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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Radiodiffusione, TV e Media 2026: Guida per Emittenti e Produzioni

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un'emittente televisiva, radiofonica o in una produzione audiovisiva: rischio campi elettromagnetici vicino alle antenne, lavori in quota su torri e tralicci, ergonomia VDT nelle regie e nelle sale di montaggio, rumore in studio, DVR specifico e sorveglianza sanitaria 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le emittenti televisive e radiofoniche e le produzioni audiovisive devono gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con un DVR che affronti i rischi specifici del settore: valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) per il personale in prossimità di trasmettitori, antenne e ripetitori (Titolo VIII Capo IV e D.Lgs. 159/2016); gestione in sicurezza dei lavori in quota per l'installazione e la manutenzione degli impianti d'antenna; valutazione del rischio VDT per le regie e le sale di montaggio (Titolo VII); misurazione del rumore negli studi di registrazione e sui set; sorveglianza sanitaria per gli esposti CEM, per gli addetti VDT e per i lavoratori notturni nei turni h24.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 159/2016 sui CEM e Codice delle Comunicazioni

Il settore della radiodiffusione, della televisione e della produzione audiovisiva opera all'interno di un quadro normativo che combina la legislazione generale sulla sicurezza sul lavoro con una disciplina specifica per i campi elettromagnetici e per la regolamentazione delle infrastrutture di comunicazione.

Il riferimento principale per la sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore ai sensi dell'art. 2 lett. a). Per il settore radiotelevisivo assumono particolare rilievo: il Titolo IV Capo II (lavori in quota: ponteggi, scale, trabattelli e sistemi anticaduta), il Titolo VII (videoterminali: regie, postazioni di montaggio, redazioni), il Titolo VIII Capo II (agente fisico rumore: studi di registrazione, set, postazioni con cuffie) e il Titolo VIII Capo IV (agente fisico campi elettromagnetici: trasmettitori RF, antenne, ripetitori).

L'atto normativo di riferimento specifico per i CEM nei luoghi di lavoro è il D.Lgs. 1 agosto 2016 n. 159, che recepisce la Direttiva europea 2013/35/UE. Il decreto aggiorna i valori limite di esposizione e i valori di azione per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nelle bande di frequenza 0 Hz – 300 GHz e introduce requisiti dettagliati per la valutazione del rischio, le misure preventive e la formazione dei lavoratori esposti.

Per le infrastrutture d'antenna e i sistemi di trasmissione rileva anche il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), che disciplina la realizzazione, l'installazione e la gestione degli impianti di radiodiffusione, stabilendo le competenze autorizzative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e di AGCOM. Il Codice non sostituisce gli obblighi di sicurezza sul lavoro, ma il titolo abilitativo per l'impianto e la sua configurazione tecnica sono precondizioni per la corretta valutazione del rischio CEM nel DVR.

La Raccomandazione del Consiglio UE 1999/519/CE fissa i valori limite di riferimento per l'esposizione della popolazione (non dei lavoratori) ai campi elettromagnetici: è rilevante per le emittenti nel rapporto con il territorio circostante gli impianti e nelle valutazioni ambientali, ma i valori per i lavoratori — più elevati in quanto tengono conto della diversa durata e tipo di esposizione — sono quelli definiti dal D.Lgs. 159/2016 e dal D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVI. Supportiamo la verifica del quadro normativo applicabile alla specifica emittente, in funzione delle frequenze utilizzate, della potenza degli impianti e delle mansioni presenti.

2. Rischio campi elettromagnetici: antenne, trasmettitori RF e ripetitori

Il rischio da esposizione a campi elettromagnetici è il rischio più caratteristico del settore della radiodiffusione e della televisione. Il personale tecnico che lavora in prossimità di trasmettitori, antenne e ripetitori può essere esposto a livelli di campo elettrico e magnetico superiori ai valori di azione previsti dal D.Lgs. 159/2016, a seconda della potenza degli impianti, della frequenza di trasmissione e della distanza dall'elemento radiante.

Le principali sorgenti di CEM nel settore radiotelevisivo e i rispettivi profili di rischio sono:

La valutazione del rischio CEM deve essere effettuata in conformità al D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV e al D.Lgs. 159/2016, con misurazioni strumentali secondo la norma CEI 211-7 nelle aree di lavoro accessibili al personale. I valori misurati vanno confrontati con i valori di azione (che attivano obblighi specifici, tra cui misure preventive e sorveglianza sanitaria) e con i valori limite di esposizione (che non devono mai essere superati). Le aree in cui i valori di azione sono superati devono essere segnalate con appositi cartelli di avvertimento e, ove possibile, dotate di barriere fisiche o sistemi di blocco dell'accesso durante il funzionamento degli impianti.

