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Rischio da Urti, Colpi e Compressioni

Il rischio da urti, colpi e compressioni comprende le lesioni fisiche derivanti dal contatto non voluto con oggetti fissi o mobili: utensili, macchinari, materiali che cadono dall'alto o oggetti di rimbalzo. Il DVR deve identificarlo e valutarlo; i principali DPI sono casco protettivo e calzature con puntale antischiacciamento.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il rischio da urti, colpi e compressioniè la probabilità che un lavoratore subisca lesioni fisiche — contusioni, fratture, schiacciamenti — a causa del contatto non intenzionale con oggetti fissi presenti nell'ambiente di lavoro, parti in movimento di macchinari, materiali che cadono dall'alto o oggetti proiettati per rimbalzo. Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare questo rischio nel DVR (art. 28) e di adottare misure preventive e protettive adeguate, inclusa la fornitura di DPI idonei come casco, calzature con puntale antischiacciamento e guanti antitaglio.

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Riferimenti normativi

Il rischio da urti, colpi e compressioni è disciplinato nell'ambito delle disposizioni generali del D.Lgs. 81/08 in materia di valutazione dei rischi e protezione dei lavoratori:

  • D.Lgs. 81/08, art. 28 — obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, incluso il rischio da urti, colpi e compressioni, e a documentarne gli esiti nel DVR.
  • D.Lgs. 81/08, Titolo III, artt. 69-73— disciplina la sicurezza nell'uso delle attrezzature di lavoro, imponendo l'adozione di misure che eliminino o riducano i rischi meccanici, inclusi urti e intrappolamenti.
  • D.Lgs. 81/08, Titolo III, artt. 74-79— regola la fornitura e l'utilizzo dei DPI, che devono essere adeguati al rischio specifico e conformi alle norme tecniche armonizzate.
  • D.Lgs. 81/08, art. 64 e Allegato IV — stabilisce requisiti dei luoghi di lavoro relativi a distanze di sicurezza, passaggi liberi da ostacoli e altezze minime dei locali, concorrendo a ridurre i rischi di urto con strutture fisse.
  • Regolamento UE 2016/425 — disciplina i DPI, sostituendo la Direttiva 89/686/CEE, e fissa i requisiti essenziali di salute e sicurezza per elmetti, calzature di sicurezza e altri DPI contro il rischio meccanico.

Tipologie e fonti del rischio

Il rischio da urti, colpi e compressioni si manifesta attraverso modalità diverse a seconda del contesto lavorativo:

  • Caduta di oggetti dall'alto: materiali o attrezzi che cadono da scaffalature, piani di lavoro sopraelevati, impalcature o dalla mano dell'operatore. È una delle principali cause di infortuni gravi, in particolare nei cantieri edili e nei magazzini con scaffalature alte.
  • Contatto con parti mobili di macchinari: bracci meccanici, rulli, stampi, ingranaggi e pistoni che possono colpire o intrappolare gli arti del lavoratore se le protezioni sono assenti o non funzionanti.
  • Urto con oggetti fissi: colpi alla testa contro strutture basse, spigoli vivi, tubazioni o elementi sporgenti dell'impianto, frequenti nei locali tecnici e nelle aree con passaggi ristretti.
  • Proiezione di frammenti: schegge, trucioli, parti di utensili o materiali in lavorazione che vengono proiettati con forza verso il lavoratore o i colleghi presenti nelle vicinanze (rimbalzi, rotture di utensili).
  • Compressione e schiacciamento: parti del corpo intrappolate tra oggetti in movimento e superfici fisse, o sotto carichi sospesi.

