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Campi Elettromagnetici nei Luoghi di Lavoro

Definizione di CEM, valori limite di esposizione e livelli di azione ai sensi del Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212), come modificato dal D.Lgs. 159/2016 in recepimento della Direttiva 2013/35/UE, sorgenti tipiche in ambito lavorativo e obblighi di valutazione nel DVR.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I campi elettromagnetici (CEM) sono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz (inclusi i campi statici a 0 Hz). Nei luoghi di lavoro possono essere presenti CEM generati da una vasta gamma di apparecchiature: saldatrici ad induzione, forni a microonde industriali, linee elettriche in bassa e alta tensione, cabine di trasformazione, apparecchi per la risonanza magnetica nucleare (RMN) e dispositivi radiologici. La normativa di riferimento è il Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (artt. 206-212), integralmente riscritto dal D.Lgs. 1 agosto 2016 n. 159 che ha recepito la Direttiva 2013/35/UE. Il datore di lavoro è obbligato a valutare l'esposizione dei lavoratori ai CEM e a riportarla nel DVR.

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Riferimento normativo

La disciplina italiana sull'esposizione occupazionale ai CEM si basa sul Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08 (artt. 206-212), come interamente sostituito dal D.Lgs. 1 agosto 2016 n. 159, che ha recepito la Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. Prima del D.Lgs. 159/2016 la materia era disciplinata dal D.Lgs. 257/2007, di cui il D.Lgs. 159/2016 ha rappresentato il definitivo recepimento. I valori limite di esposizione e i livelli di azione sono aggiornati negli Allegati XXXVI del D.Lgs. 81/08 (parti 1-4, corrispondenti alle frequenze 0 Hz–1 MHz; 1 Hz–10 MHz; 100 kHz–300 GHz; e dispositivi medici impiantati).

Campo di applicazione e definizioni

Il Capo IV si applica a tutte le attività lavorative in cui i lavoratori sono esposti, o possono essere esposti, a CEM durante il loro lavoro. Le principali definizioni dell'art. 206 D.Lgs. 81/08 sono:

  • Campo elettromagnetico: campo elettrico statico, campo magnetico statico e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo fino alla frequenza di 300 GHz.
  • Valori limite di esposizione (VLE): limiti di esposizione basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti siano protetti da tutti gli effetti sanitari negativi a breve termine noti. Per i CEM, i VLE si distinguono in VLE per effetti sanitari (diretti) e VLE per effetti sensoriali (percezione di fosfeni e vertigini da campi magnetici statici/bassa frequenza).
  • Livelli di azione (LA): valori dei parametri fisici misurabili direttamente all'esterno del corpo del lavoratore (intensità di campo elettrico E, intensità di campo magnetico H, induzione magnetica B, densità di potenza S). Il rispetto dei LA garantisce automaticamente il rispetto dei VLE; il loro superamento richiede verifiche aggiuntive o misure di riduzione dell'esposizione.

Struttura dei valori limite: Allegati XXXVI

L'Allegato XXXVI D.Lgs. 81/08 (come modificato dal D.Lgs. 159/2016) è articolato in quattro parti:

  • Parte 1 (0 Hz – 1 MHz): campi statici e bassa frequenza. Include VLE per effetti sanitari (come la densità di corrente indotta) e livelli di azione per intensità di campo elettrico e magnetico. Rilevante per saldatrici a induzione, linee ad alta tensione, motori elettrici.
  • Parte 2 (1 Hz – 10 MHz): contiene VLE per effetti sensoriali in aggiunta a quelli sanitari per l'intervallo di sovrapposizione con la Parte 1.
  • Parte 3 (100 kHz – 300 GHz): alta frequenza e microonde. VLE espressi come tasso di assorbimento specifico (SAR) per basse frequenze RF e densità di potenza per frequenze superiori a 6 GHz. Rilevante per forni a microonde industriali, apparecchi per saldatura dielettrica, radar, antenne di telecomunicazione.
  • Parte 4: disposizioni specifiche per lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati attivi (pacemaker, defibrillatori impiantabili) e per lavoratrici in gravidanza, che richiedono valutazione individuale e misure protettive aggiuntive.

