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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Palasport e Impianti Sportivi Indoor: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un palasport, un palazzetto dello sport o un impianto coperto per basket, pallavolo, arti marziali e ginnastica artistica: DVR, antincendio, rischio caduta dall'alto, Legionella, rumore, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un palasport o palazzetto dello sport deve gestire la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 con un DVR specifico per gli impianti coperti con pubblico: valutazione del rischio caduta dall'alto per la manutenzione delle luci e delle passerelle tecniche, rischio elettrico degli impianti di illuminazione ad alta potenza, rischio incendio con CPI obbligatorio da 100 posti, rischio Legionella nelle docce degli atleti, rischio rumore durante gli eventi amplificati, MMC per l'allestimento e il disallestimento del campo di gioco, DUVRI per le imprese esterne, formazione lavoratori 12 ore (rischio medio) e formazione antincendio di livello adeguato alla capienza.

1. Quadro normativo applicabile a palasport e palazzetti

La gestione di un palasport, di un palazzetto dello sport o di qualsiasi impianto sportivo coperto destinato ad attività agonistiche o amatoriali con o senza pubblico si inserisce in un sistema normativo stratificato che combina la legislazione generale sulla sicurezza sul lavoro, la normativa specifica per i luoghi di pubblico spettacolo, le disposizioni antincendio e le regole igienico-sanitarie.

Il riferimento fondamentale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore ai sensi dell'art. 2. I codici ATECO prevalenti per i gestori di palasport sono il 93.11 (gestione di impianti sportivi) e il 93.12 (attività di club sportivi). A questi si affiancano il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, R.D. 773/1931), in particolare gli artt. 80 e 81, che condizionano l'agibilità di qualsiasi locale aperto al pubblico — compresi i palasport — al rilascio di apposita licenza da parte del Questore e al previo nulla osta tecnico dei Vigili del Fuoco.

La normativa tecnica specifica per gli impianti sportivi con pubblico è il DM 18 marzo 1996(«Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi»), che disciplina i requisiti strutturali dei palasport (vie di uscita, larghezze minime dei corridoi, rapporto posti/uscite, separazione tra il campo di gioco e le tribune, impianti di illuminazione di sicurezza, sistemi di diffusione sonora per le emergenze). Questo decreto si affianca al DM 2 settembre 2021 (Codice di prevenzione incendi), che ha aggiornato le prescrizioni per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e per le attività soggette al controllo dei VVF. Il DPR 1° agosto 2011 n. 151 classifica i palasport con capienza superiore a 100 posti tra le attività soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (attività n. 65).

Per gli impianti idrici e il rischio Legionella il riferimento è il D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18(recepimento Direttiva UE 2020/2184) e le Linee Guida nazionali del Ministero della Salute del 2015. L'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 disciplina la formazione obbligatoria dei lavoratori. Eventuali eventi sportivi con pubblico numeroso attivano anche le disposizioni sulla sicurezza degli spettatori e la disciplina degli steward (Legge 401/1989 e D.M. 08/08/2007).

2. DVR per impianti sportivi coperti

Il Documento di Valutazione dei Rischidi un palasport è uno strumento complesso che deve riflettere la doppia natura dell'impianto: luogo di lavoro per il personale dipendente e struttura aperta al pubblico per eventi sportivi e manifestazioni. L'obbligo di redazione nasce ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/08 non appena è presente almeno un lavoratore subordinato o equiparato. In un palasport di medie dimensioni rientrano tipicamente: tecnici di campo e manutentori (addetti alla preparazione del terreno di gioco, manutenzione delle attrezzature), addetti alle pulizie, personale di biglietteria e accoglienza, addetti ai bar e ai punti di ristoro, addetti alla sicurezza (steward), operatori tecnici di illuminazione e audio, personale amministrativo.

Il DVR deve contenere la valutazione di tutti i rischi specifici dell'impianto. Per un palasport i principali sono: rischio di caduta dall'alto durante la manutenzione degli impianti di illuminazione e delle passerelle tecniche; rischio elettrico degli impianti di illuminazione sportiva ad alta potenza; rischio incendio e gestione del pubblico in caso di emergenza; rischio biologico (Legionella negli impianti idrici); rischio rumore durante eventi amplificati; movimentazione manuale dei carichi per l'allestimento del campo e delle strutture temporanee; rischio chimico per i prodotti di pulizia; rischio stress lavoro-correlato per il personale che gestisce eventi con pubblico numeroso.

