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Whistleblowing in Materia di Sicurezza sul Lavoro

Definizione, obblighi e procedure di segnalazione previsti dal D.Lgs. 24/2023 (recepimento Direttiva UE 2019/1937) in materia di sicurezza sul lavoro: canali interni, protezione del segnalante e rapporto con il D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il whistleblowing in materia di sicurezza sul lavoro indica il processo mediante il quale un lavoratore segnala, attraverso canali protetti, violazioni di norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In Italia, il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro rientrano esplicitamente nell'ambito applicativo del decreto, che si affianca agli obblighi di segnalazione già previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08, il quale impone ai lavoratori di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.

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Il quadro normativo: D.Lgs. 24/2023 e Direttiva UE 2019/1937

La Direttiva UE 2019/1937ha introdotto in tutti gli Stati membri standard minimi comuni di protezione per i segnalanti (whistleblower) di violazioni del diritto europeo in numerosi settori, tra cui la sicurezza dei prodotti, la sicurezza dei trasporti, la tutela dell'ambiente e, in modo particolarmente rilevante, la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro. Il recepimento italiano, avvenuto con il D.Lgs. 24/2023entrato pienamente in vigore il 17 dicembre 2023, ha esteso la protezione anche alle violazioni di norme nazionali purché rilevanti ai fini dell'interesse pubblico.

Le principali novità introdotte rispetto alla previgente disciplina (L. 179/2017 limitata al settore pubblico e alle società quotate) riguardano:

  • Estensione al settore privato: tutte le organizzazioni con almeno 50 dipendenti sono obbligate ad adottare canali di segnalazione interna.
  • Ampliamento della platea dei soggetti protetti: non solo dipendenti, ma anche lavoratori autonomi, collaboratori, tirocinanti, consulenti, fornitori, azionisti e componenti degli organi di amministrazione e controllo.
  • Divieto di ritorsione: qualsiasi atto ritorsivo è vietato e sanzionato, con inversione dell'onere della prova a favore del segnalante.
  • Riservatezza: l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso espresso.

Ambito applicativo nel settore della sicurezza sul lavoro

In materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 24/2023 copre la segnalazione di violazioni di norme che tutelano la sicurezza sul lavoro, tra cui:

  • mancata o carente valutazione dei rischi con conseguente DVR inadeguato o assente (artt. 17, 28 D.Lgs. 81/08);
  • omessa nomina dell'RSPP o del medico competente nei casi obbligatori;
  • mancata formazione e informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione;
  • fornitura o mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale adeguati;
  • violazioni in materia di ambienti confinati, lavori in quota, sostanze pericolose, agenti biologici e cancerogeni;
  • irregolarità nei sistemi di sorveglianza sanitaria e nella tenuta delle cartelle sanitarie;
  • omessa comunicazione e denuncia di infortuni e malattie professionali.

Il rapporto con l'art. 20 del D.Lgs. 81/08è di complementarietà: mentre quest'ultimo prevede un obbligo generico di segnalazione delle condizioni di pericolo al proprio superiore gerarchico interno, il D.Lgs. 24/2023 offre un sistema strutturato e protetto per segnalare violazioni anche verso l'esterno (ANAC o autorità competenti), con garanzie formali di riservatezza e non ritorsione.

Soggetti obbligati: aziende con più di 50 dipendenti

L'obbligo di istituzione di canali di segnalazione interna riguarda:

  • soggetti del settore privatoche nell'ultimo anno hanno impiegato mediamente almeno 50 lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • soggetti del settore privato che, indipendentemente dalla dimensione, operano in settori specifici (servizi finanziari, prodotti finanziari, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio);
  • tutti i soggetti del settore pubblico, senza soglia dimensionale.

Le organizzazioni con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249 possono condividere il canale di segnalazione interna con altre organizzazioni di pari dimensione, purché sia garantita l'indipendenza della gestione. Per le organizzazioni con meno di 50 dipendenti, non sussiste l'obbligo formale di istituzione del canale, ma rimane comunque applicabile la tutela del segnalante qualora effettui segnalazioni esterne.

