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Guida completa · 2026

Sicurezza nella Produzione di Carta e Cartone 2026: Guida Completa ATECO 17

Tutto quello che occorre sapere per gestire la sicurezza in un impianto di produzione di carta, cartone e prodotti di carta (ATECO 17.1x, 17.2x): DVR, rischio rumore, chimico, incendio, meccanico, MMC, microclima, vibrazioni, sorveglianza sanitaria, formazione, DPI e sanzioni. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le aziende del settore carta e cartone (ATECO 17.1x, 17.2x) operano in ambienti caratterizzati da rischi multipli e sovrapposti: rumore molto elevato generato da macchine da carta, ribobinatrici e taglierine (spesso superiore agli 85-90 dB(A)), rischio chimico da cloro, prodotti di candeggio, colle, coloranti e H₂S, rischio incendio di categoria altaper la presenza di grandi quantità di carta in stoccaggio e polveri combustibili, rischio meccanico grave da cilindri in rotazione, ribobinatrici e taglierine. A questi si aggiungono la movimentazione manuale di carichi pesanti (bobine, risme, pallet), il microclima caldo-umido delle sezioni di essiccazione e le vibrazioni trasmesse dai carrelli elevatori. Il D.Lgs. 81/08 — con i Titoli VI, VIII, IX, XI — e il D.M. 2 settembre 2021 per la prevenzione incendi costituiscono il quadro normativo di riferimento. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica attività produttiva.

1. Normativa applicabile (D.Lgs. 81/08, Titolo IX, D.M. Antincendio)

Il settore della produzione di carta, cartone e prodotti di carta è assoggettato al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) nella sua interezza, con alcune disposizioni di Titolo che assumono rilevanza primaria in funzione dei rischi specifici del ciclo produttivo. I Titoli più rilevanti sono:

Sul versante antincendio, il riferimento principale è il D.M. 2 settembre 2021 (nuovo Codice di Prevenzione Incendi) e il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151per le attività soggette all'obbligo di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o di SCIA antincendio. Gli impianti di produzione di carta rientrano generalmente nelle attività soggette a CPI in funzione dei quantitativi di carta stoccata, della presenza di macchinari ad alta temperatura e delle superfici degli impianti. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica attività.

2. DVR: rischi specifici del settore carta e cartone

Il Documento di Valutazione dei Rischi di un impianto cartario è un documento tecnicamente complesso che richiede competenze multidisciplinari (acustica, chimica industriale, sicurezza macchine, impiantistica antincendio). Deve essere redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08 e deve coprire sistematicamente tutti i rischi presenti nelle diverse aree dello stabilimento.

Le sezioni che richiedono analisi approfondita in un DVR di cartiera o di impianto di trasformazione della carta sono:

Il DVR deve essere firmato dal datore di lavoro, dal RSPP e dal medico competente (se nominato), e deve essere aggiornato ogni volta che cambiano le condizioni produttive (nuova macchina, nuovo prodotto chimico, variazione del layout, infortuni o quasi-infortuni). La frequenza minima di revisione formale è annuale.

3. Rischio rumore: macchine da carta e ribobinatrici

Il rumore è uno dei rischi dominanti nel settore cartario. Le sorgenti acustiche principali sono: la macchina continua (fourdrinier o a doppia tela) nelle sue sezioni di formazione, pressatura, essiccazione e calandratura, che genera livelli di rumore continui tipicamente compresi tra 85 e 95 dB(A) nelle zone di accesso; le ribobinatrici e gli slitter-rewinder (ribobinatrici da taglio), che producono rumore da attrito della carta e da aria compressa fino a 90-95 dB(A); le taglierine guillotina e i rifilatori; i raffinatori e i defibricatori nella preparazione della polpa; i sistemi di trasporto pneumatico della polpa secca e della carta di scarto.

