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Violenza da Terzi sui Lavoratori

Definizione, valutazione del rischio e misure di prevenzione della violenza da terzi (aggressioni fisiche e verbali da parte di clienti, utenti, pazienti) ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e delle Linee Guida INAIL 2020.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La violenza da terzi sui lavoratoricomprende gli episodi di aggressione fisica, verbale o psicologica perpetrati da persone esterne all'organizzazione lavorativa — quali clienti, utenti, pazienti, passeggeri o altri soggetti con cui il lavoratore viene in contatto nell'esercizio della propria attività — nei confronti di uno o più lavoratori nell'ambiente di lavoro o in occasione di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a valutare questo rischio nell'ambito della valutazione generale dei rischi prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81e a documentarne l'esito nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Le Linee Guida INAIL sulla violenza da terzi (2020) costituiscono il principale riferimento tecnico per la valutazione e la gestione di questo rischio in Italia.

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Definizione e tipologie di violenza da terzi

La violenza da terzi si distingue da altre forme di violenza e molestia sul lavoro (come il mobbing o le molestie sessuali tra colleghi) per il fatto che il soggetto aggressore è esterno alla struttura organizzativa del datore di lavoro. Le principali tipologie sono:

  • Violenza fisica: atti di aggressione fisica diretta, quali percosse, spinte, morsi, calci, utilizzo di oggetti come armi improprie. Nei settori sanitario e dei servizi sociali, le aggressioni fisiche da parte di pazienti o utenti in stato di agitazione, intossicazione o con disturbi psichiatrici costituiscono la forma più frequente.
  • Violenza verbale: insulti, minacce, urla, linguaggio offensivo e intimidatorio. Spesso precede o accompagna la violenza fisica, ma può costituire in sé un rischio per la salute psicologica del lavoratore esposto in modo cronico.
  • Violenza psicologica: comportamenti intimidatori, stalking, minacce velate, comportamenti scorretti reiterati da parte di terzi che determinano uno stato di ansia, paura o disagio psicologico persistente nel lavoratore.
  • Violenza economica: tentativi di estorsione, richieste improprie di prestazioni o comportamenti, minacce in relazione a transazioni economiche. Rilevante in particolare nel settore del commercio, della ristorazione e delle banche.

Settori e categorie lavorative più esposti

La violenza da terzi non è un rischio uniforme: alcuni settori presentano livelli di esposizione significativamente più elevati in ragione della natura dell'attività svolta e del contatto con il pubblico. I principali settori a rischio elevato identificati dalle Linee Guida INAIL e dalla letteratura scientifica internazionale sono:

  • Settore sanitario e socio-sanitario: medici, infermieri, operatori socio-sanitari (OSS), psicologi, tecnici di radiologia e altri operatori a contatto con pazienti in Pronto Soccorso, reparti psichiatrici, strutture per anziani, consultori e servizi di emergenza. Secondo i dati INAIL, il settore sanitario è quello con la maggiore incidenza di infortuni da violenza di terzi in Italia.
  • Settore educativo e dei servizi sociali: insegnanti, educatori, assistenti sociali, operatori di centri di accoglienza. L'esposizione riguarda sia utenti direttamente (alunni, utenti dei servizi) sia familiari o rappresentanti degli stessi.
  • Settore del commercio al dettaglio: commessi, cassieri, responsabili di negozio. L'esposizione principale è alle rapine e alle aggressioni legate al rifiuto di servizi o alla gestione di reclami.
  • Settore dei trasporti e della logistica: autisti di mezzi pubblici, controllori, tassisti, conducenti di mezzi di trasporto privato. Esposti a violenza verbale e fisica da parte di passeggeri, in particolare nelle ore notturne.
  • Settore bancario, finanziario e delle poste: cassieri, sportellisti, impiegati di banca. Esposti principalmente a rapine e violenza connessa a operazioni di cassa.
  • Forze dell'ordine e sicurezza privata: agenti, guardie giurate, addetti alla sicurezza. Per loro natura esposti in modo strutturale al contatto con soggetti aggressivi.
  • Lavoratori notturni e in isolamento: qualsiasi categoria che operi in isolamento o in orari notturni presenta un fattore di rischio aggiuntivo, indipendentemente dal settore.

