-maschera P3 (SCRIA — cancerogeno), occhiali a mascherina chiusa, guanti EN 388, calzature S3, tuta monouso o lavabileFFP3 (non FFP2) per agenti cancerogeni; DPI cat. III: formazione obbligatoria; smaltimento corretto delle maschere usa e getta
Operatore pressa piegatrice lamiereGuanti EN 388 per movimentazione lamiere (non indossati durante la pressatura — rischio trascinamento), calzature S3, occhiali EN 166Procedura specifica per cambio stampo con macchina ferma e blocco energetico (LOTO — lockout/tagout)

Tutti i DPI devono essere consegnati con verbale firmato dal lavoratore, corredati di istruzioni d'uso e accompagnati da formazione specifica ai sensi degli artt. 77-78 D.Lgs. 81/08. I DPI dicategoria III— che comprendono i sistemi anticaduta, le maschere per agenti cancerogeni e i DPI respiratori contro vapori tossici — richiedono marcatura CE con indicazione dell'organismo notificato, scheda tecnica di certificazione e formazione documentata per l'utilizzo corretto. Il datore mantiene un registro di consegna, sostituzione e dismissione dei DPI.

10. Formazione: lavori in quota, DPI cat. III e attrezzature specifiche

La formazione in materia di sicurezza per i lavoratori del settore dei serramentisti si articola su più livelli che si sommano:

Formazione D.Lgs. 81/08 (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011):il settore della produzione di infissi (ATECO 25.12 — strutture in metallo, ATECO 16.23 — infissi in legno) e quello dell'installazione (ATECO 43.32 — posa in opera di infissi) sono classificati arischio medio. I lavoratori devono ricevere 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica, per un totale di 12 ore; aggiornamento 6 ore ogni 5 anni. I preposti devono seguire le ulteriori 8 ore previste dall'Accordo Stato-Regioni (aggiornato nel 2025). Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 ha introdotto modifiche al percorso di aggiornamento; verificare la disciplina transitoria applicabile all'impresa.

Abilitazione all'utilizzo di scale, trabattelli e PLE (Accordo Stato-Regioni 22/02/2012):

Formazione specifica per DPI di categoria III (art. 77 c. 5 D.Lgs. 81/08):i lavoratori che utilizzano dispositivi anticaduta (imbracatura, cordino, sistema retrattile) e maschere respiratorie per agenti cancerogeni (FFP3, semi-maschere P3) devono ricevere formazione specifica documentata sull'uso, la verifica, la manutenzione e la dismissione del DPI. Questa formazione deve essere tracciata nel fascicolo personale del lavoratore.

Abilitazioni per macchine utensili specifiche:il D.Lgs. 81/08 (art. 73) richiede che i lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro siano formati e informati sull'uso sicuro di ciascuna macchina. Per macchine complesse come i centri di lavoro CNC, le presse piegatrici con dispositivi di sicurezza e le macchine con rischi specifici, il fabbricante fornisce la formazione iniziale; il datore integra con procedure operative aziendali.

Aggiornamento formativo periodico:il datore deve garantire l'aggiornamento formativo quando cambiano i macchinari, i materiali lavorati, le procedure operative o quando si verificano infortuni o quasi-infortuni. L'aggiornamento su lavori in quota è particolarmente importante per gli installatori: i dispositivi anticaduta, le tecniche di ancoraggio e i criteri di scelta delle attrezzature evolvono con le normative tecniche.

