Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Guida completa · 2026

Sicurezza Aziende Florovivaistiche: Guida Completa 2026

Obblighi di sicurezza sul lavoro per le aziende florovivaistiche e di produzione fiori e piante ornamentali: DVR specifico per fitofarmaci e microclima serre, patentino obbligatorio, DPI, formazione e sorveglianza sanitaria. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le aziende florovivaistiche — serre di produzione fiori recisi, vivai di piante ornamentali, produttori di bulbi e piante in vaso — sono soggette al D.Lgs. 81/08 per la sicurezza sul lavoro, al D.Lgs. 150/2012 per l'uso sostenibile dei fitofarmaci e al D.Lgs. 152/2006per la gestione ambientale dei residui. I rischi principali sono: l'esposizione chimica a fitofarmaci (inclusi organofosforici e fungicidi sistemici), il microclima nelle serre con stress termico nei mesi estivi, il rischio biologico da allergeni pollinici e agenti del substrato, la movimentazione manuale di vassoi e vasi, e i rischi da macchinari di trapianto e confezionamento. Il patentino fitofarmaci e il registro dei trattamenti sono obbligatori per ogni operatore che acquista o utilizza prodotti professionali.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 150/2012, D.Lgs. 152/2006

Le aziende florovivaistiche operano all'intersezione di tre corpi normativi principali che si sovrappongono e si integrano: la sicurezza sul lavoro, la disciplina dei prodotti fitosanitari e la tutela ambientale.

Il pilastro della sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a qualsiasi datore di lavoro con dipendenti, incluse le aziende agricole e florovivaistiche. Il D.Lgs. 81/08 impone: la valutazione di tutti i rischi (art. 28 DVR), l'adozione delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, la nomina delle figure della prevenzione (RSPP, RLS, addetti antincendio e primo soccorso, medico competente), la formazione obbligatoria dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria per i rischi che la richiedono. I Titoli specificamente rilevanti per il florovivaismo sono: il Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi), il Titolo VIII Capo I (microclima e condizioni ambientali nelle serre), il Titolo IX (agenti chimici pericolosi — fitofarmaci) e il Titolo X (agenti biologici — allergeni pollinici, agenti del suolo).

Sul versante dei prodotti fitosanitari, il quadro normativo è definito dal D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150, che ha recepito la Direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e dal Reg. UE 1107/2009relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Il D.Lgs. 150/2012 impone:

Sul versante ambientale, il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152(Codice dell'Ambiente) disciplina la gestione dei rifiuti fitosanitari e dei relativi imballaggi, lo scarico delle acque di risciacquo delle irroratrici nei corpi idrici e le autorizzazioni necessarie per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari in quantitativi superiori alle soglie indicate. Le serre con sistemi di fertirrigazione a ciclo chiuso sono soggette a specifiche norme regionali sullo scarico dei reflui ricchi di fertilizzanti.

2. Tipologie di aziende florovivaistiche e profili di rischio

Il comparto florovivaistico italiano comprende realtà produttive molto eterogenee, con profili di rischio differenti in funzione della tipologia produttiva, delle colture e dei processi impiegati. Una corretta redazione del DVR richiede di identificare preliminarmente la tipologia aziendale e le attività concretamente svolte.

Le principali tipologie di aziende florovivaistiche sono:

Il codice ATECO di riferimento per le aziende florovivaistiche è generalmente il 01.19.20 (floricoltura) o il 01.30.00(coltivazione di piante non destinate all'alimentazione, incluse piante ornamentali e vivai). La classificazione ATECO influenza il contratto collettivo applicabile (generalmente il CCNL per i lavoratori agricoli e florovivaisti) e il livello di rischio per la formazione obbligatoria.

