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Guida completa · 2026

Sicurezza nella Produzione di Materie Plastiche e Articoli in Gomma 2026

Guida completa per le aziende con ATECO 22.1x–22.2x: DVR, agenti chimici e cancerogeni (stirene, CVM, fumi di vulcanizzazione), classificazione ATEX, rischio rumore e termico, presse a iniezione, antincendio, sorveglianza sanitaria e sanzioni. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le aziende di produzione di materie plastiche e articoli in gomma (ATECO 22.1x–22.2x) sono soggette a un sistema di sicurezza particolarmente articolato: oltre agli obblighi generali del D.Lgs. 81/08, devono affrontare una valutazione approfondita del rischio da agenti chimici (Titolo IX Capo I) e, ove pertinente, del rischio da agenti cancerogeni o mutageni (Titolo IX Capo II) per sostanze come lo stirene nella gomma SBR, il cloruro di vinile monomero (CVM) nel PVC e i fumi di vulcanizzazione. Nelle aree con solventi organici o polveri combustibili si aggiunge la normativa ATEX (Allegato XLIX D.Lgs. 81/08). Il rischio rumore da presse, estrusori e iniezione, il rischio termico da processi ad alta temperatura e i rischi meccanici da macchinari complessi rendono questo settore tra i più impegnativi sul piano della sicurezza sul lavoro.

1. Normativa applicabile (D.Lgs. 81/08, ATEX, antincendio)

La sicurezza nella produzione di materie plastiche e articoli in gomma è regolata da un insieme di norme nazionali e comunitarie che si integrano con le disposizioni generali del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Rispetto ad altri settori, qui acquisiscono rilievo centrale le disposizioni specifiche del Titolo IX (agenti chimici, cancerogeni e mutageni) e, ove applicabile, del Titolo XI e dell'Allegato XLIX (rischio di esplosione — normativa ATEX per i lavoratori).

Le principali norme di riferimento per questo settore sono:

Il settore è classificato nella maggior parte dei casi a rischio medio o altodall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, con conseguente obbligo di formazione SSL dei lavoratori di 16 ore (4 generali + 12 specifiche) per rischio alto, o 12 ore (4 + 8) per rischio medio. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla specifica attività produttiva e alla dimensione aziendale.

2. DVR specifico: rischi principali del settore

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08. Per le aziende con codice ATECO 22.1x (fabbricazione di articoli in materie plastiche) e 22.2x (fabbricazione di articoli in gomma), il DVR deve essere un documento tecnico approfondito, redatto con il supporto di professionisti competenti, che copra l'intera gamma dei rischi presenti nel ciclo produttivo.

I rischi principali che il DVR deve obbligatoriamente analizzare nel settore plastica e gomma:

Il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (che per le aziende a rischio alto non può essere il datore stesso, ex art. 34 D.Lgs. 81/08), il medico competente e il RLS. Va aggiornato ad ogni variazione significativa delle condizioni di rischio e comunque riesaminato periodicamente.

3. Agenti chimici: additivi, plastificanti, solventi, coloranti

Il ciclo produttivo delle materie plastiche e degli articoli in gomma prevede l'utilizzo di un'ampia gamma di sostanze chimiche pericolose. La valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 deve coprire ciascuna di queste sostanze sulla base delle SDS (Schede Dati di Sicurezza) in formato 16 voci previsto dal Reg. CE 1907/2006 (REACH) e dalle disposizioni del Reg. CE 1272/2008 (CLP).

Le principali categorie di agenti chimici nel settore e i loro rischi specifici:

Per ogni agente chimico pericoloso utilizzato il datore di lavoro deve: raccogliere e tenere aggiornate le SDS; valutare il rischio di esposizione (per inalazione, per via cutanea e per ingestione accidentale); adottare misure tecniche di prevenzione (aspirazione localizzata, confinamento dei processi, ventilazione generale); prescrivere i DPI idonei sulla base della SDS e della valutazione del rischio; garantire la sorveglianza sanitaria quando il rischio non è classificabile come basso per la salute. Il confronto con i VLE dell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 richiede misurazioni ambientali effettuate da personale qualificato (igienista industriale o laboratorio accreditato).

