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Guida settoriale · 2026

Sicurezza Cantine Vinicole e Produzione Vino: Guida Completa 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza sul lavoro in una cantina vinicola o in un'azienda di produzione vino: DVR, rischio CO2 e SO2 in vasi vinari, spazi confinati, rischio chimico e biologico, formazione ATECO 11.02, vendemmia stagionale, sorveglianza sanitaria e sanzioni D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Una cantina vinicola deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con un DVR personalizzato fin dalla presenza del primo dipendente. I rischi prioritari del settore sono: il rischio da gas asfissianti (CO2) e tossici (SO2) nei vasi vinari e negli ambienti confinati (D.P.R. 177/2011), il rischio chimico da prodotti enologici e detergenti per cisterne, il rischio biologico da lieviti e muffe, il rischio fisico da rumore (diraspapigiatrici, pompe, compressori) e vibrazioni al corpo intero (WBV) per i trattoristi in vigneto, il rischio cadute da scale e soppalchi, la movimentazione manuale di botti, cassoni uva e damigiane. A questi si aggiungono gli obblighi specifici per i lavoratori stagionali della vendemmia e la formazione settoriale ATECO 11.02 a rischio medio o alto.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, DM 2021, Reg. CE 852/2004 e normativa vino

La gestione della sicurezza in una cantina vinicola o in un'azienda di produzione vino si inserisce in un quadro normativo articolato che combina la legislazione sulla sicurezza sul lavoro con la normativa igienico-sanitaria alimentare, le disposizioni antincendio e la normativa specifica del settore vitivinicolo.

Il riferimento fondamentale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), applicabile a qualsiasi datore di lavoro con almeno un lavoratore. Per le attività in spazi confinati — vasche di fermentazione, silos, botti, cisterne sotterranee — si applica in modo specifico il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, che regola l'accesso sicuro negli ambienti confinati sospettati di inquinamento da gas. Il D.M. 2 settembre 2021disciplina la classificazione del rischio antincendio e la formazione degli addetti all'emergenza.

Sul versante igienico-sanitario, il Regolamento CE n. 852/2004impone l'adozione di un sistema di autocontrollo basato sui principi HACCP a tutti gli operatori del settore alimentare, incluse le cantine che trattano il vino come alimento. Le pratiche enologiche autorizzate sono disciplinate dal Regolamento UE n. 2019/934della Commissione, che elenca le sostanze e i trattamenti ammessi nelle diverse categorie di vino (incluso l'impiego di SO2 come conservante con limiti massimi per tipologia). La normativa sulla qualità e le denominazioni (DOP/IGP) dei vini italiani è aggiornata dal D.Lgs. 8 febbraio 2021 n. 27.

Poiché le cantine vinicole gestiscono anche attività agricole in vigneto, si applica il D.Lgs. 103/2014per la sicurezza in agricoltura (con le disposizioni specifiche per l'impiego di trattori, attrezzature agricole e lavori in pendenza) e le norme sui trattamenti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012 e D.Lgs. 173/2015 sull'uso sostenibile dei pesticidi). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua cantina e supportiamo la gestione documentale integrata adattata al caso specifico.

2. DVR e profilo di rischio nelle cantine vinicole

Il Documento di Valutazione dei Rischiè il documento fondamentale del sistema di sicurezza. In una cantina vinicola il profilo di rischio è complesso e multisettoriale: include rischi tipici dell'industria alimentare (biologico, chimico da prodotti enologici e detergenti) e dell'agricoltura (trattori, lavori in pendenza, esposizione solare, pesticidi), oltre ai rischi specifici della vinificazione (gas asfissianti in ambienti confinati, SO2, movimentazione di carichi pesanti come botti e cassoni uva).

Il DVR deve essere strutturato in relazione alle diverse aree e fasi di attività presenti in cantina: vigneto (trattamenti fitosanitari, raccolta manuale o meccanica, rischio cadute in pendenza, esposizione solare e WBV su trattori); area ricezione uve e pigiatura (diraspapigiatrici, pigiatrici, nastri trasportatori, rischio rumore e rischio chimico da mosto); cantina di vinificazione (vasche di fermentazione, rischio CO2/SO2, spazi confinati); cantina di affinamento (botti in legno, rischio CO2 residuo, movimentazione manuale delle botti, rischio cadute in ambienti con pavimento bagnato); area imbottigliamento (linea imbottigliamento, rumore da riempitrice e tappatrice, rischio taglio da bottiglie rotte, SO2 da solfitazione in linea); magazzino e spedizioni (movimentazione di bancali, imballatrice, rischio cadute di bottiglie).

Ogni area va valutata separatamente con identificazione delle mansioni presenti, dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare. Il DVR deve includere anche la valutazione del rischio stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/08) e, per le cantine che impiegano lavoratori stagionali, la valutazione dei rischi connessi alla campagna vendemmiale. Deve essere adattato al caso specifico con la collaborazione di un RSPP competente per il settore vitivinicolo.

