Un calzaturificio o laboratorio di produzione di calzature (ATECO 15.20) deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR strutturato per reparto, integrando la valutazione del rischio chimico da solventi organici e adesivi, il rischio cancerogeno da cromo esavalente nel cuoio, la valutazione del rumore da presse e cucitrici industriali, l'ergonomia delle postazioni ripetitive con il metodo OCRA, e la sorveglianza sanitaria con biomonitoraggio specifico (acido 2,5-esandionico per l'n-esano). Il cuoio conciato al cromo è soggetto al Regolamento REACH che limita il Cr(VI) a 3 mg/kg.
1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 152/06 e Regolamento REACH
La produzione di calzature (ATECO 15.20) si colloca in un quadro normativo complesso che intreccia la legislazione sulla sicurezza sul lavoro con la disciplina ambientale e la normativa europea sulle sostanze chimiche. Il corpus normativo principale comprende tre livelli distinti.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) è il riferimento fondamentale per tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore dipendente. Per i calzaturifici assumono rilevanza particolare: il Titolo IX (Sostanze pericolose), suddiviso nel Capo I (agenti chimici pericolosi, artt. 223-232) e nel Capo II (agenti cancerogeni e mutageni, artt. 233-245), che disciplina la valutazione dell'esposizione a solventi organici e al cromo esavalente; il Titolo VIII (Agenti fisici), Capo II (rumore, artt. 189-198) per la valutazione del rumore da presse, cucitrici industriali e martelli automatici, e Capo III (vibrazioni, artt. 199-205) per gli utensili vibranti manuali; il Titolo VI (Movimentazione manuale dei carichi, artt. 167-171) per lo stoccaggio e la movimentazione di tomaie, suole e scarpe finite.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) disciplina le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici derivanti dalle lavorazioni calzaturiere: i reflui di incollaggio con solventi organici sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e richiedono smaltimento autorizzato; le emissioni di COV (Composti Organici Volatili) da linee di incollaggio possono richiedere autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 se superano le soglie di consumo di solvente.
Il Regolamento CE 1907/2006 (REACH), in particolare l'Allegato XVII modificato dal Regolamento UE 2014/1823, vieta la commercializzazione di articoli in cuoio che rilascino cromo esavalente in concentrazioni superiori a 3 mg/kg negli articoli a contatto con la pelle. Questo obbligo si traduce per i calzaturifici nell'obbligo di richiedere ai fornitori di cuoio la documentazione di conformità e nella valutazione del rischio cancerogeno per i lavoratori che maneggiano cuoio conciato al cromo. I coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene sono ulteriormente vietati dall'Allegato XVII REACH per i materiali tessili e il cuoio.
2. DVR calzaturificio: rischi specifici per reparto
Il Documento di Valutazione dei Rischi di un calzaturificio deve essere strutturato per reparto e per mansione, dato che profili di rischio molto diversi coesistono nello stesso stabilimento. La struttura tipica di un calzaturificio artigianale o industriale comprende i seguenti reparti con i relativi rischi prioritari:
| Reparto | Lavorazioni principali | Rischi prioritari |
|---|---|---|
| Taglio | Taglio di tomaie in cuoio, sintetici, tessuti con fustelle, tranciatrici, coltelli a nastro | Rischio meccanico (lacerazioni mani), rumore da tranciatrici, polveri di cuoio |
| Orlatura / cucitrice | Cucitura perimetrale, rifinizione bordi con cucitrici industriali e bordatrici | Movimenti ripetitivi arti superiori (OCRA), rumore da cucitrici, postura seduta prolungata |
| Incollaggio / montaggio | Applicazione di adesivi a base solvente, attivazione con pistola ad aria calda, montaggio su forma | Rischio chimico (solventi organici: n-esano, toluene), rischio incendio/esplosione (vapori infiammabili) |
| Finissaggio / verniciatura | Applicazione di vernici, lucidature, coloranti e protettivi per tomaie | Rischio chimico (solventi, isocianati nelle vernici bicomponenti, polveri di verniciatura), rischio cancerogeno |
| Pressatura e montaggio suola | Pressatura della suola sulla tomaia con presse idrauliche o pneumatiche | Rumore da presse (impulsi), rischio meccanico (schiacciamento), calore delle presse |
| Magazzino / spedizioni | Stoccaggio e movimentazione di tomaie, suole, scarpe finite, scatole | Movimentazione manuale carichi, rischio caduta materiali dagli scaffali |
Il DVR deve includere, per ciascun reparto, la descrizione delle lavorazioni, l'elenco dei prodotti chimici utilizzati con riferimento alle SDS, la stima o la misurazione dell'esposizione ai rischi identificati, le misure di prevenzione e protezione adottate e il programma di miglioramento con tempi e responsabilità. Il documento va aggiornato ogni volta che cambiano le materie prime utilizzate, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro, e comunque ogni tre anni (o più frequentemente se richiesto dall'evoluzione delle conoscenze tecniche).