Una criticità specifica dei palasport è la frequente compresenza di più impresedurante gli eventi: l'organizzatore dell'evento (che può essere una società sportiva o un promoter esterno), gli allestitori (montaggio tribune aggiuntive temporanee, strutture palco, impianti audio e luci per concerti), i fornitori di servizi di ristorazione e catering, le società di sicurezza privata e i lavoratori autonomi. In questi casi il gestore del palasport, in qualità di committente ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e a redigere il DUVRI(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) che coordina la sicurezza tra tutti i soggetti operanti contemporaneamente nell'impianto.

Il DVR va aggiornato ogni volta che cambiano in modo significativo le condizioni di lavoro: acquisto di nuove attrezzature, ampliamento dell'impianto, modifica della capienza, introduzione di nuove tipologie di eventi o di nuove mansioni. La mancata redazione o il mancato aggiornamento del DVR espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08.

3. Rischio caduta dall'alto: tribune, passerelle tecnici, impianti illuminazione

Il rischio di caduta dall'alto è tra i rischi più gravi e specifici dei palasport. A differenza delle palestre tradizionali, i palazzetti dello sport presentano quote di lavoro molto elevate, strutture complesse e impianti tecnici sospesi che richiedono manutenzione periodica in condizioni di difficile accessibilità.

Impianti di illuminazione sportiva:le lampade dei palasport (a scarica agli alogenuri metallici o, negli impianti più moderni, LED ad alta efficienza) sono installate su travi reticolari, passerelle tecniche o sistemi di carrucole a quote che variano tipicamente tra 8 e 20 metri dal piano di gioco. La sostituzione delle lampade a fine vita, la regolazione dei puntamenti, la manutenzione del cablaggio e l'ispezione dei sistemi di aggancio sono operazioni che espongono i manutentori al rischio di caduta dall'alto. Le misure di prevenzione obbligatorie comprendono: l'utilizzo esclusivo di Piattaforme Elevatrici Mobili (PEMP) certificate ai sensi della norma UNI EN 280, o di ponteggi mobili (trabattelli) conformi alla norma UNI EN 1004; l'utilizzo obbligatorio di DPI anticaduta (imbragatura a norme UNI EN 361, cordino con dissipatore di energia, elmetto con sottogola) con ancoraggio a punti strutturalmente verificati; la formazione specifica del personale addetto ai lavori in quota ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 81/08.

Passerelle tecniche e tribune:le passerelle tecniche presenti in molti palasport per l'accesso alle strutture di copertura, ai sistemi audio e alle telecamere possono presentare rischi di caduta attraverso aperture, lungo i bordi non protetti o per il cedimento di elementi strutturali obsoleti. Il DVR deve prevedere una valutazione strutturale delle passerelle e verificare la conformità ai requisiti minimi di protezione (parapetti a norme UNI EN 13374, rete di protezione sottostante). Le tribune degli impianti con gradinate ripide richiedono la verifica periodica dell'integrità dei parapetti e delle balaustre.

Teli, striscioni e decorazioni sospese: i banner pubblicitari, i teli con i risultati delle gare e le decorazioni per eventi speciali sono spesso appesi a strutture in quota mediante sistemi di aggancio che devono essere verificati da personale qualificato. Il carico e la modalità di fissaggio devono essere stati previsti in fase di progettazione strutturale; modifiche improvvisate o non pianificate sono vietate. Il cedimento di un telo o di un elemento appeso durante un evento con pubblico sottostante può avere conseguenze gravissime.

4. Rischio elettrico: impianti illuminazione sportiva ad alta potenza

Gli impianti di illuminazione dei palasport sono sistemi elettrici di grandi dimensioni, progettati per garantire i livelli di illuminamento richiesti dalle federazioni sportive internazionali per le trasmissioni televisive ad alta definizione: da 1.500 lux per eventi regionali fino a oltre 2.500 lux per eventi internazionali di basket e pallavolo di alto livello. Questi impianti hanno potenze installate elevate — spesso nell'ordine di centinaia di kilowatt — e richiedono una gestione della sicurezza elettrica particolarmente attenta.