3. Rischio CO2 e SO2 in ambienti confinati e vasi vinari

Il rischio da gas asfissianti e tossici è il rischio più grave e con le conseguenze più letalinel settore vitivinicolo. Durante la fermentazione alcolica, il lievito trasforma gli zuccheri del mosto in alcol etilico e CO2: in un vaso di fermentazione da 200 ettolitri in fermentazione tumultuosa si producono quantità di CO2 tali da rendere l'ambiente immediatamente pericoloso per la vita. La CO2 è inodore, insapore, 1,5 volte più pesante dell'aria e si accumula sul fondo delle vasche, nei cunicoli sotterranei, nelle cantine a più piani ribassate, nelle fosse di ispezione.

GasConcentrazione di pericoloEffettiFonte in cantina
CO2> 5% (50.000 ppm)Dispnea grave, perdita di conoscenza; > 10% morte per asfissiaFermentazione alcolica; fermentazione malolattica
CO22–5%Cefalea, vertigini, tachicardia, perdita di coordinazioneApertura vasche post-fermentazione; cantine mal ventilate
SO2> 5 ppm (VLA-STEL: 1 ppm)Irritazione mucose, tosse, broncospasmo; > 50 ppm pericolo di vitaSolfitazione uve/mosto/vino; solforatura botti; imbottigliamento
O2 ridotto< 19,5%Ipossia; < 16% perdita di lucidità; < 6% morteSostituzione O2 da CO2 in vasche chiuse

La procedura obbligatoria per l'accesso in vasi vinari e ambienti confinati ai sensi del D.P.R. 177/2011prevede: (1) misurazione preventiva delle concentrazioni di CO2, SO2 e O2 con rilevatore multigas portatile calibrato; (2) ventilazione forzata del vaso per almeno 15-20 minuti con insufflazione di aria fresca; (3) nuova misurazione prima dell'ingresso (O2 ≥ 19,5%, CO2 ≤ 0,5%, SO2 ≤ 0,5 ppm); (4) obbligo di un assistente esterno non mai entrante; (5) imbragatura completa e sistema di recupero (tripode o paranco con linea vita) per estrarre il lavoratore in emergenza; (6) piano di emergenza scritto con numeri di soccorso (118, VVF 115).

L'installazione di rilevatori fissi di CO2 e SO2 con allarmi acustici e luminosi nelle cantine di vinificazione e nelle sale di imbottigliamento è fortemente raccomandata e in molti casi imposta dalla valutazione del rischio. Deve essere adattata al caso specifico con la consulenza di un tecnico esperto in sicurezza del settore vitivinicolo.

4. Rischio chimico: SO2, pesticidi, prodotti enologici e detergenti

Il rischio chimico in una cantina vinicola è disciplinato dal Titolo IX D.Lgs. 81/08 (artt. 221-232). Le principali famiglie di agenti chimici pericolosi presenti nelle diverse fasi di lavorazione sono:

Per ogni agente chimico utilizzato deve essere disponibile la Scheda Dati di Sicurezza (SDS) aggiornata (Reg. CE 1907/2006 REACH, Allegato II). La valutazione del rischio chimico deve quantificare l'esposizione (campionamenti o stima con modelli riconosciuti come ECETOC-TRA o STOFFENMANAGER) e confrontarla con i VLA pubblicati dal D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII e dai documenti SCOEL/RAC europei. Deve essere adattata al caso specifico.

5. Rischio biologico: lieviti, batteri e muffe

Il rischio biologico in cantina è valutato ai sensi del Titolo X D.Lgs. 81/08 e classificato in base all'Allegato XLVI. Gli agenti biologici di maggiore interesse in enologia sono:

Le misure di prevenzione del rischio biologico in cantina comprendono: ventilazione adeguata della cantina e delle aree di selezione uve, pulizia e sanificazione regolare delle pareti e delle superfici con prodotti antimuffa, mascherine FFP2 durante la manipolazione di uve botritizzate o di grandi quantità di lieviti secchi, sorveglianza sanitaria per i lavoratori con mansioni a maggiore esposizione. La valutazione del rischio biologico deve essere coordinata con il sistema HACCP per la gestione integrata dei pericoli biologici lungo la filiera produttiva.