3. Rischi specifici: fitofarmaci, microclima, biologico, MMC, macchinari

Le aziende florovivaistiche presentano una combinazione di rischi professionali che richiede una valutazione approfondita e specifica nel DVR. I principali rischi da analizzare sono:

4. DVR specifico per il florovivaismo: valutazione rischi stagionali e annuali

Il Documento di Valutazione dei Rischi per una azienda florovivaistica ha caratteristiche peculiari rispetto ad altri settori produttivi: molti rischi variano significativamente con le stagioni (il rischio da stress termico è massimo in estate, il rischio da fitofarmaci è correlato ai cicli produttivi), e le attività possono cambiare radicalmente da un ciclo produttivo all'altro (cambio delle colture, nuovi prodotti fitosanitari, nuove attrezzature).

Le sezioni obbligatorie del DVR per un'azienda florovivaistica comprendono:

Il DVR deve essere aggiornato almeno annualmente o ogni volta che cambiano le colture, si introducono nuovi prodotti fitosanitari, si acquistano nuove attrezzature o varia significativamente il numero e la composizione del personale. La stagionalità del settore impone di considerare nel DVR anche i rischi specifici dei periodi di punta produttiva (primavera per la produzione di piante da fiore, autunno-inverno per alcune produzioni in serra), nei quali il numero di lavoratori temporanei aumenta significativamente.

5. Fitofarmaci: classificazione, schede SDS, obbligo patentino, registro trattamenti

La gestione sicura dei prodotti fitosanitari nelle aziende florovivaistiche richiede il rispetto di un sistema di obblighi che si ramifica su tre livelli: la valutazione del rischio chimico nel DVR, le abilitazioni degli operatori e la documentazione dei trattamenti.

Classificazione dei prodotti e schede SDS: i prodotti fitosanitari sono classificati ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008) con pittogrammi di pericolo, frasi di pericolo (H) e consigli di prudenza (P). I prodotti utilizzati nel florovivaismo includono:

Per ogni prodotto fitosanitario utilizzato in azienda deve essere presente la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) aggiornata nel formato a 16 sezioni previsto dal Regolamento REACH (CE 1907/2006). La SDS è la base documentale obbligatoria per la valutazione del rischio chimico nel DVR e per la scelta dei DPI. Il datore di lavoro deve assicurarsi che le SDS siano accessibili ai lavoratori e al medico competente.

Obbligo di patentino (certificato di abilitazione): il D.Lgs. 150/2012 impone che ogni operatore che acquisti o utilizzi professionalmente prodotti fitosanitari per uso professionale sia in possesso del certificato di abilitazione. Il corso abilitante ha una durata minima di 25 ore (per il primo rilascio) e tratta: normativa fitosanitaria e ambientale, biologia degli organismi nocivi e strategie di difesa integrata, rischi per la salute e l'ambiente, DPI specifici per i trattamenti, corretta gestione degli imballaggi vuoti. L'esame finale avviene davanti a una commissione nominata dalla Regione. Il certificato ha validità di 5 anni, al termine dei quali il rinnovo richiede un corso di aggiornamento di almeno 12 ore.

Registro dei trattamenti fitosanitari: il D.Lgs. 150/2012 impone agli utilizzatori professionali la tenuta di un registro che deve essere aggiornato entro 30 giorni da ogni trattamento con: data, coltura o area trattata, nome commerciale e numero di autorizzazione ministeriale del prodotto, dose impiegata per unità di superficie, superficie trattata in ettari o metri quadri, condizioni meteorologiche al momento del trattamento, nome e firma dell'operatore. Il registro deve essere conservato per almeno 3 anni dalla data dell'ultimo trattamento registrato e messo a disposizione in caso di ispezione del Servizio Fitosanitario Regionale.

6. DPI per fitofarmaci: tute integrali, guanti, maschere con filtri idonei

La scelta dei Dispositivi di Protezione Individualeper le operazioni con fitofarmaci deve essere coerente con la valutazione del rischio chimico nel DVR, con le indicazioni dell'etichetta del prodotto e della scheda SDS. I DPI per i fitofarmaci rientrano tutti nella categoria III (massimo rischio), essendo destinati a proteggere da rischi mortali o di lesioni irreversibili.