I rischi elettrici principali negli impianti di illuminazione sportiva sono: contatto diretto o indiretto con parti in tensione durante le operazioni di manutenzione in quota (sostituzione lampade, collegamento dei cavi, regolazione dei condensatori nelle lampade a scarica); archi elettrici e cortocircuiti nei quadri di distribuzione; surriscaldamento dei cablaggi da sovraccarico; calore irradiato dalle lampade a scarica (che possono raggiungere temperature superficiali superiori a 400°C) con rischio di ustioni e incendio in caso di contatto con materiali infiammabili.

L'impianto elettrico deve essere progettato, installato e collaudato ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37da installatori abilitati. La dichiarazione di conformità dell'impianto deve essere conservata e messa a disposizione in caso di ispezione. Le verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra sono obbligatorie ai sensi del DPR 22 ottobre 2001 n. 462: la frequenza è biennale per ambienti con particolari rischi elettrici e quinquennale per le strutture ordinarie. Le verifiche vanno eseguite da un organismo accreditato (ASL o organismo notificato) e documentate. Per gli impianti di illuminazione in quota, le operazioni di manutenzione devono essere pianificate nel rispetto delle procedure di lockout/tagout (messa fuori tensione e blocco in sicurezza prima di qualsiasi intervento) e affidate esclusivamente a personale elettrico qualificato ai sensi della norma CEI 11-27.

Gli spogliatoi degli atleti, se dotati di docce e spogliatoi umidi, rientrano nella classificazione CEI 64-8 per i locali contenenti una vasca da bagno o una doccia, con le relative prescrizioni di zonazione elettrica (zone 0, 1, 2) e i vincoli sui gradi di protezione IP minimi delle apparecchiature elettriche. Le prese di corrente negli spogliatoi devono essere protette da interruttori differenziali ad alta sensibilità (Idn ≤ 30 mA).

5. Sicurezza antincendio: TULPS, DM 18/03/1996 e DM 02/09/2021

La sicurezza antincendio è il tema normativo più critico per i palasport, in quanto la presenza di pubblico numeroso in uno spazio chiuso — con la pressione psicologica connessa alla folla, la difficoltà di evacuazione rapida e la presenza di materiali combustibili (sedute, coperture tessili, allestimenti temporanei) — crea un rischio incendio con potenziale gravità molto elevata.

Il DM 18 marzo 1996è la norma tecnica di riferimento specifica per gli impianti sportivi con pubblico. Stabilisce requisiti minimi per: la capienza massima dell'impianto in rapporto alle vie di esodo disponibili; la larghezza minima delle uscite di sicurezza (almeno 1,20 m per ogni varco, con una uscita ogni 250 posti); la velocità di deflusso del pubblico (il calcolo deve garantire lo svuotamento dell'impianto in tempi predeterminati); i sistemi di illuminazione di sicurezza (autonomia minima 1 ora, attivazione automatica in caso di mancanza rete); i sistemi di diffusione sonora per le comunicazioni di emergenza; le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture principali.

Il DM 02/09/2021ha rinnovato il quadro della gestione delle emergenze per le attività soggette al controllo dei VVF, introducendo un sistema di classi di rischio e livelli di prestazione. Per i palasport di grandi dimensioni (capienza superiore a 5.000 spettatori) sono richiesti impianti di rilevazione automatica dell'incendio (sistema di allarme incendio — SAI di tipo L o S), impianti di spegnimento automatico (sprinkler o sistemi equivalenti) e sistemi di gestione della sicurezza. Per gli impianti di dimensioni minori le prescrizioni sono graduate in base alla classe di rischio assegnata dai VVF in sede di istruttoria del CPI.

Il piano di sicurezza— da redigere prima di ogni manifestazione con pubblico — deve indicare: la capienza massima autorizzata; le vie di evacuazione e le uscite di sicurezza aperte; il numero e la posizione degli addetti all'emergenza; le procedure di chiamata dei soccorsi; le modalità di comunicazione con il pubblico (impianto di diffusione sonora, megafoni di riserva); il punto di raccolta esterno. Il piano va aggiornato per ogni variazione della capienza o degli allestimenti. Gli addetti antincendio devono essere formati ai sensi del DM 02/09/2021: livello 2 (8 ore) per strutture fino a 5.000 posti, livello 3 (16 ore con prova pratica) per strutture di capienza superiore.

6. Rischio rumore: eventi e manifestazioni sportive amplificati

Il rischio rumore nei palasport è un fattore professionale significativo per tutti i lavoratori che operano durante eventi sportivi con pubblico. Durante una partita di basket o pallavolo di alto livello i livelli sonori all'interno del palazzetto — generati dalla combinazione di impianto di diffusione sonora, urla del pubblico, fischietti degli arbitri e musica durante i timeout — possono raggiungere valori istantanei di picco superiori a 100 dB(A).

