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Guida definitiva · 2026

Sicurezza nei Calzaturifici e nella Produzione di Calzature: Guida 2026

Guida completa alla sicurezza sul lavoro nei calzaturifici e nella produzione di calzature (ATECO 15.20): DVR per reparto, rischio chimico da adesivi e solventi organici, cromo esavalente nel cuoio, movimentazione manuale dei carichi, rumore da presse e cucitrici industriali, ergonomia OCRA per le postazioni di cucitura e bordatura, DPI obbligatori, sorveglianza sanitaria con biomonitoraggio e sanzioni.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un calzaturificio o laboratorio di produzione di calzature (ATECO 15.20) deve gestire la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 con DVR strutturato per reparto, integrando la valutazione del rischio chimico da solventi organici e adesivi, il rischio cancerogeno da cromo esavalente nel cuoio, la valutazione del rumore da presse e cucitrici industriali, l'ergonomia delle postazioni ripetitive con il metodo OCRA, e la sorveglianza sanitaria con biomonitoraggio specifico (acido 2,5-esandionico per l'n-esano). Il cuoio conciato al cromo è soggetto al Regolamento REACH che limita il Cr(VI) a 3 mg/kg.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 152/06 e Regolamento REACH

La produzione di calzature (ATECO 15.20) si colloca in un quadro normativo complesso che intreccia la legislazione sulla sicurezza sul lavoro con la disciplina ambientale e la normativa europea sulle sostanze chimiche. Il corpus normativo principale comprende tre livelli distinti.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) è il riferimento fondamentale per tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore dipendente. Per i calzaturifici assumono rilevanza particolare: il Titolo IX (Sostanze pericolose), suddiviso nel Capo I (agenti chimici pericolosi, artt. 223-232) e nel Capo II (agenti cancerogeni e mutageni, artt. 233-245), che disciplina la valutazione dell'esposizione a solventi organici e al cromo esavalente; il Titolo VIII (Agenti fisici), Capo II (rumore, artt. 189-198) per la valutazione del rumore da presse, cucitrici industriali e martelli automatici, e Capo III (vibrazioni, artt. 199-205) per gli utensili vibranti manuali; il Titolo VI (Movimentazione manuale dei carichi, artt. 167-171) per lo stoccaggio e la movimentazione di tomaie, suole e scarpe finite.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) disciplina le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici derivanti dalle lavorazioni calzaturiere: i reflui di incollaggio con solventi organici sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e richiedono smaltimento autorizzato; le emissioni di COV (Composti Organici Volatili) da linee di incollaggio possono richiedere autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 se superano le soglie di consumo di solvente.

Il Regolamento CE 1907/2006 (REACH), in particolare l'Allegato XVII modificato dal Regolamento UE 2014/1823, vieta la commercializzazione di articoli in cuoio che rilascino cromo esavalente in concentrazioni superiori a 3 mg/kg negli articoli a contatto con la pelle. Questo obbligo si traduce per i calzaturifici nell'obbligo di richiedere ai fornitori di cuoio la documentazione di conformità e nella valutazione del rischio cancerogeno per i lavoratori che maneggiano cuoio conciato al cromo. I coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene sono ulteriormente vietati dall'Allegato XVII REACH per i materiali tessili e il cuoio.

2. DVR calzaturificio: rischi specifici per reparto

Il Documento di Valutazione dei Rischi di un calzaturificio deve essere strutturato per reparto e per mansione, dato che profili di rischio molto diversi coesistono nello stesso stabilimento. La struttura tipica di un calzaturificio artigianale o industriale comprende i seguenti reparti con i relativi rischi prioritari:

RepartoLavorazioni principaliRischi prioritari
TaglioTaglio di tomaie in cuoio, sintetici, tessuti con fustelle, tranciatrici, coltelli a nastroRischio meccanico (lacerazioni mani), rumore da tranciatrici, polveri di cuoio
Orlatura / cucitriceCucitura perimetrale, rifinizione bordi con cucitrici industriali e bordatriciMovimenti ripetitivi arti superiori (OCRA), rumore da cucitrici, postura seduta prolungata
Incollaggio / montaggioApplicazione di adesivi a base solvente, attivazione con pistola ad aria calda, montaggio su formaRischio chimico (solventi organici: n-esano, toluene), rischio incendio/esplosione (vapori infiammabili)
Finissaggio / verniciaturaApplicazione di vernici, lucidature, coloranti e protettivi per tomaieRischio chimico (solventi, isocianati nelle vernici bicomponenti, polveri di verniciatura), rischio cancerogeno
Pressatura e montaggio suolaPressatura della suola sulla tomaia con presse idrauliche o pneumaticheRumore da presse (impulsi), rischio meccanico (schiacciamento), calore delle presse
Magazzino / spedizioniStoccaggio e movimentazione di tomaie, suole, scarpe finite, scatoleMovimentazione manuale carichi, rischio caduta materiali dagli scaffali