Le misure di prevenzione tecnica comprendono: riduzione della potenza irradiata durante le operazioni di manutenzione sull'antenna (quando tecnicamente possibile senza interrompere il servizio), definizione di distanze di sicurezza minime basate sulle misurazioni CEI 211-7, installazione di sistemi di interblocco che impediscano l'accesso alle zone ad alto campo durante la trasmissione, utilizzo di permessi di lavoro (work permit) per ogni intervento in quota o nelle zone a rischio CEM.

3. Lavori in quota su torri e tralicci: installazione antenne, linee vita, DPI anticaduta EN 361

I lavori in quota su torri, tralicci, pennoni, tetti di edifici e altre strutture sopraelevate per l'installazione, la manutenzione e l'ispezione degli impianti d'antenna costituiscono uno dei rischi più gravi del settore radiotelevisivo. La caduta dall'alto è la prima causa di morte per infortuni sul lavoro nel settore delle installazioni e manutenzioni impiantistiche.

Il quadro normativo di riferimento è il Titolo IV Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 105-130) e le relative norme tecniche europee per i DPI anticaduta. L'art. 107 definisce il lavoro in quota come qualsiasi attività lavorativa svolta a quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Per torri e tralicci — dove si opera spesso a quote di 30, 50 o anche oltre 100 metri — la valutazione del rischio di caduta e la scelta dei sistemi di protezione richiedono particolare attenzione.

I sistemi di protezione da adottare seguono la gerarchia prevista dall'art. 111 D.Lgs. 81/08:

La combinazione del rischio CEM con il rischio di caduta è un elemento critico specifico del settore radiotelevisivo: il lavoratore che sale su una torre per manutenzione dell'antenna opera contemporaneamente in quota e in prossimità di elementi radianti. Il DVR deve valutare questa combinazione e prevedere procedure che garantiscano la riduzione della potenza irradiata o la messa fuori servizio dell'impianto prima dell'accesso alla zona d'antenna, salvo che la valutazione tecnica dimostri che le distanze dalla sorgente mantengono il campo al di sotto dei valori di azione.

I DPI anticaduta sono DPI di terza categoria: richiedono formazione specifica e addestramento all'uso pratico prima dell'impiego. La formazione deve includere le procedure di soccorso in caso di caduta trattenuta (sindrome da sospensione), che può causare perdita di coscienza e, in assenza di intervento rapido, danni gravi o la morte del lavoratore rimasto in sospensione.

4. Ergonomia e VDT: regia, post-produzione e studio di montaggio

Una parte significativa del personale del settore radiotelevisivo svolge la propria attività in postazioni di lavoro con videoterminali: i tecnici di regia, i montatori, i grafici, i giornalisti delle redazioni online, gli operatori di master e i fonici che lavorano su DAW (Digital Audio Workstation) trascorrono quotidianamente molte ore davanti a schermi. L'obbligo di valutazione del rischio VDT è previsto dal Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179) per i lavoratori classificabili come "addetti ai videoterminali" — ovvero coloro che utilizzano il VDT in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, deducendo le interruzioni previste.

Le postazioni di lavoro tipiche nel settore radiotelevisivo presentano alcune caratteristiche specifiche che le differenziano dall'ufficio standard:

Il D.Lgs. 81/08 Allegato XXXIV definisce i requisiti minimi per le postazioni VDT: schermo con luminosità e contrasto regolabili, tastiera ergonomica, mouse o dispositivo di puntamento adeguato, piano di lavoro a profondità sufficiente, sedile regolabile in altezza con supporto lombare, illuminazione idonea senza riflessi sullo schermo. Per le postazioni multiplo-schermo di regia, i requisiti vanno adattati tenendo conto della distanza di visione, degli angoli di posizionamento degli schermi e dell'illuminazione ambientale ridotta tipica degli ambienti di regia.

L'art. 175 D.Lgs. 81/08 prevede pause o cambiamenti di attività dalla postazione VDT: almeno 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale. Le pause devono essere garantite nell'organizzazione del lavoro, specialmente nei turni di regia durante le dirette televisive, dove la rotazione del personale alla consolle deve essere pianificata per garantire il rispetto delle pause previste.