Documenti minimi per un'azienda di serramentisti — checklist sintetica

  • DVR con valutazione rumore (LEX,8h per mansione), vibrazioni mano-braccio, polveri alluminio/PVC, chimico, tagli, MMC, lavori in quota e silice cristallina
  • Nomina RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenza (antincendio e primo soccorso)
  • Inventario prodotti chimici con SDS aggiornate (solventi, colle, primer, sigillanti, lubrificanti)
  • Documentazione conformità macchinari: marcatura CE, dichiarazione di conformità, fascicolo tecnico, manuale d'uso per ogni macchina
  • Registro verifiche periodiche attrezzature soggette (presse, PLE, gru a bandiera) con scadenze aggiornate
  • Verbali di consegna DPI firmati per ricevuta: guanti antitaglio, occhiali, calzature S3, cuffie/tappi, maschere FFP3, sistemi anticaduta
  • Attestati abilitazione trabattelli e/o PLE per tutti gli installatori che lavorano in quota
  • Attestati formazione DPI categoria III (anticaduta, respiratori per cancerogeni) per gli esposti
  • Registro degli esposti ad agenti cancerogeni (silice cristallina SCRIA) trasmesso a INAIL
  • Verbali di sorveglianza sanitaria: rumore (LEX,8h ≥ 85 dB(A)), vibrazioni mano-braccio (A(8) ≥ 2,5 m/s²), chimico, silice cristallina
  • Formazione lavoratori 12 ore rischio medio (Accordo S-R 2011/2025) + aggiornamento per tutti i dipendenti
  • Piano di emergenza aziendale con procedure per incendio, primo soccorso e gestione infortuni
  • Documentazione CPR (DoP — Dichiarazione di Prestazione, FPC — controllo produzione in fabbrica) se l'azienda commercializza serramenti marcati CE
  • POS (Piano Operativo di Sicurezza) per gli interventi in cantiere o procedure operative per le installazioni ricorrenti in edifici esistenti

11. Sorveglianza sanitaria: rumore, vibrazioni e rischio chimico

La sorveglianza sanitariaè obbligatoria per i lavoratori del settore infissi in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi individua esposizioni per le quali la legge prescrive il controllo medico. Il medico competente nominato dall'azienda effettua visita preventiva prima dell'adibizione alla mansione e visite periodiche con cadenza annuale o biennale in funzione del rischio.

Le principali fattispecie che attivano la sorveglianza sanitaria nel settore dei serramentisti sono:

Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specificaper ciascun lavoratore — operatore di produzione, installatore, addetto alla verniciatura — tenendo conto dei rischi specifici di ciascuna mansione. In caso di idoneità parziale con prescrizioni(es. limitazione dell'esposizione al rumore, divieto di lavoro in quota per patologie vestibolari, obbligo di DPI specifici), il datore deve adeguare l'organizzazione del lavoro in coerenza con le indicazioni mediche.

Il giudizio di idoneità deve essere comunicato al lavoratore e al datore. Il datore conserva il giudizio nel fascicolo sanitario e di rischio del lavoratore, gestito in forma riservata dal medico competente. In caso di giudizio di inidoneità totale o parziale, il datore ha l'obbligo di adibire il lavoratore a mansione compatibile con le sue condizioni di salute, se disponibile nell'organizzazione aziendale.

12. Marcatura CE dei macchinari e verifiche periodiche

La marcatura CEapposta sui macchinari di produzione infissi (sezionatrici, centri CNC, presse, taglierine) attesta che il costruttore ha effettuato l'analisi dei rischi, adottato le misure di sicurezza previste dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e redatto il fascicolo tecnico. Per il datore di lavoro che acquista la macchina, la marcatura CE è la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza: non esonera però dall'obbligo di valutarne l'idoneità per l'uso specifico previsto in azienda e di mantenerla in buone condizioni di sicurezza.

L'art. 71 del D.Lgs. 81/08 impone che le attrezzature di lavoro siano:

Le modifiche significative ai macchinari — sostituzione di componenti di sicurezza, modifica del ciclo di lavoro automatico, integrazione di nuovi azionamenti — richiedono una nuova valutazione dei rischi da parte del datore o del fornitore della modifica, con aggiornamento della documentazione tecnica. Una modifica che alteri le prestazioni di sicurezza originali della macchina la equipara a una nuova immissione sul mercato e richiede la procedura di certificazione CE della modifica.

Per i macchinari usati di importazione (frequenti nel settore, acquistati da altri Paesi UE o extra-UE), il datore deve verificare che siano conformi alla normativa applicabile al momento della messa in servizio in Italia. In caso di dubbio sulla conformità, 123 Consulenza supporta nella verifica tecnico-documentale e, se necessario, nel percorso di adeguamento o rivalutazione della macchina.

A partire dal 20 gennaio 2027, il Regolamento UE 2023/1230 sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE e introdurrà nuove prescrizioni per le macchine con sistemi di intelligenza artificiale di sicurezza, nuove categorie di funzioni di sicurezza e un sistema di dichiarazione semplificata per determinate categorie di macchine a basso rischio. Le aziende che pianificano l'acquisto di nuovi macchinari dopo tale data devono tenere conto del nuovo quadro normativo.