4. Rischio cancerogeno: stirene, CVM, fumi di vulcanizzazione, IPA

Il Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 233–245) disciplina la protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni con un regime di obblighi rafforzato rispetto al semplice rischio chimico. I principali agenti cancerogeni o presunti tali presenti nel settore della produzione di materie plastiche e gomma sono:

Agente cancerogenoLavorazione di riferimentoClassificazione IARC/CLPVLE applicabile
Stirene (vinilbenzene)Gomma SBR, resine poliestere rinforzate (vetroresina)IARC 2B (possibile); CLP Muta. 2 (H341)20 ppm MP / 40 ppm breve termine (Dir. 2017/164/UE)
Cloruro di vinile monomero (CVM)Produzione e trasformazione PVC ad alta temperaturaIARC 1 (certo cancerogeno); CLP Carc. 1A (H350)1 ppm (2,6 mg/m³) — Dir. 2004/37/CE
Fumi di vulcanizzazione (gomma)Vulcanizzazione articoli in gomma naturale e sinteticaIARC 2A (probabile); miscela complessa con IPA e nitrosammineVLE di singoli componenti (IPA, COV); nessun VLE unico armonizzato
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA / PAH)Nero di carbonio come carica in gomma; process oil aromaticiBenzo[a]pirene: IARC 1; IPA totali: IARC 2ABenzo[a]pirene: 0,00015 mg/m³ (Dir. 2022/431/UE)
AcrilonitrileGomma NBR (nitrile), resina ABS, fibre acrilicheIARC 2B; CLP Carc. 1B (H350)1 ppm (2,17 mg/m³) — Allegato XXXVIII D.Lgs. 81/08

Per ciascuno degli agenti cancerogeni identificati nella valutazione del rischio, il datore di lavoro deve applicare la gerarchia delle misure prevista dall'art. 237 D.Lgs. 81/08:

  1. Sostituzione: sostituire l'agente cancerogeno con una sostanza non cancerogena o meno pericolosa, quando tecnicamente possibile (es. sostituzione di process oil aromatici con oli naftenici o paraffinici a basso contenuto di IPA; sostituzione di plastificanti con ftalati con DINP o plastificanti bio-based).
  2. Confinamento del processo e aspirazione localizzata (LEV): laddove la sostituzione non sia possibile, adottare sistemi di confinamento (cabine chiuse, estrusori chiusi con aspirazione centralizzata) e aspirazione localizzata (cappe aspiranti sulle presse di vulcanizzazione, sui punti di miscelazione, sulle postazioni di taglio a caldo).
  3. Misurazioni ambientali periodiche: verificare con misurazioni ambientali effettuate da personale qualificato che la concentrazione degli agenti cancerogeni sia la più bassa tecnicamente possibile e comunque inferiore al VLE.
  4. Registro dei lavoratori esposti: ai sensi dell'art. 243 D.Lgs. 81/08, il datore deve istituire e aggiornare un registro dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni, che deve essere conservato per almeno 40 anni dalla cessazione dell'esposizione e comunicato all'INAIL e all'organo di vigilanza.
  5. Sorveglianza sanitaria rafforzata: il medico competente deve effettuare le visite e gli esami specifici per ciascun agente cancerogeno; la cartella sanitaria va conservata per 40 anni dalla cessazione dell'esposizione.

5. Rischio incendio ed esplosione: ATEX e granuli infiammabili

Il rischio di incendio ed esplosione nelle aziende di produzione di plastica e gomma si presenta in forme diverse a seconda del processo produttivo. L'Allegato XLIX del D.Lgs. 81/08, che recepisce la Direttiva 1999/92/CE (ATEX lavoratori), si applica alle aree in cui possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive.