5. Rischio rumore in studi di registrazione e set TV

Il rischio da esposizione al rumore nel settore radiotelevisivo si manifesta in contesti molto diversi tra loro: gli studi di registrazione musicale, gli studi TV con pubblico in sala, i set cinematografici e televisivi all'esterno, le sale di montaggio audio (post-produzione), le postazioni dei fonici durante le riprese. La valutazione deve essere effettuata ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08(artt. 189-198) con misurazioni strumentali in conformità alla norma UNI EN ISO 9612.

Le principali fonti e i livelli di esposizione tipici per mansione nel settore:

Mansione / AmbienteFonte di rumore principaleLivello Lex,8h indicativo
Fonico di studio di registrazione musicaleMonitor da studio, ascolto di playback a volume elevato, sessioni di missaggio75–90 dB(A)
Fonico di ripresa (ENG, set TV)Cuffie di ascolto per il controllo del segnale in cuffia (IFB, mix di ritorno)80–95 dB(A) al padiglione auricolare
Operatore di ripresa su set con rumore d'ambienteMacchinari, folla, musica di scena, esplosioni simulate, effetti specialiVariabile; picchi anche sopra 110 dB(C)
Tecnico audio in regia TV con pubblicoSistema di amplificazione in sala, applausi, pubblico80–88 dB(A)
Montatore audio in sala di post-produzioneMonitor di ascolto durante il missaggio e il color, sessioni a volume elevato70–85 dB(A)

Un aspetto specifico del settore è il rischio da utilizzo di cuffie professionali per il controllo del segnale audio. I fonici di ripresa e i conduttori che indossano auricolari IFB (In-Ear Monitor) durante le trasmissioni in diretta o le riprese sono esposti a sorgenti di rumore che non raggiungono i microfoni di misura ambientale ma agiscono direttamente al canale uditivo. La valutazione dell'esposizione per questi lavoratori deve tener conto del livello di pressione sonora all'orecchio attraverso sistemi di misura dedicati o modelli di stima basati sui livelli del mix di ascolto e sulla durata dell'uso.

I valori di azione previsti dal D.Lgs. 81/08 per l'agente fisico rumore sono: valore d'azione inferiore 80 dB(A) Lex,8h e 135 dB(C) LCpeak (informazione ai lavoratori, messa a disposizione dei DPI uditivi); valore d'azione superiore 85 dB(A) Lex,8h e 137 dB(C) LCpeak (DPI uditivi obbligatori, programma di riduzione del rumore, sorveglianza sanitaria); valore limite di esposizione 87 dB(A) Lex,8h e 140 dB(C) LCpeak (non superabile, tenendo conto dell'attenuazione del DPI). Per le produzioni che comportano livelli di picco molto elevati (esplosioni, effetti pirotecnici, colpi d'arma simulati) è necessario valutare anche il parametro LCpeak.

Le misure prioritarie di prevenzione tecnica nel settore includono: limitazione del livello di ascolto in cuffia attraverso sistemi di limitazione automatica del livello (limitatori di picco per i sistemi IFB e per i monitor da studio), rotazione del personale fonico durante le sessioni di missaggio prolungate, uso di padiglioni isolanti o auricolari con isolamento passivo adeguato per ridurre la necessità di alzare il volume in ambienti rumorosi, misurazione periodica dei livelli tipici di ascolto in cuffia tramite sistemi di monitoraggio dosimetrici personali.

6. DVR per emittenti e produzioni audiovisive: valutazione CEM, rumore, ergonomia, lavori in quota

Il Documento di Valutazione dei Rischi di un'emittente o di una produzione audiovisiva presenta un profilo articolato per la molteplicità di rischi specifici che coesistono nella stessa organizzazione. L'obbligo di redazione nasce dalla presenza di almeno un lavoratore (art. 17 D.Lgs. 81/08) e non ammette eccezioni per dimensione: anche un'emittente radiofonica con due dipendenti deve redigere un DVR completo, come illustrato nella FAQ.

I rischi che il DVR di un'emittente o produzione audiovisiva deve necessariamente affrontare in modo specifico comprendono:

Il DVR deve essere redatto con il contributo dell'RSPP, del medico competente (per la parte relativa alla sorveglianza sanitaria) e — per la valutazione del rischio CEM — di un tecnico specializzato nelle misurazioni in radiofrequenza. Va aggiornato a ogni variazione significativa degli impianti (nuovi trasmettitori, variazioni di potenza, nuove configurazioni d'antenna) e a ogni ampliamento della struttura produttiva.