Il datore di lavoro deve documentare la consegna dei DPI con verbale firmato da ogni lavoratore, assicurare la manutenzione e la sostituzione periodica (le semimaschere con i filtri usati vanno sostituite secondo le indicazioni del produttore o quando si percepisce odore del prodotto all'interno della maschera), e formare i lavoratori al corretto uso e conservazione.

7. Microclima serre: rischio stress termico, ventilazione, pause, idratazione

Il microclima nelle serre di produzione florovivaistica rappresenta uno dei rischi più rilevanti e spesso sottovalutati del settore. Le serre sono progettate per mantenere condizioni termiche ottimali per le colture, che tuttavia non coincidono con le condizioni ideali per i lavoratori. Nei mesi estivi (giugno-settembre), le serre non raffrescate raggiungono temperature di 38-45 °C con umidità relativa del 70-95%.

Il rischio da stress termico è disciplinato dal Titolo VIII Capo I del D.Lgs. 81/08 (microclima) e deve essere valutato nel DVR con riferimento all'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature — norma ISO 7933 e UNI EN 27243), che integra i quattro parametri principali del microclima: temperatura dell'aria, umidità, irraggiamento solare e velocità dell'aria. Il WBGT va confrontato con i valori limite raccomandati dall'ACGIH in funzione del carico metabolico della mansione (leggero, medio, pesante, molto pesante).

Le misure di prevenzione collettive per il microclima nelle serre comprendono:

Le misure di protezione individuale contro il rischio termico comprendono:

8. Impianti di irrigazione e fertirrigazione: rischi elettrico, chimico, scivolamento

Gli impianti di irrigazione e fertirrigazione delle serre florovivaistiche presentano rischi specifici che devono essere valutati nel DVR: il rischio elettrico, il rischio chimico da fertilizzanti e il rischio di scivolamento.

Rischio elettrico: le serre sono ambienti con alto contenuto di umidità (umidità relativa 70-95%), presenza di acqua di irrigazione, pavimenti bagnati e attrezzature elettriche (pompe, centraline di dosaggio, ventilatori, riscaldamento). Questi fattori aumentano significativamente il rischio di folgorazione. Gli obblighi del datore di lavoro comprendono: verifica periodica dell'impianto elettrico da parte di tecnico abilitato (art. 86 D.Lgs. 81/08); utilizzo di apparecchiature elettriche con grado di protezione adeguato all'ambiente (IP55 o superiore per ambienti con getti d'acqua); installazione di interruttori differenziali ad alta sensibilità (30 mA) su tutti i circuiti; cavi elettrici adeguatamente protetti dalla presenza di acqua e dall'aggressività chimica dei fertilizzanti.

Rischio chimico da fertilizzanti: i sistemi di fertirrigazione gestiscono fertilizzanti liquidi concentrati (nitrato di ammonio, acido nitrico, acido fosforico, microelementi in soluzione acida) che sono classificati come corrosivi o irritanti. I rischi principali sono: contatto cutaneo durante la preparazione delle soluzioni madre (irritazione o causticazione); inalazione di vapori acidi (acido nitrico, acido fosforico) durante il rabbocco dei serbatoi; contatto oculare durante la manipolazione. I DPI necessari per le operazioni di preparazione e rabbocco delle soluzioni fertilizzanti concentrare comprendono: guanti in nitrile o neoprene resistenti agli acidi, occhiali di protezione o visiera, grembiule impermeabile, in caso di vapori acidi semimaschera con filtro per vapori inorganici acidi (filtro E o BE). Le SDS dei fertilizzanti concentrati devono essere disponibili e le procedure di sicurezza scritte.

Rischio di scivolamento: i pavimenti delle serre sono quasi sempre bagnati per effetto della fertirrigazione, dei vasi che trasudano acqua, delle nebulizzazioni. Il rischio di scivolamento e caduta a livello è elevato. Le misure preventive comprendono: pavimentazione con finitura antiscivolo o grigliatura drenante; calzature con suola antiscivolo (norma EN ISO 20347, codice SRA o SRB); illuminazione adeguata dei percorsi interni alle serre; segnaletica di avvertimento nelle aree con pavimenti particolarmente scivolosi; manutenzione regolare dei sistemi di drenaggio per evitare ristagni.