Il DVR deve includere, per ciascun reparto, la descrizione delle lavorazioni, l'elenco dei prodotti chimici utilizzati con riferimento alle SDS, la stima o la misurazione dell'esposizione ai rischi identificati, le misure di prevenzione e protezione adottate e il programma di miglioramento con tempi e responsabilità. Il documento va aggiornato ogni volta che cambiano le materie prime utilizzate, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro, e comunque ogni tre anni (o più frequentemente se richiesto dall'evoluzione delle conoscenze tecniche).

3. Rischio chimico: adesivi, solventi organici e vernici per tomaie

Il rischio chimico è il rischio prioritario in un calzaturificio, in particolare nelle aree di incollaggio e finissaggio. La valutazione va effettuata ai sensi del Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/08 (artt. 223-232), raccogliendo le Schede di Sicurezza (SDS) di tutti i prodotti e procedendo alla stima o alla misurazione dell'esposizione per inalazione e contatto cutaneo secondo la norma UNI EN 689:2019.

I principali solventi organici impiegati nei calzaturifici e i relativi Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP-TWA) vigenti in Italia (D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII, recependo le Direttive UE OEL) sono:

SolventeCASVLEP-TWA (ppm)VLEP-TWA (mg/m³)Classificazione CLP
n-Esano110-54-320 ppm72 mg/m³Repr. 2, STOT RE 1 (neurotossico), Flam. Liq. 2
Toluene108-88-350 ppm192 mg/m³Repr. 2, STOT RE 2, Flam. Liq. 2
Acetato di etile141-78-6400 ppm1.461 mg/m³Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2
Metiletilchetone (MEK)78-93-3200 ppm600 mg/m³Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
Cicloesano110-82-7200 ppm694 mg/m³Flam. Liq. 1, Asp. Tox. 1

L'n-esano merita attenzione particolare: il suo metabolita tossico (acido 2,5-esandionico) causa polineuropatia periferica con danni irreversibili al sistema nervoso (la cosiddetta "paralisi da colla"), documentata in numerose epidemie occupazionali in calzaturifici italiani e internazionali a partire dagli anni '70. La gerarchia degli interventi ai sensi dell'art. 225 D.Lgs. 81/08 impone di valutare prioritariamente la sostituzione dei solventi contenenti n-esano con adesivi a base acqua o con miscele a basso contenuto di n-esano (tecnologia hot-melt o adesivi reattivi poliuretanici); solo quando la sostituzione non sia tecnicamente fattibile si procede con misure di contenimento dell'esposizione (aspirazione localizzata, cabine aspirate per l'incollaggio, ventilazione generale adeguata). Le vernici bicomponenti a base isocianati (MDI, HDI, IPDI) usate nel finissaggio presentano ulteriore rischio di sensibilizzazione respiratoria e richiedono valutazione separata.

Le aree di incollaggio con solventi infiammabili rientrano nelle zone classificate come ATEX ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo XI (artt. 287-297) e del D.Lgs. 22/02/2016 n. 29: la concentrazione di vapori di solvente nell'aria può raggiungere il limite inferiore di infiammabilità (LEL) e rendere necessaria la classificazione della zona, l'utilizzo di impianti e attrezzature di categoria ATEX, e la redazione del Documento sulla Protezione dalle Esplosioni (ATEX Document).

4. Rischio cancerogeno: cromo esavalente nel cuoio e coloranti azoici

La valutazione del rischio cancerogeno nei calzaturifici è disciplinata dal Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 233-245) e coinvolge principalmente due famiglie di agenti: il cromo esavalente [Cr(VI)] derivante dal cuoio e i coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene.