Documenti e adempimenti minimi per un'emittente o produzione audiovisiva — checklist sintetica

  • DVR completo con valutazione specifica CEM (D.Lgs. 159/2016), rumore, VDT, lavori in quota, rischio elettrico, stress lavoro-correlato
  • Rapporto di misurazione CEM conforme alla norma CEI 211-7 per le aree in prossimità delle antenne e dei trasmettitori
  • Mappatura delle zone con campo CEM superiore ai valori di azione con segnaletica di avvertimento
  • Valutazione del rumore UNI EN ISO 9612 per studi, regie, set e postazioni con cuffie
  • Procedura di accesso sicuro alle torri e ai tralicci (permessi di lavoro, verifica DPI anticaduta)
  • DPI anticaduta (imbracatura EN 361, cordino/assorbitore EN 354/355, ancoraggi EN 795) forniti con verbale di consegna e attestato di formazione
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente; attestati formazione lavoratori (rischio medio/alto per ATECO di settore)
  • Protocollo di sorveglianza sanitaria per esposti CEM, addetti VDT e lavoratori notturni
  • Piano di emergenza e procedure di evacuazione per gli studi, i siti di trasmissione e le location di produzione

7. Sorveglianza sanitaria: lavoratori esposti CEM, addetti VDT, lavoratori notturni per turni h24

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione del rischio evidenzia esposizioni che superano i valori di azione previsti dalla normativa. Nel settore radiotelevisivo i principali trigger che attivano l'obbligo sono:

Il medico competente, nominato mediante lettera di incarico, collabora con il datore di lavoro alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario specifico per il settore e lo aggiorna al variare delle condizioni di esposizione. Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica per ogni lavoratore visitato e comunica le proprie valutazioni al datore di lavoro e al lavoratore. I giudizi di idoneità con prescrizioni o limitazioni (ad esempio: limitazione dell'accesso alle aree ad alto campo CEM per il portatore di pacemaker, adattamento dell'orario per il lavoratore notturno con disturbi del sonno documentati) devono essere recepiti nell'organizzazione del lavoro. Supportiamo l'individuazione del medico competente con esperienza nel settore radiotelevisivo e la gestione documentale della sorveglianza sanitaria.