I valori di azione e i valori limite del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 sono:

LivelloLEX,8h / LpeakObblighi del datore di lavoro
Valore inferiore di azione80 dB(A) / 135 dB(C)Informazione e formazione dei lavoratori; messa a disposizione dei DPI uditivi
Valore superiore di azione85 dB(A) / 137 dB(C)Obbligo di uso dei DPI; sorveglianza sanitaria audiometrica obbligatoria; segnaletica delle zone ad alto rumore; programma di misure tecniche di riduzione
Valore limite di esposizione87 dB(A) / 140 dB(C)Non deve essere superato (tenendo conto dell'attenuazione dei DPI); in caso di superamento azione immediata per ridurre l'esposizione

Le misurazioni fonometriche devono essere effettuate da un tecnico competente con fonometro integratore di classe 1 o 2 certificato IEC 61672-1, seguendo la metodologia della norma UNI EN ISO 9612:2011 (campionamento per mansione o per attività). Le misure devono coprire tutte le fasi operative significative (produzione normale, cambio bobina, manutenzione) e tutte le postazioni di lavoro. La periodicità delle misurazioni è definita dal DVR: in genere ogni 3-5 anni o quando cambiano le condizioni produttive.

Le misure di prevenzione tecnica comprendono: incapsulamento acustico delle macchine più rumorose, silenziatori sulle linee di aria compressa, pannelli fonoassorbenti nelle zone di controllo, cabin insonorizzate per gli operatori quando tecnicamente fattibile. I DPI uditivi (tappi monouso SNR adeguato, cuffie antirumore) devono essere selezionati in modo che il livello residuo all'orecchio del lavoratore sia compreso tra 70 e 80 dB(A); la scelta eccessivamente protettiva (ipercorrettiva) compromette la percezione dei segnali di allarme e la comunicazione tra operatori.

4. Rischio chimico: cloro, colle, coloranti, acidi, H₂S

Il profilo chimico del settore cartario è articolato e varia significativamente in funzione del processo produttivo (pasta chimica kraft o bisolfito, pasta meccanica, carta riciclata) e del tipo di carta prodotta (carte grafiche, cartoni industriali, carte igienico-sanitarie, carta speciale).

I principali gruppi di agenti chimici da valutare sono:

La valutazione del rischio chimico deve essere condotta ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 81/08 tenendo conto delle proprietà pericolose degli agenti, dei livelli e della durata dell'esposizione, delle condizioni di lavoro e dei valori limite di esposizione professionale. Se la valutazione conclude che il rischio è non basso, il datore deve adottare misure specifiche di prevenzione e protezione e attivare la sorveglianza sanitaria.

5. Rischio incendio: polveri di carta e stoccaggio

Gli impianti di produzione e trasformazione della carta presentano un profilo di rischio incendio elevato per la combinazione di più fattori: grandi quantità di materiale combustibile in produzione e in stoccaggio (carta, cartone, bobine, risme), polveri di carta in sospensione nelle zone di taglio e rifilo, utilizzo di lubrificanti e idraulici infiammabili nelle macchine, sistemi di essiccazione ad alta temperatura (cilindri essiccatori a vapore, cappe di asciugatura ad aria calda). Il carico di incendio degli impianti cartari è generalmente elevato: la carta ha un potere calorifico inferiore (PCI) di circa 15-17 MJ/kg, paragonabile al legno.

Le principali misure di prevenzione e protezione antincendio per gli impianti cartari comprendono:

6. Rischio meccanico: cilindri, ribobinatrici, taglierine

Il rischio meccanico è tra i più gravi nel settore cartario in termini di potenziale di infortuni maggiori. Le principali macchine pericolose sono:

Le procedure di manutenzione sicura devono seguire il principio LOTO (Lockout/Tagout): prima di qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione su macchine in moto, l'energia deve essere isolata e bloccata fisicamente (sezionatore elettrico bloccato con lucchetto personale), lo stato di zero energia verificato (assenza di tensione, assenza di pressione pneumatica/idraulica residua, blocco degli organi in rotazione). La procedura LOTO deve essere documentata per ogni macchina e il personale di manutenzione deve essere formato sulla sua applicazione.

Il datore di lavoro deve conservare per ciascuna macchina: la dichiarazione di conformità CE (per le macchine post-1995), il manuale di istruzione in italiano, il registro di manutenzione con gli interventi effettuati. Le macchine ante-direttiva prive di marcatura CE devono essere adeguate attraverso una valutazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

7. MMC: bobine pesanti, risme e movimentazione su pallet

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è un rischio significativo in tutte le fasi del ciclo cartario, dalle materie prime al prodotto finito. I carichi tipici del settore sono: bobine di carta (peso variabile da poche decine di kg per le mini-bobine a centinaia di kg per i supporti industriali — in questo caso il sollevamento manuale non è possibile e si usano sistemi meccanici), risme di carta formato ufficio (peso 2-5 kg la risma, ma movimentazione ripetitiva in volumi elevati), bancali (pallet) con risme imballate (peso fino a 500-800 kg, movimentati con transpallet o carrelli elevatori), sacchi di materie prime (amido, cariche minerali — peso tipico 25-50 kg), bidoni di additivi chimici.