Il cromo esavalente nel cuoio è una problematica specifica del settore conciario-calzaturiero. Il cuoio viene comunemente conciato con sali di cromo trivalente [Cr(III)], che è relativamente innocuo. Tuttavia, per effetto di condizioni ossidanti (temperature di essiccatura eccessive, esposizione alla luce UV, pH basico) il Cr(III) può ossidarsi a Cr(VI), cancerogeno di categoria 1A (certi per l'uomo, causa accertata di tumore polmonare e sinusale, dermatiti allergiche da contatto). Il Regolamento UE 2014/1823 che modifica l'Allegato XVII REACH fissa il limite di 3 mg/kg di Cr(VI) negli articoli in cuoio a contatto con la pelle. Per i lavoratori dei calzaturifici l'esposizione avviene per:

I coloranti azoici utilizzati per tingere tomaie in tessuto, pelle scamosciata o sintetici possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene (benzidina, 4-aminobifenile, 2-naftilamina, 4-cloroanilina) classificate come cancerogeni di categoria 1A o 1B. L'Allegato XVII REACH vietava già l'uso di coloranti azoici che rilascino queste ammine in articoli a contatto con la pelle o la mucosa orale (punto 43 Allegato XVII REACH). Per i lavoratori che manipolano stoffe e accessori tinti con coloranti sconosciuti, la valutazione del rischio deve includere la richiesta di attestazione di conformità al fornitore.

Quando il rischio cancerogeno è identificato il datore di lavoro deve (artt. 235-245 D.Lgs. 81/08): adottare misure di sostituzione o riduzione dell'uso; istituire il registro degli esposti (art. 243, da conservare 40 anni e da comunicare all'INAIL); nominare obbligatoriamente il medico competente con protocollo sanitario specifico; tenere il documento di valutazione del rischio separato e dettagliato per gli agenti cancerogeni; comunicare all'organo di vigilanza e all'INAIL la lista degli esposti e il documento di valutazione.

5. Movimentazione manuale dei carichi: stoccaggio tomaie, suole, scarpe finite

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) è disciplinata dal Titolo VI D.Lgs. 81/08 (artt. 167-171) e dall'Allegato XXXIII (criteri per la valutazione dei rischi). In un calzaturificio le operazioni di MMC riguardano diversi flussi logistici interni che vanno valutati separatamente:

La valutazione con l'equazione NIOSH fornisce l'Indice di Sollevamento (IL) e l'Indice Composto (CI) per compiti multipli. Quando IL supera 1 il rischio è presente; sopra 3 il rischio è elevato e richiede intervento immediato. Le misure di prevenzione prioritarie sono: ausili meccanici (transpallet, carrelli elevatrici, sollevatori a ventosa per lastre di cuoio), ridistribuzione dei carichi in unità più piccole, rotazione delle mansioni per ridurre l'esposizione individuale, formazione specifica sulla tecnica di sollevamento sicura. Per il traino e la spinta di carrelli si applica il metodo Snook-Ciriello.

6. Rumore da presse, cucitrici industriali e martelli

I calzaturifici sono ambienti con livelli di rumore significativi, generati da diversi tipi di macchinari. La valutazione deve essere effettuata ai sensi del Titolo VIII Capo II D.Lgs. 81/08 (artt. 189-198) tramite misurazione strumentale secondo la norma UNI EN ISO 9612, in condizioni rappresentative della produzione normale.

Sorgente di rumoreLivello tipico (Lp)CaratteristicheMisure prioritarie
Presse idrauliche/pneumatiche per suola85-95 dB(A)Emissione impulsiva all'apertura della pressa e al ciclo pneumaticoSilenziatori sullo scarico pneumatico, pannelli fonoassorbenti, incapsulamento
Cucitrici industriali (point, Blake, Goodyear)80-88 dB(A)Rumore meccanico continuo dell'ago e del sistema di avanzamentoBasamenti antivibranti, incapsulamento parziale, manutenzione preventiva
Martelli automatici / inchiodatrici90-100 dB(A) con picchi impulsiviAlta impulsività (Lpicco spesso > 130 dB(C)), rischio ipoacusia rapidaDispositivi attenuatori, DPI uditivi ad alta SNR obbligatori, rotazione
Tranciatrici e fustelle87-95 dB(A)Impulsivo alla caduta del punzone, trasmissione strutturalePiano di lavoro antivibrante, riduttori di corsa, schermi acustici

I valori di azione previsti dal D.Lgs. 81/08 sono: inferiore Lex,8h = 80 dB(A) / Lpicco = 135 dB(C); superiore Lex,8h = 85 dB(A) / Lpicco = 137 dB(C); limite non superabile Lex,8h = 87 dB(A) / Lpicco = 140 dB(C). Nelle aree con presse e martelli il valore di azione superiore viene frequentemente superato, rendendo obbligatori: DPI uditivi con SNR adeguato a riportare l'esposizione effettiva sotto i limiti, sorveglianza sanitaria audiometrica periodica tramite medico competente, programma tecnico e organizzativo di riduzione dell'esposizione.