Il rischio va valutato ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 189-198) per i lavoratori che operano regolarmente durante gli eventi: steward e addetti alla sicurezza (esposti per l'intera durata dell'evento), arbitri e ufficiali di gara (per le federazioni che li considerano lavoratori), operatori tecnici di audio e luci, personale di bar e ristoro, addetti al cronometro e al tabellone. La valutazione deve essere effettuata con rilevazione strumentale in condizioni rappresentative dell'attività lavorativa (durante un evento con pubblico, nella posizione abituale del lavoratore), secondo la norma UNI EN ISO 9612.

Valore D.Lgs. 81/08Livello Lex,8hPicco LpiccoObblighi del datore di lavoro
Valore di azione inferiore80 dB(A)135 dB(C)Informazione e formazione; messa a disposizione DPI uditivi; sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore
Valore di azione superiore85 dB(A)137 dB(C)DPI uditivi obbligatori; programma tecnico di riduzione; sorveglianza sanitaria obbligatoria; segnaletica di avviso
Valore limite di esposizione87 dB(A)140 dB(C)Non superabile (tenendo conto dell'attenuazione del DPI); misure immediate di riduzione alla fonte

Le misure di riduzione tecnica prioritarie per i palasport sono: l'installazione di limitatori di livello sonoro sull'impianto di diffusione (speaker limiter) con soglia massima programmata, il posizionamento ottimizzato dei diffusori per ridurre i livelli nella zona degli arbitri e degli steward a bordo campo, l'utilizzo di materiali fonoassorbenti sulle superfici delle tribune. Gli addetti alla sicurezza che operano durante ogni evento sono i lavoratori con la maggiore esposizione cumulativa annua: è fondamentale calcolare il Lex,8h normalizzato su base annua tenendo conto della frequenza degli eventi. Quando i valori superano le soglie di azione, va attivata la sorveglianza sanitaria audiometrica attraverso il medico competente.

7. Movimentazione manuale dei carichi: allestimento e disallestimento degli impianti

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è uno dei rischi sistematicamente sottovalutati nella gestione dei palasport. Le attività di allestimento e disallestimento del campo di gioco e delle strutture accessorie coinvolgono carichi pesanti, posture difficoltose e ritmi di lavoro accelerati (spesso sotto pressione temporale per rispettare gli orari degli eventi).

I principali carichi movimentati negli impianti sportivi indoor sono:

La valutazione del rischio MMC deve essere effettuata con metodi standardizzati: l'indice di sollevamento NIOSH per le attività di sollevamento e abbassamento, il metodo Snook-Ciriello per il traino e la spinta dei carrelli, il metodo OCRA per i movimenti ripetitivi degli arti superiori. Le misure preventive comprendono: fornitura di ausili meccanici (carrelli con ruote omnidirezionali, transpallet elettrici, piattaforme di sollevamento) per i carichi superiori a 25 kg, formazione alla corretta tecnica di sollevamento, rotazione dei compiti tra i lavoratori addetti all'allestimento, pianificazione dei tempi di allestimento per evitare ritmi eccessivi.

8. Legionella negli impianti idrici e docce degli atleti

Gli impianti idrici dei palasport includono tipicamente le docce degli spogliatoi per atleti, arbitri e personale, eventuali vasche idromassaggio nelle strutture più attrezzate, i servizi igienici per il pubblico, le fontanelle e i punti di distribuzione dell'acqua nei bar e nei punti di ristoro. Tutti questi elementi possono costituire punti critici per la proliferazione del batterio Legionella pneumophila.

Il rischio è reale anche in impianti che non vengono utilizzati tutti i giorni: nei palasport con attività discontinua (eventi il fine settimana, pause stagionali), i periodi di ristagno dell'acqua nelle tubazioni — con temperature nell'intervallo di proliferazione ottimale (25-45°C) — favoriscono lo sviluppo del batterio. Le docce degli spogliatoi frequentemente utilizzate da atleti in arrivo da strutture diverse, con usi intensi seguiti da periodi di inattività, sono un punto di rischio particolarmente significativo.

