Risposta rapida
Il datore di lavoro valuta il rischio elettrico (art. 80 del D.Lgs. 81/2008) e garantisce impianti a regola d’arte, con dichiarazione di conformità e verifiche periodiche. I lavori elettrici sono affidati solo a personale qualificato PES o PAV secondo la norma CEI 11-27.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III (artt. 80-87); DM 37/2008; DPR 462/2001; norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.
Domande frequenti sul rischio elettricoFAQ
Quali obblighi ha il datore di lavoro sul rischio elettrico?
Il Titolo III, Capo III, del D.Lgs. 81/2008 (artt. 80-87) impone di valutare il rischio elettrico e di prendere le misure per proteggere i lavoratori da contatti diretti e indiretti, innesco di incendi ed esplosioni, fulminazione, sovratensioni e altre condizioni di guasto (art. 80). Materiali, apparecchiature e impianti devono essere realizzati e installati a regola d’arte: lo sono se rispettano le norme CEI e di buona tecnica (art. 81).
Quali documenti servono per l’impianto elettrico?
La dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice abilitata ai sensi del DM 37/2008, con i suoi allegati, per gli impianti realizzati o modificati; per gli impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche, la documentazione delle verifiche periodiche previste dal DPR 462/2001. In mancanza della dichiarazione per impianti precedenti, può essere necessaria una dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista nei casi ammessi.
Chi può fare lavori elettrici?
I lavori sugli impianti elettrici, fuori tensione, sotto tensione o in prossimità, devono essere eseguiti da personale qualificato secondo la norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27: persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) e, per i lavori sotto tensione in bassa tensione, persona idonea (PEI). Il datore di lavoro attribuisce per iscritto le qualifiche sulla base di formazione, esperienza e capacità. I lavori sotto tensione oltre 1000 V richiedono imprese autorizzate secondo il DM 4 febbraio 2011 (art. 82).
In un ufficio o in un negozio come si valuta il rischio elettrico?
Si verifica che l’impianto abbia la dichiarazione di conformità e sia sottoposto alle verifiche periodiche di legge; che i quadri siano chiusi e identificati; che prese, cavi e apparecchi siano integri e adatti all’uso (niente prolunghe e multiple a cascata); che le apparecchiature abbiano marcatura CE; che ci sia un programma di manutenzione. Ai lavoratori non qualificati va vietato di intervenire su quadri e impianti.
Quali DPI servono per i lavori elettrici?
Quelli individuati dalla valutazione e dalle procedure CEI 11-27: guanti isolanti della classe adatta alla tensione (CEI EN 60903), elmetto isolante, visiera o occhiali contro l’arco elettrico, indumenti ignifughi e antistatici, attrezzi isolati (CEI EN 60900), tappeti isolanti. Sono DPI di III categoria con obbligo di addestramento.
Cosa succede dopo un infortunio elettrico?
Il datore di lavoro risponde se non ha valutato il rischio, se l’impianto non era a regola d’arte o se ha affidato il lavoro a personale non qualificato; nei casi di lesioni gravi o morte si applicano i reati di lesioni o omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche. Le violazioni degli artt. 80-86 sono punite dall’art. 87 del D.Lgs. 81/2008.
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