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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Mediatori Immobiliari e Agenzie 2026: Guida Completa agli Obblighi D.Lgs. 81/08

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un'agenzia immobiliare: DVR, rischio caduta e aggressione durante le visite, ergonomia VDT, rischio stradale, formazione obbligatoria, DPI per cantieri e sanzioni INL. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le agenzie immobiliari e i mediatori immobiliari sono pienamente soggetti al D.Lgs. 81/08quando impiegano lavoratori dipendenti o equiparati. I rischi tipici del settore immobiliare vanno ben oltre quelli degli uffici tradizionali: agli agenti che lavorano al computer si sommano i rischi connessi alle visite agli immobili (cadute, strutture non a norma, cantieri, aggressioni in luoghi isolati), il rischio stradale per gli spostamenti frequenti con il veicolo aziendale o privato, e il rischio specifico di accesso a cantieri o immobili in ristrutturazione. Il DVR è obbligatorio dalla presenza di anche un solo dipendente; la formazione segue il percorso rischio basso per la parte d'ufficio; i DPI includono casco, scarpe S3 e gilet ad alta visibilità per le visite in cantiere.

1. Normativa D.Lgs. 81/08 per le agenzie immobiliari

Le agenzie immobiliari — che operano con il codice ATECO 68.31 (Attività di mediazione immobiliare) o 68.32 (Gestione di immobili per conto terzi) — sono soggette al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) senza alcuna esenzione settoriale. L'art. 3 del decreto definisce un campo di applicazione universale che abbraccia tutti i settori di attività privati, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta.

La specificità del settore immobiliare rispetto ad altri comparti del terziario consiste nella duplice natura del lavoro degli agenti: una componente d'ufficio, con attività amministrativa e commerciale nelle sedi dell'agenzia, e una componente fuori sede, con visite agli immobili, sopralluoghi, perizie, incontri con venditori e acquirenti in luoghi che possono presentare rischi fisici rilevanti. Il DVR deve valutare entrambe le componenti.

Le disposizioni del D.Lgs. 81/08 più rilevanti per le agenzie immobiliari sono:

Un tema normativo rilevante per le agenzie immobiliari è la qualificazione giuridica dei collaboratori: molte agenzie operano con una rete di mediatori a partita IVA o con mandato d'agenzia, il che può escluderli dal perimetro dei lavoratori dipendenti soggetti alla tutela del D.Lgs. 81/08. Tuttavia, l'INL ha più volte riqualificato tali rapporti come lavoro dipendente quando sussistevano elementi di subordinazione economica continuativa, con conseguente applicazione retroattiva di tutti gli obblighi di sicurezza. La verifica preventiva è quindi fondamentale.

2. DVR per agenzia immobiliare: tipologie di rischio da valutare

Il Documento di Valutazione dei Rischidi un'agenzia immobiliare deve coprire due macro-aree di rischio: i rischi presenti nella sede dell'agenzia (uffici, reception, sale riunioni, archivio) e i rischi connessi alle attività fuori sede (visite agli immobili, sopralluoghi, spostamenti). Questa doppia natura rende il DVR di un'agenzia immobiliare più articolato rispetto a quello di un ufficio tradizionale.

Le sezioni che il DVR di un'agenzia immobiliare deve contenere sono:

Il DVR deve essere redatto con la collaborazione dell'RSPP (nominato tra i lavoratori o esterno abilitato), previa consultazione del RLS, e firmato dal datore di lavoro con data certa. Per le agenzie con meno di dieci lavoratori, la redazione può avvenire utilizzando i modelli semplificati INAIL, che includono anche il modulo per la valutazione dei rischi fuori sede.

3. Rischio durante le visite agli immobili: cadute, sopralluoghi in cantiere

Il rischio di infortuni durante le visite agli immobili è il rischio fisico più rilevante e caratteristico del settore immobiliare. Gli agenti accedono quotidianamente a immobili di qualsiasi tipo e condizione — appartamenti in fase di ristrutturazione, ville con giardini non curati, cantine e sottotetti bui, capannoni industriali, cantieri edili attivi — in condizioni che raramente possono essere preventivamente verificate con un sopralluogo di sicurezza.