Il D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18e le Linee Guida nazionali del Ministero della Salute (2015) obbligano il gestore dell'impianto a effettuare la valutazione del rischio Legionella e a predisporre il Piano di Controllo. Le misure preventive minime comprendono:

Il Piano di Controllo va redatto da tecnico competente, conservato nella struttura e aggiornato ogni due anni o dopo ogni intervento significativo sull'impianto idrico. Tutti gli interventi di manutenzione, le analisi e i trattamenti effettuati devono essere registrati su apposito registro.

9. Accessibilità e gestione dell'emergenza per il pubblico (PSAP)

La gestione dell'emergenza con il pubblico presente è la sfida più complessa per i gestori di palasport. Un'evacuazione mal gestita può causare vittime anche in assenza di fuoco, per effetti di calca, caduta e calpestamento (crowd crush). Le disposizioni specifiche del DM 18/03/1996 e del DM 02/09/2021 definiscono i requisiti minimi, ma la predisposizione di un Piano di Sicurezza per Attività con Pubblico (PSAP) efficace richiede un approccio organizzativo accurato, ben al di là del rispetto formale dei requisiti minimi.

Il PSAP deve contenere: la definizione della capienza massima autorizzata con il calcolo delle vie di esodo in base alle larghezze disponibili e alla velocità di deflusso; la mappatura dei percorsi di evacuazione per settore di tribune, con individuazione delle uscite di sicurezza principali e di riserva; la definizione del numero di addetti alla sicurezza in servizio in rapporto alla capienza (almeno un addetto ogni 250 spettatori nelle strutture con capienza superiore a 1.000 posti, ai sensi della disciplina degli steward); le procedure di comunicazione con il pubblico in caso di emergenza (utilizzo dell'impianto di diffusione sonora con messaggi preregistrati in italiano e inglese, protocollo per il caso di guasto dell'impianto); le procedure di coordinamento con le forze dell'ordine, i VVF e il 118; il punto di raccolta esterno e le procedure di accertamento dell'avvenuta evacuazione.

L'accessibilitàper le persone con disabilità è un obbligo sia normativo (DPR 503/1996, D.Lgs. 101/1992) sia etico: i posti riservati ai disabili in carrozzina devono essere ubicati in aree sicure in caso di emergenza e serviti da percorsi di esodo accessibili (rampe, ascensori di sicurezza o aree di attesa protetta). Il piano di emergenza deve prevedere procedure specifiche per l'assistenza all'evacuazione delle persone con disabilità motoria o sensoriale, assegnando tale compito ad addetti dedicati e formati.

10. Formazione lavoratori e addetti alla sicurezza

I palasport e gli impianti sportivi coperti (ATECO 93.11, 93.12) sono classificati come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore di formazione obbligatoria per i lavoratori è di 12 ore: 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni.

I contenuti della formazione specifica per i lavoratori di un palasport devono riflettere i rischi del settore: lavori in quota (manutenzione impianti illuminazione, passerelle tecniche), rischio elettrico degli impianti di illuminazione sportiva, movimentazione manuale dei carichi durante l'allestimento, rischio biologico (Legionella), rischio rumore durante gli eventi, procedure di evacuazione del pubblico, gestione delle emergenze con la folla, comunicazione con il pubblico in situazioni critiche, primo soccorso. La formazione specifica è consigliata in aula con componenti pratiche, in particolare per la simulazione dell'evacuazione e le procedure di primo soccorso.

Gli addetti alla sicurezza (steward) richiedono un percorso formativo articolato: oltre alle 12 ore del D.Lgs. 81/08, seguono la formazione specifica prevista dal D.M. 08/08/2007 (disciplina degli steward negli impianti sportivi), che comprende la gestione del flusso del pubblico, il riconoscimento e la gestione di situazioni di pericolo con la folla, le tecniche di comunicazione verbale e non verbale per la gestione di situazioni critiche. Gli addetti antincendio del palasport seguono il corso di formazione del DM 02/09/2021: livello 2 (8 ore) per le strutture fino a 5.000 spettatori, livello 3 (16 ore con addestramento pratico) per le strutture di capienza maggiore.

I lavoratori adibiti a lavori in quota(manutentori degli impianti di illuminazione, tecnici delle strutture) devono seguire una formazione specifica aggiuntiva ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni specifico per l'uso di PEMP e ponteggi. Il corso base per l'utilizzo delle piattaforme elevatrici (PEMP) ha una durata minima di 6 ore (per PEMP di tipo a) o 10 ore (per PEMP di tipo b con braccio articolato), con aggiornamento quinquennale.

