La sorveglianza sanitaria straordinariaè una visita medica effettuata dal medico competente al di fuori della periodicità ordinaria stabilita nel protocollo sanitario. È disciplinata dall'art. 41, comma 2, lett. e-ter e e-quater del D.Lgs. 81/08 e può essere attivata su richiesta del lavoratore — se ritiene che i propri disturbi siano correlati ai rischi lavorativi — oppure disposta dal datore di lavoro o dal medico competente in specifiche circostanze (cambiamento di mansione, infortunio, malattia professionale, rientro dopo lunga assenza).
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Definizione e riferimento normativo
La sorveglianza sanitaria straordinaria è la visita medica eseguita dal medico competente (MC) in aggiunta e al di fuori del calendario di visite periodiche previsto dal protocollo sanitario aziendale. Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 la disciplina all'art. 41, comma 2:
- lett. e-ter— visita medica su richiesta del lavoratore, quando ritiene che i propri disturbi fisici o psichici siano correlati all'attività lavorativa e ai rischi professionali cui è esposto;
- lett. e-quater — visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi.
La normativa si inserisce nel quadro più ampio dell'art. 41, che elenca tutte le tipologie di visite mediche del MC (preventiva, periodica, in occasione di cambio mansione, precedente alla ripresa, preassuntiva e straordinaria).
Quando scatta la sorveglianza sanitaria straordinaria
Le principali situazioni che attivano una visita straordinaria sono:
- Richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lett. e-ter): il lavoratore avverte sintomi fisici o psichici e ritiene che possano essere collegati ai rischi del proprio lavoro (es. disturbi muscolo-scheletrici, affaticamento visivo da VDT, sintomi da stress lavoro-correlato, irritazione da agenti chimici). La richiesta viene presentata al datore di lavoro, che la trasmette al MC.
- Cambio di mansione significativo: quando il lavoratore viene assegnato a compiti con un profilo di rischio diverso rispetto a quello per cui era stato giudicato idoneo, il MC deve effettuare una visita per rivalutare l'idoneità alla nuova mansione specifica.
- Infortunio o malattia professionale: dopo un infortunio rilevante o il riconoscimento di una malattia professionale, il MC effettua una visita straordinaria per aggiornare il giudizio di idoneità e adattare le misure di prevenzione.
- Rientro dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi(art. 41 c. 2 lett. e-quater): prima della ripresa dell'attività lavorativa, il MC visita il lavoratore per verificare che le condizioni di salute siano compatibili con la mansione specifica, tenendo conto dell'eventuale evoluzione del quadro clinico durante l'assenza.
Chi può richiedere la visita straordinaria
Possono attivare una sorveglianza sanitaria straordinaria:
- Il lavoratore: indirizza la propria richiesta al datore di lavoro (non direttamente al MC), il quale è tenuto a renderla possibile senza poterla rifiutare (art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08).
- Il datore di lavoro: può richiedere al MC di effettuare la visita in caso di cambio mansione, rientro da infortunio o qualunque altra situazione che ritenga rilevante per la salute del lavoratore e la sicurezza del processo produttivo.
- Il medico competente: nell'esercizio della propria autonomia professionale, può disporre visite straordinarie ogni qualvolta lo ritenga necessario per aggiornare il giudizio di idoneità in seguito a nuove evidenze cliniche o a variazioni del profilo di rischio lavorativo.
Differenza con visita periodica e visita preventiva
La visita preventiva(art. 41 c. 2 lett. a) avviene prima dell'assunzione o prima dell'assegnazione a una mansione a rischio: è il primo giudizio di idoneità. La visita periodica (art. 41 c. 2 lett. b) si ripete con cadenza fissa stabilita nel protocollo sanitario (annuale, biennale, ecc.) per monitorare nel tempo lo stato di salute. La visita straordinaria è invece non programmata e interviene in risposta a un evento specifico o a una necessità imprevista, senza attendere la scadenza della visita periodica successiva.
Giudizio di idoneità post-visita straordinaria
Al termine della visita straordinaria il MC emette un giudizio di idoneità alla mansione specifica nelle stesse forme previste per le visite ordinarie (art. 41 c. 6 e art. 42 D.Lgs. 81/08). Il giudizio può essere:
- idoneità piena;
- idoneità con prescrizioni o limitazioni (es. divieto di lavoro notturno, limitazione del carico);
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Il giudizio viene consegnato al lavoratore e al datore di lavoro. Avverso il giudizio è ammesso ricorso all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL/ATS) entro trenta giorni dalla comunicazione.
Costo della visita straordinaria
Ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 81/08, gli accertamenti sanitari — compresi quelli straordinari — sono a totale carico del datore di lavoro. Non è pertanto ammessa alcuna trattenuta sulla retribuzione del lavoratore né la richiesta di rimborso allo stesso, anche quando la visita è attivata su iniziativa del lavoratore medesimo. Il tempo impiegato per la visita è considerato tempo di lavoro.
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Domande frequentiFAQ
Il datore di lavoro può rifiutare la richiesta di visita straordinaria del lavoratore?
Dopo quanti giorni di assenza scatta la visita straordinaria obbligatoria?
La visita straordinaria può cambiare il giudizio di idoneità emesso in occasione della visita periodica?
Chi paga la visita straordinaria se è il lavoratore a richiederla?
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