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Guida definitiva · 2026

Sicurezza Autosaloni e Concessionarie Auto: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un autosalone, concessionaria o rivenditore di veicoli (ATECO 45.11, 45.19): DVR, rischio chimico, veicoli elettrici ad alta tensione, movimentazione veicoli, rampe di sollevamento, ergonomia showroom e uffici, formazione obbligatoria, smaltimento rifiuti e gestione VHR.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un autosalone o una concessionaria auto deve gestire rischi diversi a seconda degli ambienti e delle mansioni presenti: dal rischio chimico nelle officine adiacenti al rischio elettrico da batterie ad alta tensione nei veicoli BEV e PHEV, fino al rischio ergonomico per le postazioni di vendita e amministrazione. Il D.Lgs. 81/08 si applica a qualsiasi struttura con almeno un lavoratore. Servono DVR specifico per mansione, formazione a rischio medio o alto in base alle attività, gestione VHR conforme al D.Lgs. 209/2003 e iscrizione al RENTRI per i rifiuti pericolosi.

1. Quadro normativo per autosaloni e concessionarie

Le concessionarie e i rivenditori di autoveicoli nuovi e usati (codici ATECO 45.11 — Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri; 45.19 — Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli) rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) non appena impiegano almeno un lavoratore subordinato o equiparato. L'applicazione prescinde dalla presenza di un'officina interna: anche il puro autosalone commerciale con personale di vendita e amministrazione è soggetto all'intero impianto normativo del D.Lgs. 81/08.

La complessità normativa aumenta quando la struttura comprende un'officina di preparazione e revisione dei veicoli, una carrozzeria o un magazzino ricambi. In questi casi si sovrappongono le norme sull'autoriparazione (ATECO 45.20) e quelle sul commercio, richiedendo un DVR che valuti separatamente i profili di rischio di ciascun ambiente e di ciascuna mansione.

Sul fronte ambientale, il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) disciplina la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi prodotti dall'autosalone (batterie esauste, lubrificanti, pneumatici fuori uso), mentre il D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209regola i Veicoli Fuori Uso (VHR): i rivenditori che ritirano vetture per la rottamazione devono consegnarle esclusivamente a centri di raccolta autorizzati. Con l'avvio del RENTRI (D.M. 78/2021, operativo dal 13 febbraio 2025), anche le piccole concessionarie devono gestire digitalmente la documentazione dei rifiuti speciali pericolosi.

Il D.M. 02/09/2021 sulla sicurezza antincendio e le norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50272-3 per i sistemi ad alta tensione sui veicoli elettrici completano il quadro normativo specifico del settore. 123 Consulenza ti aiuta a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale e formativa adattata al tuo contesto operativo.

2. DVR per autosaloni: rischi specifici, identificazione e valutazione

La redazione del DVR è l'adempimento fondante del sistema di sicurezza di ogni autosalone. Deve coprire, per ogni mansione presente, i rischi specifici dell'attività, che variano significativamente tra addetti alle vendite, personale di reception e amministrazione, magazzinieri ricambi, autisti per il trasferimento veicoli e meccanici di preparazione o revisione.

Un errore frequente nelle piccole concessionarie è adottare un DVR generico per il "commercio" che non contempli i rischi specifici della movimentazione veicoli, del piazzale esterno, dei veicoli elettrici in stock e degli eventuali lavori di officina. Il DVR deve invece essere costruito sul layout effettivo, sulle attrezzature realmente presenti e sulle mansioni concretamente svolte.

Ambiente / MansioneRischi principali da valutareRiferimento normativo
Showroom — addetti venditeVideoterminali, postura statica prolungata, rischio incendio, stress lavoro-correlatoTitolo VII D.Lgs. 81/08, D.M. 02/09/2021
Piazzale e movimentazione veicoliInvestimento, schiacciamento, caduta, rischio stradale, intemperieTitolo II D.Lgs. 81/08 (luoghi di lavoro), art. 26 (interferenze)
Magazzino ricambiMovimentazione manuale carichi, uso carrelli elevatori, caduta materiali, ergonomiaTitolo VI D.Lgs. 81/08, Accordo S-R 22/02/2012
Officina internaChimico, rumore, vibrazioni, ponti/rampe, veicoli HV, incendioTitoli VIII e IX D.Lgs. 81/08, allegato VII, CEI EN 50110-1
Test driveRischio stradale, caratteristiche del percorso, conducente-clienteArt. 28 D.Lgs. 81/08 (valutazione rischi per lavoratore durante attività)
Uffici amministrativiVideoterminali, postura, illuminazione, microclima, stressTitolo VII D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 81/08 allegato XXXIV
Veicoli elettrici e ibridi in stockAlta tensione batterie (48-800 V), thermal runaway, incendio batteria Li-ionCEI EN 50110-1, CEI EN 50272-3, D.M. 02/09/2021