Documenti minimi per un palasport — checklist sintetica

  • Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) valido — obbligatorio per capienza > 100 posti
  • Licenza TULPS per pubblici spettacoli (rilasciata dal Questore)
  • DVR completo con valutazione rischio caduta dall'alto, elettrico, rumore, MMC, biologico, incendio
  • DUVRI aggiornato per ogni evento con più imprese e lavoratori autonomi
  • Piano di Sicurezza per Attività con Pubblico (PSAP) con planimetria vie di esodo
  • Valutazione del rischio Legionella e Piano di Controllo con registrazioni analisi
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente (se dovuto), addetti emergenza e primo soccorso
  • Attestati formazione lavoratori 12 ore (rischio medio) e aggiornamento quinquennale
  • Attestati formazione antincendio di livello 2 o 3 per addetti emergenza
  • Attestati formazione addetti PEMP (lavori in quota, manutenzione illuminazione)
  • Registro attrezzature e PEMP con documentazione di conformità e verifiche periodiche
  • Verbali di consegna DPI ai lavoratori (anticaduta, DPI uditivi, guanti, elmetti)
  • Registro verifiche impianto elettrico (biennale per ambienti a rischio)
  • Registrazioni manutenzioni estintori, idranti, impianto allarme incendio (UNI 9994-1)
  • Registro degli infortuni e degli eventi sentinella

11. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 per i lavoratori esposti a rischi che superano i valori di azione previsti dalla normativa. In un palasport i trigger principali per la nomina del medico competente e l'attivazione della sorveglianza sono:

Il medico competente, nominato con lettera di incarico, partecipa alla redazione del DVR, definisce il protocollo sanitario, effettua le visite preventive (prima dell'assunzione o del cambio mansione) e le visite periodiche, esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica e partecipa alla riunione periodica annuale (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 81/08). Il giudizio di idoneità con limitazioni (es. inidoneità ai lavori in quota per un manutentore) deve essere recepito nell'organizzazione del lavoro con ricollocazione del lavoratore in mansioni compatibili.

12. Sanzioni e ispezioni

I palasport e gli impianti sportivi coperti sono soggetti all'attività ispettiva di più organi: l'ASL/PSAL(Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per la sicurezza dei lavoratori; l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per i rapporti di lavoro e la regolarità contributiva; i VVF(Vigili del Fuoco) per il controllo della conformità al CPI, all'agibilità e alle norme antincendio; la Questura/Polizia di Stato per la licenza TULPS durante gli eventi con pubblico; la ASL/SIANper gli aspetti igienico-sanitari (Legionella, qualità dell'acqua potabile nei bar).

Le principali violazioni contestate nei palasport durante le ispezioni reali sono: assenza o inadeguatezza del DVR, mancato aggiornamento del DUVRI per eventi con più imprese, assenza o scadenza del CPI, carenze nelle vie di esodo (uscite bloccate, larghezze insufficienti, illuminazione di sicurezza non funzionante), mancata valutazione del rischio rumore per i lavoratori durante gli eventi, assenza del Piano di Controllo della Legionella, manutentori che operano in quota senza DPI anticaduta o con PEMP non certificate, mancata formazione degli steward, assenza di DUVRI per le imprese esterne.

Le principali sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono:

L'esercizio di un impianto con pubblico in assenza di CPI o senza la licenza TULPS aggiunge le sanzioni specifiche del settore: la violazione dell'art. 80 TULPS comporta sanzioni amministrative e penali e può portare alla chiusura immediata dell'impianto. Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 consentono, per le violazioni sanabili, di sospendere il procedimento penale ottemperando entro i termini prescritti e pagando un quarto del massimo dell'ammenda.