I principali scenari di rischio ATEX e incendio nel settore:

Il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE), obbligatorio ai sensi del punto 3 dell'Allegato XLIX del D.Lgs. 81/08 quando esiste rischio ATEX, deve contenere: la valutazione del rischio di esplosione, la classificazione delle zone pericolose, l'elenco delle apparecchiature conformi ATEX presenti nelle zone classificate, le misure organizzative (permessi di lavoro nelle zone ATEX, divieto di fiamme libere), il piano di manutenzione delle apparecchiature ATEX. Il DPCE va elaborato prima dell'inizio del lavoro e aggiornato ad ogni modifica significativa.

6. Rischio rumore: presse, estrusori, iniezione

Il rischio rumore è uno dei rischi fisici più rilevanti nel settore della produzione di materie plastiche e gomma. Il Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 187–198) impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio rumore con misurazioni fonometriche eseguite da personale qualificato, confrontando i risultati con i tre valori di azione previsti.

Le principali sorgenti di rumore nel settore e i livelli tipici:

Attrezzatura / ProcessoLivello sonoro tipico (dB(A))Osservazioni
Pressa a iniezione (ciclo chiusura/apertura stampo)85–95 dB(A)Picchi all'apertura stampo; maggiore rumore per presse a grande tonnellaggio
Estrusore monovite o bivite80–90 dB(A)Motori, riduttori; variazione in funzione del carico e del tipo di polimero
Granulatrice / trituratore90–105 dB(A)Sorgenti di rumore impulsivo molto elevato; spesso la fonte più critica nel reparto
Pressa a compressione / vulcanizzazione80–90 dB(A)Impatti meccanici, sistemi pneumatici; emissione di vapore a fine vulcanizzazione
Calandra per gomma85–95 dB(A)Rumore meccanico da rulli e riduttori; vibrazioni strutturali
Impianti di raffreddamento e movimentazione pneumatica granuli80–88 dB(A)Rumore continuo da soffianti, ventilatori, tubazioni pneumatiche

Per la maggior parte delle aziende del settore, i livelli di esposizione giornaliera LEX,8h superano il valore superiore di azione di 85 dB(A), con conseguenti obblighi di: fornitura e obbligo di utilizzo di DPI uditivi (tappi auricolari SNR ≥ 25 dB o cuffie antirumore); segnalazione delle aree rumorose con cartelli conformi al D.Lgs. 493/1996; sorveglianza sanitaria con audiometria periodica (annuale sopra 85 dB(A)); programma di misure tecniche per la riduzione del rumore alla fonte.

Le misure tecniche di riduzione del rumore alla fonte comprendono: segregazione delle granulatrici e trituratori in cabine insonorizzate (riduzione di 10–20 dB(A)); rivestimento antivibrante delle tramogge di scarico; ammortizzatori sulle guide di apertura degli stampi; manutenzione periodica dei riduttori e dei cuscinetti; limitazione del tempo di esposizione con rotazione del personale tra postazioni rumorose e silenziose.

7. Rischio termico: estrusori e presse di vulcanizzazione

Il rischio termico nei processi di produzione di materie plastiche e gomma è tra i più significativi per la salute dei lavoratori. La lavorazione dei polimeri avviene ad alte temperature: le filiere degli estrusori raggiungono 180–300°C in funzione del polimero processato (PVC: 160–210°C; PP e PE: 200–270°C; nylon: 240–290°C; gomma in estrusione: 80–120°C); le presse di vulcanizzazione operano tipicamente a 150–200°C con pressioni elevate; le piastre di riscaldamento delle presse a caldo raggiungono 200–250°C.