I canali di segnalazione: interno, esterno e divulgazione pubblica

Il D.Lgs. 24/2023 prevede una gerarchia di canali di segnalazione:

  • Canale interno: il segnalante deve prioritariamente rivolgersi al canale interno dell'organizzazione, gestito da una persona o da un ufficio autonomo e indipendente, designato dal datore di lavoro. Il canale deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione. Deve essere accessibile in forma scritta (anche tramite piattaforma informatica) o verbale (anche mediante incontro diretto). L'organizzazione è tenuta a rilasciare un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla ricezione e a fornire riscontro entro 3 mesi.
  • Canale esterno presso ANAC: il segnalante può effettuare la segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quando: il canale interno non è attivo o non è conforme alla normativa; ha già effettuato una segnalazione interna senza ricevere riscontro nei termini; ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa non essere efficacemente seguita o possa comportare un rischio di ritorsione.
  • Divulgazione pubblica: è ammessa in via residuale, quando le segnalazioni interne ed esterne non hanno avuto seguito o quando la violazione rappresenta un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. In questo caso il segnalante mantiene le protezioni previste.

Protezioni garantite al segnalante

Il D.Lgs. 24/2023 prevede un sistema articolato di protezioni per il segnalante in buona fede:

  • Divieto di ritorsione: è vietata qualsiasi forma di ritorsione, inclusi il licenziamento, la sospensione, il demansionamento, il trasferimento, la modifica degli orari, le valutazioni negative, le misure disciplinari e qualsiasi altro atto pregiudizievole.
  • Inversione dell'onere della prova: se il segnalante subisce un pregiudizio dopo aver effettuato una segnalazione, si presume che tale pregiudizio sia una ritorsione. Spetta all'organizzazione dimostrare che l'atto è motivato da ragioni estranee alla segnalazione.
  • Riservatezza: l'identità del segnalante è protetta e non può essere rivelata, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.
  • Limitazione della responsabilità: la divulgazione di informazioni coperte da obbligo di riservatezza o segreto non comporta responsabilità civile, penale o amministrativa del segnalante, a condizione che al momento della segnalazione vi fossero fondati motivi per ritenere che la divulgazione fosse necessaria per smascherare la violazione.

Sanzioni per le ritorsioni e le violazioni procedurali

Il decreto prevede un sistema sanzionatorio a carico delle organizzazioni che non rispettano gli obblighi. ANAC può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da 10.000 a 50.000 euro nei confronti del responsabile che compie atti ritorsivi o che ostacola la segnalazione, viola la riservatezza o non istituisce il canale interno;
  • da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante che effettua segnalazioni false con dolo o colpa grave (a tutela delle persone ingiustamente segnalate).

Whistleblowing e sistemi di gestione ISO 45001

La norma internazionale ISO 45001:2018 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) prevede, al punto 5.4, la consultazione e partecipazione dei lavoratoriquale elemento fondante del sistema di gestione. In tale contesto, la disponibilità di meccanismi efficaci per la segnalazione di condizioni di pericolo, violazioni e non conformità è uno degli strumenti concreti attraverso cui si realizza la partecipazione attiva. L'integrazione di un sistema di whistleblowing conforme al D.Lgs. 24/2023 all'interno del sistema di gestione ISO 45001 consente di:

  • rafforzare la cultura della sicurezza, incentivando la segnalazione proattiva di rischi e violazioni prima che si concretizzino in infortuni o malattie professionali;
  • documentare il flusso delle segnalazioni e il loro trattamento come evidenza del funzionamento del sistema di gestione in sede di audit di certificazione o di vigilanza;
  • alimentare il processo di miglioramento continuo (requisito 10.2 ISO 45001) attraverso l'analisi delle segnalazioni ricevute e delle azioni correttive adottate.

Supportiamo la gestione documentale del sistema di segnalazione interna e ti aiutiamo a verificare la conformità delle procedure adottate rispetto ai requisiti del D.Lgs. 24/2023 e della ISO 45001.

