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Temperatura nei Luoghi di Lavoro

Normativa sul microclima, valori di riferimento, valutazione del rischio con indici WBGT e PMV/PPD, obblighi del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il D.Lgs. 81/08 (art. 63 e Allegato IV, punto 1.9) impone che la temperatura nei locali chiusisia adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Per i lavori in ambienti severi caldi o freddi è richiesta la valutazione del rischio microclima con indici WBGT (ISO 7933), PMV/PPD (ISO 7730) o IREQ (ISO 11079), a seconda delle condizioni operative.

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Normativa di riferimento

Il quadro normativo sul microclima nei luoghi di lavoro si articola su più livelli:

  • Art. 63 D.Lgs. 81/08— impone che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'Allegato IV, che include specifiche disposizioni sulla temperatura, aerazione e umidità dei locali.
  • Allegato IV, punto 1.9 D.Lgs. 81/08— stabilisce che la temperatura dei locali deve essere adeguata all'organismo umano tenuto conto del tipo di lavoro svolto, del dispendio fisico richiesto e del periodo stagionale; nelle pause i lavoratori devono poter disporre di locali con temperatura idonea.
  • Art. 28 D.Lgs. 81/08 — il rischio microclima deve essere valutato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per tutti gli ambienti in cui le condizioni termiche possono determinare discomfort o danno alla salute.
  • ISO 7730:2005 — norma tecnica internazionale per la valutazione degli ambienti moderati mediante gli indici PMV (Predicted Mean Vote) e PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied).
  • ISO 7933:2004— valutazione degli ambienti severi caldi mediante l'indice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) e il modello di stress termico SWreq.
  • ISO 11079:2007— valutazione degli ambienti freddi mediante l'indice IREQ (Insulation REQuired) e il tempo limite di esposizione WCI (Wind Chill Index).

Non esiste nella normativa italiana un valore assoluto di temperatura minima o massima valido per tutti gli ambienti di lavoro: i valori di riferimento per gli uffici (18-27 °C in estate, 17-20 °C in inverno per gli impianti di riscaldamento) derivano dalle norme tecniche e dalla prassi consolidata, non da una disposizione legislativa diretta.

Microclima severo caldo e freddo

Si distingue tra ambienti moderati (discomfort termico senza rischio di danno immediato) e ambienti severi (caldo o freddo intenso con rischio di patologie da stress termico):

  • Ambienti severi caldi— fonderie, panetterie, lavanderie industriali, cucine professionali, ambienti all'aperto in estate. Il rischio principale è il colpo di calore (heat stroke), la disidratazione e i crampi da calore. La valutazione si esegue con l'indice WBGT (ISO 7933) o con il modello SWreq (sudorazione richiesta).
  • Ambienti severi freddi— celle frigorifere, magazzini refrigerati, lavori all'esterno in inverno. Il rischio è l'ipotermia, l'assideramento e i danni da freddo (geloni, piede da trincea). La valutazione utilizza l'indice IREQ (ISO 11079) per determinare l'isolamento termico minimo richiesto dell'abbigliamento.
  • Ambienti moderati— uffici, negozi, scuole, ospedali. La valutazione del discomfort termico si effettua mediante gli indici PMV/PPD (ISO 7730), che esprimono la previsione del voto medio e la percentuale di insoddisfatti in funzione di temperatura dell'aria, temperatura radiante media, velocità dell'aria, umidità relativa, metabolismo e isolamento termico dell'abbigliamento.