6. Rischio fisico: rumore, vibrazioni WBV, rischio termico

Il rischio fisico nelle cantine vinicole comprende tre ambiti principali:

Rumore (Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08, artt. 187-198): le sorgenti principali sono la diraspapigiatrice (operazione stagionale ad alta intensità sonora, picchi di 95-105 dB(A)), le pompe per la movimentazione di mosto e vino (rumore continuo 75-85 dB(A)), i compressori degli impianti pneumatici e di refrigerazione, i filtri tangenziali e a membrana, la linea di imbottigliamento (riempitrice, tappatrice, etichettatrice automatica 80-92 dB(A)). La valutazione strumentale del rumore deve coprire tutte le fasi stagionali, inclusa la campagna vendemmiale. Per i lavoratori esposti a LEX,8h ≥ 85 dB(A) è obbligatoria la fornitura di otoprotettori (inserti auricolari o cuffie conformi UNI EN 352) e la sorveglianza audiometrica.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)(Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08, artt. 199-205): riguarda i conduttori di trattori e di macchine agricole in vigneto (trattori per trattamenti fitosanitari, trattori con vendemmiatrice trainata, trattori per la lavorazione del suolo). I vigneti in collina con terreni irregolari e pendenze elevate generano livelli di vibrazione al sedile dell'operatore potenzialmente superiori al valore di azione A(8) = 0,5 m/s². La valutazione deve considerare: tipo di trattore (età, tipo di sospensione del sedile), tipo di terreno (pianura, collina, pendenze), ore di utilizzo per turno e per stagione. Il metodo INAIL per la valutazione semplificata del rischio WBV in agricoltura (banca dati valori di vibrazione per tipo di macchina e terreno) è lo strumento di riferimento per la stima preliminare.

Rischio termico (Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08): si distingue tra due ambienti opposti. In vigna durante l'estate (luglio-agosto, periodo dei trattamenti estivi e della vendemmia anticipata), i lavoratori sono esposti a rischio da calore (WBGT elevato, irraggiamento solare diretto) con obbligo di misure di protezione (acqua, ombra, pause, orari di lavoro adeguati, formazione sul rischio da calore). In cantina, durante la fermentazione, le vasche in attività producono calore che può aumentare la temperatura dell'ambiente, ma le cantine interrate o seminterrate mantengono temperature costanti (12-16°C) che possono costituire un rischio da freddo moderato per i lavoratori che vi operano per lungo tempo. La valutazione del microclima in cantina deve considerare entrambe le condizioni (estate e inverno) e le attività svolte in ciascuna area.

7. Rischio cadute: scale, soppalchi e pavimenti bagnati

Il rischio di cadute in quota e di scivolamento è tra le cause più frequenti di infortuni nelle cantine vinicole. I principali fattori di rischio sono:

La valutazione del rischio cadute deve includere anche le attività stagionali in vigneto: cadute su pendii ripidi durante la raccolta manuale, scivolamento su terreni bagnati dopo la pioggia, rischio inciampo con le fila dei filari. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico.

8. Movimentazione manuale dei carichi: botti, cassoni uva, damigiane

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e rappresenta un rischio significativo in cantina per la presenza di carichi particolarmente pesanti:

La valutazione deve essere effettuata con il metodo NIOSH (ISO 11228-1) per il sollevamento e con il metodo SNOOK & CIRIELLO per il traino e la spinta (carrelli botti, transpallet). Quando la valutazione supera i valori di azione, il datore di lavoro deve adottare ausili meccanici adeguati e attivare la sorveglianza sanitaria con il medico competente con valutazione del rachide. Supportiamo la gestione documentale della valutazione MMC adattata al caso specifico.

Attrezzature di cantina: presse, diraspapigiatrici e linee di imbottigliamento

Le attrezzature di lavoro della cantina rientrano nel Titolo III D.Lgs. 81/08 e devono essere conformi alla Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010). Le presse pneumatiche presentano rischio di intrappolamento e schiacciamento nella zona di chiusura del cilindro e nella bocca di scarico: servono ripari fissi o mobili interbloccati e manutenzione a macchina ferma e sezionata. Le diraspapigiatrici richiedono griglia di protezione interbloccata sulla tramoggia di carico: è vietato rimuovere gli intasamenti con le mani durante il funzionamento. Le pompe per mosti e vini comportano rischio di contatto con parti rotanti e di scoppio di raccordi e tubi flessibili usurati, da verificare e sostituire alla comparsa di gonfiature o crepe. Le linee di imbottigliamento (lavabottiglie, riempitrici, tappatrici, etichettatrici) presentano rischi di intrappolamento nei trasportatori, proiezione di tappi e frammenti di vetro: protezioni perimetrali interbloccate e interventi sugli inceppamenti solo a macchina ferma con procedura di blocco/sezionamento (LOTO).

9. Rischio elettrico in ambiente umido

Le cantine vinicole sono ambienti classificati come ambienti a maggior rischio in caso di incendio e come luoghi conduttori ristrettiai sensi del D.Lgs. 81/08 artt. 80-87 (rischio elettrico) e delle norme CEI applicabili. La presenza permanente di acqua (lavaggi frequenti di cisterne, pavimenti, attrezzature), liquidi conduttori (mosto, vino, soluzioni di acidi e basi), superfici metalliche a contatto con il corpo dell'operatore e ambienti ristretti (vasche, cunicoli) aumenta significativamente il rischio di contatto elettrico diretto o indiretto.