Rapporto con gli obblighi del lavoratore ex art. 20 D.Lgs. 81/08

L'art. 20 del D.Lgs. 81/08stabilisce che i lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché ogni eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente. Questo obbligo ha natura immediata e operativa: si tratta di segnalazione al superiore diretto nell'ambito della catena gerarchica interna.

Il sistema introdotto dal D.Lgs. 24/2023 è strutturalmente diverso: protegge chi segnala violazioni sistematiche o strutturali, anche attraverso canali indipendenti dall'immediato superiore gerarchico, e garantisce protezione formale contro le ritorsioni. I due strumenti sono complementari: l'art. 20 D.Lgs. 81/08 governa la risposta operativa immediata al pericolo, il D.Lgs. 24/2023 governa la segnalazione protetta di violazioni normative più ampie o strutturali.

Adempimenti pratici per le organizzazioni

Le organizzazioni con 50 o più dipendenti devono predisporre e mantenere attivi i seguenti elementi:

  • Canale di segnalazione interna: accessibile in forma scritta e/o verbale, con garanzie di riservatezza. Può essere gestito internamente (funzione compliance, internal audit, HR) o affidato a un soggetto esterno autonomo. Devono essere definite le modalità di ricevimento, protocollazione e tracciatura delle segnalazioni.
  • Procedura di gestione delle segnalazioni: deve definire i tempi di risposta (avviso di ricevimento entro 7 giorni, riscontro entro 3 mesi), le modalità di istruttoria, le azioni conseguenti e la documentazione da conservare.
  • Designazione del gestore: persona o ufficio autonomo e indipendente, con specifica formazione sulle procedure e sugli obblighi di riservatezza.
  • Informativa ai lavoratori: le organizzazioni devono informare i lavoratori e i terzi dell'esistenza del canale, delle modalità di accesso e delle protezioni garantite, mediante affissione in luoghi accessibili o pubblicazione sul sito istituzionale.
  • Adeguamento del modello organizzativo: le società dotate di Modello 231 (D.Lgs. 231/2001) devono integrare il sistema di whistleblowing nel modello, coordinando l'OdV con il gestore del canale interno.

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Domande frequentiFAQ

Il whistleblowing è obbligatorio per tutte le aziende?
L'obbligo di istituire un canale di segnalazione interna riguarda le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti e tutti i soggetti del settore pubblico. Le aziende sotto questa soglia non sono obbligate al canale interno, ma il segnalante mantiene comunque le protezioni previste dal D.Lgs. 24/2023 qualora utilizzi il canale esterno ANAC. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua organizzazione in base alla dimensione e al settore.
Chi può effettuare una segnalazione protetta?
Il D.Lgs. 24/2023 tutela una platea molto ampia di soggetti: lavoratori subordinati (anche a tempo determinato), lavoratori autonomi, collaboratori, tirocinanti, volontari, consulenti, fornitori, azionisti e componenti degli organi di amministrazione e controllo. La protezione si applica anche a chi abbia già cessato il rapporto di lavoro, purché le informazioni segnalate siano state acquisite durante il rapporto.
Cosa deve fare il lavoratore che subisce ritorsioni dopo una segnalazione?
Il lavoratore che subisce ritorsioni può denunciare il fatto all'ANAC, che può irrogare sanzioni amministrative al responsabile. In sede giudiziale, l'onere della prova si inverte: spetta all'organizzazione dimostrare che l'atto pregiudizievole (licenziamento, trasferimento, demansionamento, ecc.) è motivato da ragioni indipendenti dalla segnalazione. Il segnalante può inoltre richiedere il risarcimento del danno.
Come si integra il whistleblowing nel DVR e nel sistema di gestione sicurezza?
Il sistema di segnalazione whistleblowing può essere documentato nel DVR come misura organizzativa a supporto della partecipazione dei lavoratori (art. 20 D.Lgs. 81/08). Nei sistemi di gestione ISO 45001, il canale di segnalazione interna costituisce uno strumento concreto per la consultazione e partecipazione (punto 5.4) e per il miglioramento continuo (punto 10.2). Supportiamo la gestione documentale e l'integrazione del sistema di whistleblowing nei documenti aziendali di sicurezza.

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