I principali fattori di rischio caduta e infortunio durante le visite sono:

Le misure di prevenzione da inserire nel DVR e nelle procedure operative dell'agenzia comprendono: procedura scritta per la gestione delle visite con check-list pre-visita (richiesta informazioni al venditore sullo stato dell'immobile); obbligo di comunicare alla sede prima e dopo ogni visita con indicazione dell'indirizzo; divieto di accedere da soli a immobili in cantiere o in condizioni strutturali critiche; utilizzo di torcia o lampada portatile per ogni visita a locali bui; calzature con suola antisdrucciolo obbligatorie per tutti gli agenti; kit DPI per le visite in cantiere (casco, scarpe S3, gilet) disponibili in ogni vettura aziendale.

4. Rischio aggressione e rapina durante le visite in immobili isolati

Il rischio di aggressione fisica, molestie, rapina o violenza è un rischio reale e specifico per gli agenti immobiliari, riconosciuto anche dalle linee guida INAIL per la valutazione dei rischi nel terziario. Gli agenti si trovano frequentemente in situazioni di vulnerabilità: soli in immobili isolati con persone non conosciute, spesso in orari serali o in zone poco frequentate, con documentazione e dispositivi elettronici di valore.

I fattori che aumentano il rischio aggressione nelle agenzie immobiliari sono:

Le misure di prevenzione organizzativa riconosciute come efficaci — da inserire nel DVR e nelle procedure aziendali — comprendono:

La valutazione del rischio aggressione deve essere documentata nel DVR nella sezione relativa ai rischi connessi alle attività fuori sede, con indicazione delle misure adottate e del piano di miglioramento. In caso di infortuni da aggressione a lavoratori in servizio, l'obbligo di denuncia INAIL e la copertura assicurativa si applicano integralmente.

5. Ergonomia VDT e postazione di lavoro in ufficio

La componente d'ufficio del lavoro in agenzia immobiliare — gestione del portafoglio immobili, redazione degli annunci, contatti con clienti per email e telefono, redazione di contratti preliminari e atti — comporta un uso intensivo del computer. Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179) si applica a tutti i lavoratori che utilizzano un videoterminale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause previste.

Per le agenzie immobiliari, la classificazione come videoterminalisti riguarda tipicamente gli addetti alla reception e alla segreteria, i responsabili commerciali e di portafoglio, e gli stessi agenti che trascorrono una parte significativa della giornata in ufficio a gestire la piattaforma gestionale e i portali immobiliari. La valutazione ergonomica deve essere effettuata per ciascuna postazione di lavoro utilizzando la check-list basata sull'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.

Elemento della postazioneRequisito normativoIndicazione pratica per l'agenzia
MonitorAllegato XXXIV D.Lgs. 81/08Bordo superiore al livello degli occhi; distanza 50-70 cm; orientato perpendicolare alle finestre
Tastiera e mouseAllegato XXXIV D.Lgs. 81/08Tastiera separata, poggiapolsi disponibile; mouse dello stesso lato dominante a portata di mano
SedutaAllegato XXXIV D.Lgs. 81/08Regolabile in altezza, con schienale lombare; poggiapiedi se i piedi non poggiano a terra
ScrivaniaAllegato XXXIV D.Lgs. 81/08Superficie opaca, colore chiaro, profondità sufficiente per posizionare monitor a 50-70 cm
IlluminazioneUNI EN 12464-1:2021500 lux sul piano di lavoro; veneziane o tende per controllare la luce solare; nessun riflesso sullo schermo
PauseArt. 175 D.Lgs. 81/0815 minuti ogni 2 ore continuative al VDT; le pause possono coincidere con le telefonate in piedi
Sorveglianza sanitariaArt. 176 D.Lgs. 81/08Visita oculistica e muscoloscheletrica: quinquennale (under 50), biennale (over 50)

Un aspetto specifico delle agenzie immobiliari è la presenza di postazioni di lavoro condivise — utilizzate da più agenti che si alternano in ufficio tra le visite agli immobili. In questo caso, la valutazione ergonomica deve considerare la variabilità delle caratteristiche fisiche degli utenti e prevedere postazioni facilmente regolabili da ogni lavoratore (seduta regolabile in altezza, monitor su braccio snodabile). Le postazioni condivise devono essere equipaggiate con una guida alla regolazione corretta esposta in modo visibile.