DPI per il rischio da urti, colpi e compressioni

Il datore di lavoro è tenuto a fornire DPI idonei al rischio specifico identificato nella valutazione. I principali DPI per il rischio da urti, colpi e compressioni sono:

  • Elmetto di protezione(EN 397 o EN 12492) — protegge la testa dalla caduta di oggetti dall'alto e dagli urti laterali. Gli elmetti industriali (EN 397) sono obbligatori nei cantieri edili e nei luoghi di lavoro con rischio di caduta di oggetti.
  • Calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento (EN ISO 20345) — la categoria S1 o S3 comprende il puntale in acciaio o composito che resiste a una forza di compressione di 15 kN, proteggendo le dita del piede da schiacciamento.
  • Guanti antitaglio e antiurto (EN 388) — proteggono le mani da abrasioni, tagli e colpi durante la manipolazione di materiali o utensili.
  • Occhiali e visiere di protezione (EN 166) — proteggono occhi e viso dalla proiezione di frammenti, schegge e trucioli.
  • Ginocchiere e protezioni per gli arti — utilizzate nei lavori a contatto con superfici dure o abrasive.

La scelta dei DPI deve seguire la gerarchia delle misure preventive (eliminazione del pericolo, misure tecniche, misure organizzative e infine DPI) e deve basarsi sulla valutazione del rischio specifica per la mansione.

Misure preventive tecniche e organizzative

I DPI rappresentano l'ultima barriera difensiva. Prima di ricorrere ai DPI, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione primaria:

  • Ripari fissi e mobili: protezioni installate sulle macchine per impedire l'accesso alle parti pericolose in movimento (Allegato V D.Lgs. 81/08).
  • Distanze di sicurezza: progettazione dei posti di lavoro con distanze sufficienti tra l'operatore e le parti mobili delle macchine.
  • Ordine e pulizia: mantenimento delle vie di transito libere da ostacoli e degli scaffali con carichi correttamente posizionati e fissati.
  • Segnalazione degli ostacoli: evidenziazione con fasce gialle e nere di spigoli, strutture basse e zone pericolose.
  • Formazione e informazione: addestramento dei lavoratori all'uso corretto delle attrezzature e alla percezione dei rischi meccanici presenti nel loro ambiente di lavoro.

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Domande frequentiFAQ

Il casco protettivo è obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro?
No. L'obbligo di indossare il casco protettivo scatta quando la valutazione del rischio identifica un pericolo reale di caduta di oggetti dall'alto o di urto con strutture. È obbligatorio nei cantieri edili (D.Lgs. 81/08 Titolo IV), nei lavori su impianti e scaffalature e in tutti i contesti in cui la valutazione del rischio da urti colpi e compressioni ne evidenzi la necessità. Il datore di lavoro deve indicare nel DVR le aree e le mansioni per le quali il casco è richiesto.
Qual è la differenza tra le categorie S1, S2 e S3 delle calzature di sicurezza?
Le categorie S1, S2 e S3 delle calzature di sicurezza (EN ISO 20345) si distinguono per le caratteristiche aggiuntive: S1 include puntale antischiacciamento, tallone chiuso e soletta antistatica; S2 aggiunge resistenza alla penetrazione dell'acqua della tomaia; S3 aggiunge suola con resistenza alla perforazione (antiforo), particolarmente indicata nei cantieri e nelle aree con rischio di calpestio di oggetti appuntiti.
Come deve essere valutato il rischio da urti e colpi nel DVR?
Nel DVR il rischio da urti, colpi e compressioni deve essere identificato per ogni mansione o area di lavoro, stimato in termini di probabilità e gravità, e documentato con le misure preventive adottate e quelle pianificate. La valutazione deve considerare le sorgenti di rischio (macchinari, scaffalature, attività manuali), i lavoratori esposti, la frequenza e la durata dell'esposizione, nonché gli infortuni e i quasi-infortuni già verificatisi.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — artt. 28, 64, 69-79 e Allegati IV e V
  • Regolamento UE 2016/425 — dispositivi di protezione individuale
  • EN 397 — Elmetti di protezione per uso industriale
  • EN ISO 20345 — Calzature di sicurezza
  • EN 388 — Guanti di protezione contro rischi meccanici

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