3. Rischio chimico: adesivi, solventi organici e vernici per tomaie
Il rischio chimico è il rischio prioritario in un calzaturificio, in particolare nelle aree di incollaggio e finissaggio. La valutazione va effettuata ai sensi del Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232), raccogliendo le Schede di Sicurezza (SDS) di tutti i prodotti e procedendo alla stima o alla misurazione dell'esposizione per inalazione e contatto cutaneo secondo la norma UNI EN 689:2019.
I principali solventi organici impiegati nei calzaturifici e i relativi Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP-TWA) vigenti in Italia (D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII, recependo le Direttive UE OEL) sono:
| Solvente | CAS | VLEP-TWA (ppm) | VLEP-TWA (mg/m³) | Classificazione CLP |
|---|---|---|---|---|
| n-Esano | 110-54-3 | 20 ppm | 72 mg/m³ | Repr. 2, STOT RE 1 (neurotossico), Flam. Liq. 2 |
| Toluene | 108-88-3 | 50 ppm | 192 mg/m³ | Repr. 2, STOT RE 2, Flam. Liq. 2 |
| Acetato di etile | 141-78-6 | 400 ppm | 1.461 mg/m³ | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2 |
| Metiletilchetone (MEK) | 78-93-3 | 200 ppm | 600 mg/m³ | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 |
| Cicloesano | 110-82-7 | 200 ppm | 694 mg/m³ | Flam. Liq. 1, Asp. Tox. 1 |
L'n-esano merita attenzione particolare: il suo metabolita tossico (acido 2,5-esandionico) causa polineuropatia periferica con danni irreversibili al sistema nervoso (la cosiddetta "paralisi da colla"), documentata in numerose epidemie occupazionali in calzaturifici italiani e internazionali a partire dagli anni '70. La gerarchia degli interventi ai sensi dell'art. 225 D.Lgs. 81/08 impone di valutare prioritariamente la sostituzione dei solventi contenenti n-esano con adesivi a base acqua o con miscele a basso contenuto di n-esano (tecnologia hot-melt o adesivi reattivi poliuretanici); solo quando la sostituzione non sia tecnicamente fattibile si procede con misure di contenimento dell'esposizione (aspirazione localizzata, cabine aspirate per l'incollaggio, ventilazione generale adeguata). Le vernici bicomponenti a base isocianati (MDI, HDI, IPDI) usate nel finissaggio presentano ulteriore rischio di sensibilizzazione respiratoria e richiedono valutazione separata.
Le aree di incollaggio con solventi infiammabili rientrano nelle zone classificate come ATEX ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo XI (artt. 287-297) e del D.Lgs. 22/02/2016 n. 29: la concentrazione di vapori di solvente nell'aria può raggiungere il limite inferiore di infiammabilità (LEL) e rendere necessaria la classificazione della zona, l'utilizzo di impianti e attrezzature di categoria ATEX, e la redazione del Documento sulla Protezione dalle Esplosioni (ATEX Document).
