Il D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II (artt. 187–198), che recepisce la Direttiva 2003/10/CE, stabilisce tre soglie fondamentali per la gestione del rischio rumore nei luoghi di lavoro: il valore di azione inferiore (LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa), il valore di azione superiore (LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa) e il valore limite di esposizione (LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa). Il superamento di ciascuna soglia attiva obblighi specifici e progressivamente più stringenti a carico del datore di lavoro.
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Riferimenti normativi
La disciplina del rischio rumore negli ambienti di lavoro si fonda sui seguenti atti normativi:
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VIII Capo II, artt. 187–198: definisce le misure di prevenzione e protezione dal rumore, i valori limite e di azione, gli obblighi di valutazione, misurazione, sorveglianza sanitaria e formazione.
- Direttiva 2003/10/CE: direttiva europea sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), recepita in Italia dal D.Lgs. 81/08.
- ISO 9612:2009: norma tecnica internazionale di riferimento per la misurazione dell'esposizione al rumore in ambiente lavorativo e il calcolo del livello di esposizione personale giornaliero LEX,8h.
I tre livelli soglia e gli obblighi correlati
Il sistema di soglie previsto dal D.Lgs. 81/08 genera un regime di obblighi graduato in funzione del livello di esposizione effettivamente misurato o stimato nella valutazione del rischio.
- Valore di azione inferiore — LEX,8h = 80 dB(A) / ppeak = 112 Pa: al raggiungimento di questa soglia il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore, mettere a disposizione i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per l'udito e attivare, su richiesta del lavoratore, la sorveglianza sanitaria. La valutazione del rischio rumore deve essere documentata nel DVR.
- Valore di azione superiore — LEX,8h = 85 dB(A) / ppeak = 140 Pa: sopra questa soglia scattano obblighi più stringenti. Il datore di lavoro deve elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione; l'uso dei DPI per l'udito diventa obbligatorio; la sorveglianza sanitaria diventa obbligatoria per tutti i lavoratori esposti e deve essere effettuata dal medico competente con periodicità almeno biennale (o annuale in caso di indicazione medica o richiesta del lavoratore). I luoghi di lavoro in cui si supera questo valore devono essere segnalati con apposita segnaletica di sicurezza.
- Valore limite di esposizione — LEX,8h = 87 dB(A) / ppeak = 200 Pa: è il livello che non deve mai essere superato, considerando anche l'attenuazione fornita dai DPI indossati dal lavoratore. In caso di superamento il datore di lavoro deve adottare misure immediate per ricondurre l'esposizione al di sotto del valore limite, individuare le cause del superamento e modificare le misure di prevenzione e protezione per evitare il ripetersi della situazione.
Valutazione e misurazione del rischio rumore
L'art. 190 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio rumore, avvalendosi di un tecnico competente (tipicamente un fisico o ingegnere acustico) e del medico competente. La valutazione può basarsi sia su dati derivanti dalla letteratura tecnica o dai produttori delle attrezzature, sia su misurazioni effettuate secondo la norma tecnica ISO 9612. I risultati devono essere documentati nel DVR e aggiornati ogni qualvolta si verifichino modifiche significative ai processi produttivi o alla situazione espositiva dei lavoratori, o comunque ogni quattro anni.
La misurazione deve tenere conto di tutte le attività svolte dal lavoratore durante la giornata lavorativa, dei livelli di pressione sonora delle singole sorgenti, dei tempi di esposizione e della variabilità della situazione espositiva. Il calcolo del LEX,8h segue le formule definite dalla ISO 9612 e dall'allegato I al Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.
DPI per la protezione dell'udito
I DPI uditivi (inserti auricolari, cuffie, caschi) devono essere scelti in modo che il livello di pressione sonora effettivo all'orecchio del lavoratore risulti inferiore al valore di azione superiore (85 dB(A)). La scelta dei DPI deve essere effettuata tenendo conto dell'attenuazione effettiva dei dispositivi, misurata secondo la metodologia definita dalla norma EN ISO 4869. Un'eccessiva attenuazione (over-protection) va evitata per non isolare il lavoratore dai segnali di allarme e dai rumori di comunicazione.
Sorveglianza sanitaria e ipoacusia da rumore
La sorveglianza sanitaria per il rischio rumore comprende la valutazione audiometrica dei lavoratori. L'ipoacusia da rumoreè una malattia professionale tipica che si sviluppa progressivamente e in modo irreversibile per effetto dell'esposizione prolungata a livelli sonori elevati. Il medico competente deve esprimere il giudizio di idoneità alla mansione e tenerne conto nell'aggiornamento del protocollo sanitario. I lavoratori riconosciuti particolarmente sensibili al rumore possono richiedere la sorveglianza anche al di sotto del valore di azione inferiore.
Misure tecniche e organizzative di riduzione
Prima di ricorrere ai DPI, il datore di lavoro deve privilegiare le misure tecniche (insonorizzazione delle macchine, incapsulamento delle sorgenti, adozione di macchine a bassa emissione sonora, manutenzione periodica) e le misure organizzative (rotazione dei lavoratori, riduzione dei tempi di esposizione, individuazione di pause di recupero). La gerarchia delle misure di prevenzione prevede che i DPI rappresentino sempre l'ultima risorsa, da utilizzarsi quando le misure tecniche e organizzative non sono in grado di ricondurre l'esposizione entro il valore di azione superiore.
Voci correlate del glossario
Domande frequentiFAQ
Qual è la differenza tra valore di azione e valore limite di esposizione al rumore?
La sorveglianza sanitaria per il rumore è sempre obbligatoria?
Con quale frequenza deve essere aggiornata la valutazione del rischio rumore?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Titolo VIII Capo II, artt. 187-198 (rischio rumore)
- Direttiva 2003/10/CE — prescrizioni minime di sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori al rumore
- ISO 9612:2009 — Acustica: determinazione dell'esposizione al rumore in ambiente di lavoro
- INAIL — Linee guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro
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