Rischio chimico da disinfettanti per le acque: alcuni impianti di fertirrigazione a ciclo chiuso utilizzano acido peracetico, cloro o altri biocidi per la disinfezione delle acque di ricircolo. Questi prodotti sono classificati come irritanti o corrosivi e richiedono DPI specifici per le operazioni di dosaggio e manutenzione dell'impianto (guanti in nitrile, occhiali, maschera per vapori ossidanti se necessario).

9. Formazione specifica per operatori florovivaistici

Il personale delle aziende florovivaistiche deve ricevere formazione obbligatoria su più fronti, documentata con attestati conservati in azienda e disponibili in caso di ispezione.

Formazione D.Lgs. 81/08: le aziende florovivaistiche rientrano generalmente nella classificazione di rischio medio(ATECO 01.19.20 e 01.30.00). L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede per i lavoratori 12 ore di formazione: 4 ore di formazione generale (obblighi del datore di lavoro, diritti del lavoratore, figure della prevenzione, segnaletica, emergenze) + 8 ore di formazione specifica sui rischi del settore (rischio chimico fitofarmaci, microclima serre, rischio biologico, MMC, macchinari). Aggiornamento periodico: 6 ore ogni 5 anni. I preposti ricevono un modulo aggiuntivo di 8 ore. Per i dirigenti è previsto un corso specifico di 16 ore.

Patentino fitofarmaci: il D.Lgs. 150/2012 impone il corso abilitante di almeno 25 ore (primo rilascio) o 12 ore (rinnovo quinquennale) per tutti gli operatori che acquistano o utilizzano prodotti fitosanitari professionali. I contenuti minimi del corso comprendono: normativa fitosanitaria europea e nazionale, biologia degli organismi nocivi e strategie di difesa integrata obbligatoria, classificazione e rischi dei prodotti fitosanitari, DPI specifici per i trattamenti (tute, guanti, maschere), corretta preparazione della miscela e gestione degli imballaggi vuoti, rispetto dei tempi di rientro e degli intervalli di sicurezza.

Formazione specifica sui rischi del florovivaismo: oltre alla formazione generale obbligatoria, il datore di lavoro deve assicurare l'addestramento specifico per le attrezzature di lavoro utilizzate in azienda (art. 73 D.Lgs. 81/08):

Formazione primo soccorso e antincendio: le aziende florovivaistiche con personale che lavora con prodotti chimici (fitofarmaci, fertilizzanti concentrati) rientrano generalmente nel Gruppo B del D.M. 388/2003 (primo soccorso, 12 ore + aggiornamento triennale). La formazione antincendio è obbligatoria per i lavoratori designati; il livello dipende dalla classificazione del rischio incendio del sito (deposito di fitofarmaci, carburanti per le macchine, substrati secchi facilmente infiammabili).

Formazione sul microclima e stress termico: i lavoratori stagionali assunti per la stagione estiva devono ricevere, prima dell'inizio dell'attività in serra, un'informazione specifica sui rischi del microclima, sui sintomi dello stress termico e sulle misure di prevenzione da adottare (idratazione, pause, segnalazione dei sintomi).

10. Sorveglianza sanitaria: medico competente, spirometria, emocromo, colinesterasi

Nelle aziende florovivaistiche la sorveglianza sanitaria del medico competente è quasi sempre obbligatoria, data la presenza di rischi che il D.Lgs. 81/08 assoggetta espressamente alla sorveglianza: il rischio chimico da fitofarmaci (artt. 229 e 242), il rischio biologico (art. 279), e il microclima nelle serre (valutazione idoneità in relazione al rischio termico). Il medico competente, nominato ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 81/08, elabora il protocollo sanitario sulla base del DVR aziendale.