4. Rischio cancerogeno: cromo esavalente nel cuoio e coloranti azoici
La valutazione del rischio cancerogeno nei calzaturifici è disciplinata dal Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 233-245) e coinvolge principalmente due famiglie di agenti: il cromo esavalente [Cr(VI)] derivante dal cuoio e i coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene.
Il cromo esavalente nel cuoio è una problematica specifica del settore conciario-calzaturiero. Il cuoio viene comunemente conciato con sali di cromo trivalente [Cr(III)], che è relativamente innocuo. Tuttavia, per effetto di condizioni ossidanti (temperature di essiccatura eccessive, esposizione alla luce UV, pH basico) il Cr(III) può ossidarsi a Cr(VI), cancerogeno di categoria 1A (certi per l'uomo, causa accertata di tumore polmonare e sinusale, dermatiti allergiche da contatto). Il Regolamento UE 2014/1823 che modifica l'Allegato XVII REACH fissa il limite di 3 mg/kg di Cr(VI) negli articoli in cuoio a contatto con la pelle. Per i lavoratori dei calzaturifici l'esposizione avviene per:
- Via cutanea: contatto diretto con tomaie e ritagli di cuoio non protetto; le mani degli operatori che maneggiano cuoio per ore sono le aree più esposte.
- Via inalatoria: polveri di cuoio generate nelle operazioni di taglio, levigatura e bordatura; le polveri di cuoio contenenti Cr(VI) sono classificate come cancerogene per via inalatoria.
I coloranti azoici utilizzati per tingere tomaie in tessuto, pelle scamosciata o sintetici possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene (benzidina, 4-aminobifenile, 2-naftilamina, 4-cloroanilina) classificate come cancerogeni di categoria 1A o 1B. L'Allegato XVII REACH vietava già l'uso di coloranti azoici che rilascino queste ammine in articoli a contatto con la pelle o la mucosa orale (punto 43 Allegato XVII REACH). Per i lavoratori che manipolano stoffe e accessori tinti con coloranti sconosciuti, la valutazione del rischio deve includere la richiesta di attestazione di conformità al fornitore.
Quando il rischio cancerogeno è identificato il datore di lavoro deve (artt. 235-245 D.Lgs. 81/08): adottare misure di sostituzione o riduzione dell'uso; istituire il registro degli esposti (art. 243, da conservare 40 anni e da comunicare all'INAIL); nominare obbligatoriamente il medico competente con protocollo sanitario specifico; tenere il documento di valutazione del rischio separato e dettagliato per gli agenti cancerogeni; comunicare all'organo di vigilanza e all'INAIL la lista degli esposti e il documento di valutazione.
5. Movimentazione manuale dei carichi: stoccaggio tomaie, suole, scarpe finite
La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e dall'Allegato XXXIII (criteri per la valutazione dei rischi). In un calzaturificio le operazioni di MMC riguardano diversi flussi logistici interni che vanno valutati separatamente:
- Ricezione e stoccaggio materie prime: le tomaie arrivano in bancali o in colli da 20-30 kg; le suole in gomma o in EVA in colli da 15-25 kg; il cuoio in pezze o in colli da 20-50 kg. Le operazioni di scarico dal mezzo e collocazione sugli scaffali comportano sollevamenti che devono essere valutati con il metodo NIOSH (equazione NIOSH per il sollevamento).
- Alimentazione delle linee di produzione: il trasporto di componenti dalle aree di stoccaggio alle postazioni di lavoro avviene spesso manualmente; i cestoni di tomaie da portare alla cucitrice, i vassoi di suole da portare alla pressa, i contenitori di scarpe montate da trasferire al finissaggio.
- Spedizione delle scarpe finite: imballaggio in scatole di scarpe finite (peso variabile da 0,8 a 2 kg per coppia, ma le scatole da immagazzinare sono spesso multiple), etichettatura e palettizzazione per la spedizione.