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e l'Allegato XXXIII definiscono i criteri per la valutazione della MMC. Per i carichi superiori a 3 kg movimentati manualmente il DVR deve contenere una valutazione quantitativa. I metodi di riferimento sono:

Le misure di prevenzione comprendono: utilizzo di sollevatori a ventosa per le bobine di piccolo e medio diametro, carrelli elevatori e sistemi automatici di palletizzazione per le risme, transpallet elettrici per la movimentazione interna, postazioni ergonomiche regolabili in altezza per le operazioni di imballaggio manuale, rotazione del personale nelle attività più pesanti, formazione specifica sulle tecniche di sollevamento sicuro.

8. Microclima: ambienti caldi e umidi nella produzione

Le sezioni di essiccazione della macchina continua (cilindri essiccatori a vapore, cappe di asciugatura) e le aree di produzione della pasta-carta creano condizioni microclimatiche severi: temperature dell'aria che possono superare i 30-35 °C, umidità relativa elevata (spesso > 70% nelle zone di formazione e pressatura), velocità dell'aria limitata. Questi parametri combinati si traducono in un indice di stress termico (WBGT) che può superare i valori limite raccomandati per la fascia di lavoro medio-pesante.

La valutazione del microclima deve seguire le norme tecniche:

Le misure di controllo del microclima nei reparti caldo-umidi comprendono: ventilazione generale e locale con apporto di aria fresca nelle zone di lavoro, schermatura dei cilindri essiccatori con cappe aspiranti, organizzazione del lavoro con pause di recupero termico in locali climatizzati, fornitura di acqua fresca, indumenti da lavoro in tessuto traspirante, sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a stress termico prolungato.

9. Vibrazioni: attrezzature di movimentazione

Le vibrazioni meccaniche nel settore cartario riguardano principalmente due categorie di lavoratori: gli addetti alla movimentazione interna che utilizzano carrelli elevatori e transpallet elettrici (vibrazioni trasmesse al corpo intero — WBV) e gli addetti alla manutenzione che utilizzano attrezzature vibranti portatili (avvitatori, smerigliatrici, martelli pneumatici — vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio — HAV).

Il Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 199-209) definisce i valori di azione e i valori limite per le vibrazioni:

Tipo di vibrazioneValore di azione giornaliero A(8)Valore limite giornaliero A(8)
WBV (corpo intero)0,5 m/s²1,15 m/s²
HAV (mano-braccio)2,5 m/s²5,0 m/s²

La valutazione dell'esposizione ai WBV per i conduttori di carrelli elevatori deve essere effettuata mediante misurazioni in situ (accelerometro sul sedile, secondo la norma UNI EN ISO 2631-1) o mediante dati di letteratura per tipi specifici di veicolo e superficie di pavimentazione. I principali fattori che influenzano l'esposizione a WBV nei carrelli sono la qualità e la manutenzione del pavimento, il tipo di sedile (con o senza sospensione certificata EN 13490), il peso del carrello e del carico, la velocità di guida. Le misure di prevenzione comprendono: manutenzione delle pavimentazioni industriali, installazione di sedili con sospensione certificata, limitazione della velocità di guida, rotazione degli operatori.

10. Antincendio: livello alto e piano di evacuazione

Gli impianti cartari sono classificati generalmente a rischio incendio altoai sensi del D.M. 2 settembre 2021 (Codice di Prevenzione Incendi), in ragione dell'elevato carico di incendio e della presenza di materiali altamente combustibili. Per i luoghi di lavoro a rischio alto il Codice richiede misure di protezione passiva e attiva più stringenti rispetto alle categorie inferiori.

Il piano di emergenza e di evacuazione è obbligatorio per tutte le attività soggette al D.M. 02/09/2021 con più di 10 lavoratori o classificate a rischio medio-alto. Il piano deve contenere:

Le prove di evacuazionedevono essere effettuate almeno una volta all'anno per i locali a rischio alto; il verbale della prova deve essere conservato nel fascicolo della sicurezza.