Il protocollo sanitario tipico per un'azienda florovivaistica comprende:

11. Sanzioni e ispezioni nelle aziende florovivaistiche

Le aziende florovivaistiche sono soggette a ispezioni di diversi organi di vigilanza: lo SPISAL/PSAL(Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro, dipendente dalla ASL) e l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) verificano la sicurezza sul lavoro e la regolarita dei rapporti di lavoro. Il Servizio Fitosanitario Regionalecontrolla la detenzione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, le abilitazioni degli operatori e la tenuta del registro dei trattamenti. L'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) puo verificare la gestione dei rifiuti fitosanitari e degli scarichi idrici.

ViolazioneRiferimento normativoSanzione indicativa
Mancata redazione del DVRArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto 3–6 mesi o ammenda 3.071–7.862 €
Mancata nomina RSPPArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto 3–6 mesi o ammenda 2.500–6.400 €
Mancata formazione lavoratori (D.Lgs. 81/08)Art. 55 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 8 mesi o ammenda fino a 5.700 € per lavoratore
Mancata sorveglianza sanitaria obbligatoriaArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto 2–4 mesi o ammenda fino a 5.200 €
Mancata consegna DPI ai lavoratoriArt. 55 D.Lgs. 81/08Arresto 2–4 mesi o ammenda 1.200–5.200 €
Uso fitofarmaci senza patentino (certificato di abilitazione)Art. 24 D.Lgs. 150/2012Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 €
Mancata tenuta o tenuta irregolare del registro dei trattamentiArt. 24 D.Lgs. 150/2012Sanzione amministrativa da 250 a 1.500 €
Mancata valutazione rischio chimico fitofarmaci nel DVRArtt. 223, 229 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 12 mesi o ammenda fino a 6.400 €
Uso di macchine non conformi (senza CE o non manutenute)Art. 87 D.Lgs. 81/08 + D.Lgs. 17/2010Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a 6.400 €

In caso di infortunio grave (avvelenamento da fitofarmaci, colpo di calore con conseguenze gravi, infortuni da macchinari) si applicano le fattispecie penali degli artt. 589-590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro). Il D.Lgs. 758/1994 consente la regolarizzazione delle violazioni di natura tecnica attraverso le prescrizioni degli organi di vigilanza, con riduzione dell'ammenda a un quarto se la violazione viene eliminata entro il termine prescritto.

Checklist adempimenti sicurezza per aziende florovivaistiche

  • DVR redatto con sezioni specifiche: rischio chimico fitofarmaci, microclima serre, biologico (allergeni, tetano), MMC, macchinari, impianti irrigazione
  • Registro dei trattamenti fitosanitari istituito e aggiornato entro 30 giorni da ogni trattamento (D.Lgs. 150/2012)
  • Patentino fitofarmaci valido per tutti gli operatori che acquistano o applicano prodotti professionali
  • Schede Dati di Sicurezza (SDS) aggiornate raccolte per tutti i fitofarmaci e fertilizzanti concentrati presenti in azienda
  • Nomina RSPP (datore con corso adeguato o professionista esterno) e designazione RLS
  • Nomina medico competente e protocollo sanitario attivato (spirometria, colinesterasi, emocromo, visita periodica)
  • DPI specifici forniti con verbale firmato: tuta chimica categoria III, guanti nitrile/neoprene EN 374, maschera A2P3, occhiali, stivali impermeabili
  • Attestati formazione D.Lgs. 81/08 (rischio medio, 12 ore) per tutti i lavoratori + aggiornamento 6h/5 anni
  • Attestati formazione patentino fitofarmaci per gli operatori abilitati
  • Verifica conformita macchine (CE, dichiarazione conformita, manuale italiano, manutenzione registrata)
  • Impianto elettrico delle serre verificato e conforme (grado di protezione adeguato all ambiente umido, differenziali 30 mA)
  • Vaccinazione antitetanica verificata e aggiornata per i lavoratori esposti al contatto con il suolo
  • Procedure scritte per la gestione delle emergenze: contaminazione da fitofarmaci, stress termico, incidente elettrico
  • Formazione specifica sul microclima e stress termico per i lavoratori stagionali prima dell inizio della stagione