I requisiti impiantistici per gli ambienti umidi e a rischio di esplosione (aree con presenza di solventi organici come l'alcol etilico in concentrazioni significative — tipicamente nelle operazioni di distillazione o nei locali di stoccaggio di alte concentrazioni) sono disciplinati dalle norme CEI 64-8 (impianti elettrici utilizzatori), CEI 81-10 (protezione contro i fulmini), e per i locali con atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) dalla Direttiva 2014/34/UE e dal D.Lgs. 81/08 Titolo XI (artt. 287-297).

Le principali misure di prevenzione del rischio elettrico in cantina comprendono: grado di protezione adeguato delle apparecchiature elettriche (IP55 o superiore per le apparecchiature soggette a getti d'acqua diretti), differenziali ad alta sensibilità (≤ 30 mA) su tutti i circuiti, collegamenti equipotenziali di tutte le masse metalliche, verifica periodica degli impianti elettrici (ogni 2 anni per gli ambienti a rischio di esplosione, ogni 5 anni per gli altri ambienti umidi), utilizzo di utensili portatili a bassissima tensione di sicurezza (SELV 25V AC) o con doppio isolamento (Cat. II) per le operazioni all'interno dei vasi. La verifica dell'impianto deve essere affidata a un professionista abilitato ai sensi del D.M. 37/2008. Deve essere adattata al caso specifico.

HACCP e autocontrollo per le aziende vinicole (Reg. CE 852/2004)

Le cantine che commercializzano vino sono operatori del settore alimentare (OSA) ai sensi del Reg. CE 178/2002 e devono applicare le procedure basate sui principi HACCP ex art. 5 del Reg. CE 852/2004. I prerequisiti (PRP)comprendono igiene e sanificazione registrata di vasche, serbatoi, tubazioni e pompe, controllo degli infestanti, qualità dell'acqua di processo, formazione e igiene del personale e gestione di vinacce e fecce. L'analisi dei pericoli copre pericoli biologici (lieviti deterioranti, batteri acetici, micotossine), chimici (residui di fitosanitari, rame dai trattamenti, eccesso di SO₂ libera, residui di detergenti) e fisici (frammenti di vetro, tappi difettosi). I CCP tipicidi cantina sono il controllo della SO₂ nel vino finito, la verifica dei residui di fitosanitari, la temperatura di fermentazione e l'ispezione delle bottiglie in linea di imbottigliamento, ciascuno con limiti critici misurabili, monitoraggio registrato e azioni correttive definite.

10. Formazione obbligatoria: ATECO 11.02, rischio medio/alto

Le cantine vinicole ricadono nel codice ATECO 11.02(produzione di vino da uve) che l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (e successivo Accordo SR 2025) classifica come attività a rischio medio o alto, a seconda delle specifiche caratteristiche dell'azienda (presenza di ambienti confinati, lavori in quota, rumore elevato, esposizione chimica significativa).

I percorsi formativi obbligatori per i lavoratori di una cantina vinicola sono:

I preposti (cantiniere capo, responsabile di produzione) frequentano un percorso aggiuntivo di 8 ore. Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP (per cantine fino a 10 dipendenti) frequenta il corso da 32 ore con aggiornamento quinquennale. La formazione degli addetti all'utilizzo dei rilevatori di gas (lettura display, sostituzione batterie e sensori, calibrazione) è obbligatoria come parte della formazione specifica per spazi confinati.

11. Sorveglianza sanitaria: trigger e protocollo medico competente

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 ogni volta che la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni che superano i valori di azione previsti dalla norma. In una cantina vinicola i principali trigger per la nomina obbligatoria del medico competente e per l'attivazione della sorveglianza sono:

Il medico competente definisce la periodicità delle visite (tipicamente annuale per rischi significativi) ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il giudizio con limitazioni va recepito nell'organizzazione del lavoro: ad esempio, un lavoratore con lombalgia cronica non può essere adibito alla movimentazione manuale delle botti senza ausili meccanici. Supportiamo la gestione documentale del protocollo sanitario adattato al caso specifico.

12. Vendemmia e lavoratori stagionali: obblighi specifici

La campagna vendemmialeè il periodo di maggiore intensità lavorativa per una cantina vinicola e comporta l'assunzione di un numero variabile di lavoratori stagionali (operai agricoli a tempo determinato stagionale, ai sensi del CCNL Agricoltura). Questi lavoratori sono a tutti gli effetti lavoratori dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e godono delle stesse tutele dei lavoratori a tempo indeterminato. La normativa non prevede esoneri o semplificazioni automatiche per i lavoratori stagionali: il DVR deve includere la valutazione dei rischi della campagna vendemmiale e deve essere aggiornato prima dell'inizio di ogni campagna.