Le principali manifestazioni del rischio termico nel settore:

8. Macchinari: presse a iniezione, protezioni e marchio CE

Le presse a iniezione, gli estrusori, le calandre, le presse di vulcanizzazione e i robot di manipolazione sono attrezzature di lavoro soggette al Titolo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 69–73) e al D.Lgs. 17/2010 (recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE), ora in fase di aggiornamento con il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 che entrerà in vigore progressivamente.

I principali obblighi per la gestione sicura delle presse a iniezione e degli altri macchinari:

Anche le presse per gomma (presse a compressione e a trasferimento per vulcanizzazione) sono soggette agli stessi obblighi. La norma di riferimento per la sicurezza è la EN 289 (Macchine per plastica e gomma — Presse a compressione e trasferimento — Requisiti di sicurezza).

9. Movimentazione: bighe e carrelli elevatori

Nelle aziende di produzione di materie plastiche e gomma la movimentazione interna di stampi, bobine di gomma, bancali di granuli, prodotti semilavorati e finiti avviene prevalentemente con carrelli elevatori elettrici o a gas e, per i carichi sospesi, con bighe e carriponte. Queste attrezzature sono soggette a un regime specifico di verifiche e obblighi di sicurezza.

10. Antincendio: classificazione e adempimenti

Le aziende di produzione di materie plastiche e gomma presentano tipicamente un profilo di rischio incendio medio-alto, in funzione della presenza di materiali plastici combustibili (polimeri in granulo, semilavorati, prodotti finiti), di solventi infiammabili, di oli idraulici nelle presse e di gas tecnici. Il D.M. 2 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi) e il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (categorie di attività soggette a VVF) disciplinano gli adempimenti antincendio.

Principali adempimenti antincendio per il settore:

11. Sorveglianza sanitaria per agenti cancerogeni

La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria nelle aziende di produzione di materie plastiche e gomma per tutti i lavoratori esposti ai rischi individuati nel DVR che la richiedono. La nomina del medico competente (art. 38 D.Lgs. 81/08) è praticamente sempre obbligatoria in questo settore, dato il profilo di rischio chimico e fisico tipicamente non basso.

Il protocollo sanitario del medico competente per il settore plastica e gomma comprende tipicamente:

Per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (stirene in alcune classificazioni, CVM, fumi di vulcanizzazione, IPA), la cartella sanitaria deve essere conservata per almeno 40 annidalla cessazione dell'esposizione, ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c) e dell'art. 243 D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve garantire la continuità della conservazione della cartella anche in caso di cessazione dell'attività.

12. Formazione e DPI

Le aziende del settore con ATECO 22.1x e 22.2x sono classificate prevalentemente a rischio altodall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, con obbligo di formazione SSL dei lavoratori di 16 ore (4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica). Il rischio specifico della mansione determina i contenuti della formazione specifica: per gli operatori di presse a iniezione e vulcanizzazione la formazione deve coprire rischi chimici, termici, meccanici e ATEX (se applicabile); per i magazzinieri e i conducenti di carrelli elevatori, la formazione specifica include il patentino abilitante.

Formazione aggiuntiva specifica obbligatoria:

DPI obbligatori per mansione (indicazione orientativa — il DVR definisce i DPI specifici):

Tutti i DPI devono essere consegnati con verbale firmato dal lavoratore, accompagnati da formazione specifica sul loro utilizzo, conservazione e sostituzione. Il registro delle consegne dei DPI deve essere aggiornato e conservato.

13. Sanzioni

Le aziende del settore sono soggette alle ispezioni dello SPISAL/PSAL(Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'ASL) e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per la sicurezza sul lavoro, dei VVFper la prevenzione incendi e dell'ARPA per le emissioni in atmosfera degli agenti chimici.