FAQ — Sicurezza nel settore radiotelevisivo e mediaFAQ

Chi deve misurare i campi elettromagnetici vicino alle antenne di un impianto radiotelevisivo?
La misurazione dei campi elettromagnetici in prossimità di antenne trasmittenti, ripetitori e impianti RF è un'attività tecnica specialistica che rientra nell'ambito della valutazione del rischio ai sensi del Titolo VIII Capo IV D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212). Il datore di lavoro è responsabile della valutazione, che deve essere effettuata con metodologie conformi alle norme tecniche di riferimento — in particolare alla norma CEI 211-7 (guida per la misura e la valutazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici nell'intervallo 0 Hz – 300 GHz) e alle sue parti specifiche per le diverse bande di frequenza. In pratica, la misurazione deve essere affidata a tecnici abilitati (tipicamente fisici o ingegneri con specifica competenza in CEM) o a laboratori accreditati. I risultati vanno confrontati con i valori limite di esposizione e i valori di azione definiti dal D.Lgs. 159/2016 (recepimento della Direttiva 2013/35/UE), con riferimento alla Raccomandazione UE 1999/519/CE per la protezione della popolazione e alle tabelle del D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVI per i lavoratori. La valutazione deve essere inclusa nel DVR e aggiornata a ogni variazione significativa degli impianti o della potenza irradiata.
Quale formazione è obbligatoria per i tecnici radio che eseguono lavori in quota su torri e tralicci?
I tecnici che installano, mantengono o ispezionano antenne su torri, tralicci, pennoni e strutture sopraelevate svolgono lavori in quota ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 81/08, che si applica a qualsiasi attività a quota superiore a 2 metri rispetto al piano stabile. I percorsi formativi obbligatori si sommano: (1) la formazione lavoratori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (rischio medio/alto secondo il profilo ATECO dell'emittente o dell'installatore, tipicamente 4 + 12 ore); (2) la formazione specifica per l'uso dei DPI anticaduta di terza categoria (imbracatura, cordino, dispositivi di arresto caduta) ai sensi dell'art. 77 c. 5 D.Lgs. 81/08 — formazione e addestramento obbligatori con prova pratica; (3) se il lavoro avviene su installazioni di operatori di telecomunicazioni o reti di diffusione, possono applicarsi requisiti formativi aggiuntivi derivanti da capitolati di appalto del committente (Rai, Mediaset, RaiWay, Ei Towers o operatori locali). L'addestramento all'uso dei DPI anticaduta deve includere: ispezione dell'imbracatura prima dell'uso, tecniche di collegamento corretto, uso dei dispositivi retrattili (fall arrester), procedure di soccorso in caso di caduta trattenuta in sospensione. La formazione va documentata con attestato e verbale di addestramento.
Un'emittente radiofonica con due dipendenti è obbligata a redigere il DVR?
Sì. Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per qualsiasi datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno un lavoratore, senza soglie dimensionali (art. 17 e art. 28 D.Lgs. 81/08). Un'emittente radiofonica con due dipendenti — anche part-time o a tempo determinato — è pienamente soggetta all'obbligo. Il DVR deve essere adattato alle attività specifiche dell'emittente: la presenza di trasmettitori RF (anche di bassa potenza) impone la valutazione del rischio CEM ai sensi del Titolo VIII Capo IV; il lavoro in studio con cuffie e monitor impone la valutazione del rischio VDT ai sensi del Titolo VII e del rischio rumore ai sensi del Titolo VIII Capo II; eventuali interventi tecnici sull'antenna richiedono la valutazione del rischio di caduta dall'alto. Per le emittenti con meno di dieci lavoratori esistono strumenti semplificati, ma il DVR non è comunque sostituibile con autocertificazioni: le procedure semplificate previste dall'art. 29 c. 5 D.Lgs. 81/08 riguardano le modalità di redazione, non l'esonero dall'obbligo. Supportiamo la redazione del DVR per emittenti di qualsiasi dimensione, con valutazione specifica CEM e VDT.
Quali DPI anticaduta sono necessari per un tecnico che lavora su una torre per antenne?
I DPI anticaduta per i lavori in quota su torri, tralicci e strutture per antenne sono DPI di terza categoria ai sensi del Regolamento UE 2016/425, in quanto proteggono da rischi di morte o lesioni gravi permanenti. I dispositivi obbligatori per questi lavori comprendono: imbracatura anticaduta per il corpo intero certificata EN 361 (obbligatoria per qualsiasi lavoro in quota su strutture non provviste di protezioni collettive); cordino di collegamento EN 354 o dispositivo retrattile (fall arrester) EN 360 per limitare la caduta libera; assorbitore di energia EN 355 incorporato nel cordino o separato, per ridurre la forza di arresto sul corpo a meno di 6 kN; punto di ancoraggio certificato EN 795 (da verificare prima dell'uso). Per i lavori su torri alte (oltre 10-15 metri) è raccomandata la tecnica del doppio aggancio (two-point connection), che mantiene sempre almeno un punto di connessione attivo durante gli spostamenti verticali. Per l'accesso a torri con palo di salita verticale, i dispositivi di risalita e discesa su fune rigida (rail lifeline, EN 353-1) o su fune flessibile (EN 353-2) consentono la progressione in sicurezza mantenendo l'anticaduta attivo. L'imbracatura, i cordini e tutti i DPI anticaduta devono essere ispezionati prima di ogni utilizzo e periodicamente da personale competente; i DPI che hanno trattenuto una caduta devono essere ritirati dal servizio e non riutilizzati.

9. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro: Titolo VIII Capo IV (CEM, artt. 206-212), Titolo VII (VDT), Titolo VIII Capo II (rumore), Titolo IV Capo II (lavori in quota)
  • D.Lgs. 1 agosto 2016 n. 159 — Attuazione della Direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro
  • CEI 211-7 — Guida per la misura e la valutazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici, 0 Hz – 300 GHz (con parti specifiche per diverse bande di frequenza)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Raccomandazione del Consiglio UE 1999/519/CE — Esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz): valori limite di riferimento
  • D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 — Codice delle Comunicazioni Elettroniche: disciplina delle infrastrutture e degli impianti radiotelevisivi

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalle caratteristiche dell'emittente o della produzione, dagli impianti presenti, dalle mansioni svolte e dalla normativa vigente. DVR, valutazione CEM, valutazione del rumore, sorveglianza sanitaria e gestione dei lavori in quota devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale.

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