La valutazione con l'equazione NIOSH fornisce l'Indice di Sollevamento (IL) e l'Indice Composto (CI) per compiti multipli. Quando IL supera 1 il rischio è presente; sopra 3 il rischio è elevato e richiede intervento immediato. Le misure di prevenzione prioritarie sono: ausili meccanici (transpallet, carrelli elevatrici, sollevatori a ventosa per lastre di cuoio), ridistribuzione dei carichi in unità più piccole, rotazione delle mansioni per ridurre l'esposizione individuale, formazione specifica sulla tecnica di sollevamento sicura. Per il traino e la spinta di carrelli si applica il metodo Snook-Ciriello.
6. Rumore da presse, cucitrici industriali e martelli
I calzaturifici sono ambienti con livelli di rumore significativi, generati da diversi tipi di macchinari. La valutazione deve essere effettuata ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 189-198) tramite misurazione strumentale secondo la norma UNI EN ISO 9612, in condizioni rappresentative della produzione normale.
| Sorgente di rumore | Livello tipico (Lp) | Caratteristiche | Misure prioritarie |
|---|---|---|---|
| Presse idrauliche/pneumatiche per suola | 85-95 dB(A) | Emissione impulsiva all'apertura della pressa e al ciclo pneumatico | Silenziatori sullo scarico pneumatico, pannelli fonoassorbenti, incapsulamento |
| Cucitrici industriali (point, Blake, Goodyear) | 80-88 dB(A) | Rumore meccanico continuo dell'ago e del sistema di avanzamento | Basamenti antivibranti, incapsulamento parziale, manutenzione preventiva |
| Martelli automatici / inchiodatrici | 90-100 dB(A) con picchi impulsivi | Alta impulsività (Lpicco spesso > 130 dB(C)), rischio ipoacusia rapida | Dispositivi attenuatori, DPI uditivi ad alta SNR obbligatori, rotazione |
| Tranciatrici e fustelle | 87-95 dB(A) | Impulsivo alla caduta del punzone, trasmissione strutturale | Piano di lavoro antivibrante, riduttori di corsa, schermi acustici |
I valori di azione previsti dal D.Lgs. 81/08 sono: inferiore Lex,8h = 80 dB(A) / Lpicco = 135 dB(C); superiore Lex,8h = 85 dB(A) / Lpicco = 137 dB(C); limite non superabile Lex,8h = 87 dB(A) / Lpicco = 140 dB(C). Nelle aree con presse e martelli il valore di azione superiore viene frequentemente superato, rendendo obbligatori: DPI uditivi con SNR adeguato a riportare l'esposizione effettiva sotto i limiti, sorveglianza sanitaria audiometrica periodica tramite medico competente, programma tecnico e organizzativo di riduzione dell'esposizione.
7. Microclima e polveri di cuoio: dermoconiosi e rinite professionale
Le polveri di cuoio rappresentano un rischio inalatorio specifico dei calzaturifici. Vengono generate nelle operazioni di taglio del cuoio, levigatura dei bordi, carteggiatura delle tomaie, cardatura della suola prima dell'incollaggio e bordatura. Le polveri di cuoio sono classificate in due frazioni granulometriche: la frazione inalabile (particelle con diametro aerodinamico fino a 100 µm) e la frazione respirabile (fino a 10 µm), che penetra nelle vie aeree inferiori.
Le patologie professionali documentate nei lavoratori esposti a polveri di cuoio includono:
- Rinite professionale: infiammazione cronica della mucosa nasale, con sintomi di congestione, secrezione e iperreattività. È frequentemente sottostimata e può precedere l'asma professionale. Il Cr(VI) nel cuoio conciato al cromo è un potente allergizzante della mucosa nasale.