Sorgenti tipiche di CEM in ambito lavorativo

Le principali sorgenti di esposizione occupazionale ai CEM sono:

  • Saldatrici ad induzione: generano campi magnetici ad alta intensità a frequenze tipicamente comprese tra 1 kHz e 500 kHz. I lavoratori addetti alla saldatura e al riscaldamento per induzione sono tra le categorie più esposte.
  • Forni a microonde industriali: operano a 915 MHz o 2,45 GHz con potenze elevate (da kW a MW). Le perdite nei punti di sigillatura possono generare esposizioni significative a distanza ravvicinata.
  • Linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (BT e AT): generano campi elettrici e magnetici a 50 Hz. L'esposizione è rilevante per elettricisti, manutentori di cabine di trasformazione e personale di gestione delle reti.
  • Apparecchi per risonanza magnetica nucleare (RMN/MRI): i magneti superconduttori generano campi statici molto intensi (da 1,5 T a 7 T e oltre). Il personale sanitario che opera nelle sale RMN (tecnici di radiologia, infermieri, medici) è soggetto agli obblighi del Capo IV con specifiche deroghe per le attività cliniche (art. 210 D.Lgs. 81/08).
  • Saldatrici ad arco e a resistenza: generano campi magnetici a frequenze di rete e armoniche; rilevanti in ambito di produzione metallurgica e carpenteria.

Valutazione nel DVR

L'art. 209 D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo di valutare l'esposizione ai CEM nell'ambito del DVR. La procedura valutativa può avvalersi di:

  • Banche dati e valutazione documentale: dati del fabbricante dell'apparecchiatura, banche dati pubblicate da ICNIRP, INRS, HSE, IEC, che riportano livelli di CEM misurati per tipologie standardizzate di attrezzature e distanze operative.
  • Misurazione strumentale: con strumenti selettivi in frequenza (analizzatori di spettro con sonde idonee) o con strumenti a banda larga, secondo le norme tecniche EN 50413 e CEI EN 62233. Le misurazioni devono essere effettuate nelle condizioni di funzionamento più rappresentative dell'esposizione reale.
  • Calcolo e modellazione: per sorgenti geometricamente semplici è possibile stimare i livelli di campo con formule analitiche o simulazioni numeriche agli elementi finiti.

Se i livelli misurati o stimati superano i LA, occorre verificare il rispetto dei VLE o adottare misure di riduzione dell'esposizione (schermature, aumento della distanza dalle sorgenti, limitazione del tempo di esposizione, DPI).

Misure di prevenzione e protezione

L'art. 210 D.Lgs. 81/08 prescrive, in caso di superamento dei livelli di azione:

  • Riduzione dell'esposizione alla fonte (schermatura magnetica, modifica del processo).
  • Aumento della distanza tra il lavoratore e la sorgente.
  • Riduzione della durata dell'esposizione mediante rotazione delle mansioni.
  • Segnaletica e delimitazione delle aree ad esposizione elevata.
  • Informazione e formazione specifica dei lavoratori.
  • Sorveglianza sanitaria per lavoratori con dispositivi medici impiantati (art. 211 D.Lgs. 81/08).

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Domande frequentiFAQ

Un'azienda con semplici computer e stampanti deve valutare il rischio CEM?
Sì, la valutazione del rischio CEM è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ai sensi dell'art. 209 D.Lgs. 81/08. Tuttavia, per attrezzature d'ufficio ordinarie (computer, stampanti, fotocopiatrici), la valutazione può concludersi rapidamente con la constatazione che i livelli sono ampiamente inferiori ai livelli di azione, documentando le fonti di riferimento utilizzate (dati del fabbricante, banche dati ICNIRP). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a documentare correttamente la valutazione nel DVR.
I lavoratori con pacemaker o altri dispositivi medici impiantati richiedono misure speciali?
Sì. L'Allegato XXXVI Parte 4 del D.Lgs. 81/08 e l'art. 211 prevedono disposizioni specifiche per i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati attivi. Il medico competente e il datore di lavoro devono valutare individualmente l'idoneità alla mansione, verificando che i livelli di CEM presenti nelle postazioni di lavoro non interferiscano con il corretto funzionamento del dispositivo medico. In molti casi è necessaria la consulenza del cardiologo del lavoratore e del fabbricante del dispositivo. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla vostra situazione specifica.

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