FAQ — Sicurezza serramentisti e produttori di infissi 2026FAQ

Il DVR di un'azienda di produzione infissi deve includere la valutazione del rischio rumore?
Sì. Il Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 (che recepisce la Direttiva 2003/10/CE) obbliga il datore di lavoro a valutare il livello di esposizione personale al rumore di tutti i lavoratori esposti durante le attività lavorative. In un'officina di produzione infissi i principali macchinari rumorosi — sezionatrici circolari per alluminio e PVC, fresatrici, centri di lavoro CNC, piegatrici — generano picchi e livelli continui che tipicamente superano i valori di azione (80 e 85 dB(A)). La valutazione deve essere effettuata da tecnico abilitato con fonometro di classe 1 o 2, oppure stimata tramite banche dati europee riconosciute. Superato il livello inferiore di azione (LEX,8h ≥ 80 dB(A)) scattano: informazione e formazione specifica, fornitura di DPI auricolari, sorveglianza sanitaria facoltativa su richiesta del lavoratore. Superato il livello superiore di azione (85 dB(A)) i DPI auricolari diventano obbligatori e la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria. Il valore limite di esposizione è 87 dB(A) ponderato sull'esposizione effettiva con DPI indossato.
Chi produce infissi e serramenti certificati è soggetto al Regolamento UE 305/2011 (CPR)?
Sì. Il Regolamento UE n. 305/2011 (Construction Products Regulation — CPR) si applica a tutti i produttori di prodotti da costruzione coperti da una norma armonizzata o da una Valutazione Tecnica Europea (ETA). I serramenti (finestre, porte esterne, facciate continue) rientrano nelle norme armonizzate della serie EN 14351 (finestre e porte esterne pedonali) e EN 13241 (porte e cancelli industriali). Questi produttori devono: istituire il sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC — Factory Production Control), far eseguire la prova iniziale di tipo (ITT) da laboratorio notificato se previsto dal sistema AVCP applicabile, dichiarare le prestazioni (DoP — Declaration of Performance) e apporre la marcatura CE con indicazione delle prestazioni dichiarate. Il CPR non è una norma di sicurezza sul lavoro ma incide sull'organizzazione della produzione e sulla documentazione tecnica che il produttore deve mantenere.
Quali DPI sono obbligatori per gli installatori di infissi che lavorano in quota su scale portatili?
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e le norme tecniche applicabili (UNI EN 131 per le scale, UNI EN 1298 per i trabattelli) disciplinano i lavori temporanei in quota (oltre 2 m di altezza). Per il solo utilizzo di scale portatili negli interventi di installazione finestre su edifici esistenti: scarpe di sicurezza S3 SRC (puntale, lamina antiperforazione, suola antidrappante), guanti EN 388 per la movimentazione dei telai, casco/elmetto se vi è rischio di urto dalla struttura sovrastante. Se l'altezza supera i 2 m e la scala non garantisce la stabilità necessaria, il DVR deve prescrivere l'uso di trabattello conforme EN 1004 o di piattaforma di lavoro elevabile (PLE). In questo caso i lavoratori devono indossare il sistema di arresto caduta (imbracatura EN 361 + cordino EN 354/EN 355 + punto di ancoraggio EN 795) classificato come DPI di categoria III, che richiede formazione specifica certificata. La scelta tra scala, trabattello o PLE deve essere documentata nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) per i cantieri o nel DVR per i lavori ricorrenti in sede fissa.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE si applica alle sezionatrici e ai centri CNC usati in officina?
Sì. La Direttiva Macchine 2006/42/CE — recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010 — si applica a tutte le macchine messe in commercio o messe in servizio all'interno dell'Unione europea, comprese sezionatrici circolari per alluminio e PVC, centri di lavoro CNC, presse, taglierine e piegatrici. Il costruttore o importatore deve apporre la marcatura CE, allegare la dichiarazione di conformità CE e fornire il fascicolo tecnico con analisi dei rischi. Il datore di lavoro che acquista la macchina ha l'obbligo di verificare la presenza della marcatura CE e della documentazione, di utilizzare la macchina secondo le istruzioni del fabbricante e di mantenerla in efficienza. Se la macchina è stata acquistata prima del recepimento della Direttiva (cioè prima del 21 settembre 1996 per le macchine rientranti nella precedente Direttiva 89/392/CEE) o è stata costruita internamente, il datore deve attestarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza con dichiarazione di messa in servizio. A partire dal 20 gennaio 2027, la Direttiva 2006/42/CE sarà sostituita dal Regolamento UE 2023/1230, che introduce requisiti specifici per le macchine con sistemi di intelligenza artificiale.
Quando è necessaria la sorveglianza sanitaria per esposizione alla silice cristallina?
La silice cristallina libera respirabile (SCRIA) è classificata come agente chimico cancerogeno e mutageno di categoria 1A secondo il Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008) e rientra nel Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08 (agenti cancerogeni e mutageni). La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori esposti a concentrazioni superiori al valore limite biologico o al valore limite di esposizione professionale (LEP-OEL) fissato dall'Accordo Europeo sui silicati NEPSI (0,05 mg/m³ come valore indicativo) e dal D.Lgs. 81/08 art. 242. Nell'installazione di infissi, la demolizione e la rimozione dei vecchi telai murati (specialmente se i controtelai sono annegati nella muratura in laterizio o in calcestruzzo) comporta la produzione di polveri contenenti silice cristallina. Il medico competente effettua la sorveglianza con spirometria e Rx torace o TC a bassa dose, con periodicità definita in funzione del livello di esposizione. La latenza lunga della silicosi e il suo carattere irreversibile rendono questa sorveglianza particolarmente importante anche dopo la cessazione dell'esposizione.
Come si valuta il livello di esposizione al rumore per un operatore di segatrice per alluminio?
La valutazione del rischio rumore per un operatore di segatrice per alluminio si effettua ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 e della norma ISO 9612 (metodologia di misura del rumore negli ambienti di lavoro). La procedura prevede: identificazione delle mansioni e dei macchinari rumorosi nel ciclo lavorativo dell'operatore, misurazione strumentale con fonometro integratore mediatore di classe 1 o 2 (IEC 61672) o dosimetro personale (IEC 61252), durante un campione rappresentativo del turno di lavoro. Il livello di esposizione personale giornaliero LEX,8h si calcola normalizzando a 8 ore i livelli misurati nelle diverse fasi operative. In alternativa alla misurazione diretta, si può ricorrere ai database europei (es. INRS, INAIL) che riportano valori tipici per tipo di macchina e materiale lavorato: le sezionatrici circolari per alluminio generano tipicamente Lp tra 95 e 105 dB(A) durante il taglio, con LEX,8h che dipende dai tempi di esposizione effettivi. Il tecnico deve riportare nel DVR il metodo usato, le incertezze di misura, i valori ottenuti per mansione e il confronto con i valori di azione e limite. La valutazione va ripetuta se cambiano le macchine, i processi o i materiali lavorati.

14. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 29, 36-37, 55, Titolo III attrezzature, Titolo IV cantieri, Titolo VI MMC, Titolo VIII rumore e vibrazioni, Titolo IX rischio chimico e cancerogeni)
  • Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio — relativa alle macchine (Direttiva Macchine); D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 — recepimento in Italia
  • Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (CPR) — che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
  • EN 14351-1:2006+A2:2016 — Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo — Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali
  • D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195 — Attuazione della direttiva 2003/10/CE sull'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore (Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08)
  • D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 187 — Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero
  • D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 — Protezione della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici sul lavoro (Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08)
  • D.Lgs. 25 luglio 2006 n. 257 — Attuazione della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (silice cristallina — Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08)
  • Accordo europeo NEPSI (2006, aggiornato 2011) — Accordo di settore sulla protezione della salute dei lavoratori esposti alla silice cristallina libera respirabile
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti (classificazione settori di rischio per codice ATECO)
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Abilitazioni per l'utilizzo di attrezzature di lavoro (piattaforme di lavoro mobili elevabili, trabattelli, scale, gru per autocarro, carrelli elevatori)
  • UNI EN 131-1:2015+A1:2019 — Scale: terminologia, tipi e funzioni; UNI EN 1004-1:2021 — Trabattelli di tubi prefabbricati

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dal tipo di attività, dal ciclo produttivo, dai materiali lavorati, dall'organico e dalla normativa vigente; DVR, valutazioni strumentali, formazione e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto. Per impostare il sistema di sicurezza nella tua azienda di serramentisti ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili.

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