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Sicurezza in Serre, Floricoltura e Orticoltura: Guida 2026

Obblighi di sicurezza per lavoratori in serre, aziende florovivaistiche e orticole: DVR agricolo, rischi da fitofarmaci, DPI specifici, patentino fitosanitario e sorveglianza sanitaria aggiornati al 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le aziende che operano in serre, floricoltura e orticoltura sono soggette al D.Lgs. 81/08 e al D.Lgs. 150/2012 sui prodotti fitosanitari. Gli obblighi principali comprendono la redazione del DVR agricolo con valutazione specifica del rischio chimico da fitofarmaci, la dotazione di DPI idonei (guanti in nitrile, maschere FFP3, tute monouso, occhiali), la formazione abilitanteper l'uso dei pesticidi e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti.

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Normativa applicabile

L'attività in serre, floricoltura e orticoltura è soggetta a un quadro normativo articolato che comprende:

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza)— disciplina gli obblighi generali del datore di lavoro agricolo: DVR, formazione, informazione, fornitura dei DPI, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze. Le norme specifiche sugli agenti chimici pericolosi (artt. 221–232) si applicano integralmente all'uso di fitofarmaci.
  • D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 150— recepisce la Direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Introduce obblighi di formazione obbligatoria per utilizzatori, distributori e consulenti, l'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari a uso professionale e la tenuta del registro dei trattamenti.
  • Regolamento UE 1107/2009— regolamenta l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, stabilisce le condizioni di autorizzazione e disciplina le sostanze attive consentite.
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011— definisce i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione per l'uso, la vendita e la consulenza relativa ai prodotti fitosanitari (aggiornato dal D.Lgs. 150/2012).

Rischi specifici nelle serre

L'ambiente di lavoro in serra e nelle produzioni florovivaistiche presenta una combinazione di rischi che richiede una valutazione approfondita:

  • Stress termico e calore — le serre raggiungono temperature elevate, specialmente nei mesi estivi. Il rischio di colpo di calore è concreto per i lavoratori che operano per ore continuative in ambienti con scarsa ventilazione naturale. La valutazione deve considerare temperatura, umidità relativa, irraggiamento e carico di lavoro fisico.
  • Esposizione a fitofarmaci (agenti chimici pericolosi) — i prodotti fitosanitari possono essere assorbiti per via cutanea, inalatoria e, più raramente, orale durante i trattamenti e il rientro in parcelle trattate. Insetticidi, fungicidi ed erbicidi rientrano nelle classi di pericolo del Regolamento CLP e impongono la valutazione del rischio chimico ai sensi degli artt. 221–229 D.Lgs. 81/08.
  • Movimentazione manuale di carichi (MMC) — il trapianto, il rinvaso, il trasporto di cassette, vasi e piante comportano sollevamenti e posture incongrue. Il rischio muscoloscheletrico va valutato con metodi validati (NIOSH, OCRA per gli arti superiori).
  • Rischio da tagli e punture — potatura, trapianto e lavorazioni con attrezzi taglienti (forbici, coltelli, cesoie) espongono le mani a lacerazioni. Spesso sono presenti anche spine o parti vegetali appuntite.
  • Posture incongrue ed ergonomia — le operazioni di trapianto e raccolta richiedono frequentemente posture in flessione prolungata del tronco, inginocchiamento e lavoro a braccia alzate, con rischio di patologie muscoloscheletriche croniche.
  • Accumulo di CO2 e gas — nelle serre chiuse, specialmente in presenza di stufe a combustione o fermentazione organica, può verificarsi un abbassamento della concentrazione di ossigeno e un aumento di CO2. Nelle serre con arricchimento di CO2 a fini produttivi, è necessario il monitoraggio dell'atmosfera interna.