- Asma professionale: patologia ostruttiva delle vie aeree provocata da sensibilizzazione ad agenti presenti nel cuoio (Cr(VI), micofungi, proteine animali residue) o negli adesivi e vernici (isocianati). Una volta instaurata la sensibilizzazione, l'esposizione anche minima può scatenare crisi asmatiche gravi.
- Dermoconiosi e dermatiti professionali: le polveri e i frammenti di cuoio a contatto con la pelle possono causare dermatiti irritative e, in presenza di Cr(VI), dermatiti allergiche da contatto (sensibilizzazione al cromo) con lesioni eczematose tipicamente alle mani.
- Tumori del seno nasale e delle cavità paranasali: classificati come malattie professionali da polveri di cuoio (adenocarcinoma dell'etmoide) dall'IARC (Gruppo 1 — cancerogeno certo) per i lavoratori della concia e delle calzature esposti a polveri di cuoio duro.
Il microclima dei calzaturifici può essere sfavorevole per la presenza di presse calde, tunnel di essiccazione degli adesivi e macchine con motori. La valutazione del microclima va inclusa nel DVR ai sensi del Titolo VIII Capo I D.Lgs. 81/08 per i lavoratori alle presse e ai tunnel di polimerizzazione, dove l'esposizione a calore radiante è rilevante.
8. Ergonomia postazioni cucitrice/bordatrice: movimenti ripetitivi e metodo OCRA
Le postazioni di cucitura e bordatura sono le più critiche dal punto di vista ergonomico nei calzaturifici. L'operatore alla cucitrice industriale esegue in modo continuativo cicli lavorativi brevi (spesso 10-30 secondi) caratterizzati da: elevata frequenza di azioni tecniche degli arti superiori (guida della tomaia, azionamento del pedale, riposizionamento, taglio del filo); postura seduta con flessione del collo e del tronco in avanti; forza applicata per guidare il materiale rigido (cuoio spesso) attraverso la macchina; presenza di stereotipia (ripetizione dello stesso schema motorio per l'intera durata del turno).
Il metodo OCRA (Occupational Repetitive Actions) è il metodo standardizzato dalla norma UNI EN ISO 11228-3 per la valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori. Il metodo calcola il Check-List OCRA Score e, nella versione analitica, l'Indice OCRA, che confronta le azioni tecniche reali con quelle di riferimento ponderando i fattori di rischio:
- Frequenza delle azioni tecniche: nelle cuciture a ritmo sostenuto si raggiungono facilmente 60-80 azioni/minuto per arto superiore, ben al di sopra dei valori di riferimento (30 azioni/minuto per arto per lavori senza forza né posture estreme).
- Forza: la guida di cuoio spesso o rigido richiede forza considerevole, valutabile con la scala di Borg CR10 (valori > 3 sono "moderati" e generano fattore moltiplicativo di rischio).
- Postura: flessione del polso in deviazione ulnare durante la guida del materiale, pronazione dell'avambraccio, elevazione della spalla; ciascuna deviazione dalla postura neutra genera un fattore aggiuntivo nell'indice OCRA.
- Tempo di recupero: la mancanza di pause programmate nei turni di 8 ore aumenta linearmente il rischio; il metodo OCRA prevede 10 minuti di recupero ogni ora di lavoro ripetitivo.
Quando il Check-List OCRA Score supera 14 (zona gialla, rischio lieve) o l'Indice OCRA supera 2,2 (zona rossa, rischio medio-elevato), il datore deve adottare misure: regolazione ergonomica del piano di lavoro in altezza e inclinazione; rotazione programmata tra postazioni con diversi schemi motori; pause attive di almeno 10 minuti ogni ora di lavoro ripetitivo; sorveglianza sanitaria per patologie muscoloscheletriche degli arti superiori (sindrome del tunnel carpale, tendinopatie della spalla, epicondilite laterale).