Gli obblighi specifici per la gestione dei lavoratori stagionali in vendemmia comprendono:

Supportiamo la gestione documentale e formativa della campagna vendemmiale, con procedure adattate alla tipologia di raccolta (manuale o meccanica), al numero di lavoratori stagionali e alla struttura del vigneto.

13. Sanzioni principali D.Lgs. 81/08

Le cantine vinicole sono soggette a ispezioni da parte di più organi di vigilanza: ASL/PSAL per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08); ASL/SIAN e NAS dei Carabinieri per gli aspetti igienico-sanitari (HACCP, Reg. CE 852/2004); INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per i rapporti di lavoro e la regolarità contributiva; VVF per la prevenzione incendi; INAIL per la gestione degli infortuni e la sorveglianza del rischio.

Le principali sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 (artt. 55-60) sono:

In caso di infortuni gravi o mortali, si aggiungono le responsabilità penali ex art. 589 c.p. (omicidio colposo, reclusione da 6 mesi a 5 anni) e art. 590 c.p. (lesioni personali colpose, fino a 3 anni) e la responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. 231/2001. Le prescrizioni ex D.Lgs. 758/94 emesse dall'ASL/PSAL consentono la regolarizzazione entro il termine indicato con pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda, evitando il procedimento penale se ottemperate nei termini.

Checklist adempimenti cantine vinicole e produzione vino

  • DVR redatto e aggiornato (art. 28 D.Lgs. 81/08), comprensivo della valutazione rischio CO2/SO2 in spazi confinati
  • Procedura scritta di accesso in ambienti confinati (vasi vinari) conforme al D.P.R. 177/2011
  • Rilevatori di gas (CO2, O2, SO2) fissi e portatili installati, calibrati e verificati periodicamente
  • RSPP nominato (titolare o professionista esterno con corso 32h ATECO 11.02)
  • Medico competente nominato con protocollo sanitario definito (SO2, CO2, rumore, WBV, MMC, biologico)
  • Sorveglianza sanitaria attivata: visite preventive e periodiche effettuate e documentate
  • Manuale HACCP / Piano di Autocontrollo redatto e aggiornato (Reg. CE 852/2004)
  • Formazione lavoratori completata: 4h generale + 8-12h specifica (ATECO 11.02, rischio medio/alto)
  • Formazione specifica per spazi confinati erogata e documentata per tutti gli addetti all'accesso in vasi vinari
  • Formazione lavoratori stagionali (vendemmia) erogata prima dell'inizio della campagna
  • Valutazione rumore con campionamento strumentale documentato; otoprotettori forniti e documentati
  • Valutazione vibrazioni WBV per conduttori trattori in vigneto; misure adottate se superato il valore di azione
  • Valutazione MMC (NIOSH) per botti, cassoni uva, damigiane; ausili meccanici in uso
  • DPI consegnati per ogni mansione con verbale di consegna firmato (SO2: filtri ABE-P3; cisterne: guanti chimici, visiere)
  • Registro infortuni aggiornato; denuncia INAIL effettuata per infortuni con prognosi &gt; 3 giorni