6. Rischio stradale durante gli spostamenti per visite agli immobili

Il rischio stradale — definito come il rischio di incidenti stradali occorsi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa — è uno dei rischi prioritari per le agenzie immobiliari, dove gli agenti effettuano decine di spostamenti settimanali con veicoli aziendali o privati per raggiungere gli immobili da visitare. L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 include esplicitamente il rischio da circolazione stradale tra i rischi da valutare nel DVR per le attività che comportano guida di veicoli nell'ambito lavorativo.

I fattori di rischio stradale specifici del settore immobiliare comprendono:

Le misure di prevenzione del rischio stradale da inserire nel DVR e nelle procedure aziendali comprendono: politica di divieto assoluto di uso del telefono senza vivavoce o auricolare durante la guida; procedura di pianificazione degli itinerari prima di partire (navigatore impostato prima di avviare il veicolo); limiti al numero di visite giornaliere per evitare la guida in condizioni di eccessiva stanchezza; verifica periodica della manutenzione dei veicoli aziendali (revisione, pneumatici, frenata); per i veicoli privati usati per servizio, verifica della copertura assicurativa con estensione all'uso professionale. La formazione alla guida sicura e al riconoscimento dei segnali di affaticamento è raccomandata come misura aggiuntiva.

7. Formazione obbligatoria per agenti immobiliari e collaboratori

La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle agenzie immobiliari segue i criteri dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Le agenzie immobiliari rientrano nel macrosettore ATECO n. 9 (Attività immobiliari, finanziarie, informatiche e di comunicazione) classificato a rischio basso. Il percorso formativo per i lavoratori prevede:

La formazione dei preposti (responsabili di team o di filiale) prevede un modulo aggiuntivo specifico di 8 ore. Quella dei dirigenti(responsabili di area o direttori regionali) prevede 16 ore.

Oltre alla formazione D.Lgs. 81/08, il personale designato deve ricevere formazione specifica per i ruoli di emergenza:

Un aspetto specifico della formazione nelle agenzie immobiliari è la necessità di coprire i rischi fuori sedein modo dettagliato e pratico: simulazioni di gestione dell'emergenza durante una visita, utilizzo corretto dei DPI per cantieri, procedure di check-in/check-out. Tutta la formazione deve essere documentata con registro presenze, attestati firmati e programma del corso.

8. Sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria in agenzia

La sorveglianza sanitaria nelle agenzie immobiliari è obbligatoria quando la valutazione del rischio evidenzia rischi per cui il D.Lgs. 81/08 la prevede espressamente. La nomina del medico competente non è automaticamente richiesta per tutte le agenzie, ma dipende dai rischi presenti e dalla classificazione dei lavoratori.

I casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nelle agenzie immobiliari sono:

Per le agenzie con solo personale amministrativo con postazioni VDT ergonomicamente adeguate e rischi di bassa entità, la nomina del medico competente potrebbe non essere obbligatoria. Tuttavia, per le agenzie che impiegano agenti che svolgono frequenti visite in cantiere o in immobili con rischi fisici, la nomina del medico competente è fortemente raccomandata come misura di tutela della salute. Il medico competente, quando nominato, deve visitare gli ambienti di lavoro (sia la sede sia, compatibilmente, gli ambienti tipici delle visite) almeno una volta l'anno e collaborare alla redazione del DVR.

9. DPI specifici per le visite in cantiere o immobili in ristrutturazione

Le visite in cantiere o in immobili in corso di ristrutturazione richiedono dispositivi di protezione individuale specifici che vanno ben oltre le normali calzature da ufficio. Il DVR dell'agenzia deve prevedere la dotazione e l'utilizzo di DPI adeguati per queste situazioni, e la procedura operativa deve garantire che ogni agente abbia accesso ai DPI necessari prima di accedere a tali ambienti.