FAQ — Sicurezza aziende florovivaistiche e produzione fiori e pianteFAQ

Un'azienda florovivaistica con lavoratori stagionali deve redigere il DVR?
Sì. L'obbligo di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) scatta dalla presenza di anche un solo lavoratore dipendente o equiparato, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08. Nelle aziende florovivaistiche rientrano in questa categoria i dipendenti a tempo indeterminato e determinato, i lavoratori stagionali assunti nei periodi di punta (primavera e autunno), i lavoratori agricoli ingaggiati attraverso i contratti previsti dal CCNL di settore e, in molti casi, i lavoratori somministrati tramite agenzia. Il DVR di un'azienda florovivaistica deve analizzare specificamente: il rischio chimico da fitofarmaci (Titolo IX D.Lgs. 81/08), il rischio biologico da allergeni pollinici e agenti presenti nel substrato (Titolo X), il microclima nelle serre (rischio stress termico), la movimentazione manuale di vassoi, vasi e piante, i rischi da macchinari di trapianto e confezionamento. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che cambiano significativamente le attività produttive, le colture, i prodotti fitosanitari utilizzati o il numero di dipendenti.
Il patentino per i fitofarmaci è obbligatorio per tutti gli operatori delle serre?
Il D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150, che ha recepito la Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, impone il possesso del certificato di abilitazione (patentino) a chiunque acquisti o utilizzi professionalmente prodotti fitosanitari classificati per uso professionale. Nelle aziende florovivaistiche sono quindi tenuti al patentino: il titolare o il responsabile che acquista i prodotti fitosanitari; ogni lavoratore che effettua i trattamenti in serra o in campo aperto; i tecnici che svolgono consulenza sull'uso dei prodotti. Il patentino si ottiene frequentando un corso abilitante di almeno 25 ore (primo rilascio) o 12 ore (rinnovo quinquennale) presso enti autorizzati dalla Regione e superando l'esame finale. Lavoratori che svolgono solo operazioni di trapianto o raccolta senza mai maneggiare prodotti fitosanitari possono non essere soggetti all'obbligo, ma devono comunque ricevere informazione e formazione sui rischi legati ai trattamenti effettuati in azienda (rispetto dei tempi di rientro in parcelle trattate, uso dei DPI in caso di contatto accidentale).
Quali DPI sono obbligatori per la distribuzione di fungicidi nelle serre di fiori recisi?
I DPI obbligatori per i trattamenti fungicidi in serra dipendono dalla classificazione del prodotto riportata in etichetta e nella scheda di dati di sicurezza (SDS). Per la maggior parte dei fungicidi utilizzati nella produzione di fiori recisi, i DPI tipicamente richiesti sono: tuta protettiva chimica monouso di categoria III (tipo 4 per spruzzi o tipo 6 per nebbie leggere), da smaltire o lavare separatamente dopo ogni uso; guanti resistenti agli agenti chimici in nitrile spesso (spessore minimo 0,38 mm, norma EN 374) o neoprene; stivali impermeabili o calzature protettive; protezione oculare (occhiali a mascherina o visiera piena, norma EN 166); protezione respiratoria con semimaschera e filtro combinato particelle-vapori organici (classe A2P3) per i prodotti che emettono vapori. In serra chiusa, dove la concentrazione di vapori dei formulati tende ad accumularsi, la protezione respiratoria è sempre necessaria, indipendentemente dalla classificazione del prodotto. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i DPI gratuitamente, ad assicurarne la manutenzione e la sostituzione periodica, e a formare i lavoratori al loro corretto utilizzo (art. 77 D.Lgs. 81/08).
Come si gestisce il rischio stress termico per i lavoratori delle serre nei mesi estivi?
La valutazione del rischio da stress termico nelle serre nei mesi estivi deve essere inclusa nel DVR ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08. Le serre di produzione raggiungono temperature di 35-45 gradi Celsius durante i mesi estivi, con umidità relativa elevata che riduce la capacità di termoregolazione dell'organismo. Le misure di prevenzione obbligatorie e raccomandate comprendono: ventilazione meccanica o naturale adeguata (apertura di colmi, finestre laterali, ventilatori); ombreggiatura esterna sulle superfici vetrate o plasticate; organizzazione del lavoro con limitazione delle attività fisicamente impegnative nelle ore di massima temperatura (11.00-15.00) e spostamento nelle ore più fresche; fornitura di acqua potabile fresca in quantità sufficiente (almeno 500 ml per ora di lavoro in condizioni di caldo); pause in ambienti freschi o all'ombra con frequenza adeguata (almeno ogni 45-60 minuti di lavoro continuo in condizioni di caldo); formazione del personale al riconoscimento dei sintomi precoci di stress termico (cefalea, vertigini, confusione, cessazione della sudorazione). Nei periodi di allerta calore (protocollo del Ministero della Salute), il datore di lavoro deve adottare misure organizzative aggiuntive. Il medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, può individuare lavoratori con maggiore vulnerabilità al caldo (anziani, persone con patologie cardiovascolari o che assumono farmaci che alterano la termoregolazione) da tutelare con misure specifiche.
Quali sono le sanzioni per uso di fitofarmaci senza registro dei trattamenti nelle aziende florovivaistiche?
Le sanzioni per la mancata tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari sono disciplinate dal D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150. Il registro dei trattamenti è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, compresi i florovivaisti; deve essere compilato entro 30 giorni dalla data di ogni trattamento con: data del trattamento, coltura o superficie trattata, nome commerciale e numero di autorizzazione del prodotto utilizzato, dose impiegata, superficie trattata, condizioni meteorologiche, nome dell'operatore. Il registro deve essere conservato per almeno 3 anni e disponibile in caso di ispezione del Servizio Fitosanitario Regionale o dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. La mancata tenuta o la tenuta irregolare del registro comporta una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ciascuna violazione. Ulteriori sanzioni possono derivare dal D.Lgs. 81/08 se la mancata documentazione dei trattamenti si riflette in una inadeguata valutazione del rischio chimico nel DVR (esposizione dei lavoratori non documentata). La vigilanza è esercitata congiuntamente dal Servizio Fitosanitario Regionale per gli aspetti fitosanitari e dallo SPISAL o dall'INL per gli aspetti della sicurezza sul lavoro.

14. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza: art. 28 (DVR), Titolo VI (MMC), Titolo VIII Capo I (microclima), Titolo IX (agenti chimici fitofarmaci), Titolo X (agenti biologici), art. 77 (DPI)
  • D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150 — Attuazione Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi (patentino fitofarmaci, registro trattamenti, obbligo formazione)
  • Regolamento UE 15 gennaio 2009 n. 1107 — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (classificazione, etichettatura, condizioni di autorizzazione)
  • D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice Ambiente) — gestione rifiuti fitosanitari, acque di risciacquo irroratrici, imballaggi vuoti
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose (fitofarmaci)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08 (settore agricoltura: rischio medio, 12 ore)
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Abilitazioni per attrezzature di lavoro (trattori agricoli, piattaforme elevabili, gru per autocarro)
  • D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 — Attuazione Direttiva Macchine 2006/42/CE (macchinari trapianto, confezionamento, serre automatizzate)
  • INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio chimico in agricoltura: fitofarmaci, metodi di valutazione e monitoraggio biologico (pubblicazione tecnica)
  • Ministero della Salute — Linee guida uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: tempi di rientro, etichettatura, DPI (circolari e note operative)

Disclaimer. Questa guida ha finalita informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a una azienda florovivaistica dipendono dalle colture coltivate, dai prodotti fitosanitari utilizzati, dalle attrezzature presenti, dal numero e dalla tipologia dei lavoratori e dalla normativa vigente, incluse le disposizioni regionali in materia di patentino fitofarmaci, gestione delle acque di irrigazione e autorizzazioni allo stoccaggio. DVR, registro dei trattamenti e programma di sorveglianza sanitaria devono essere adattati al caso specifico con il supporto di professionisti abilitati.

Vuoi impostare la sicurezza nella tua azienda florovivaistica?

Supportiamo la gestione documentale e formativa per aziende florovivaistiche, serre di produzione fiori e piante ornamentali, adattata alle specificita del settore.