ViolazioneRiferimento normativoSanzione indicativa
Mancata redazione del DVRArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 €
Mancata valutazione del rischio chimico (VRC)Art. 55 c. 3-bis D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €
Superamento dei VLE per agenti chimiciArt. 262 D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 €
Mancata istituzione del registro lavoratori esposti a cancerogeni (art. 243)Art. 262 D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 €
Mancata redazione del DPCE (documento ATEX)Art. 294 D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €
Mancata nomina del medico competente (ove obbligatoria)Art. 55 D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
Mancata sorveglianza sanitaria per lavoratori espostiArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
Mancata formazione dei lavoratoriArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore
Mancata consegna dei DPIArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €
Violazioni antincendio (CPI mancante, estintori assenti)D.M. 02/09/2021 + D.P.R. 151/2011Ammenda e nei casi gravi sospensione dell'attività
Mancata verifica periodica dei macchinari soggetti a verifica INAILArt. 71 c. 11 D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 €

In caso di infortuni gravi o mortali si applicano le fattispecie penali degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose per violazione delle norme antinfortunistiche) e, per le società, la responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie da 250 a 1.000 quote (fino a 1.500.000 euro) e possibili sanzioni interdittive. Il D.Lgs. 758/1994 prevede il meccanismo delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, con possibilità di regolarizzazione entro un termine stabilito e pagamento ridotto dell'ammenda (un quarto) dopo la verifica dell'adempimento.

Checklist adempimenti sicurezza per produzione plastica e gomma

  • DVR redatto con sezioni specifiche: rischio chimico, cancerogeno, ATEX, rumore, termico, meccanico, MMC, carrelli elevatori
  • Valutazione del Rischio Chimico (VRC) con SDS aggiornate per tutte le sostanze pericolose utilizzate
  • Valutazione del rischio da agenti cancerogeni (stirene, CVM, fumi vulcanizzazione, IPA, acrilonitrile) con misurazioni ambientali
  • Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni (art. 243 D.Lgs. 81/08) aggiornato e comunicato a INAIL
  • Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE) redatto e zone ATEX classificate (se pertinente)
  • Misurazioni fonometriche del rumore effettuate; misure di riduzione alla fonte adottate
  • Valutazione del microclima termico (WBGT) nelle aree con estrusori, presse e forni
  • Verifica conformità CE e documentazione tecnica di presse, estrusori, calandre, carriponte
  • Verifiche periodiche INAIL/soggetti abilitati: presse con sovrapressione, carriponte, carrelli elevatori
  • Nomina medico competente e protocollo sanitario con monitoraggio biologico per esposti a stirene, CVM, fumi vulcanizzazione
  • Cartelle sanitarie conservate (40 anni per esposti a cancerogeni); registro esposti aggiornato
  • Nomina RSPP esterno (obbligatorio per rischio alto ex art. 31 D.Lgs. 81/08 se il datore non ha i requisiti)
  • Attestati formazione SSL 16 ore (rischio alto) per tutti i lavoratori; formazione ATEX per gli addetti a zone classificate
  • Patentini abilitazione carrelli elevatori per tutti i conducenti (Accordo SR 22/02/2012)
  • Formazione antincendio livello 3 (16 ore) per addetti antincendio in luoghi di lavoro a rischio elevato
  • DPI consegnati per mansione con verbale firmato: auricolari, guanti termici/antitaglio/nitrile, visiera, semimaschera A2P3, calzature S3
  • CPI o SCIA antincendio VVF (verificare soglie D.P.R. 151/2011); piano di emergenza e simulazioni annuali
  • Procedure LOTO scritte per ogni tipologia di macchina e formate al personale di manutenzione