Documenti minimi per un calzaturificio — checklist sintetica
- DVR con valutazione per reparto: rischio chimico, cancerogeno, rumore, MMC, ergonomia, microclima
- Inventario prodotti chimici con SDS aggiornate e scheda di valutazione del rischio chimico
- Valutazione del rischio cancerogeno (Cr(VI), coloranti azoici) e registro degli esposti
- Valutazione strumentale del rumore (UNI EN ISO 9612) con mappatura dei livelli per postazione
- Valutazione OCRA per le postazioni di cucitura, bordatura e orlatura
- Valutazione MMC con metodo NIOSH per le operazioni di movimentazione carichi
- Nomine RSPP, RLS, medico competente (obbligatorio per rischio chimico e cancerogeno)
- Attestati formazione lavoratori 16 ore (rischio alto per presenza solventi/cancerogeni)
- Verbale di consegna DPI ai lavoratori per reparto, con formazione documentata
- Protocollo sanitario del medico competente: spirometria, audiometria, biomonitoraggio solventi
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/06) se utilizzo solventi > soglia
- Registro manutenzioni aspiratori localizzati e impianti di ventilazione
- Documento ATEX (protezione esplosioni) per aree con solventi infiammabili
9. DPI obbligatori per reparto
I Dispositivi di Protezione Individuale nei calzaturifici devono essere selezionati sulla base della valutazione dei rischi per mansione e conformi al Regolamento UE 2016/425 (DPI), con marcatura CE della categoria di rischio appropriata (I, II o III). La consegna va documentata con verbale firmato e accompagnata da formazione specifica.
| Reparto / Mansione | DPI obbligatori | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Taglio (tranciatrici, coltelli a nastro) | Guanti antitaglio in acciaio o HPPE (cat. III), calzature S2 con puntale, occhiali di protezione per schizzi | Guanti UNI EN 388 (livello taglio D o E); calzature UNI EN ISO 20345 |
| Incollaggio / applicazione adesivi a solvente | Maschera a semivolto con cartuccia A2P2, guanti in nitrile o neoprene spessore ≥ 0,38 mm, occhiali a tenuta, grembiule impermeabile | Maschera UNI EN 140 + filtro UNI EN 14387 tipo A2; guanti UNI EN 374 |
| Finissaggio e verniciatura tomaie | Maschera con filtro A2P2 (o A2B2P3 per isocianati), guanti nitrile, occhiali a tenuta, tuta monouso | Per isocianati: filtro combinato B2P3 o ABEK2P3 UNI EN 14387 |
| Presse (suola, tacco) | DPI uditivi con SNR adeguato (cuffie o tappi), calzature S2 SRC, guanti meccanici cat. II | DPI uditivi UNI EN 352; calzature UNI EN ISO 20345 |
| Taglio/levigatura cuoio (polveri) | Mascherina filtrante FFP3 (per polveri contenenti Cr(VI) o cancerogene), occhiali, guanti in nitrile | FFP3 UNI EN 149 (efficienza ≥ 99% per aerosol); obbligatoria per Cr(VI) |
| Magazzino / movimentazione carichi | Calzature S2 SRC, guanti meccanici cat. II, cintura lombosacrale se indicata dalla sorveglianza sanitaria | UNI EN ISO 20345; guanti UNI EN 388 |
Per le operazioni con agenti cancerogeni (Cr(VI), polveri di cuoio classificate) i DPI rientrano in categoria III (rischi gravi di morte o danni irreversibili alla salute) e richiedono procedura di certificazione CE con intervento di organismo notificato. La scelta del tipo di maschera e del filtro va validata verificando che l'esposizione effettiva con il DPI (calcolata sottraendo l'attenuazione SNR del dispositivo) sia inferiore al VLEP. I lavoratori vanno istruiti sull'uso corretto, sulla verifica dell'integrità del sigillo facciale (face-fit), sulla sostituzione periodica delle cartucce filtranti (prima della saturazione, o comunque ogni fine turno per le cartucce usate con solventi organici a concentrazione rilevante).