Base normativa: obbligo di valutazione ex art. 28 D.Lgs. 81/08

L'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08 prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui i rischi connessi allo stress lavoro-correlato, e quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi. La giurisprudenza e le linee guida degli organi di vigilanza hanno chiarito che la violenza da terzi rientra nell'obbligo generale di valutazione, in quanto rischio specifico per la sicurezza e la salute connesso all'attività lavorativa.

Il DVR deve pertanto:

  • identificare i gruppi di lavoratori esposti al rischio di violenza da terzi;
  • valutare il livello di rischio per ciascun gruppo (tenendo conto di frequenza, gravità e probabilità degli episodi);
  • descrivere le misure di prevenzione e protezione adottate o pianificate;
  • indicare i responsabili dell'attuazione e le scadenze;
  • prevedere le modalità di monitoraggio e aggiornamento della valutazione.

Linee Guida INAIL sulla violenza da terzi (2020)

Le Linee Guida INAIL “La violenza nei luoghi di lavoro: la violenza da terzi” (2020) forniscono un quadro metodologico strutturato per la valutazione e la gestione del rischio. Propongono un approccio in quattro fasi:

  • Identificazione del pericolo: individuazione delle situazioni lavorative in cui i lavoratori possono essere esposti a violenza da terzi, mediante analisi del contesto (tipologia di utenza, modalità di erogazione del servizio, orari, ambienti fisici) e raccolta di dati storici sugli episodi di violenza.
  • Valutazione del rischio: stima della probabilità e della gravità degli episodi di violenza per i diversi gruppi omogenei di lavoratori, tenendo conto dei fattori di rischio individuali, organizzativi e ambientali.
  • Pianificazione delle misure di prevenzione e protezione: definizione delle misure organizzative, tecniche e procedurali da adottare per ridurre il rischio.
  • Monitoraggio e valutazione dell'efficacia: verifica nel tempo dell'efficacia delle misure adottate mediante indicatori quantitativi (numero di episodi, tipologia, conseguenze) e qualitativi (percezione dei lavoratori).

Misure di prevenzione e protezione organizzative

Le misure organizzative rappresentano la categoria più efficace di intervento sulla violenza da terzi, in quanto agiscono sulle condizioni strutturali che favoriscono l'esposizione al rischio:

  • Divieto di lavoro in solitudine (no-lavoro-solo): in situazioni di rischio elevato, la presenza di almeno due operatori nello stesso ambiente riduce significativamente la probabilità di aggressioni e consente una risposta più efficace in caso di incidente.
  • Rotazione del personale: nei settori in cui l'esposizione prolungata agli stessi utenti aggressivi è un fattore di rischio, la rotazione pianificata degli operatori può ridurre il sovraccarico emotivo.
  • Procedure operative per la gestione di situazioni critiche: protocolli scritti che definiscono come comportarsi in caso di aggressione imminente o in atto, chi allertare, come abbandonare in sicurezza la situazione.
  • Formazione specifica: programmi di formazione sulla de-escalation, sul riconoscimento precoce dei segnali di aggressione e sulla gestione delle proprie reazioni emotive. Efficace soprattutto nel settore sanitario e dei servizi sociali.
  • Comunicazione e segnalazione degli episodi: implementazione di sistemi di registrazione sistematica degli episodi di violenza (anche quelli minori e le “quasi aggressioni”), indispensabile per monitorare il fenomeno e valutare l'efficacia delle misure.

Misure di prevenzione tecniche e ambientali

Le misure tecniche agiscono sull'ambiente fisico e sulle attrezzature per ridurre l'esposizione al rischio:

  • Sistemi di allarme e panic button: dispositivi di allarme silenziosi (panic button) o sonori che consentono al lavoratore di segnalare una situazione di pericolo agli addetti alla sicurezza o ai colleghi. Particolarmente diffusi nel settore bancario, della grande distribuzione e della sanità.
  • Videosorveglianza: telecamere nelle aree a rischio, con funzione sia preventiva (deterrente) sia di documentazione degli episodi ai fini dell'eventuale denuncia penale.
  • Barriere fisiche: vetri antiproiettile, banconi rialzati, tornelli, porte con accesso controllato nelle aree di cassa o di accoglienza. Efficaci soprattutto nei settori esposti a rapine.
  • Illuminazione adeguata: in particolare nelle aree esterne, nei parcheggi e nei percorsi di accesso agli edifici, specialmente per i lavoratori notturni.
  • Riduzione del contante: nei contesti esposti a rapine, la riduzione della disponibilità di contante nelle casse e l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronico abbassa l'attrattività del bersaglio.