FAQ — Sicurezza palasport e impianti sportivi indoorFAQ

Da quanti posti è obbligatorio il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per un palasport?
Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è obbligatorio per i palasport e i palazzetti dello sport ai sensi del DPR 1° agosto 2011 n. 151 (Allegato I, attività n. 65: "Teatri, cinematografi, multiplex e simili, auditori, palasport e locali adibiti a spettacoli, trattenimenti e simili, con capienza superiore a 100 posti"). Di conseguenza, qualsiasi impianto coperto adibito anche occasionalmente ad attività sportive con pubblico che superi i 100 posti a sedere (o in piedi computati) è soggetto all'obbligo di CPI. Il CPI si ottiene presentando la SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco competenti per territorio, previa realizzazione dell'impianto secondo le prescrizioni del DM 18/03/1996 (norma tecnica specifica per i luoghi di spettacolo sportivo) e del DM 02/09/2021 (Codice di prevenzione incendi). Gli impianti esistenti devono ottenere il CPI prima dell'apertura al pubblico: l'esercizio in assenza di CPI quando dovuto configura violazione dell'art. 681 c.p. (esercizio senza licenza) e delle sanzioni specifiche del DPR 151/2011 (ammenda fino a 10.329 euro). Prima di aprire un impianto al pubblico — anche per una singola manifestazione — è indispensabile verificare che il CPI sia valido e in corso di validità (scadenza triennale per le strutture temporanee, cinque anni per le strutture permanenti soggette a verifica periodica).
Il DVR va aggiornato ogni volta che si organizza un evento sportivo con pubblico?
Non necessariamente ogni singolo evento, ma il DVR di un palasport deve già contenere la valutazione dei rischi connessi all'organizzazione di eventi con pubblico come attività ordinaria o ricorrente della struttura. Se l'evento presenta caratteristiche significativamente diverse da quelle valutate nel DVR (es. numero di spettatori superiore alla capienza ordinaria, allestimento di strutture temporanee, utilizzo di pirotecnica, presenza di artisti o attrezzature non abituali), il DVR va integrato con una valutazione specifica. Per gli eventi con pubblico numeroso il gestore è tenuto a predisporre un Piano di Sicurezza per Attività con Pubblico (PSAP) che individua le misure di gestione del flusso degli spettatori, le vie di esodo, il numero di addetti alla sicurezza e al primo soccorso, il coordinamento con le forze dell'ordine e il 118. In presenza di più imprese (organizzatore dell'evento, allestitori, fornitori di servizi di catering, società di sicurezza), il gestore dell'impianto è tenuto alla redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, che coordina la sicurezza tra tutti i soggetti presenti contemporaneamente nell'impianto.
Gli steward e gli addetti alla sicurezza di un palasport devono avere formazione sulla sicurezza sul lavoro?
Sì. Gli steward e gli addetti alla sicurezza degli impianti sportivi, nella misura in cui siano lavoratori subordinati o equiparati ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08 (dipendenti del gestore, soci lavoratori di cooperativa di vigilanza, lavoratori interinali), devono ricevere la formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011: 12 ore complessive per rischio medio (4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica sul settore, che include gestione emergenze, evacuazione del pubblico, primo soccorso, rumore, comunicazione con il pubblico in situazioni critiche). Inoltre, gli addetti alla gestione dell'emergenza (figura prevista dal piano di emergenza interno) devono frequentare il corso di formazione antincendio: per i palasport con capienza superiore a 5.000 spettatori il livello è il livello 3 (corso da 16 ore), mentre per strutture di dimensioni inferiori è il livello 2 (8 ore), ai sensi del DM 02/09/2021. Gli steward impegnati in eventi con pubblico numeroso sono inoltre soggetti alla formazione specifica prevista dall'art. 2-quater della Legge 13 dicembre 1989 n. 401 (legge per il contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive) e dal Decreto 08/08/2007 (disciplina degli steward negli stadi): questa formazione è aggiuntiva rispetto a quella del D.Lgs. 81/08 e non la sostituisce.
Quali sono i rischi specifici di caduta dall'alto in un palasport, oltre alle tribune?
Nei palasport i rischi di caduta dall'alto riguardano principalmente tre ambiti. Il primo è la manutenzione degli impianti di illuminazione sportiva: le lampade (a scarica o LED ad alta potenza) sono installate a quote variabili tra 8 e 20 metri dal piano di gioco su passerelle tecniche, travi reticolari o sistemi sospesi. La sostituzione delle lampade, la regolazione degli orientamenti e la manutenzione del cablaggio sono operazioni in quota che richiedono attrezzature idonee (ponti su ruote certificati, piattaforme elevatrici mobili omologate — PEMP), DPI anticaduta (imbragatura con dispositivo di ancoraggio, casco) e personale adeguatamente formato. Il secondo ambito riguarda la manutenzione e il montaggio di teli, striscioni pubblicitari, decorazioni, telecamere e sistemi audio sospesi: questi elementi sono spesso fissati a strutture in quota e richiedono lavori in sospensione o su piattaforme con ancoraggio strutturale verificato. Il terzo riguarda l'ispezione e la manutenzione della copertura e delle strutture del tetto, comprese le reti di protezione antigas/caduta oggetti installate per proteggere le aree di gioco: le reti stesse richiedono manutenzione in quota. Tutti questi lavori devono essere pianificati nel DVR con la valutazione specifica del rischio di caduta dall'alto ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 (artt. 105-160) e delle norme UNI EN 361-363 per i DPI anticaduta.