7. Microclima e polveri di cuoio: dermoconiosi e rinite professionale

Le polveri di cuoio rappresentano un rischio inalatorio specifico dei calzaturifici. Vengono generate nelle operazioni di taglio del cuoio, levigatura dei bordi, carteggiatura delle tomaie, cardatura della suola prima dell'incollaggio e bordatura. Le polveri di cuoio sono classificate in due frazioni granulometriche: la frazione inalabile (particelle con diametro aerodinamico fino a 100 µm) e la frazione respirabile (fino a 10 µm), che penetra nelle vie aeree inferiori.

Le patologie professionali documentate nei lavoratori esposti a polveri di cuoio includono:

Il microclima dei calzaturifici può essere sfavorevole per la presenza di presse calde, tunnel di essiccazione degli adesivi e macchine con motori. La valutazione del microclima va inclusa nel DVR ai sensi del Titolo VIII Capo I D.Lgs. 81/08 per i lavoratori alle presse e ai tunnel di polimerizzazione, dove l'esposizione a calore radiante è rilevante.

8. Ergonomia postazioni cucitrice/bordatrice: movimenti ripetitivi e metodo OCRA

Le postazioni di cucitura e bordatura sono le più critiche dal punto di vista ergonomico nei calzaturifici. L'operatore alla cucitrice industriale esegue in modo continuativo cicli lavorativi brevi (spesso 10-30 secondi) caratterizzati da: elevata frequenza di azioni tecniche degli arti superiori (guida della tomaia, azionamento del pedale, riposizionamento, taglio del filo); postura seduta con flessione del collo e del tronco in avanti; forza applicata per guidare il materiale rigido (cuoio spesso) attraverso la macchina; presenza di stereotipia (ripetizione dello stesso schema motorio per l'intera durata del turno).

Il metodo OCRA (Occupational Repetitive Actions) è il metodo standardizzato dalla norma UNI EN ISO 11228-3 per la valutazione del rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori. Il metodo calcola il Check-List OCRA Score e, nella versione analitica, l'Indice OCRA, che confronta le azioni tecniche reali con quelle di riferimento ponderando i fattori di rischio:

Quando il Check-List OCRA Score supera 14 (zona gialla, rischio lieve) o l'Indice OCRA supera 2,2 (zona rossa, rischio medio-elevato), il datore deve adottare misure: regolazione ergonomica del piano di lavoro in altezza e inclinazione; rotazione programmata tra postazioni con diversi schemi motori; pause attive di almeno 10 minuti ogni ora di lavoro ripetitivo; sorveglianza sanitaria per patologie muscoloscheletriche degli arti superiori (sindrome del tunnel carpale, tendinopatie della spalla, epicondilite laterale).

Documenti minimi per un calzaturificio — checklist sintetica

  • DVR con valutazione per reparto: rischio chimico, cancerogeno, rumore, MMC, ergonomia, microclima
  • Inventario prodotti chimici con SDS aggiornate e scheda di valutazione del rischio chimico
  • Valutazione del rischio cancerogeno (Cr(VI), coloranti azoici) e registro degli esposti
  • Valutazione strumentale del rumore (UNI EN ISO 9612) con mappatura dei livelli per postazione
  • Valutazione OCRA per le postazioni di cucitura, bordatura e orlatura
  • Valutazione MMC con metodo NIOSH per le operazioni di movimentazione carichi
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente (obbligatorio per rischio chimico e cancerogeno)
  • Attestati formazione lavoratori 16 ore (rischio alto per presenza solventi/cancerogeni)
  • Verbale di consegna DPI ai lavoratori per reparto, con formazione documentata
  • Protocollo sanitario del medico competente: spirometria, audiometria, biomonitoraggio solventi
  • Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/06) se utilizzo solventi > soglia
  • Registro manutenzioni aspiratori localizzati e impianti di ventilazione
  • Documento ATEX (protezione esplosioni) per aree con solventi infiammabili

9. DPI obbligatori per reparto

I Dispositivi di Protezione Individuale nei calzaturifici devono essere selezionati sulla base della valutazione dei rischi per mansione e conformi al Regolamento UE 2016/425 (DPI), con marcatura CE della categoria di rischio appropriata (I, II o III). La consegna va documentata con verbale firmato e accompagnata da formazione specifica.