Tipo di immobile / situazioneDPI obbligatori / raccomandatiNorma tecnica di riferimento
Cantiere edile attivo con lavorazioni in corsoCasco di protezione, calzature S3 (puntale + lamina antiperforazione), gilet alta visibilità classe 2 o 3EN 397, EN ISO 20345, EN ISO 20471
Immobile in ristrutturazione (pavimenti non completati, aperture nei solai)Casco, calzature S1P o S3, torcia portatile, guanti da lavoroEN 397, EN ISO 20345, EN 420
Immobile con presenza di polveri (lavori di muratura, gesso, intonaco)Mascherina FFP2 o FFP3 per polveri minerali, occhiali protettivi se necessarioEN 149, EN 166
Immobile datato con sospetta presenza di amianto (manufatti in eternit, tubi, coperture)Mascherina FFP3, tuta monouso Tyvek in caso di contatto con materiali friabili, guanti monousoEN 149, D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo III
Locale interrato buio (cantina, vano tecnico, pozzo ispezionabile)Torcia o lampada portatile con batteria carica, calzature con suola antisdrucciolo, guantiProcedura operativa aziendale
Visita in area esterna con terreno irregolare o lavori di scavoCalzature con suola antisdrucciolo (minimo S1), gilet alta visibilità se vicino a mezziEN ISO 20345, EN ISO 20471
Visita in capannone industriale con lavorazioni in corsoCasco, calzature S3, gilet alta visibilità, otoprotettori se richiesti dal responsabile del sitoEN 397, EN ISO 20345, EN 352

I DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425(marcatura CE), selezionati sulla base della specifica valutazione del rischio, consegnati a ogni agente con verbale firmato ai sensi degli artt. 77-78 del D.Lgs. 81/08, e sostituiti quando usurati o scaduta la vita utile indicata dal produttore. Il datore di lavoro ha l'obbligo di formare i lavoratori sul corretto utilizzo, sulla manutenzione e sulla sostituzione dei DPI. Pratica raccomandata per le agenzie immobiliari è tenere un kit DPI completo (casco, scarpe S3, gilet, mascherina, torcia, guanti) in ogni veicolo aziendale utilizzato per le visite, con registro delle verifiche periodiche.

Un caso particolare da gestire è l'accesso a immobili con sospetta presenza di amianto: edifici costruiti prima del 1994 possono contenere materiali in amianto (Eternit su tetti e pannelli, tubi in cemento-amianto, lastre di copertura, pavimenti in vinile-amianto). L'agente in visita deve essere formato a riconoscere i materiali sospetti e a non manipolarli; in caso di materiali friabili o danneggiati, la visita deve essere sospesa e deve essere contattato un tecnico abilitato per la valutazione e il campionamento.

10. Sanzioni e ispezioni INL/ASL nel settore immobiliare

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e gli organi di vigilanza delle ASL/ARPAT territoriali possono effettuare ispezioni nelle agenzie immobiliari sia in forma programmata sia a seguito di segnalazione, esposto o infortunio. Le ispezioni nel settore immobiliare riguardano spesso anche la corretta qualificazione dei collaboratori (verifica di lavoro in nero o di rapporti mascherati da autonomia) oltre alla sicurezza sul lavoro.

Le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro più frequentemente contestate alle agenzie immobiliari sono:

ViolazioneNorma violataSanzione prevista
Mancata redazione del DVRArt. 17, lett. a) D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro
DVR non aggiornato o privo della valutazione dei rischi fuori sedeArt. 29 D.Lgs. 81/08Ammenda da 2.457 a 4.914 euro
Mancata nomina RSPPArt. 17, lett. b) D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Mancata formazione dei lavoratoriArt. 37 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 euro per lavoratore non formato
Mancata sorveglianza sanitaria per addetti VDT oltre 20 ore/settimanaArt. 176 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 4 mesi o ammenda da 1.096 a 4.384 euro
Mancata designazione addetti antincendio e primo soccorsoArt. 18, lett. b) D.Lgs. 81/08Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Mancata fornitura o mancato utilizzo di DPI per visite in cantiereArt. 77-78 D.Lgs. 81/08Ammenda da 614 a 2.457 euro (per il datore); arresto fino a 1 mese o ammenda fino a 220 euro (per il lavoratore)
Mancata valutazione stress lavoro-correlato nel DVRArt. 28, c. 1-bis D.Lgs. 81/08Sanzione connessa alla inadeguatezza del DVR (art. 29)
Postazioni VDT non conformi all'Allegato XXXIVArt. 174 D.Lgs. 81/08Ammenda da 614 a 2.457 euro

Il meccanismo della prescrizione obbligatoria(D.Lgs. 758/1994) consente la regolarizzazione: l'ispettore emette la prescrizione con un termine per adempiere (non inferiore a 30 giorni, prorogabile su richiesta); se il datore di lavoro adempie nei termini e paga un quarto dell'ammenda massima, il procedimento penale si estingue. In caso di infortunio grave o mortale occorso durante le visite agli immobili, le fattispecie penali ex artt. 589-590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme di sicurezza) si applicano direttamente, senza possibilità di prescrizione.