FAQ — Sicurezza produzione materie plastiche e gommaFAQ

Le aziende con ATECO 22.1x o 22.2x sono sempre soggette alla normativa ATEX?
Non automaticamente. La Direttiva 1999/92/CE (ATEX lavoratori, recepita con D.Lgs. 81/08 Titolo XI e Allegato XLIX) si applica solo se nella lavorazione sono presenti atmosfere potenzialmente esplosive, ovvero miscele di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili con l'aria in concentrazioni pericolose. Nel settore plastica e gomma il rischio ATEX sussiste tipicamente nei reparti dove si utilizzano solventi organici (ad esempio nelle fasi di incollaggio della gomma o di verniciatura di articoli plastici), nelle aree di stoccaggio di solventi infiammabili, e in taluni processi con polveri di polietilene o PVC finemente disperse. La produzione per stampaggio a iniezione o per estrusione di granuli termoplastici in assenza di solventi normalmente non genera atmosfere esplosive. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio di esplosione (VRE) e, se pertinente, classificare le zone pericolose, redigere il Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE) e adottare le misure previste. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla specifica lavorazione effettuata nel tuo stabilimento.
Qual è la differenza tra VLE e VLBIO per lo stirene e come si applica in azienda?
Per lo stirene (etilbenzene-vinil-benzene) il D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I rinvia ai valori limite stabiliti dal D.Lgs. 233/2003 e aggiornati periodicamente con i recepimenti delle direttive sui VLE. La normativa europea (Direttiva 2017/164/UE e successive) fissa per lo stirene un VLE-MP (valore limite di esposizione professionale — media ponderata su 8 ore) di 20 ppm (86 mg/m³) e un VLE-CD (valore limite a breve termine — 15 minuti) di 40 ppm (170 mg/m³). Oltre ai VLE ambientali, per lo stirene esistono valori biologici di riferimento (BLV/VLBIO): la concentrazione urinaria di acido mandelico e fenilgliossilico (metaboliti dello stirene), misurata a fine turno, non deve superare 400 mg/g creatinina secondo le linee guida dell'ACGIH e i riferimenti della letteratura scientifica europea. Il rispetto del VLBIO viene verificato tramite monitoraggio biologico nell'ambito della sorveglianza sanitaria del medico competente. In pratica, il datore di lavoro deve effettuare la misurazione ambientale della concentrazione di stirene nelle aree di lavorazione della gomma SBR o della resina poliestere e, se si avvicina ai VLE, adottare misure tecniche (aspirazione localizzata, cabine di verniciatura, sostituzione del solvente) e procedurali, oltre alla sorveglianza sanitaria con monitoraggio biologico.
Il cloruro di vinile monomero (CVM) è ancora un rischio reale nelle aziende che producono PVC?
Il cloruro di vinile monomero (CVM) è un agente cancerogeno di categoria 1A (certo cancerogeno per l'uomo) ai sensi del Regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008) e del D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II. Nelle moderne aziende che trasformano il PVC (stampaggio, estrusione, calandratura) il CVM residuo nelle resine commerciali di PVC è normalmente molto basso (nell'ordine dei ppm), grazie alle tecnologie di polimerizzazione in sospensione ed emulsione con stripping del monomero residuo. Tuttavia, l'obbligo di valutazione del rischio da agente cancerogeno (art. 236 D.Lgs. 81/08) si applica comunque: il datore deve documentare la valutazione, verificare la concentrazione residua di CVM nella resina di PVC utilizzata tramite le SDS del fornitore, misurare la concentrazione ambientale nelle aree di lavorazione ad alta temperatura (dove avviene maggiore rilascio) e confrontarla con il VLE fissato dalla Direttiva 2004/37/CE (recepita con D.Lgs. 2006 n. 25): 1 ppm (2,6 mg/m³) come VLE-MP. Se la concentrazione risulta inferiore e il rischio è documentato come non significativo, gli obblighi del Titolo IX Capo II si semplificano; ma la valutazione scritta è comunque obbligatoria e va conservata per almeno 40 anni.
I fumi di vulcanizzazione della gomma sono classificati come cancerogeni?
I fumi emessi durante la vulcanizzazione della gomma naturale e sintetica sono classificati dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) come probabilmente cancerogeni per l'uomo (Gruppo 2A), con evidenze di un aumentato rischio di cancro alla vescica nei lavoratori dell'industria della gomma. La composizione dei fumi di vulcanizzazione è complessa e variabile: dipende dalla formulazione della mescola (elastomero base, acceleranti, antiossidanti, cariche) e dalla temperatura e durata del processo. Tra i componenti potenzialmente pericolosi si segnalano gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le nitrosammine, i composti organici volatili (COV), i prodotti di decomposizione degli acceleranti a base di tiazoli, tiurami e ditiocarbammati. Ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II, i fumi di vulcanizzazione devono essere considerati nella valutazione del rischio da agenti cancerogeni o mutageni (art. 236). Le misure di prevenzione comprendono: sistemi di aspirazione localizzata (LEV — Local Exhaust Ventilation) sulle presse di vulcanizzazione, ventilazione generale del reparto, monitoraggio ambientale periodico delle frazioni IPA e dei COV, sorveglianza sanitaria con sorveglianza citologica urinaria per i lavoratori esposti. Non esiste un VLE europeo armonizzato specifico per i fumi di vulcanizzazione; si applicano i VLE dei singoli componenti identificati. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili nella tua specifica produzione.