Il DVR va redatto dal datore di lavoro con il supporto del RSPP, consultato il RLS prima dell'adozione, e aggiornato ogni volta che intervengono variazioni significative: cambio di layout, introduzione di nuove attrezzature, modifica delle mansioni o inserimento di nuovi modelli di veicoli (es. ampliamento della gamma elettrica).

3. Rischio chimico: batterie, lubrificanti, carburanti, vernici, solventi nelle officine adiacenti

Il rischio chimico negli autosaloni è concentrato principalmente nelle aree di preparazione e revisione dei veicoli e nel magazzino ricambi, ma può interessare anche lo showroom in misura minore (lubrificanti spray per la cura dei veicoli esposti, prodotti per la pulizia delle superfici). Nelle strutture con officina interna il profilo chimico si avvicina a quello delle officine meccaniche e richiede la stessa profondità di valutazione prevista dal Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

Le sostanze più significative negli autosaloni con officina adiacente includono:

Per ogni prodotto devono essere disponibili le Schede di Sicurezza (SDS) aggiornate nel formato 16 sezioni richiesto dal Reg. REACH (CE 1907/2006). Supportiamo la gestione documentale dell'inventario delle sostanze e la classificazione del profilo di rischio chimico specifico della struttura.

4. Rischio fisico: movimentazione veicoli, rampe di sollevamento, test drive

La movimentazione dei veicoli nel piazzale e nel capannone espositivo è una delle attività a maggior rischio di infortuni nelle concessionarie. Gli incidenti più frequenti riguardano: investimento di personale a piedi da parte di veicoli in manovra; schiacciamento delle mani o dei piedi durante le operazioni di accoppiamento di semirimoshi o rimorchi; caduta di veicoli da rampe o piani inclinati; collisioni tra veicoli durante il trasferimento nel piazzale affollato.

Le misure di prevenzione per la movimentazione veicoli includono: separazione fisica dei percorsi pedonali dai percorsi veicolari nel piazzale con delimitazioni e segnaletica orizzontale; velocità massima di manovra limitata (tipicamente 5 km/h in area interna); divieto di manovrare veicoli in retromarcia senza osservatore o ausilio di telecamera; nomina formale degli addetti autorizzati alla movimentazione; gilet alta visibilità obbligatori per chi opera nel piazzale in presenza di veicoli in movimento.

Le rampe di sollevamento e i ponti utilizzati per la preparazione dei veicoli rientrano nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e sono soggetti alle stesse verifiche periodiche obbligatorie previste per le officine meccaniche: prima verifica INAIL, verifiche successive da soggetti abilitati con frequenza annuale (o biennale per ponti a due colonne di portata ≤ 3,5 t). Il riferimento tecnico è la norma UNI EN 1493. Anche le rampe di carico e scarico dei trasportatori devono essere valutate per il rischio di caduta e scivolamento.

Il test drive con accompagnamento del lavoratore o con cessione temporanea del veicolo al cliente rappresenta un rischio stradale per il lavoratore che deve essere esplicitamente valutato nel DVR ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08. Il percorso di test drive deve essere predeterminato, documentato e comunicato all'addetto. La procedura di consegna temporanea del veicolo al cliente deve includere la verifica della patente valida, l'informativa sulle caratteristiche del veicolo e la copertura assicurativa adeguata.