DVR agricolo e valutazione del rischio fitofarmaci

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in agricoltura deve includere una sezione specifica dedicata ai prodotti fitosanitari, che comprenda:

  • l'inventario dei prodotti fitosanitari utilizzati, con indicazione delle classi di pericolo (etichette CLP, schede di dati di sicurezza aggiornate a 16 sezioni);
  • la valutazione dell'esposizione per via cutanea e inalatoria durante le fasi di preparazione, distribuzione e rientro in serra dopo il trattamento, tenendo conto dei tempi di rientro indicati in etichetta;
  • la valutazione del rischio da stress termico, MMC e rischio da tagli, con riferimento ai metodi standardizzati;
  • le misure di prevenzione e protezione adottate: ventilazione, turnazione, sostituzione dei prodotti più pericolosi con alternative a minore impatto, uso dei DPI, procedure operative standardizzate (SOP) per la preparazione della miscela e il lavaggio attrezzature;
  • il programma di sorveglianza sanitaria e il protocollo concordato con il medico competente.

Per le aziende agricole con meno di dieci dipendenti che redigono il DVR in forma semplificata, la valutazione del rischio fitofarmaci non è semplificabile: la scheda di dati di sicurezza e l'etichetta del prodotto costituiscono la base documentale minima obbligatoria.

DPI obbligatori

La scelta dei Dispositivi di Protezione Individualedeve essere coerente con la valutazione del rischio e con le indicazioni riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario e nella scheda di dati di sicurezza. I DPI tipicamente previsti nelle operazioni in serra includono:

  • Guanti in nitrile o neoprene — resistenti ai solventi organici presenti nei formulati; i guanti in lattice o in cotone non garantiscono protezione adeguata dagli agenti chimici. Lo spessore minimo e il tipo di materiale devono essere conformi alla norma EN 374.
  • Maschere filtranti FFP3 o semimaschere con filtro combinato (A2P3) — obbligatorie nelle operazioni di preparazione di miscele e durante la distribuzione di prodotti classificati come tossici o molto tossici per inalazione. Le maschere FFP3 proteggono da particelle, le semimaschere con filtro combinato proteggono anche dai vapori organici.
  • Tute protettive monouso (Tipo 5/6) — per i trattamenti fitosanitari in serra che comportano rischio di contatto cutaneo con prodotti classificati come tossici, molto tossici o cancerogeni. Vanno indossate sopra gli indumenti da lavoro e smaltite dopo ogni utilizzo.
  • Occhiali o visiera protettiva — protezione degli occhi durante la preparazione delle miscele e la distribuzione di fitofarmaci liquidi, conformi alla norma EN 166.
  • Stivali impermeabili o sovrascarpe — per evitare il contatto cutaneo con terreni o superfici trattate e proteggere dai rischi di scivolamento su superfici bagnate.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire i DPI a titolo gratuito, ad assicurarne la manutenzione e la sostituzione periodica, e a formare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (art. 77 D.Lgs. 81/08).

Formazione abilitante: patentino fitosanitario e sicurezza

I lavoratori addetti all'uso professionale di prodotti fitosanitari devono essere in possesso di una abilitazione specifica, comunemente denominata "patentino fitosanitario" o "certificato di abilitazione", previsto dal D.Lgs. 150/2012 e dall'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 (recepito dalle singole Regioni).

  • Primo rilascio— corso di formazione della durata minima di 20 ore, con esame finale presso l'ente competente regionale. Il corso tratta normativa, classificazione dei prodotti, rischi per la salute e l'ambiente, DPI, tecniche di distribuzione e gestione degli imballaggi vuoti.
  • Rinnovo — il certificato ha validità 5 anni. Il rinnovo richiede un corso di aggiornamento di almeno 12 ore o il superamento di un esame di verifica, a seconda della Regione.
  • Formazione sicurezza generale— in aggiunta all'abilitazione fitosanitaria, i lavoratori agricoli devono aver assolto agli obblighi formativi previsti dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011: formazione generale (4 ore) e formazione specifica per il settore agricoltura (12 ore per rischio alto).
  • Addestramento specifico— per l'utilizzo di attrezzature di lavoro (irroratrici, atomizzatori, nebulizzatori) è previsto l'addestramento documentato ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 81/08.