Gli addetti antincendio negli impianti a rischio alto devono aver frequentato il corso di formazione di livello 3(16 ore con prova pratica) previsto dal D.M. 02/09/2021; l'aggiornamento è ogni 5 anni. Il numero di addetti antincendio deve essere sufficiente a garantire la presenza di almeno un addetto per turno di lavoro in ogni area produttiva.

11. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria in tutti gli impianti cartari che presentano i rischi tipici del settore. Il protocollo sanitario deve essere elaborato dal medico competente sulla base del DVR e deve prevedere, in funzione dei rischi rilevati, le seguenti tipologie di accertamenti:

RischioTipologia di accertamentoPeriodicità indicativa
Rumore > 80 dB(A)Visita medica + audiometria tonale liminareAnnuale (85-87 dB(A)); biennale (80-85 dB(A))
Agenti chimici (solventi, cloro, H₂S)Visita + esami specifici in funzione dell'agente (spirometria, esami ematochimici, monitoraggio biologico)Annuale o semestrale per gli agenti più tossici
Agenti cancerogeni (polveri legno duro)Visita + spirometria + eventuale TAC-HRCT (secondo linee guida SIMLII)Annuale
MMC con LI > 1Visita medica con valutazione del rachide; eventuale rx rachideBiennale
WBV A(8) > 0,5 m/s²Visita medica con valutazione del rachideAnnuale
Stress termico (microclima caldo)Visita medica con esame cardiovascolareAnnuale

Il giudizio di idoneità del medico competente deve essere comunicato al datore di lavoro e al lavoratore per iscritto e conservato nel fascicolo sanitario personale. In caso di idoneità con prescrizioni o limitazioni, il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative conseguenti (cambio di mansione, riduzione del carico lavorativo, fornitura di DPI aggiuntivi). Il medico competente partecipa alla riunione periodica di sicurezza prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/08 (obbligatoria per le aziende con oltre 15 lavoratori) e collabora alla redazione e revisione del DVR.

12. Formazione obbligatoria e DPI

Le aziende del settore carta e cartone (ATECO 17) sono classificate nel settore a rischio medio-altoai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione obbligatoria prevede:

I DPIda fornire variano in funzione della mansione e dell'area di lavoro. I DPI tipici del settore cartario comprendono:

Checklist adempimenti sicurezza per la produzione di carta e cartone

  • DVR redatto con valutazione specifica di: rumore (fonometria), rischio chimico (SDS + stima esposizione), rischio meccanico, incendio/esplosione, MMC, vibrazioni, microclima
  • DPCE (Documento sulla Protezione contro le Esplosioni) redatto se presenti zone ATEX da polveri di carta
  • Nomina RSPP (interno o professionista esterno — settore manifatturiero) con formazione adeguata
  • Nomina medico competente e protocollo sanitario con audiometria, spirometria e visite periodiche per i rischi rilevati
  • Registro degli esposti ad agenti cancerogeni/mutageni (se applicabile — polveri legno duro, coloranti azoici)
  • Nomina addetti antincendio livello 3 (16 ore) con piano di emergenza e prova di evacuazione annuale
  • Nomina addetti primo soccorso Gruppo A (16 ore + aggiornamento triennale)
  • Attestati formazione lavoratori: 4+12 ore (rischio medio) o 4+16 ore (rischio alto) + aggiornamento 6h/5 anni
  • Formazione specifica ATEX per gli addetti alle zone classificate 20/21/22
  • Formazione LOTO per il personale di manutenzione su tutte le macchine pericolose
  • Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) aggiornato (se soggetti ex D.P.R. 151/2011)
  • Registro di manutenzione aggiornato per ciascuna macchina (macchina continua, ribobinatrici, taglierine)
  • Dichiarazioni di conformità CE e fascicoli tecnici conservati per tutte le macchine
  • Verbale consegna DPI firmato da ciascun lavoratore: otoprotettori, maschere, guanti, calzature S3, elmetto
  • Riunione periodica di sicurezza (art. 35 D.Lgs. 81/08) effettuata con relativo verbale

13. Sanzioni

Le violazioni della normativa di sicurezza negli impianti di produzione carta e cartone possono essere contestate dall'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), dallo SPISAL/PSAL delle ASL regionali e, per le violazioni antincendio, dai VVF. Le sanzioni principali previste dal D.Lgs. 81/08 sono:

ViolazioneRiferimento normativoSanzione indicativa
Mancata redazione del DVRArt. 55 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €
DVR incompleto (omessa valutazione di un rischio specifico)Art. 55 c. 3 D.Lgs. 81/08Ammenda 2.457-4.914 €
Omessa valutazione del rischio chimico (Titolo IX Capo I)Art. 55 c. 1 D.Lgs. 81/08Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €
Mancato DPCE (zone ATEX da polveri)Art. 294 D.Lgs. 81/08Arresto 3-6 mesi o ammenda 3.071-7.862 €
Mancata nomina RSPPArt. 55 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08Arresto 3-6 mesi o ammenda 2.500-6.400 €
Mancata nomina medico competente (dove obbligatoria)Art. 55 c. 5 D.Lgs. 81/08Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.644-6.576 €
Mancata formazione lavoratoriArt. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore
Mancata consegna DPIArt. 55 c. 5 lett. d) D.Lgs. 81/08Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.200-5.200 €
Macchine non conformi (assenza ripari, protezioni rimosse)Art. 55 c. 3 D.Lgs. 81/08 + D.Lgs. 17/2010Ammenda e sospensione immediata dell'attività per rischio grave e imminente
Violazioni antincendio (CPI assente, impianti non conformi)D.P.R. 151/2011 + D.M. 02/09/2021Ammenda e chiusura dell'attività nei casi gravi; denuncia penale per violazioni con pericolo imminente

Per le violazioni che costituiscono rischio grave e imminente per la sicurezza dei lavoratori (macchine con protezioni rimosse, zone ATEX non classificate, agenti chimici pericolosi senza DPI adeguati), gli organi di vigilanza possono adottare il provvedimento di sospensione immediata dell'attivitàai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/08, con gravi ripercussioni sulla continuità produttiva. In caso di infortuni gravi o mortali, la responsabilità penale del datore di lavoro, del RSPP, del preposto e in alcuni casi del costruttore della macchina può essere valutata ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. e del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità degli enti).