10. Sorveglianza sanitaria: spirometria, audiometria e biomonitoraggio
La sorveglianza sanitaria nei calzaturifici è obbligatoria (art. 41 D.Lgs. 81/08) per tutti i lavoratori esposti a rischi che superano i valori di azione previsti, e in ogni caso per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Il medico competente nomina il protocollo sanitario specifico per mansione e lo aggiorna annualmente o quando cambiano le condizioni di esposizione.
Il protocollo sanitario tipico per un calzaturificio comprende:
- Spirometria con curva flusso-volume: obbligatoria per tutti i lavoratori esposti a polveri di cuoio e a solventi organici; monitora la funzionalità respiratoria (VEMS, CVF, indice di Tiffeneau) per la diagnosi precoce di pneumopatie ostruttive o restrittive da polveri o da sensibilizzazione chimica. La frequenza tipica è annuale o biennale in base al profilo di rischio.
- Audiometria tonale liminare: obbligatoria per i lavoratori esposti a Lex,8h > 80 dB(A) (sorveglianza su richiesta) e > 85 dB(A) (sorveglianza obbligatoria); deve includere le frequenze fino a 8000 Hz per rilevare precocemente l'ipoacusia da rumore al notch di 4000 Hz. Frequenza tipica annuale per rischio elevato (presse, martelli).
- Biomonitoraggio urinario per solventi: indicatori biologici di esposizione (IBE) specifici per i solventi presenti nel reparto di incollaggio: acido 2,5-esandionico (n-esano, BEI ACGIH 0,4 mg/g creatinina a fine turno) e acido ippurico (toluene, BEI ACGIH 1,6 g/g creatinina a fine turno). Il campione urinario va raccolto a fine turno e fine settimana lavorativa per la corretta interpretazione. Il superamento dei BEI indica esposizione eccedente i valori di riferimento e impone revisione immediata delle misure preventive.
- Valutazione dermatologica: per i lavoratori esposti a Cr(VI) (incluso patch test al cromato di potassio); per quelli esposti ad adesivi e solventi con potenziale sensibilizzante.
- Esame neurologico clinico e elettroneurografia: per i lavoratori esposti a n-esano, per la diagnosi precoce di polineuropatia periferica (velocità di conduzione nervosa sensitiva e motoria).
- Valutazione muscolo-scheletrica degli arti superiori: per i lavoratori delle postazioni di cucitura, bordatura e orlatura con indice OCRA elevato; include la ricerca di segni clinici di sindrome del tunnel carpale (test di Phalen, test di Tinel), tendinopatie della spalla e del gomito.
Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica al termine di ogni visita preventiva e periodica: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni (es. riduzione dell'esposizione ai solventi, limitazione del lavoro ripetitivo, utilizzo obbligatorio di DPI specifici), non idoneo temporaneo o permanente. Il giudizio va comunicato al datore di lavoro e al lavoratore. In caso di idoneità con limitazioni, il datore è tenuto a recepire le indicazioni nell'organizzazione del lavoro (rotazione, riduzione dell'orario al reparto di incollaggio, ecc.).
11. Sanzioni e ispezioni nei calzaturifici
I calzaturifici sono soggetti a controlli da parte di diversi organi di vigilanza: l'ASL/PSAL per la sicurezza sul lavoro; l'ARPA per le emissioni in atmosfera di solventi organici (COV) e gli scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/06; l'INL per i rapporti di lavoro; i VVF per le strutture soggette a prevenzione incendi (depositi di solventi infiammabili). L'INAIL riceve le comunicazioni del registro degli esposti a cancerogeni.
Le principali sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 per le violazioni più frequenti nei calzaturifici sono:
- Mancata redazione o inadeguatezza del DVR (art. 55 c. 1 lett. a): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro.
- Mancata valutazione del rischio chimico (art. 223): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro.
- Mancata valutazione del rischio cancerogeno (art. 233): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 5.100 a 11.000 euro.