Reparto / MansioneDPI obbligatoriNorma di riferimento
Taglio (tranciatrici, coltelli a nastro)Guanti antitaglio in acciaio o HPPE (cat. III), calzature S2 con puntale, occhiali di protezione per schizziGuanti UNI EN 388 (livello taglio D o E); calzature UNI EN ISO 20345
Incollaggio / applicazione adesivi a solventeMaschera a semivolto con cartuccia A2P2, guanti in nitrile o neoprene spessore ≥ 0,38 mm, occhiali a tenuta, grembiule impermeabileMaschera UNI EN 140 + filtro UNI EN 14387 tipo A2; guanti UNI EN 374
Finissaggio e verniciatura tomaieMaschera con filtro A2P2 (o A2B2P3 per isocianati), guanti nitrile, occhiali a tenuta, tuta monousoPer isocianati: filtro combinato B2P3 o ABEK2P3 UNI EN 14387
Presse (suola, tacco)DPI uditivi con SNR adeguato (cuffie o tappi), calzature S2 SRC, guanti meccanici cat. IIDPI uditivi UNI EN 352; calzature UNI EN ISO 20345
Taglio/levigatura cuoio (polveri)Mascherina filtrante FFP3 (per polveri contenenti Cr(VI) o cancerogene), occhiali, guanti in nitrileFFP3 UNI EN 149 (efficienza ≥ 99% per aerosol); obbligatoria per Cr(VI)
Magazzino / movimentazione carichiCalzature S2 SRC, guanti meccanici cat. II, cintura lombosacrale se indicata dalla sorveglianza sanitariaUNI EN ISO 20345; guanti UNI EN 388

Per le operazioni con agenti cancerogeni (Cr(VI), polveri di cuoio classificate) i DPI rientrano in categoria III (rischi gravi di morte o danni irreversibili alla salute) e richiedono procedura di certificazione CE con intervento di organismo notificato. La scelta del tipo di maschera e del filtro va validata verificando che l'esposizione effettiva con il DPI (calcolata sottraendo l'attenuazione SNR del dispositivo) sia inferiore al VLEP. I lavoratori vanno istruiti sull'uso corretto, sulla verifica dell'integrità del sigillo facciale (face-fit), sulla sostituzione periodica delle cartucce filtranti (prima della saturazione, o comunque ogni fine turno per le cartucce usate con solventi organici a concentrazione rilevante).

10. Sorveglianza sanitaria: spirometria, audiometria e biomonitoraggio

La sorveglianza sanitaria nei calzaturifici è obbligatoria (art. 41 D.Lgs. 81/08) per tutti i lavoratori esposti a rischi che superano i valori di azione previsti, e in ogni caso per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Il medico competente nomina il protocollo sanitario specifico per mansione e lo aggiorna annualmente o quando cambiano le condizioni di esposizione.

Il protocollo sanitario tipico per un calzaturificio comprende:

Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica al termine di ogni visita preventiva e periodica: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni (es. riduzione dell'esposizione ai solventi, limitazione del lavoro ripetitivo, utilizzo obbligatorio di DPI specifici), non idoneo temporaneo o permanente. Il giudizio va comunicato al datore di lavoro e al lavoratore. In caso di idoneità con limitazioni, il datore è tenuto a recepire le indicazioni nell'organizzazione del lavoro (rotazione, riduzione dell'orario al reparto di incollaggio, ecc.).

11. Sanzioni e ispezioni nei calzaturifici

I calzaturifici sono soggetti a controlli da parte di diversi organi di vigilanza: l'ASL/PSAL per la sicurezza sul lavoro; l'ARPA per le emissioni in atmosfera di solventi organici (COV) e gli scarichi idrici ai sensi del D.Lgs. 152/06; l'INL per i rapporti di lavoro; i VVF per le strutture soggette a prevenzione incendi (depositi di solventi infiammabili). L'INAIL riceve le comunicazioni del registro degli esposti a cancerogeni.