FAQ — Sicurezza nella produzione di carta, cartone e prodotti di cartaFAQ

Quali sono i codici ATECO della produzione di carta e cartone cui si applica questa guida?
La guida riguarda le attività classificate nella sezione C — Attività manifatturiere — divisione 17 della classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022). In particolare: il gruppo 17.1 (Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone) comprende i codici 17.11 (fabbricazione della pasta-carta), 17.12 (fabbricazione di carta e cartone); il gruppo 17.2 (Fabbricazione di articoli di carta e cartone) comprende i codici 17.21 (fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone), 17.22 (fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa), 17.23 (fabbricazione di prodotti cartotecnici), 17.24 (fabbricazione di carta da parati), 17.29 (fabbricazione di altri articoli di carta e cartone). Le attività di recupero e riciclo della carta rientrano invece nel codice 38.31. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica attività produttiva.
La macchina continua da carta deve essere inclusa nella valutazione del rischio rumore?
Sì, in modo prioritario. La macchina continua (fourdrinier) e le sue sezioni — formazione, pressatura, essiccazione, calandratura — generano livelli di rumore che tipicamente superano gli 85 dB(A) e spesso si avvicinano o superano i 90 dB(A) nelle zone di accesso e manutenzione. Il Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 (artt. 187-198) impone al datore di lavoro di valutare l'esposizione quotidiana al rumore (LEX,8h) e al picco (Lpeak) di tutti i lavoratori che operano in prossimità di queste macchine. Se il LEX,8h supera gli 80 dB(A) — valore inferiore di azione — occorre informare i lavoratori e mettere a disposizione i DPI uditivi; sopra gli 85 dB(A) — valore superiore di azione — i DPI devono essere indossati obbligatoriamente e la sorveglianza sanitaria audiometrica diventa obbligatoria. La valutazione deve essere effettuata da un tecnico competente con fonometro certificato IEC 61672-1, seguendo le linee guida INAIL e la norma UNI EN ISO 9612. Le misurazioni devono coprire tutte le fasi operative (produzione normale, cambio bobina, pulizia) e le varie postazioni di lavoro.
Quali agenti chimici pericolosi sono più frequenti nelle cartiere e nella trasformazione della carta?
Il profilo chimico varia significativamente tra la produzione di pasta-carta (preparazione della polpa) e la trasformazione (conversione, stampa, rivestimento). Nella produzione di pasta-carta chimica i principali agenti pericolosi sono: cloro (Cl₂) e biossido di cloro (ClO₂) utilizzati nel candeggio della cellulosa — TLV-C 0,5 ppm (ACGIH); idrossido di sodio (NaOH, soda caustica) nelle soluzioni di cottura; solfuro di idrogeno (H₂S) che si sviluppa nelle vasche di scarico e nelle torri di lavaggio della polpa nel processo al solfato (kraft) — TLV-TWA 1 ppm, TLV-C 5 ppm; biossolfuro di carbonio (CS₂) nel processo alla viscosa. Nella trasformazione e nella fabbricazione di carta speciale i principali agenti sono: colle e adesivi (colla d'amido, colle viniliche, adesivi acrilici, adesivi a caldo — hot melt) che possono contenere solventi organici; coloranti sintetici e pigmenti (rischio dermico e potenzialmente cancerogeno per alcune categorie); cariche minerali in polvere (carbonato di calcio, caolino, talco) — rischio pneumoconiosi per esposizione prolungata a polveri fini; biocidi e conservanti aggiunti alla carta (isotiazoline, glutaraldeide). Il DVR deve contenere la valutazione del rischio chimico per ogni agente utilizzato, basata sulle Schede Dati di Sicurezza (SDS) aggiornate, con stima o misurazione dell'esposizione e confronto con i valori limite di esposizione professionale (VLEP) indicati nell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 e nell'Accordo Stato-Regioni in materia di agenti chimici.
Le polveri di carta rappresentano un rischio di esplosione nei locali di stoccaggio e taglio?
Sì, le polveri di carta (cellulosa) sono combustibili e possono formare miscele esplosive con l'aria (polveri in sospensione) in presenza di sorgenti di innesco. La concentrazione minima di esplosione (LEL) per le polveri di cellulosa è indicativamente compresa tra 40 e 60 g/m³; questa concentrazione può essere raggiunta in ambienti confinati con accumulo di polvere fine prodotta da taglierine, rifilatori e ribobinatrici. Il D.Lgs. 81/08 Titolo XI (artt. 287-297, in attuazione della Direttiva ATEX 1999/92/CE) impone al datore di lavoro la valutazione del rischio di esplosione e la redazione del Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPCE) quando esistono atmosfere esplosive potenzialmente pericolose. Le zone ATEX (zona 20, 21, 22 per le polveri) devono essere classificate, la documentazione impiantistica e i macchinari installati nelle zone ATEX devono essere conformi alla Direttiva 2014/34/UE (ATEX prodotti). Le misure di prevenzione e protezione comprendono: sistemi di aspirazione locale (LEV) per il contenimento delle polveri, bonifica periodica delle superfici orizzontali (convogliatori, travature, pavimenti), controllo delle sorgenti di innesco (messa a terra delle macchine contro le scariche elettrostatiche, limitazione delle temperature di superficie), sistemi di rilevazione precoce dell'incendio e soppressione. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a supportare la redazione del DPCE.
Quali dispositivi di sicurezza sono obbligatori sulle taglierine industriali per carta?
Le taglierine industriali per carta (guillottine, taglierine rotative, slitter-rewinder) sono macchine ad alto rischio meccanico soggette agli obblighi del Titolo III del D.Lgs. 81/08 (artt. 69-87) e alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita dal D.Lgs. 17/2010; aggiornata dalla Direttiva 2023/1230/UE per le nuove macchine). I dispositivi di sicurezza obbligatori per le taglierine sono definiti dalla norma armonizzata EN ISO 23125 (macchine per la lavorazione del legno — taglierine) e dalla EN 13862 (taglierine da pavimento), integrate dalle norme di sicurezza specifiche per macchine per la carta. In generale i requisiti comprendono: ripari fissi o mobili interbloccati sugli organi di taglio, fotocellule o barriere ottiche che interrompono il ciclo se l'operatore attraversa la zona pericolosa, comandi a due mani (bimanuale) per garantire che entrambe le mani dell'operatore siano fuori dalla zona di taglio durante il ciclo, freno di emergenza e arresto di sicurezza certificato secondo EN ISO 13849-1 (categoria di sicurezza in funzione del livello di performance PLr richiesto). Qualsiasi modifica alle protezioni originali della macchina costituisce una re-immissione in servizio che richiede una nuova valutazione della conformità. Il datore di lavoro deve conservare le dichiarazioni di conformità CE e i fascicoli tecnici delle macchine.
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria nelle cartiere e nella trasformazione della carta?
La sorveglianza sanitaria del medico competente è obbligatoria in tutti i casi in cui la valutazione dei rischi evidenzi esposizioni che la legge indica come trigger per la sorveglianza. Nelle cartiere e negli impianti di trasformazione della carta i casi più frequenti sono: rumore superiore a 80 dB(A) di LEX,8h — sorveglianza audiometrica con cadenza stabilita dal medico competente (tipicamente annuale per esposizioni tra 80 e 85 dB(A), più frequente sopra gli 85 dB(A)); rischio chimico non basso da agenti presenti nell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08 (cloro, H₂S, solventi, biocidi) — esami biologici specifici in funzione dell'agente (es. esame audiometrico e spirometrico per esposizione a solventi, determinazione urinaria dei metaboliti); movimentazione manuale di carichi con indici di rischio NIOSH superiori a 1 — valutazione del rachide con periodicità biennale; vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) da carrelli elevatori o veicoli industriali, con valore di esposizione giornaliero A(8) superiore a 0,5 m/s² — sorveglianza annuale con valutazione del rachide; esposizione a polveri di legno (anche nella carta riciclata da imballaggi) se la concentrazione supera 2,5 mg/m³ (valore limite per le polveri di legno duro, cancerogeno di categoria 1A secondo Reg. CLP) — sorveglianza specifica con spirometria. Il protocollo sanitario deve essere elaborato dal medico competente sulla base del DVR e aggiornato a ogni revisione della valutazione dei rischi.
Quali sono le sanzioni per la mancata valutazione del rischio chimico nel settore cartario?
La mancata o incompleta valutazione del rischio chimico nel DVR, in violazione degli artt. 223-228 del D.Lgs. 81/08 (Titolo IX Capo I), espone il datore di lavoro alle seguenti sanzioni principali ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08: omessa valutazione del rischio chimico — arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro; mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione previste per il rischio chimico (ventilazione, DPI, sostituzione dell'agente pericoloso) — arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro; omessa sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi — arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro; mancata tenuta dei registri di esposizione degli agenti cancerogeni o mutageni (obbligatoria per agenti Titolo IX Capo II) — arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro. Se dall'omissione deriva un infortunio grave o una malattia professionale, si applicano le fattispecie penali degli artt. 589 e 590 c.p. con aggravante per violazione delle norme di prevenzione. In caso di esposizione ad agenti cancerogeni (polveri di legno duro nelle carte di riciclo, alcuni biocidi) senza le misure prescritte, le sanzioni sono più severe (Titolo IX Capo II). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua specifica attività.

16. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (con tutte le modifiche successive)
  • D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II (artt. 187-198) — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
  • D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I (artt. 220-232) — Protezione da agenti chimici
  • D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II (artt. 233-245) — Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
  • D.Lgs. 81/08 Titolo XI (artt. 287-297) — Protezione contro le atmosfere esplosive (ATEX)
  • D.Lgs. 81/08 Titolo VI (artt. 167-171) — Movimentazione manuale dei carichi
  • D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo III (artt. 199-209) — Protezione dai rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XXXVIII — Valori limite di esposizione professionale e valori limite biologici
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
  • D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 — Regolamento di prevenzione incendi
  • D.Lgs. 27 settembre 2010 n. 17 — Attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine
  • Direttiva 2014/34/UE (ATEX prodotti) — Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose
  • Norma UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica — Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro
  • Norma EN ISO 13849-1:2015 — Sicurezza del macchinario — Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a un impianto di produzione o trasformazione di carta e cartone dipendono dall'attività concretamente svolta, dalle macchine e dai prodotti chimici impiegati, dalle dimensioni dell'impianto, dal numero di lavoratori e dalla normativa vigente, incluse le disposizioni regionali. DVR, DPCE, protocollo sanitario e piano di emergenza devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua attività e supportiamo la gestione documentale.

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