Il Piano di Controllo della Legionella è obbligatorio per un palasport che ha solo le docce degli atleti?
Sì. L'obbligo del Piano di Controllo della Legionella sussiste per tutte le strutture ad accesso collettivo dotate di impianti idrici a potenziale rischio di proliferazione del batterio, indipendentemente dal fatto che le docce siano riservate agli atleti e non al pubblico generico. Le Linee Guida nazionali per la prevenzione e il controllo della Legionellosi (Ministero della Salute, 2015) e il D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 (recepimento Direttiva UE 2020/2184) classificano i palasport e le palestre con docce collettive come strutture a rischio elevato, al pari di alberghi e ospedali. Il Piano di Controllo deve comprendere: la mappatura dell'impianto idrico (distribuzione acqua calda e fredda, punti di erogazione, punti di ristagno, serbatoi, pompe), la valutazione del rischio per ogni punto critico, le misure preventive strutturali e gestionali (temperatura acqua calda sanitaria ≥60°C nei serbatoi, ≥50°C ai punti di erogazione; cloro residuo adeguato; frequenza di pulizia e sostituzione dei soffioni doccia; periodicità delle analisi batteriologiche), le procedure di intervento in caso di positività. Il Piano va aggiornato almeno ogni due anni o dopo interventi sull'impianto. L'omessa predisposizione del Piano, ove richiesto, è contestabile ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 (rischio biologico) e delle normative sanitarie regionali.
Quante ore di formazione sulla sicurezza devono avere i lavoratori di un palasport o palazzetto dello sport?
I palasport e i palazzetti dello sport rientrano prevalentemente nei codici ATECO 93.11 (gestione di impianti sportivi) e 93.12 (attività di club sportivi), classificati come attività a rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. Il monte ore di formazione obbligatoria per i lavoratori è di 12 ore totali: 4 ore di formazione generale (concetti di rischio, prevenzione, organizzazione della sicurezza, diritti e doveri, primi rudimenti di pronto soccorso e antincendio) e 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore sportivo e degli impianti (caduta dall'alto, rischio elettrico, MMC durante allestimento, rumore, gestione emergenze con il pubblico, primo soccorso). L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. I preposti (responsabili di area, coordinatori del personale di campo, responsabili della sicurezza durante gli eventi) seguono un percorso aggiuntivo di 8 ore. I dirigenti seguono il percorso da 16 ore. Per i lavoratori esposti a rischio incendio elevato (addetti all'emergenza nei palasport con capienza superiore a 5.000 spettatori) il corso antincendio di terzo livello previsto dal DM 02/09/2021 ha una durata di 16 ore con parte teorica e pratica. Il totale della formazione obbligatoria per un addetto alla sicurezza pienamente qualificato può arrivare a 36-40 ore considerando tutti i percorsi.

14. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 26, 28, 36-37, 41, 55, 63, 105-160, Titoli VI, VIII, IX, X)
  • DM 18 marzo 1996 — Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (luoghi di pubblico spettacolo)
  • DM 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro e codice di prevenzione incendi
  • D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 — Recepimento Direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque e prevenzione della Legionellosi
  • TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), artt. 80-81 — Agibilità e licenze per locali di pubblico spettacolo
  • DPR 1° agosto 2011 n. 151 — Regolamento recante semplificazione delle procedure antincendio (attività n. 65: palasport con capienza > 100 posti)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • Linee Guida nazionali per la prevenzione e il controllo della Legionellosi — Ministero della Salute, 2015
  • Legge 13 dicembre 1989 n. 401 e Decreto 08/08/2007 — Disciplina degli steward negli impianti sportivi
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica, determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • UNI EN 361-363 — Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto
  • CEI 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori; sezione ambienti e luoghi speciali
  • DM 22 gennaio 2008 n. 37 — Regolamento impianti all'interno degli edifici (ex Legge 46/90)

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura, dalla capienza, dalle attività svolte e dalla normativa vigente. DVR, Piano di Controllo Legionella, CPI, DUVRI e PSAP devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale.

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