Le principali sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 per le violazioni più frequenti nei calzaturifici sono:

Le ispezioni PSAL nei calzaturifici sono spesso mirate e condotte in forma di campagna coordinata dal Ministero del Lavoro o dalla Regione, con particolare attenzione al rischio chimico da solventi (n-esano) e al rischio cancerogeno da Cr(VI), per via delle malattie professionali storicamente documentate nel settore. In presenza di superamento dei VLEP senza misure di protezione adeguate, l'organo di vigilanza può adottare il provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/08 per pericolo grave e imminente. In caso di malattia professionale accertata (polineuropatia da n-esano, adenocarcinoma del seno nasale) si aprono profili di responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche (artt. 589-590 c.p.) e responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

FAQ — Sicurezza calzaturifici e produzione calzatureFAQ

Il DVR è obbligatorio anche per un piccolo calzaturificio artigianale con due dipendenti?
Sì. L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi scatta dalla presenza di almeno un lavoratore subordinato o equiparato ai sensi dell'art. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08. In un calzaturificio artigianale con due dipendenti il DVR è obbligatorio e deve essere particolarmente accurato proprio perché le piccole produzioni artigianali spesso combinano in un unico spazio lavoratori esposti a solventi organici, rumore da macchinari, polveri di cuoio e movimentazione manuale di carichi. Il documento deve contenere: la valutazione del rischio chimico per ogni prodotto utilizzato (adesivi a base solvente, diluenti, vernici), la stima dell'esposizione a polveri e vapori, la valutazione del rumore da presse e cucitrici, la valutazione ergonomica delle postazioni di lavoro. Il DVR va firmato dal datore di lavoro, dall'RSPP (che nelle aziende artigiane fino a 30 lavoratori può coincidere con il titolare, previa frequenza del corso da 16 ore — rischio alto — ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) e, se nominato, dal medico competente.
Quali sono i valori limite di esposizione professionale per il n-esano nei calzaturifici?
L'n-esano (esano normale, CAS 110-54-3) è un solvente largamente impiegato negli adesivi a base solvente, nei diluenti e nei prodotti per la pulizia delle tomaie nei calzaturifici. È classificato come neurotossico (provoca polineuropatia periferica, la cosiddetta "paralisi da colla") e richiede attenzione particolare. Il Valore Limite di Esposizione Professionale (VLEP-TWA) italiano, stabilito dal D.Lgs. 81/08 Allegato XXXVIII (recependo la Direttiva 2017/164/UE), è di 72 mg/m³ — equivalente a 20 ppm — come media ponderata sulle 8 ore lavorative. L'ACGIH fissa il TLV-TWA a 50 ppm (176 mg/m³), ma la soglia italiana è più restrittiva. Il toluene, spesso associato all'n-esano nelle miscele di solventi, ha un VLEP-TWA di 50 ppm (192 mg/m³) secondo la normativa italiana. Quando la misurazione dell'esposizione supera i valori di azione, il datore deve adottare misure tecniche prioritarie (sostituzione del solvente con prodotti a base acqua o a bassa volatilità, aspirazione localizzata nei posti di incollaggio) e attivare la sorveglianza sanitaria con biomonitoraggio specifico (acido 2,5-esandionico urinario per l'n-esano, acido ippurico per il toluene).
Cos'è il cromo esavalente nei calzaturifici e quali obblighi impone il Regolamento REACH?
Il cromo esavalente [Cr(VI)] può essere presente nel cuoio conciato con sali di cromo trivalente se il processo di concia non è controllato correttamente o se il cuoio è sottoposto a processi ossidativi (essiccatura ad alta temperatura, esposizione alla luce). Il Cr(VI) è classificato come cancerogeno di categoria 1A (sicuramente cancerogeno per l'uomo) e allergene di contatto di categoria 1A. Il Regolamento CE 1907/2006 REACH, tramite il Regolamento UE 2014/1823 (che modifica l'Allegato XVII), vieta l'immissione sul mercato di articoli in cuoio che a contatto con la pelle rilascino Cr(VI) in concentrazioni superiori a 3 mg/kg (ppm). I lavoratori dei calzaturifici che maneggiano cuoio sono pertanto potenzialmente esposti sia per via cutanea (contatto diretto) sia per via inalatoria (polveri di cuoio). Il datore deve: ottenere dalle schede tecniche dei fornitori l'attestazione della conformità REACH del cuoio; valutare il rischio cancerogeno ai sensi del Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08; nominare il medico competente; adottare guanti protettivi idonei; tenere il registro degli esposti ai sensi dell'art. 243 D.Lgs. 81/08 e comunicarlo all'INAIL e all'organo di vigilanza.
Come si valuta il rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori nelle postazioni di cucitura?