Quali DPI sono obbligatori per un operatore su presse a iniezione di materie plastiche?
La selezione dei DPI per gli operatori di presse a iniezione deve essere basata sulla valutazione dei rischi specifica del DVR e non su un elenco generico. Tuttavia, i rischi tipici e i DPI corrispondenti che si riscontrano in quasi tutte le aziende di stampaggio a iniezione di materie plastiche sono i seguenti. Protezione delle vie respiratorie: nei processi con polimeri che emettono fumi alla temperatura di lavorazione (PVC, ABS, nylon, polistirene espandibile) può essere necessaria una semimaschera filtrante con filtro combinato A2P3 per proteggere dagli ftalati volatili, dai COV e dalle polveri; in presenza di aspirazione localizzata efficace i fumi possono essere adeguatamente abbattuti senza necessità di DPI respiratori continuativi, ma questi devono essere disponibili per le operazioni a caldo senza aspirazione (ad esempio cambio stampo, interventi di manutenzione). Protezione termica delle mani: guanti resistenti al calore (EN 407) per la manipolazione di stampi caldi e di pezzi appena stampati; guanti antitaglio per la rimozione di bave plastiche taglienti. Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza con ripari laterali (EN 166) o visiera per proteggere dagli schizzi di plastica fusa durante l'apertura dello stampo o la rimozione manuale del pezzo. Protezione dei piedi: scarpe antinfortunistiche S3 (EN ISO 20345) per proteggere da caduta di stampi, filoni, pezzi pesanti. Protezione uditiva: inserti auricolari o cuffie (EN 352) se la valutazione del rumore evidenzia esposizione superiore a 85 dB(A) LEX,8h. I DPI devono essere identificati nel DVR, consegnati con verbale firmato e oggetto di formazione specifica.
Con quale frequenza va aggiornata la valutazione del rischio chimico nel settore plastica e gomma?
La valutazione del rischio chimico (VRC) ai sensi del Titolo IX Capo I del D.Lgs. 81/08 non ha una scadenza fissa di aggiornamento analoga, ad esempio, alla verifica periodica degli impianti di sollevamento. L'art. 223 c. 4 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve rielaborare la valutazione quando intervengono cambiamenti che possono influire sull'esposizione dei lavoratori: introduzione di nuove sostanze chimiche o miscele nel ciclo produttivo (es. cambio fornitore di plastificanti, sostituzione di un accelerante nella mescola gomma, adozione di un nuovo solvente per il lavaggio stampi); modifica dei processi produttivi (nuove presse, cambio di temperature di lavorazione, nuovo reparto); risultati di misurazioni ambientali che evidenziano una variazione significativa delle concentrazioni rispetto alla precedente valutazione; segnalazione di sintomi o malattie professionali correlate all'esposizione chimica da parte del medico competente; aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale (VLE) a livello europeo o nazionale per le sostanze utilizzate; nuove informazioni scientifiche sulle proprietà pericolose delle sostanze (aggiornamento SDS, reclassificazione CLP). In assenza di modifiche, è buona pratica effettuare una revisione almeno triennale della VRC e un monitoraggio ambientale periodico per le sostanze più significative (almeno annuale per i cancerogeni). Il registro degli agenti cancerogeni (art. 243 D.Lgs. 81/08) deve essere tenuto aggiornato e conservato per 40 anni.
Le aziende che lavorano schiume poliuretaniche (PU) devono adottare misure speciali rispetto alle altre lavorazioni plastiche?
Sì. La produzione e la lavorazione di schiume poliuretaniche (PU) presentano un profilo di rischio chimico specifico, distinto da quello dello stampaggio termoplastico, principalmente a causa dell'utilizzo di isocianati (MDI — diisocianato di difenilmetano, TDI — diisocianato di toluene, HDI e altri) come uno dei componenti base della reazione di polimerizzazione. Gli isocianati sono potenti sensibilizzanti delle vie respiratorie e della cute: possono causare asma professionale anche a concentrazioni molto basse, con possibilità di sensibilizzazione permanente che rende il lavoratore colpito incapace di continuare l'esposizione per tutta la vita. I VLE per gli isocianati sono molto bassi: il TDI ha un VLE-MP di 0,005 ppm (0,036 mg/m³) e l'MDI di 0,01 mg/m³ secondo la Direttiva 2017/164/UE. Le misure obbligatorie comprendono: aspirazione localizzata efficiente nei punti di miscelazione e di colata; monitoraggio ambientale regolare degli isocianati liberi e dei fumi; formazione specifica del personale sui rischi degli isocianati; DPI respiratori (semimaschera A2P3 o autorespiratori in ambienti confinati) e guanti in nitrile o neoprene resistenti agli isocianati; sorveglianza sanitaria specifica con test di funzionalità respiratoria (spirometria) e test allergologici. I prodotti poliuretanici già reticolati e solidificati non rilasciano isocianati liberi in condizioni normali; il rischio è concentrato nelle fasi di miscelazione, schiumatura e taglio a caldo. La valutazione del rischio chimico per gli isocianati va condotta con particolare cura e può richiedere il supporto di un igienista industriale.

16. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza (Titoli I, III, VI, VIII, IX, XI)
  • D.Lgs. 81/08 Allegato XLIX — Prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori contro i rischi di atmosfere esplosive (recepimento Dir. 1999/92/CE — ATEX lavoratori)
  • D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I (artt. 221-232) — Agenti chimici pericolosi
  • D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II (artt. 233-245) — Agenti cancerogeni e mutageni
  • D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II (artt. 187-198) — Agenti fisici: rumore
  • Direttiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio — Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (rifusione)
  • Direttiva 2017/164/UE — Quarta direttiva valori limite di esposizione professionale (VLE per stirene, MDI, ecc.)
  • Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (obblighi SDS)
  • D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 624 — Attuazione della Direttiva 94/9/CE (ATEX prodotti) — apparecchiature per zone pericolose
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (nuovo Codice di Prevenzione Incendi)
  • D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 — Attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (allegato I — categorie)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • IARC Monographs Vol. 100F (2012) — Rubber Manufacturing Industry (valutazione cancerogeni fumi vulcanizzazione)
  • Linee Guida INAIL — Valutazione del rischio da esposizione a stirene nella produzione di materie plastiche rinforzate

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a un'azienda di produzione di materie plastiche e articoli in gomma dipendono dalla specifica lavorazione svolta, dalle sostanze chimiche utilizzate, dalla classificazione ATEX delle aree, dal numero di lavoratori e dalla normativa vigente, inclusi i decreti attuativi e le circolari ministeriali. DVR, valutazione del rischio chimico, protocollo sanitario, DPCE e programma di formazione devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e supportiamo la gestione documentale e il sistema di prevenzione.

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