Indici di valutazione (WBGT, PMV)

La valutazione strumentale del microclima richiede la misurazione di parametri fisici ambientali e la loro elaborazione attraverso indici sintetici:

  • WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) — indice composito calcolato a partire dalla temperatura del bulbo umido naturale (tnw), dalla temperatura del globotermometro (tg) e dalla temperatura dell'aria (ta). Per ambienti interni: WBGT = 0,7 tnw + 0,3 tg. I valori limite di riferimento (ISO 7933/NIOSH) variano in funzione del livello di attività fisica del lavoratore.
  • PMV (Predicted Mean Vote) — indice da -3 (molto freddo) a +3 (molto caldo) che predice la sensazione termica media di un grande gruppo di persone nelle stesse condizioni ambientali. La zona di comfort è convenzionalmente compresa tra -0,5 e +0,5 (ISO 7730).
  • PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)— percentuale prevista di persone insoddisfatte delle condizioni termiche, derivata dal PMV. Valori accettabili: PPD < 10% (corrispondente a -0,5 < PMV < +0,5).
  • IREQ (Insulation REQuired)— isolamento termico minimo dell'abbigliamento necessario per mantenere il bilancio termico in ambienti freddi (ISO 11079), espresso in m²·°C/W o in clo.

Le misurazioni devono essere effettuate con strumentazione calibrata (termometro a globo, termoigrometro, anemometro) durante le condizioni operative tipiche, possibilmente nelle ore più critiche della giornata lavorativa.

Misure preventive

A seguito della valutazione del rischio microclima, il datore di lavoro deve adottare misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate:

  • Misure tecniche — impianti di climatizzazione, ventilazione meccanica controllata (VMC), schermature solari, isolamento termico delle strutture, celle di raffreddamento per ambienti caldi, riscaldamento radiante per ambienti freddi.
  • Misure organizzative— rotazione delle mansioni, pause frequenti in ambienti climatizzati (per caldo) o riscaldati (per freddo), riduzione dell'orario nelle ore più critiche, lavoro notturno o nelle prime ore del mattino per attività all'aperto in estate.
  • DPI termici — indumenti di protezione dal calore (EN ISO 11612) o dal freddo (EN 342, EN 14058), guanti termici, calzature isolanti, coperture per la testa.
  • Sorveglianza sanitaria — il medico competente può prescrivere sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a microclima severo (caldo: rischio cardiovascolare e renale; freddo: rischio cardiovascolare e muscolo-scheletrico).
  • Informazione e formazione— i lavoratori devono conoscere i rischi dello stress termico, i sintomi del colpo di calore o dell'ipotermia e le procedure di emergenza.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la temperatura minima e massima consentita in un ufficio?
La normativa italiana (D.Lgs. 81/08, Allegato IV punto 1.9) non fissa valori assoluti ma impone che la temperatura sia adeguata all'organismo umano in relazione al tipo di lavoro. Per i lavori sedentari da ufficio, la prassi consolidata e le norme tecniche indicano un range di 18-20 °C in inverno e 24-26 °C in estate come condizioni accettabili, con umidità relativa tra 40% e 60%. Il D.P.R. 412/1993 limita a 20 °C (±2 °C) la temperatura degli impianti di riscaldamento negli edifici, ma si tratta di una norma energetica, non di sicurezza sul lavoro.
Il datore di lavoro deve fermare i lavori in caso di caldo eccessivo in estate?
Non esiste un obbligo automatico di sospensione dei lavori al superamento di una soglia termica fissa, salvo specifiche disposizioni contrattuali o ordinanze locali. Tuttavia, il datore di lavoro ha l'obbligo generale di valutare il rischio microclima (art. 28 D.Lgs. 81/08) e di adottare misure adeguate quando le condizioni di calore creano un rischio per la salute. In caso di ondate di calore, l'INAIL e il Ministero del Lavoro emettono linee guida specifiche. Il mancato aggiornamento del DVR in relazione al rischio calore espone il datore di lavoro a responsabilità.
La valutazione del microclima deve essere sempre inserita nel DVR?
Il DVR deve includere la valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro (art. 28 D.Lgs. 81/08), compreso il microclima quando le condizioni termiche possono influire sulla salute dei lavoratori. Per gli uffici con climatizzazione adeguata il rischio può essere valutato come trascurabile con motivazione esplicita. Per le attività in ambienti severi caldi (cucine, fonderie, lavori estivi all'aperto) o freddi (celle frigorifere, lavori invernali all'esterno) la valutazione strumentale con indici WBGT o IREQ è necessaria per dimostrare l'adeguatezza delle misure adottate.

Fonti normative

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