Le postazioni di cucitrice e bordatrice nei calzaturifici comportano movimenti ripetitivi degli arti superiori che devono essere valutati con il metodo OCRA (Occupational Repetitive Actions) ai sensi del Titolo VI e dell'Allegato XXXIII D.Lgs. 81/08, in conformità con la norma UNI EN ISO 11228-3. Il metodo OCRA calcola l'indice di esposizione confrontando le azioni tecniche effettivamente compiute per ciclo lavorativo con i valori di riferimento che tengono conto di: frequenza delle azioni (tipicamente alta nelle lavorazioni di cucitura, con oltre 60-80 azioni/minuto), forza applicata, postura degli arti superiori (flessione del polso, pronazione/supinazione dell'avambraccio, abduzione della spalla), presenza di stereotipia (ripetizione dello stesso schema motorio per oltre il 50% del ciclo), fattori complementari (vibrazioni, pressioni di contatto, guanti inadeguati, microclima sfavorevole). Nelle lavorazioni di cucitura e bordatura il rischio OCRA supera frequentemente la soglia di azione (indice OCRA > 2,2), che obbliga il datore di lavoro ad adottare misure tecniche (rotazione delle mansioni, pause programmate ogni 30-60 minuti, regolazione ergonomica del piano di lavoro, pedivelle con corsa adeguata) e a attivare la sorveglianza sanitaria per patologie muscolo-scheletriche degli arti superiori (tendinopatie, sindrome del tunnel carpale, epicondilite).
Quali DPI sono obbligatori per gli addetti all'incollaggio nei calzaturifici?
Gli addetti alle operazioni di incollaggio e applicazione di adesivi a base solvente in un calzaturificio devono essere dotati di DPI specifici determinati dalla valutazione del rischio chimico ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 e dalle indicazioni delle Schede di Sicurezza (SDS) dei prodotti utilizzati. I DPI minimi indicati dalle SDS degli adesivi a base solvente (contenenti toluene, n-esano, acetato di etile, MEK) sono: (1) Protezione respiratoria — maschera a pieno facciale o semimaschera con cartuccia filtrante combinata A2P2 (tipo A per vapori organici con punto di ebollizione >65°C + tipo P2 per polveri/aerosol), conforme UNI EN 140/136 e filtri UNI EN 14387; la maschera va sostituita quando si percepisce l'odore del solvente attraverso la cartuccia; (2) Protezione delle mani — guanti in nitrile di spessore minimo 0,38 mm (resistenza alla permeazione categoria 6 per l'n-esano secondo UNI EN 374-1) o in neoprene; i guanti in lattice naturale sono inadeguati per la maggior parte dei solventi organici; (3) Protezione degli occhi — occhiali a tenuta per vapori chimici, conformi UNI EN 166 con marcatura "3" per liquidi; (4) Indumenti di protezione — grembiule impermeabile o indumento protettivo monouso in caso di rischio di schizzi. La postazione di lavoro deve essere dotata di aspirazione localizzata certificata e il locale deve avere ricambi d'aria adeguati.
Quali accertamenti sanitari devono essere effettuati sui lavoratori esposti a solventi e polveri di cuoio?
Il protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori dei calzaturifici esposti a solventi organici e polveri di cuoio deve includere accertamenti specifici per i rischi identificati nel DVR, definiti dal medico competente nominato ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 81/08. Per i lavoratori esposti a solventi organici (n-esano, toluene, acetato di etile): spirometria con curva flusso-volume (funzionalità respiratoria); esame neurologico clinico con valutazione della conduzione nervosa (elettroneurografia) per i lavoratori esposti a n-esano (neurotossico, causa polineuropatia); biomonitoraggio urinario: acido 2,5-esandionico per l'n-esano (valore BEI ACGIH: 0,4 mg/g creatinina), acido ippurico per il toluene (BEI: 1,6 g/g creatinina), acidi metilippurici per gli xileni; emocromo con formula leucocitaria; funzionalità epatica (transaminasi, gammaGT) per esposizioni a solventi clorurati o misti. Per i lavoratori esposti a polveri di cuoio: spirometria con broncodilatazione per diagnosticare precocemente bronchite professionale o BPCO da polveri; valutazione dermatologica (dermatite da contatto, sensibilizzazione al cromo); rinoscopia o valutazione ORL per rinite professionale e sindromi nasali. Per i lavoratori esposti a rumore: audiometria tonale con frequenze estese. Per gli esposti a Cr(VI): patch test e cromuria. Il registro degli esposti va aggiornato annualmente.
Quali sono le sanzioni per un calzaturificio che non rispetta gli obblighi sul rischio chimico?
Le violazioni in materia di rischio chimico da agenti chimici pericolosi nei calzaturifici sono sanzionate ai sensi del Titolo IX D.Lgs. 81/08 e comportano sanzioni penali a carico del datore di lavoro. Le principali violazioni e relative sanzioni sono: mancata valutazione del rischio chimico (art. 223) — arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro; mancata adozione delle misure preventive e protettive (art. 224) — arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro; mancata sostituzione di un agente chimico pericoloso con uno meno pericoloso dove tecnicamente fattibile (art. 225) — la stessa pena; violazione degli obblighi in materia di agenti cancerogeni e mutageni (Titolo IX Capo II, artt. 235-245, applicabili per il Cr(VI) e i coloranti azoici) — arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 5.100 a 11.000 euro; mancata tenuta del registro degli esposti ad agenti cancerogeni (art. 243) — ammenda da 2.192 a 4.384 euro. Per la mancata comunicazione all'INAIL del registro degli esposti si aggiunge una sanzione amministrativa. L'ISPELS/INAIL e le ASL/PSAL effettuano ispezioni mirate nei settori con rischio chimico elevato, come calzaturifici, concerie e tintorie. La prescrizione ex D.Lgs. 758/94 consente la regolarizzazione entro i termini indicati dall'organo ispettivo. In presenza di malattie professionali riconosciute (polineuropatia da n-esano, mesotelioma, dermatite da Cr) si aggiungono i profili di responsabilità civile e penale per lesioni colpose.