5. Rischio elettrico: veicoli elettrici e ibridi — rischi specifici da batterie ad alta tensione

I veicoli a trazione elettrica (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) presenti negli stock delle concessionarie rappresentano un'evoluzione significativa del profilo di rischio rispetto ai tradizionali veicoli termici. I sistemi di propulsione elettrica operano a tensioni che variano da 48 V nei mild hybrid fino a 400-800 V nei BEV di nuova generazione, con correnti che possono superare centinaia di ampere durante la ricarica rapida.

I rischi specifici da batterie ad alta tensione possono essere distinti in due categorie:

Le misure preventive per gli autosaloni con veicoli elettrici in stock includono: area di stoccaggio dei BEV/PHEV con accesso controllato e segnaletica specifica per l'alta tensione; procedura scritta per la gestione di un veicolo con batteria danneggiata o che mostra segni di thermal runaway (fumo, odore di bruciato, deformazione del pacco batteria); formazione del personale tecnico come PES/PAV e formazione informativa per gli addetti vendite sul comportamento corretto in caso di emergenza; disponibilità di DPI dielettrici di classe adeguata alla tensione del sistema (guanti dielettrici classe 0 per sistemi fino a 500 V, classe 1 fino a 1000 V) per il personale tecnico; coordinamento con i VVF per i piani di emergenza relativi agli incendi di batterie Li-ion (i veicoli in fiamma per thermal runaway richiedono volumi d'acqua molto elevati e tempi prolungati di raffreddamento).

6. Ergonomia e postazioni di lavoro: reception, showroom, uffici amministrativi

Il rischio ergonomico negli autosaloni è spesso sottostimato rispetto ai rischi fisici e chimici dell'officina, ma interessa la quota maggioritaria del personale: addetti alle vendite, receptionist, personale amministrativo e responsabili finanziari trascorrono la maggior parte del loro tempo in postazioni sedute davanti a videoterminali, con posture statiche prolungate che costituiscono un fattore di rischio per i disturbi muscolo-scheletrici (DMS) a carico di rachide cervicale, dorsale e lombare.

Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 e l'allegato XXXIV disciplinano i requisiti minimi per le postazioni di lavoro con videoterminali (VDT). I lavoratori classificati come utilizzatori abituali di VDT (più di 20 ore settimanali, dedotte le pause) hanno diritto a:

Le postazioni degli addetti vendite in showroom presentano spesso una configurazione ergonomicamente non ottimale: scrivanie fisse di altezza non regolabile, monitor laterali invece che frontali, sedie prive di regolazioni adeguate, esposizione a correnti d'aria dagli accessi carrabili. Il DVR deve documentare la valutazione ergonomica delle postazioni e le misure correttive adottate. La formazione specifica sull'uso corretto della postazione VDT è obbligatoria per i lavoratori classificati come utilizzatori abituali.

Per il personale di reception e accoglienza che alterna lavoro seduto e in piedi, il DVR deve considerare anche il rischio da postura eretta prolungata (varicosità, affaticamento degli arti inferiori): pavimentazioni antiaffaticamento, possibilità di seduta intermittente e calzature appropriate sono misure da documentare.

7. Formazione e informazione del personale: addetti vendite, meccanici, magazzinieri

La formazione obbligatoria del personale in un autosalone deve essere differenziata per mansione e per livello di rischio. L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 classifica il livello di rischio in base al macrosettore ATECO:

MansioneLivello rischioFormazione generaleFormazione specificaTotale
Addetti vendite, receptionist, amministrativiRischio medio (ATECO commercio)4 ore8 ore12 ore
Meccanici e tecnici di officina internaRischio alto (ATECO autoriparazione)4 ore12 ore16 ore
Magazzinieri ricambi (con uso di carrelli)Rischio medio (+ formazione specifica carrelli)4 ore8 ore + 12 ore carrelli elevatori24 ore totali
Preposti (caposala, caporeparto)Modulo base del ruolo+ 8 ore modulo preposto20 ore totali (rischio medio)

L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni per tutti i lavoratori. Per i preposti, da gennaio 2023 (Legge 215/2021) l'aggiornamento è obbligatorio ogni 2 anni. La formazione specifica per i lavoratori del commercio deve coprire i rischi del settore: movimentazione veicoli, ergonomia VDT, rischio incendio, gestione emergenze, primo soccorso.