Sorveglianza sanitaria e supporto psicologico

Il lavoratore vittima di un episodio di violenza da terzi può sviluppare conseguenze sulla salute psicofisica di varia entità: dal disagio emotivo transitorio al disturbo acuto da stress, fino al disturbo post-traumatico da stress (PTSD) nei casi più gravi. La sorveglianza sanitaria nei settori ad alto rischio di violenza da terzi deve prevedere:

  • la valutazione, nell'ambito del protocollo sanitario, dell'esposizione a questo rischio psicosociale specifico;
  • procedure per la segnalazione tempestiva al medico competente degli episodi di violenza subiti dai lavoratori;
  • percorsi di supporto psicologico post-evento, possibilmente attivabili in tempi brevi dopo un episodio di aggressione.

Denuncia di infortuni all'INAIL e rilevanza penale

Gli episodi di violenza da terzi che causano una lesione fisica al lavoratore o un'incapacità lavorativa superiore a tre giorni sono soggetti all'obbligo di denuncia di infortunio all'INAILai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico del pronto soccorso o del medico curante. In caso di infortuni gravi o mortali, la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore anche all'autorità di pubblica sicurezza. L'INAIL riconosce gli infortuni da violenza di terzi come infortuni sul lavoro, con conseguente applicazione delle tutele assicurative (indennità per inabilità temporanea, rendita in caso di danno permanente).

Sul piano penale, le aggressioni fisiche configurano reati perseguibili a norma del codice penale (lesioni personali, art. 582 c.p.; lesioni gravi o gravissime, art. 583 c.p.; minacce, art. 612 c.p.; violenza privata, art. 610 c.p.). Il lavoratore vittima ha diritto a presentare denuncia o querela all'autorità giudiziaria competente, e il datore di lavoro deve supportare il lavoratore in questo percorso.

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Domande frequentiFAQ

La violenza da terzi deve essere valutata nel DVR anche se non si sono mai verificati episodi?
Sì. L'obbligo di valutazione del rischio ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 riguarda i rischi presenti nell'attività lavorativa, indipendentemente dal fatto che si siano già verificati episodi. Se il settore di attività o le caratteristiche dell'utenza rendono plausibile l'esposizione a violenza da terzi, il rischio deve essere valutato e documentato nel DVR, anche se la valutazione conclude per un livello di rischio basso. L'assenza di episodi pregressi è un dato rilevante ma non esaustivo.
Chi è responsabile della valutazione del rischio violenza da terzi?
La responsabilità della valutazione dei rischi, compreso il rischio di violenza da terzi, è del datore di lavoro, che la esercita collaborando con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, nei casi in cui è nominato, con il medico competente. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato in fase di valutazione. Nei settori più esposti (sanità, servizi sociali) è opportuno coinvolgere anche il personale direttamente interessato e i dirigenti di reparto.
Un episodio di violenza da terzi va sempre denunciato all'INAIL?
La denuncia di infortunio all'INAIL è obbligatoria quando l'aggressione ha causato un'incapacità lavorativa superiore a tre giorni (o quando si prevede che la supererà). Gli episodi di violenza verbale o psicologica senza conseguenze fisiche non configurano un infortunio ai sensi della normativa INAIL, ma possono essere documentati internamente per monitorare il fenomeno e aggiornare la valutazione del rischio. In ogni caso, tutti gli episodi (anche i minori) dovrebbero essere registrati nel registro degli infortuni e dei quasi-infortuni.
La formazione alla de-escalation è obbligatoria per il settore sanitario?
Non esiste una norma che obblighi specificamente la formazione alla de-escalation nel settore sanitario. Tuttavia, la valutazione del rischio violenza da terzi deve includere la formazione tra le misure di prevenzione e protezione da adottare quando il rischio è significativo. Le Linee Guida INAIL 2020 raccomandano esplicitamente la formazione alla de-escalation come misura di prevenzione efficace, e la sua mancanza in un settore ad alto rischio (come i Pronto Soccorso) potrebbe essere contestata dagli organi di vigilanza come lacuna nella valutazione del rischio.

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