Sorveglianza sanitaria per esposti a pesticidi

I lavoratori esposti a prodotti fitosanitari classificati come pericolosi per la salute sono soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi degli artt. 229 e 242 D.Lgs. 81/08 (agenti chimici pericolosi e agenti cancerogeni/mutageni). Il protocollo sanitario, definito dal medico competente, include tipicamente:

  • Visita preventiva— prima dell'adibizione alla mansione con esposizione a fitofarmaci, per valutare l'assenza di controindicazioni (patologie epatiche, renali, neurologiche, allergie a componenti dei formulati).
  • Visite periodiche — con frequenza annuale o più ravvicinata in funzione della classe di pericolo dei prodotti utilizzati e dei risultati degli accertamenti precedenti.
  • Esami biologici di monitoraggio— la colinesterasi eritrocitaria (per organofosforici e carbammati) è l'esame di riferimento per valutare l'assorbimento sistemico; altri marcatori biologici possono essere indicati in funzione delle sostanze attive impiegate.
  • Spirometria — per verificare la funzionalità respiratoria nei lavoratori con esposizione prolungata a prodotti inalatori o irritanti delle vie aeree.

Il datore di lavoro deve comunicare preventivamente al medico competente le sostanze attive utilizzate, con le relative schede di sicurezza, affinché il protocollo sanitario sia adeguato ai rischi specifici.

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Domande frequentiFAQ

Tutti i prodotti fitosanitari richiedono il patentino per essere utilizzati?
Il certificato di abilitazione (patentino) è obbligatorio per l'acquisto e l'uso di prodotti fitosanitari classificati per uso professionale (ex patentino di II categoria). I prodotti a uso non professionale possono essere acquistati senza abilitazione, ma chi li utilizza professionalmente deve comunque rispettare le indicazioni in etichetta e le norme di sicurezza del D.Lgs. 81/08.
Il patentino fitosanitario rilasciato in una Regione è valido in tutta Italia?
Sì. Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'uso di prodotti fitosanitari ha validità su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione che lo ha rilasciato. Ha durata di 5 anni, al termine dei quali va rinnovato attraverso un corso di aggiornamento o un esame, secondo le modalità della Regione di residenza o di lavoro.
Quali DPI sono obbligatori per la distribuzione di erbicidi in pieno campo o in serra?
I DPI obbligatori dipendono dalla classificazione del prodotto riportata in etichetta e nella scheda di dati di sicurezza. In linea generale, per la distribuzione di erbicidi sono richiesti guanti in nitrile resistenti ai solventi (EN 374), occhiali o visiera, indumenti protettivi e, se il prodotto è classificato come nocivo per inalazione, mascherina FFP3 o semimaschera con filtro combinato A2B-P3. Verificare sempre l'etichetta del prodotto specifico.
Come si devono gestire gli infortuni da fitofarmaci in serra?
In caso di contatto cutaneo, lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti e togliere gli indumenti contaminati. In caso di ingestione accidentale o inalazione massiva, contattare il Numero Verde del Centro Antiveleni (in Italia: 06 305 43 43) e il 118, portando l'etichetta o la scheda di sicurezza del prodotto. Il datore di lavoro deve disporre di una cassetta di pronto soccorso adeguata e di procedure scritte per le emergenze chimiche, aggiornate nel DVR.
Quali misure si devono adottare per il rischio calore in serra durante i mesi estivi?
La valutazione del rischio da stress termico deve essere inclusa nel DVR. Le misure preventive comprendono: adeguata ventilazione meccanica o naturale, ombreggiatura esterna, turnazione e pause in ambienti freschi, fornitura di acqua potabile fresca in quantità sufficiente, informazione e formazione dei lavoratori sui segnali di allarme del colpo di calore. Nei periodi di allerta calore (HHWI, Protocollo Ministero della Salute), possono essere necessari interventi organizzativi aggiuntivi come lo spostamento delle attività più intense nelle ore più fresche.

Fonti normative

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