Per il personale tecnico che interviene su veicoli elettrici e ibridi HV, la formazione come PES o PAV ai sensi della CEI EN 50110-1 è un requisito aggiuntivo obbligatorio, erogato da enti o istruttori specializzati e spesso richiesta anche dai costruttori del veicolo nell'ambito delle certificazioni di rete ufficiale. Supportiamo la pianificazione del percorso formativo completo e la gestione della documentazione degli attestati.

La formazione antincendio (D.M. 02/09/2021) per gli addetti all'emergenza e quella di primo soccorso (D.M. 388/2003 — 12 ore per aziende del gruppo B/C) si aggiungono al percorso base e sono obbligatorie per i lavoratori designati.

8. Adempimenti normativi: VHR (veicoli fine vita) e smaltimento rifiuti

Le concessionarie che ritirano veicoli usati per la rottamazione o che svolgono attività di preparazione dei veicoli producono rifiuti speciali, alcuni dei quali pericolosi, soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/2006 e, a partire dal 13 febbraio 2025, alla gestione digitale tramite RENTRI.

La gestione dei Veicoli Fuori Uso (VHR) è regolata dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, che recepisce la Direttiva europea 2000/53/CE. I rivenditori che retirano veicoli da avviare alla rottamazione devono:

I principali flussi di rifiuto pericoloso di un autosalone con attività di preparazione veicoli:

RifiutoCodice EERFiliera di gestione
Batterie al piombo esauste (avviamento)16 06 01*COBAT o CDCNPA; ritiro gratuito contestuale alla sostituzione
Batterie agli ioni di litio esauste (veicoli EV)16 06 05 (se non pericolose) / 16 06 01* (se contengono elettroliti pericolosi)Raccoglitori autorizzati per RAEE o per rifiuti batterie; valutare codice con smaltitore
Oli motore, trasmissione (preparazione veicoli)13 02 05* / 13 02 08*COOU (Consorzio Obbligatorio Oli Usati) o operatori autorizzati
Pneumatici fuori uso (PFU) — permute16 01 03 (non pericoloso)Ecopneus o Greentire; contributo ambientale incluso nel prezzo di vendita
Liquido freni, antigelo esausti16 01 13* / 16 01 14*Trasportatore autorizzato; non miscelare con oli o altri rifiuti
Stracci e assorbenti contaminati da idrocarburi15 02 02*Contenitori chiusi etichettati; trasportatore autorizzato
Imballaggi contaminati (contenitori vernici, solventi)15 01 10*Trasportatore autorizzato; non comprimere; bonificare ove possibile
Veicoli fuori uso interi16 01 04*Centro di raccolta VHR autorizzato; certificato di rottamazione PRA

Il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi deve rispettare i limiti dell'art. 183 c. 1 lett. bb) D.Lgs. 152/2006: non oltre 30 giorni se la quantità totale supera i 10 m³, oppure entro 12 mesi per quantità inferiori. Dal 13 febbraio 2025, ogni conferimento a trasportatore autorizzato va documentato con Formulario di Identificazione Rifiuto in formato digitale (e-FIR) attraverso il RENTRI.

Documenti e adempimenti minimi per un autosalone o concessionaria auto — checklist sintetica

  • DVR con valutazione specifica per mansione (vendite, piazzale, magazzino ricambi, officina interna se presente)
  • Valutazione rischio ergonomico postazioni VDT per i lavoratori con utilizzo abituale del videoterminale
  • Valutazione rischio da movimentazione veicoli nel piazzale e nel capannone espositivo
  • Valutazione rischio elettrico veicoli BEV/PHEV in stock e procedure di emergenza thermal runaway
  • Nomine RSPP, RLS, eventuale medico competente (obbligatorio se presenti rischi specifici)
  • Attestati formazione lavoratori 12 ore (rischio medio commercio) o 16 ore (rischio alto, officina)
  • Formazione operatori carrelli elevatori per magazzinieri ricambi (Accordo S-R 22/02/2012)
  • Formazione PES/PAV per il personale tecnico che interviene su veicoli ad alta tensione
  • Verbale consegna DPI con firma del lavoratore per ogni DPI assegnato
  • Contratti con centri VHR autorizzati per veicoli ritirati a rottamazione
  • Iscrizione al RENTRI e registrazione digitale dei flussi di rifiuti speciali pericolosi
  • Contratti con COOU per oli esausti, COBAT per batterie al piombo, Ecopneus per PFU
  • Libretto/verbali di verifica periodica in corso di validità per rampe e ponti di sollevamento
  • Dichiarazione di conformità impianto elettrico (DM 37/2008) e verbali di verifica periodica
  • Piano di emergenza con planimetria vie di esodo, procedure specifiche per incendio batteria EV
  • Manutenzione semestrale estintori (UNI 9994-1); estintori CO2 nelle aree con impianti elettrici

