Nelle imprese metalmeccaniche gli infortuni gravi dipendono soprattutto dalle macchine: torni, fresatrici e centri CNC, presse e piegatrici, seghe, con protezioni rimosse o interblocchi esclusi. Per la salute contano i fluidi lubrorefrigeranti, i fumi di saldatura, il rumore e le vibrazioni. Completano il quadro carriponte e carrelli elevatori, la manutenzione in sicurezza e, per le macchine nuove, il Regolamento (UE) 2023/1230 applicabile dal 20 gennaio 2027.
Macchine utensili e CNC
Ogni macchina deve essere conforme (marcatura CE o Allegato V per quelle più vecchie) e mantenuta tale (art. 71). Nei torni e nelle fresatrici tradizionali il pericolo è il trascinamento da mandrino e truciolo: ripari regolabili, niente guanti vicino agli organi rotanti, chiavi del mandrino non lasciate inserite. Nei centri CNC gli infortuni avvengono tipicamente con protezioni aperte e interblocchi esclusi durante attrezzaggio e prove: le modalità di regolazione previste dal fabbricante e la vigilanza del preposto sono le contromisure.
Presse e piegatrici
Le presse e le piegatrici a controllo numerico causano lesioni da schiacciamento delle mani. Barriere fotoelettriche e comandi a due mani devono essere correttamente posizionati e verificati periodicamente; le modifiche alla macchina o ai dispositivi di sicurezza possono costituire una modifica sostanziale. L’attrezzaggio degli stampi si fa a macchina ferma e bloccata.
Fluidi lubrorefrigeranti e lavaggi
Emulsioni e oli interi vanno gestiti con controllo della concentrazione e della contaminazione, aspirazione delle nebbie sulle macchine carenate, guanti adatti, creme e igiene delle mani. I prodotti di lavaggio e sgrassatura dei pezzi rientrano nella valutazione del rischio chimico (art. 223).
Saldatura, molatura e rumore
- Saldatura: aspirazione localizzata dei fumi, schermi per le radiazioni ottiche, attenzione ad acciai inox e zincati.
- Molatura: proiezione di schegge, vibrazioni mano-braccio, mole idonee alla velocità della macchina.
- Rumore: valutazione per postazione, riduzione alla fonte, protettori e sorveglianza oltre 85 dB(A).
Sollevamenti e movimentazione
Carriponte e gru con portata superiore a 200 kg sono soggetti alle verifiche periodiche dell’Allegato VII (art. 71 c. 11); funi e catene ai controlli trimestrali; gli accessori di imbracatura vanno scelti per il carico. Carrelli elevatori e gru richiedono l’abilitazione dell’Accordo Stato-Regioni 2025. Corsie pedonali separate da quelle dei carrelli e scaffalature con portata indicata e controllata evitano gran parte degli incidenti di reparto.
Manutenzione
Prima di intervenire su una macchina: arresto, sezionamento delle energie (elettrica, pneumatica, idraulica), blocco con lucchetto personale, verifica di assenza di energia residua. La procedura va scritta per le macchine principali e insegnata in reparto.
Formazione e sorveglianza sanitaria
La metalmeccanica è a rischio alto nella tabella dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (4 ore generali più 12 di specifica, aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni). Capireparto e capisquadra sono preposti, con obbligo di vigilanza e di interrompere le attività in caso di comportamenti pericolosi (art. 19). La sorveglianza sanitaria segue rumore, vibrazioni, agenti chimici e movimentazione.
Errori frequenti
- Interblocchi delle porte CNC esclusi «per fare prima» durante le regolazioni.
- Barriere fotoelettriche delle piegatrici spostate o non verificate.
- Fluidi lubrorefrigeranti mai controllati e cambiati solo quando maleodoranti.
- Macchine usate acquistate senza verificarne la conformità.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Cosa cambia con il Regolamento macchine (UE) 2023/1230?
Si può lavorare con la porta del centro di lavoro aperta?
I fluidi lubrorefrigeranti richiedono la sorveglianza sanitaria?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 70 — Requisiti di sicurezza delle attrezzature
- D.Lgs. 81/2008, art. 71 — Obblighi del datore di lavoro e verifiche periodiche
- Regolamento (UE) 2023/1230 — Macchine
- D.Lgs. 81/2008, art. 223 — Valutazione dei rischi da agenti chimici
- D.Lgs. 81/2008, art. 190 — Valutazione del rischio rumore
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) — Formazione e abilitazioni
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