- Mancata tenuta del registro degli esposti ad agenti cancerogeni (art. 243): ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
- Mancata nomina del medico competente quando obbligatoria: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315 a 3.714 euro.
- Mancata formazione dei lavoratori (art. 36-37): arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 euro per lavoratore.
- Omessa valutazione del rischio rumore e mancata attuazione delle misure (art. 186 e 192): ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
- Mancata consegna dei DPI o mancata formazione all'uso (art. 79): arresto fino a 2 mesi o ammenda da 524 a 2.620 euro.
Le ispezioni PSAL nei calzaturifici sono spesso mirate e condotte in forma di campagna coordinata dal Ministero del Lavoro o dalla Regione, con particolare attenzione al rischio chimico da solventi (n-esano) e al rischio cancerogeno da Cr(VI), per via delle malattie professionali storicamente documentate nel settore. In presenza di superamento dei VLEP senza misure di protezione adeguate, l'organo di vigilanza può adottare il provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08 per pericolo grave e imminente. In caso di malattia professionale accertata (polineuropatia da n-esano, adenocarcinoma del seno nasale) si aprono profili di responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche (artt. 589-590 c.p.) e responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
FAQ — Sicurezza calzaturifici e produzione calzatureFAQ
Il DVR è obbligatorio anche per un piccolo calzaturificio artigianale con due dipendenti?
Quali sono i valori limite di esposizione professionale per il n-esano nei calzaturifici?
Cos'è il cromo esavalente nei calzaturifici e quali obblighi impone il Regolamento REACH?
Come si valuta il rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori nelle postazioni di cucitura?
Quali DPI sono obbligatori per gli addetti all'incollaggio nei calzaturifici?
Quali accertamenti sanitari devono essere effettuati sui lavoratori esposti a solventi e polveri di cuoio?
Quali sono le sanzioni per un calzaturificio che non rispetta gli obblighi sul rischio chimico?
13. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 40-41, 55, Titoli VI, VIII, IX Capi I e II, artt. 189-198, 223-245)
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — Norme in materia ambientale (Codice Ambiente) — disciplina degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera dei reflui di produzione calzaturiera
- Regolamento CE 1907/2006 (REACH) — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche; Allegato XVII (restrizioni) per il cromo esavalente nel cuoio
- Regolamento UE 2014/1823 — Modifica Allegato XVII REACH: divieto di cuoio con Cr(VI) > 3 mg/kg in articoli a contatto con la pelle
- Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (n-esano, toluene, Cr(VI), coloranti azoici)
- Direttiva 2017/164/UE — Quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale (VLEP-TWA per n-esano: 20 ppm / 72 mg/m³; toluene: 50 ppm)
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
- UNI EN ISO 11228-3:2007 — Ergonomia — Movimentazione manuale — Parte 3: movimenti ripetitivi a basso carico (base del metodo OCRA per valutazione arti superiori)
- UNI EN 689:2019 — Esposizione nei luoghi di lavoro — Misurazione dell'esposizione per inalazione ad agenti chimici
- UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica, determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro
- ACGIH TLVs and BEIs 2025 — Threshold Limit Values per n-esano, toluene, Cr(VI); BEI per acido 2,5-esandionico urinario
- INAIL — Profilo di rischio calzaturieri (settore concia e calzature); linee guida biomonitoraggio solventi aromatici e alifatici
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 235-245 — Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (applicabili a Cr(VI) e coloranti azoici)
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XXXVIII — Valori limite di esposizione professionale per agenti chimici (recepisce Direttive UE OEL)
Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura produttiva, dalle materie prime utilizzate, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio chimico e cancerogeno, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo calzaturificio e supportiamo la gestione documentale.
Vuoi impostare la sicurezza nel tuo calzaturificio?
Supportiamo la gestione documentale e formativa per calzaturifici e laboratori di produzione di calzature, con esperienza nel rischio chimico da solventi e nella valutazione OCRA.