FAQ — Sicurezza autosaloni e concessionarie autoFAQ

Il DVR è obbligatorio per un autosalone con soli addetti alle vendite e nessuna officina interna?
Sì. L'obbligo di redigere il DVR sorge per qualsiasi datore di lavoro che abbia almeno un lavoratore subordinato o equiparato, indipendentemente dalla presenza di un'officina meccanica. Anche un autosalone composto esclusivamente da addetti commerciali, receptionist e personale amministrativo è soggetto al D.Lgs. 81/08 e deve valutare i rischi specifici delle proprie mansioni: movimentazione veicoli nell'area esposizione e nel piazzale, rischio da videoterminali per le postazioni d'ufficio, movimentazione manuale di accessori e documentazione, rischio incendio, rischio stradale per i test drive. Il DVR va redatto prima dell'assunzione del primo dipendente e aggiornato a ogni variazione significativa delle attività o del layout.
Quali rischi specifici devono essere valutati nel DVR di un'autosalone con officina e carrozzeria interne?
Quando l'autosalone comprende anche un'officina di revisione o una carrozzeria, il DVR deve integrare la valutazione dei rischi propri delle attività di autoriparazione: rischio chimico da solventi, vernici e lubrificanti (Titolo IX D.Lgs. 81/08); rischio da rumore e vibrazioni mano-braccio (Titolo VIII); rischio da sollevamento veicoli con ponti o rampe (allegato VII D.Lgs. 81/08); rischio da veicoli elettrici e ibridi ad alta tensione (norme CEI EN 50110-1 e CEI EN 50272-3); rischio da gestione VHR (veicoli fuori uso, D.Lgs. 209/2003). Il DVR dell'autosalone con officina richiede quindi sezioni distinte per i diversi ambienti di lavoro e per le diverse mansioni, con misure preventive e DPI specifici per ciascuna.
I veicoli elettrici e ibridi ad alta tensione in esposizione devono essere gestiti in modo particolare sotto il profilo della sicurezza?
Sì. I veicoli elettrici (BEV) e ibridi plug-in (PHEV) esposti nei saloni presentano rischi specifici legati alle batterie ad alta tensione (da 48 V a 800 V): rischio elettrico da contatto con i terminali o componenti HV in caso di danni alla scocca, rischio di thermal runaway (propagazione termica incontrollata delle celle agli ioni di litio) in caso di incendio o collisione. Le concessionarie che effettuano interventi su questi veicoli devono formare il personale tecnico come PES o PAV ai sensi della norma CEI EN 50110-1, dotarli di DPI dielettrici di classe adeguata e predisporre procedure di isolamento del sistema HV. Per i soli addetti alle vendite, è sufficiente la formazione informativa sui rischi e sul comportamento corretto in caso di emergenza, senza la formazione tecnica completa richiesta per i manutentori.
Qual è il livello di rischio applicabile agli autosaloni per la formazione obbligatoria dei lavoratori?
Gli autosaloni e le concessionarie auto rientrano nel macrosettore ATECO "Commercio" (ATECO 45.11, 45.19), classificato come rischio medio dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. I lavoratori devono ricevere 4 ore di formazione generale più 8 ore di formazione specifica (totale 12 ore). Tuttavia, se l'autosalone comprende un'officina meccanica o di carrozzeria con mansioni a rischio alto, i lavoratori addetti a tali attività devono seguire il percorso a rischio alto da 12 ore specifiche (totale 16 ore). I preposti ricevono un modulo aggiuntivo di 8 ore; i dirigenti 16 ore. La formazione antincendio (D.M. 02/09/2021) e quella di primo soccorso (D.M. 388/2003) sono percorsi aggiuntivi separati obbligatori per gli addetti designati.
Come si gestisce la sicurezza durante i test drive con i clienti?