Le ispezioni INL nel settore immobiliare verificano con particolare attenzione la corretta qualificazione dei collaboratori: la presenza di mediatori immobiliari formalmente autonomi ma di fatto subordinati può comportare l'emersione retroattiva di tutti gli obblighi di sicurezza non assolti, con sanzioni che si moltiplicano per il numero di lavoratori non in regola e per gli anni di irregolarità.

11. FAQ — Sicurezza mediatori immobiliari e agenzie

FAQ — Sicurezza mediatori immobiliari e agenzieFAQ

Un agente immobiliare autonomo deve fare il DVR?
Il lavoratore autonomo — ossia il mediatore immobiliare che esercita individualmente senza dipendenti o collaboratori subordinati — non è obbligato a redigere il DVR ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'art. 21 del decreto si applica ai lavoratori autonomi e impone obblighi ridotti: utilizzo di attrezzature conformi al Titolo III, adozione di DPI adeguati ai rischi dell'attività (in particolare per l'accesso a cantieri o immobili in costruzione), e facoltà di iscrizione volontaria all'INAIL per la copertura infortuni. L'obbligo di DVR scatta invece dalla presenza di anche un solo lavoratore dipendente o equiparato: un collaboratore in apprendistato, una segretaria, un agente con contratto dipendente, o un collaboratore coordinato e continuativo la cui prestazione presenti caratteristiche di subordinazione economica continuativa. Molte agenzie immobiliari operano con reti di collaboratori a partita IVA o con mandato d'agenzia: in questi casi la qualificazione giuslavoristica del rapporto è determinante per stabilire se sussiste l'obbligo di DVR. In presenza di dubbi sulla classificazione dei collaboratori, è opportuno effettuare una verifica preventiva con il supporto di un consulente del lavoro e di un RSPP, per evitare che una riqualificazione del rapporto da parte dell'INL esponga l'agenzia alle sanzioni per mancato DVR (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro).
Come valutare il rischio caduta durante le visite agli immobili?
Il rischio di caduta durante le visite agli immobili è uno dei rischi più significativi per gli agenti immobiliari, spesso sottovalutato perché non avviene nei locali dell'agenzia ma in ambienti di terzi. La valutazione deve essere inserita nel DVR nella sezione dedicata ai rischi connessi alle attività fuori sede. I principali fattori di rischio caduta da valutare sono: accesso a immobili con pavimentazioni irregolari, danneggiati, scivolosi o bagnati; scale interne prive di corrimano o con gradini non a norma; soppalchi, balconi o terrazze con parapetti inadeguati o assenti; cantieri o immobili in ristrutturazione con pavimenti non completamente posati, aperture nei solai non protette, materiali di risulta sul percorso; cantine, sottotetti o locali interrati con illuminazione assente o insufficiente; giardini e pertinenze esterne con terreno irregolare, gradini o dislivelli non segnalati. Le misure di prevenzione e protezione da adottare comprendono: procedura aziendale scritta per le visite (check preventivo dell'immobile, comunicazione alla sede prima e dopo la visita, accompagnamento del cliente evitando aree pericolose non ispezionate); calzature idonee con suola antisdrucciolo obbligatorie per le visite; utilizzo di torce o lampade portatili per locali privi di illuminazione; dispositivi di protezione individuale specifici (casco e scarpe S3) per accessi a cantieri o immobili in costruzione; segnalazione al cliente/venditore delle aree pericolose prima della visita. La procedura deve essere documentata e consegnata a ogni agente con verbale firmato.
I collaboratori a P.IVA di un'agenzia sono soggetti alla sorveglianza sanitaria?