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 36-37, 40-41, 55, Titoli VI, VIII, IX Capi I e II, artt. 189-198, 223-245)
  • D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — Norme in materia ambientale (Codice Ambiente) — disciplina degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera dei reflui di produzione calzaturiera
  • Regolamento CE 1907/2006 (REACH) — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche; Allegato XVII (restrizioni) per il cromo esavalente nel cuoio
  • Regolamento UE 2014/1823 — Modifica Allegato XVII REACH: divieto di cuoio con Cr(VI) > 3 mg/kg in articoli a contatto con la pelle
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose (n-esano, toluene, Cr(VI), coloranti azoici)
  • Direttiva 2017/164/UE — Quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale (VLEP-TWA per n-esano: 20 ppm / 72 mg/m³; toluene: 50 ppm)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08
  • UNI EN ISO 11228-3:2007 — Ergonomia — Movimentazione manuale — Parte 3: movimenti ripetitivi a basso carico (base del metodo OCRA per valutazione arti superiori)
  • UNI EN 689:2019 — Esposizione nei luoghi di lavoro — Misurazione dell'esposizione per inalazione ad agenti chimici
  • UNI EN ISO 9612:2011 — Acustica, determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro
  • ACGIH TLVs and BEIs 2025 — Threshold Limit Values per n-esano, toluene, Cr(VI); BEI per acido 2,5-esandionico urinario
  • INAIL — Profilo di rischio calzaturieri (settore concia e calzature); linee guida biomonitoraggio solventi aromatici e alifatici
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 artt. 235-245 — Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (applicabili a Cr(VI) e coloranti azoici)
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XXXVIII — Valori limite di esposizione professionale per agenti chimici (recepisce Direttive UE OEL)

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura produttiva, dalle materie prime utilizzate, dalle mansioni presenti e dalla normativa vigente. DVR, valutazione del rischio chimico e cancerogeno, registro degli esposti e sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso concreto da professionisti abilitati. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo calzaturificio e supportiamo la gestione documentale.

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