Il test drive con il cliente a bordo è un'attività che comporta rischi sia per il lavoratore (addetto vendite che accompagna il cliente) sia per il cliente stesso. Il datore di lavoro deve inserire nel DVR una valutazione del rischio stradale per i lavoratori che svolgono test drive, considerando: il tipo di veicolo, il percorso di prova, la qualifica del conducente-cliente e le condizioni ambientali. Le misure preventive includono: procedura scritta per la selezione e la verifica del percorso di test drive, verifica del documento di guida valido del cliente, informativa al cliente sulle caratteristiche del veicolo, obbligo di cintura di sicurezza per tutti gli occupanti, esclusione del test drive in condizioni di scarsa visibilità o su percorsi non idonei. Per i test drive autonomi con il solo cliente alla guida, occorre verificare la copertura assicurativa e la delega alla guida firmata.
Gli autosaloni sono obbligati a smaltire i veicoli ritirati come permuta (VHR - veicoli fuori uso)?
I concessionari che ritirano veicoli in permuta e li avviano alla rottamazione devono rispettare la disciplina dei Veicoli Fuori Uso (VHR) prevista dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, che recepisce la Direttiva 2000/53/CE. I veicoli da rottamare devono essere consegnati a centri di raccolta autorizzati; la consegna deve avvenire gratuitamente se il veicolo contiene ancora i suoi componenti principali. I concessionari non possono gestire autonomamente il trattamento (messa in sicurezza, demolizione) salvo specifica autorizzazione. I veicoli in attesa di cessione devono essere stoccati in aree apposite, non a contatto con suolo permeabile, per prevenire perdite di liquidi pericolosi. La mancata consegna a centri autorizzati e la gestione irregolare dei VHR sono sanzionate dal D.Lgs. 152/2006.
Quali DPI sono necessari per il personale di un autosalone che lavora nel piazzale e nel magazzino ricambi?
Il personale addetto alla movimentazione dei veicoli nel piazzale (spostamento auto, parcheggio, preparazione alla consegna) deve indossare come minimo calzature di sicurezza S1 o S2 con punta rinforzata e suola antiscivolo (EN ISO 20345), gilet ad alta visibilità quando opera in aree di transito veicoli (EN ISO 20471). Il magazziniere addetto ai ricambi deve disporre di calzature S2/S3, guanti meccanici per la movimentazione di componenti con spigoli taglienti, occhiali di sicurezza per operazioni di taglio o impacchettamento. Per il carico e scarico con transpallet o carrello elevatore, la formazione specifica agli operatori è obbligatoria (Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012). Il personale di showroom e reception non necessita di DPI particolari in condizioni normali, ma deve essere informato sulle vie di esodo e sulle procedure di emergenza.

10. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 17, 28, 29, 36-37, 55, Titoli VI, VIII, IX, allegato VII)
  • D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 — Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (VHR)
  • D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 — Codice dell'ambiente (artt. 183-194 gestione rifiuti, artt. 256-260 sanzioni)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
  • D.M. 11 aprile 2011 — Verifiche periodiche attrezzature di lavoro (allegato VII D.Lgs. 81/08)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Formazione operatori di attrezzature di lavoro (carrelli elevatori, piattaforme, gru)
  • Norma CEI EN 50110-1 — Esercizio degli impianti elettrici (qualifica PES/PAV per lavori su sistemi ad alta tensione)
  • Norma CEI EN 50272-3 — Requisiti di sicurezza per batterie di accumulatori (batterie di trazione per veicoli)
  • Norma CEI 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
  • UNI EN 1493 — Sollevatori per veicoli: requisiti di sicurezza e verifica
  • Decreto MITE 4 giugno 2021 n. 78 — Istituzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti)

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla singola struttura: layout, mansioni, attrezzature, gamma di veicoli trattati e normativa vigente al momento dell'adempimento. DVR, valutazioni specifiche e registri RENTRI devono essere adattati al caso concreto. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo autosalone o alla tua concessionaria.

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