La risposta dipende dalla qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione. I collaboratori a partita IVA che operano come agenti immobiliari con mandato autonomo — senza vincolo di subordinazione, con autonomia nella gestione del proprio tempo e dei propri clienti — sono lavoratori autonomi ex art. 21 D.Lgs. 81/08 e non sono soggetti alla sorveglianza sanitaria obbligatoria a carico del committente. Tuttavia, se il rapporto è di fatto assimilabile a una co.co.co. con subordinazione economica continuativa (orario imposto, esclusività, rendiconto giornaliero all'agenzia, uso esclusivo di strumenti dell'agenzia), l'ispettore del lavoro può riqualificare il rapporto come lavoro dipendente, con conseguente applicazione di tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08, inclusa la sorveglianza sanitaria. Per i collaboratori che operano stabilmente negli uffici dell'agenzia usando postazioni VDT per oltre 20 ore settimanali, è buona prassi — e in alcuni casi obbligo di legge una volta accertata la natura del rapporto — attivare la sorveglianza sanitaria con il medico competente. La sorveglianza sanitaria nelle agenzie immobiliari riguarda tipicamente: gli addetti amministrativi e di segreteria (rischio VDT); gli agenti che usano il computer per oltre 20 ore settimanali per la gestione del portafoglio immobiliare; i soggetti esposti a rischi fisici specifici individuati nel DVR (es. movimentazione di planimetrie e documentazione voluminosa). Il medico competente, quando nominato, definisce la periodicità delle visite in funzione dell'età e dei rischi rilevati.
Quali DPI portare nelle visite a cantieri o immobili in costruzione?
Quando un agente immobiliare accede a un cantiere edile o a un immobile in corso di ristrutturazione per effettuare una visita, un sopralluogo o una perizia fotografica, è equiparato al lavoratore autonomo ex art. 21 D.Lgs. 81/08 e deve adottare i DPI adeguati ai rischi specifici del luogo. I DPI minimi obbligatori per l'accesso a un cantiere edile attivo sono: casco di protezione conforme alla norma EN 397 (protezione da caduta di oggetti dall'alto); calzature antinfortunistiche S3 conformi alla norma EN ISO 20345 (puntale in acciaio, lamina anti-perforazione, suola antisdrucciolo); gilet o indumento ad alta visibilità di classe 2 o 3 conforme alla norma EN ISO 20471 (per essere facilmente individuabile nei pressi di mezzi in movimento). In funzione delle fasi lavorative presenti nel cantiere al momento della visita, possono essere necessari DPI aggiuntivi: guanti da lavoro per aree con materiali appuntiti o taglienti; otoprotettori se si transita vicino ad attrezzature rumorose (martelli pneumatici, gru, betoniere); mascherina FFP2 in ambienti con polveri di cemento, gesso o lavorazioni che producono aerosol. Il datore di cantiere (impresa esecutrice o committente) ha l'obbligo di informare l'agente in visita sui rischi specifici presenti e di indicare i DPI richiesti per l'accesso, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sull'interferenza dei rischi. Il DVR dell'agenzia deve prevedere una procedura scritta per le visite in cantiere, con l'elenco dei DPI da portare e le modalità di comunicazione preventiva con il cantiere.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (artt. 2, 17, 21, 26, 28, 37, 41, 77-78, Titoli VI e VII)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • D.M. 2 settembre 2021 — Codice di prevenzione incendi e criteri generali di sicurezza antincendio
  • D.M. 10 marzo 1998 — Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Disposizioni sul pronto soccorso aziendale (gruppi A, B, C)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato XXXIV — Requisiti minimi delle attrezzature munite di videoterminali
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI) e marcatura CE
  • Circolare INL n. 1/2020 — Criteri di classificazione dei lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 18/2012 — Indicazioni applicative sulla valutazione dello stress lavoro-correlato
  • D.Lgs. 9 giugno 2008 n. 106 — Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08 (sanzioni aggiornate)
  • UNI EN ISO 20345:2022 — Calzature di sicurezza per uso professionale
  • EN 397:2012+A1:2012 — Caschi di protezione industriali per uso in cantiere
  • EN ISO 20471:2013+A1:2016 — Indumenti ad alta visibilità per uso professionale

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili alle agenzie immobiliari dipendono dalla struttura organizzativa, dal numero e dalla tipologia di lavoratori presenti, dalle attività svolte, dagli immobili visitati e dalla normativa vigente al momento della valutazione. Il DVR e le procedure operative devono essere adattati al caso specifico da un professionista abilitato.

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