FAQ — Sicurezza cantine vinicole e produzione vinoFAQ

Una cantina vinicola con 3 dipendenti deve redigere il DVR?
Sì. L'obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nasce dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08, senza alcuna soglia dimensionale di esonero. Una cantina vinicola con tre dipendenti — anche stagionali, a tempo determinato o part-time — è obbligata a disporre di un DVR firmato dal datore di lavoro e dall'RSPP. Il DVR di una cantina vinicola deve coprire tutti i rischi specifici del settore: rischio da gas asfissianti/tossici (CO2 e SO2) nei vasi vinari e nelle cantine sotterranee, accesso in spazi confinati (D.P.R. 177/2011), rischio chimico da prodotti enologici e detergenti per cisterne, rischio biologico (lieviti, batteri, muffe), movimentazione manuale dei carichi (botti, cassoni uva, damigiane), rischio fisico da rumore (diraspapigiatrici, pompe, compressori) e vibrazioni (trattori in vigneto — WBV), rischio cadute (scale, soppalchi, pavimenti bagnati), rischio elettrico in ambienti umidi. Il DVR deve includere anche la valutazione dei rischi correlati al vigneto (lavori in quota su pendii, esposizione solare, trattamenti fitosanitari). Per cantine fino a 10 dipendenti, il titolare può svolgere direttamente il ruolo di RSPP previa frequenza di un corso da 32 ore (ATECO 11.02 — produzione di vino, livello di rischio medio o alto, a seconda del caso). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale adattata al caso specifico.
Quali sono i rischi da CO2 nei vasi vinari e come si accede in sicurezza?
La CO2 (anidride carbonica) è il principale gas asfissiante prodotto dalla fermentazione alcolica nei vasi vinari (vasche in cemento, tini in acciaio, botti in legno, fermentatori, autoclavi). Durante la fermentazione tumultuosa, la concentrazione di CO2 all'interno dei vasi e nell'aria sovrastante può raggiungere livelli letali in pochi minuti: la CO2 è circa 1,5 volte più pesante dell'aria e si accumula sul fondo di cisterne, silos e ambienti interrati. Concentrazioni superiori al 5% causano difficoltà respiratorie gravi; oltre il 10% portano alla perdita di conoscenza e alla morte per asfissia. L'accesso a vasi vinari o ad ambienti confinati in cantina è disciplinato dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 (Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori per lavori in ambienti sospettati di inquinamento o confinati). Le misure obbligatorie comprendono: rilevazione preventiva della concentrazione di CO2 (e di O2) con rilevatore di gas portatile prima di ogni accesso; ventilazione forzata del vaso per almeno 15-20 minuti prima dell'ingresso; designazione di un assistente esterno che non entra mai nel vaso e mantiene la comunicazione con il lavoratore all'interno; sistema di recupero (imbragatura e linea vita) per estrarre il lavoratore in caso di emergenza; piano di emergenza scritto per la gestione del soccorso in spazio confinato; formazione specifica degli addetti (D.P.R. 177/2011 e D.Lgs. 81/08 Titolo III). L'installazione di rilevatori fissi di CO2 nelle cantine con fermentatori è fortemente raccomandata e in molti contesti obbligatoria. Supportiamo la gestione documentale della procedura di accesso in spazio confinato adattata al caso specifico.
Qual è il valore limite di esposizione professionale per l'anidride solforosa (SO2)?
L'anidride solforosa (SO2) è ampiamente utilizzata in enologia come conservante, antiossidante e antimicrobico (sotto forma di metabisolfito di potassio, SO2 gassosa o soluzione acquosa). Il valore limite di esposizione professionale (VLA-TWA, media pesata su 8 ore lavorative) per la SO2, fissato dal D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII e dalle linee guida europee (EN 689), è di 0,5 ppm (1,3 mg/m³). Il valore limite di breve periodo (VLA-STEL, media su 15 minuti) è di 1 ppm (2,7 mg/m³). Le principali fonti di esposizione a SO2 in cantina sono: solfitazione delle uve al pigia, aggiunta di SO2 o metabisolfito alle vasche di fermentazione e di affinamento, solforatura delle botti in legno con micce di zolfo, imbottigliamento con aggiunta di SO2, pulizia e sanificazione delle attrezzature. Le operazioni in ambienti chiusi o scarsamente ventilati (cantine sotterranee, celle di vinificazione, locale imbottigliamento) possono generare picchi di concentrazione superiori ai VLA. La valutazione dell'esposizione deve essere effettuata con campionamenti ambientali e personali (rilevatori elettrochimici portatili o campionatori passivi/attivi) in condizioni rappresentative delle operazioni più critiche. Le misure di prevenzione prioritarie comprendono: ventilazione localizzata aspirante nelle postazioni di solfitazione e imbottigliamento, uso di SO2 in soluzione acquosa (invece che gassosa) per ridurre la dispersione, DPI respiratori con filtro per gas acidi (maschera semifacciale con filtro tipo E P3 conformi UNI EN 140 e UNI EN 143) per operazioni ad alto rischio di picco, sorveglianza sanitaria del medico competente per i lavoratori esposti in modo significativo. Deve essere adattato al caso specifico sulla base della misurazione strumentale.
Come si valuta il rumore in una cantina vinicola?
Il rumore nelle cantine vinicole è disciplinato dal Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 187-198). Le principali sorgenti di rumore nelle fasi di produzione sono: diraspapigiatrici e pigiatrici (sorgenti impulsive ad alta intensità durante la vendemmia), pompe per la movimentazione del mosto e del vino (rumore continuo di bassa-media frequenza), compressori per gli impianti pneumatici e di refrigerazione, filtri (a membrana, a cartucce, a farina fossile), riempitrici e tappatrici automatiche nella linea di imbottigliamento, macchine etichettatrici e imballatrici. La valutazione del rischio rumore deve essere effettuata con fonometro integratore di classe 1 (UNI EN 61672-1) e dosimetro personale in condizioni rappresentative di tutte le fasi di lavorazione, compresa la campagna vendemmiale (attività stagionale intensa con esposizione cumulata elevata). I valori limite di riferimento sono: livello di azione inferiore LEX,8h = 80 dB(A) (obbligo di informazione e disponibilità DPI); livello di azione superiore LEX,8h = 85 dB(A) (obbligo di uso DPI, programma di misure tecniche, sorveglianza sanitaria); valore limite assoluto LEX,8h = 87 dB(A) (limite non superabile tenuto conto dell'attenuazione del DPI). Le misure di prevenzione e protezione dal rumore comprendono: incapsulamento o insonorizzazione delle fonti più rumorose (compressori, riempitrici), manutenzione regolare delle macchine (cuscinetti, pannelli vibranti), separazione spaziale delle postazioni rumorose, rotazione dei lavoratori esposti, fornitura di otoprotettori (inserti o cuffie conformi UNI EN 352, con SNR adeguato al livello di rumore rilevato). La sorveglianza sanitaria con audiometria è obbligatoria per i lavoratori esposti a LEX,8h ≥ 85 dB(A). Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e supportiamo la gestione documentale.
Quali obblighi si applicano ai lavoratori stagionali durante la vendemmia?
I lavoratori stagionali impiegati durante la vendemmia (operai agricoli a tempo determinato stagionale) sono lavoratori dipendenti a tutti gli effetti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 103/2014 (sicurezza in agricoltura). Gli obblighi del datore di lavoro si applicano integralmente: DVR aggiornato per includere i rischi specifici della campagna vendemmiale, formazione e informazione dei lavoratori stagionali prima dell'inizio dell'attività, sorveglianza sanitaria se prevista dal DVR, fornitura dei DPI appropriati, designazione di un addetto al primo soccorso e di un addetto all'antincendio per il periodo vendemmiale. Per i lavoratori stagionali in agricoltura si applica la possibilità di una formazione semplificata ai sensi dell'art. 131 D.Lgs. 81/08 (come modificato dal D.L. 69/2013): la formazione può essere erogata dall'INAIL o da enti bilaterali agricoli regionali riconosciuti, con programmi specifici per il comparto vitivinicolo. La formazione non può essere sostituita dalla semplice informazione verbale: deve essere documentata, comprensibile (anche per lavoratori stranieri con opportuna traduzione o mediazione linguistica) e includere almeno i rischi specifici della mansione (cadute in vigneto, esposizione solare, uso di attrezzature manuali, rischio chimico da prodotti fitosanitari). Altri obblighi specifici per la campagna vendemmiale: dotazione di acqua potabile in quantità sufficiente per i lavoratori in vigna (D.Lgs. 81/08, art. 63 e Allegato IV), ombreggiamento nelle pause, misure per il rischio da calore nelle ore centrali della giornata nei mesi di agosto-settembre, verifica dell'idoneità sanitaria per i lavoratori adibiti a mansioni con sorveglianza obbligatoria. Supportiamo la gestione documentale adattata alla campagna vendemmiale.
Come si gestisce il rischio da vibrazioni per i trattoristi in vigneto (WBV)?
Il rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV — Whole Body Vibration) per i conduttori di trattori impiegati nelle operazioni di vigneto (trattamenti fitosanitari, lavorazioni del suolo, trasporto delle uve durante la vendemmia) è disciplinato dal Titolo VIII Capo III D.Lgs. 81/08 (artt. 199-205). I valori limite di riferimento sono: valore di azione giornaliero A(8) = 0,5 m/s² (che attiva l'obbligo di sorveglianza sanitaria e misure tecniche); valore limite assoluto giornaliero A(8) = 1,15 m/s² (limite non superabile). I trattori impiegati in vigneto — in particolare su terreni in pendenza (vigneti a terrazze, a girapoggio, con pendenze superiori al 15-20%) — generano livelli di vibrazione al sedile dell'operatore che possono superare significativamente il valore di azione, soprattutto con macchine anziane senza sospensione attiva del sedile. Il superamento prolungato dei valori di azione aumenta il rischio di lombalgia professionale, ernie discali e patologie muscolo-scheletriche del rachide. La valutazione può essere effettuata con misurazioni strumentali dirette (accelerometro triassiale ISO 2631-1) o con l'utilizzo dei database di valori di vibrazione pubblicati da INAIL, ISPESL e produttori di macchine, applicando le ore effettive di utilizzo per mansione. Le misure di prevenzione prioritarie comprendono: manutenzione e regolazione del sedile del trattore (sospensione, ammortizzatori), acquisto di trattori con certificazione di vibrazione ridotta (dati della dichiarazione di conformità ex Direttiva Macchine), limitazione del tempo giornaliero di esposizione con rotazione delle mansioni, percorsi logistici che minimizzano la guida su terreni accidentati. La sorveglianza sanitaria con valutazione del rachide è obbligatoria quando il valore di azione viene superato. Deve essere adattato al caso specifico.
Quali DPI sono obbligatori per le operazioni di solfitazione e pulizia cisterne in cantina?
I DPI obbligatori variano significativamente in base all'operazione specifica e al rischio valutato nel DVR. Per le operazioni di solfitazione (aggiunta di SO2 o metabisolfito di potassio alle vasche) e per la pulizia e sanificazione delle cisterne con soda caustica (NaOH) o acido nitrico (HNO3), i DPI devono essere conformi al Regolamento UE 2016/425 e selezionati sulla base della valutazione strumentale dell'esposizione. Per la protezione delle vie respiratorie durante la solfitazione: maschera semifacciale con filtro combinato tipo E-P3 (gas acidi + particolato) conforme UNI EN 14387 e UNI EN 143, o autorespiratore (SCBA) per operazioni in spazi confinati con concentrazioni elevate di SO2. Per la pulizia con detergenti alcalini (soda caustica NaOH) o acidi (acido nitrico HNO3): maschera semifacciale o integrale con filtro ABEK-P3 (gas organici, acidi, basi, particolato) o autorespiratore per ambienti confinati. Per la protezione degli occhi e del viso: occhiali a mascherina con protezione laterale (rischio splash da liquidi corrosivi) o visiera integrale (Cat. II, conformi UNI EN 166) per le operazioni con prodotti corrosivi. Per la protezione delle mani: guanti in nitrile spesso (≥ 0,4 mm) o in neoprene conformi UNI EN 374 (resistenza chimica specifica per soda caustica o acidi, verificare la tabella delle permeazioni del produttore) per la manipolazione di detergenti; guanti impermeabili lunghi (fino al gomito) per le operazioni di pulizia cisterne. Per i piedi: stivali antinfortunistici in gomma S5 (impermeabili, resistenza chimica) nelle aree bagnate. Per la protezione del corpo: grembiule impermeabile Cat. III o tuta integrale monouso per le operazioni con rischio di contatto con prodotti corrosivi. Tutti i DPI vanno documentati con verbale di consegna firmato.
Cosa prevede il D.P.R. 177/2011 per i lavori nelle vasche di fermentazione?
Il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 (Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori per lavori in ambienti sospettati di inquinamento o confinati) si applica integralmente ai lavori di manutenzione, pulizia, riparazione e ispezione all'interno di vasi vinari (vasche di fermentazione, silos, tini, cisterne, autoclavi) che ricadono nella definizione di "ambiente confinato" per via della loro geometria, della scarsa ventilazione naturale e del potenziale accumulo di gas asfissianti (CO2) o tossici (SO2). Le principali prescrizioni del D.P.R. 177/2011 applicabili alle cantine vinicole sono: obbligo di qualificazione delle imprese che eseguono i lavori (anche lavori in proprio dell'azienda agricola, con personale dipendente); nomina di un "preposto" designato e formato per coordinare le operazioni in spazio confinato; presenza obbligatoria di almeno un lavoratore esterno al vaso che mantiene la sorveglianza e la comunicazione (il cosiddetto "standby" o assistente in superficie), il quale non deve mai entrare nel vaso durante le operazioni di soccorso senza i dispositivi adeguati; dotazione obbligatoria di sistemi di comunicazione (radio o segnale visivo), sistemi di recupero del lavoratore in difficoltà (imbragatura completa, tripode o sistema di recupero, linea vita), rilevatori di gas portatili multi-gas (CO2, O2, SO2, CO) da utilizzare prima e durante l'accesso; piano di emergenza scritto specifico per l'ambiente confinato, con procedure di soccorso e numeri di emergenza. Prima di autorizzare qualsiasi ingresso in una vasca di fermentazione è obbligatoria la misurazione della concentrazione di ossigeno (O2 ≥ 19,5% in volume) e di CO2 (≤ 0,5% in volume per accesso sicuro). Supportiamo la redazione del piano di accesso in spazio confinato e la formazione degli addetti adattati alla cantina specifica.

15. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 41, 55-60, 63, 77-79, Titoli VI, VIII, IX, X; artt. 187-198 WBV; artt. 221-232 agenti chimici)
  • D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 — Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori per lavori in ambienti sospettati di inquinamento o confinati
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro
  • Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio — Igiene dei prodotti alimentari (HACCP, autocontrollo)
  • Regolamento UE n. 2019/934 della Commissione — Pratiche enologiche autorizzate e relative restrizioni (Allegato I — elenco pratiche enologiche)
  • D.Lgs. 8 febbraio 2021 n. 27 — Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 e del Regolamento (UE) 2019/787 (qualità e denominazione vini DOP/IGP)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 (ATECO 11.02)
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Indicazioni operative attuative degli obblighi di formazione (D.Lgs. 81/08)
  • D.M. 15 luglio 2003 n. 388 — Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale
  • ISO 2631-1:1997 — Vibrazioni e urti meccanici — valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)
  • UNI EN 689:2019 — Esposizione nei luoghi di lavoro — misurazione dell'esposizione per inalazione ad agenti chimici (SO2, CO2 — metodo e strategia di campionamento)
  • Regolamento UE 2016/425 — Dispositivi di protezione individuale (DPI) — requisiti di progettazione e marcatura CE

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura dell'azienda, dalle attività svolte, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, procedura spazi confinati, valutazione del rischio chimico e protocollo sanitario devono essere adattati al caso specifico dalla cantina. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua cantina e supportiamo la gestione documentale.

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