Il rischio da urti, colpi e compressioniè la probabilità che un lavoratore subisca lesioni fisiche — contusioni, fratture, schiacciamenti — a causa del contatto non intenzionale con oggetti fissi presenti nell'ambiente di lavoro, parti in movimento di macchinari, materiali che cadono dall'alto o oggetti proiettati per rimbalzo. Il D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare questo rischio nel DVR (art. 28) e di adottare misure preventive e protettive adeguate, inclusa la fornitura di DPI idonei come casco, calzature con puntale antischiacciamento e guanti antitaglio.
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Riferimenti normativi
Il rischio da urti, colpi e compressioni è disciplinato nell'ambito delle disposizioni generali del D.Lgs. 81/08 in materia di valutazione dei rischi e protezione dei lavoratori:
- D.Lgs. 81/08, art. 28 — obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, incluso il rischio da urti, colpi e compressioni, e a documentarne gli esiti nel DVR.
- D.Lgs. 81/08, Titolo III, artt. 69-73— disciplina la sicurezza nell'uso delle attrezzature di lavoro, imponendo l'adozione di misure che eliminino o riducano i rischi meccanici, inclusi urti e intrappolamenti.
- D.Lgs. 81/08, Titolo III, artt. 74-79— regola la fornitura e l'utilizzo dei DPI, che devono essere adeguati al rischio specifico e conformi alle norme tecniche armonizzate.
- D.Lgs. 81/08, art. 64 e Allegato IV — stabilisce requisiti dei luoghi di lavoro relativi a distanze di sicurezza, passaggi liberi da ostacoli e altezze minime dei locali, concorrendo a ridurre i rischi di urto con strutture fisse.
- Regolamento UE 2016/425 — disciplina i DPI, sostituendo la Direttiva 89/686/CEE, e fissa i requisiti essenziali di salute e sicurezza per elmetti, calzature di sicurezza e altri DPI contro il rischio meccanico.
Tipologie e fonti del rischio
Il rischio da urti, colpi e compressioni si manifesta attraverso modalità diverse a seconda del contesto lavorativo:
- Caduta di oggetti dall'alto: materiali o attrezzi che cadono da scaffalature, piani di lavoro sopraelevati, impalcature o dalla mano dell'operatore. È una delle principali cause di infortuni gravi, in particolare nei cantieri edili e nei magazzini con scaffalature alte.
- Contatto con parti mobili di macchinari: bracci meccanici, rulli, stampi, ingranaggi e pistoni che possono colpire o intrappolare gli arti del lavoratore se le protezioni sono assenti o non funzionanti.
- Urto con oggetti fissi: colpi alla testa contro strutture basse, spigoli vivi, tubazioni o elementi sporgenti dell'impianto, frequenti nei locali tecnici e nelle aree con passaggi ristretti.
- Proiezione di frammenti: schegge, trucioli, parti di utensili o materiali in lavorazione che vengono proiettati con forza verso il lavoratore o i colleghi presenti nelle vicinanze (rimbalzi, rotture di utensili).
- Compressione e schiacciamento: parti del corpo intrappolate tra oggetti in movimento e superfici fisse, o sotto carichi sospesi.
DPI per il rischio da urti, colpi e compressioni
Il datore di lavoro è tenuto a fornire DPI idonei al rischio specifico identificato nella valutazione. I principali DPI per il rischio da urti, colpi e compressioni sono:
- Elmetto di protezione(EN 397 o EN 12492) — protegge la testa dalla caduta di oggetti dall'alto e dagli urti laterali. Gli elmetti industriali (EN 397) sono obbligatori nei cantieri edili e nei luoghi di lavoro con rischio di caduta di oggetti.
- Calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento (EN ISO 20345) — la categoria S1 o S3 comprende il puntale in acciaio o composito che resiste a una forza di compressione di 15 kN, proteggendo le dita del piede da schiacciamento.
- Guanti antitaglio e antiurto (EN 388) — proteggono le mani da abrasioni, tagli e colpi durante la manipolazione di materiali o utensili.
- Occhiali e visiere di protezione (EN 166) — proteggono occhi e viso dalla proiezione di frammenti, schegge e trucioli.
- Ginocchiere e protezioni per gli arti — utilizzate nei lavori a contatto con superfici dure o abrasive.
La scelta dei DPI deve seguire la gerarchia delle misure preventive (eliminazione del pericolo, misure tecniche, misure organizzative e infine DPI) e deve basarsi sulla valutazione del rischio specifica per la mansione.
Misure preventive tecniche e organizzative
I DPI rappresentano l'ultima barriera difensiva. Prima di ricorrere ai DPI, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione primaria:
- Ripari fissi e mobili: protezioni installate sulle macchine per impedire l'accesso alle parti pericolose in movimento (Allegato V D.Lgs. 81/08).
- Distanze di sicurezza: progettazione dei posti di lavoro con distanze sufficienti tra l'operatore e le parti mobili delle macchine.
- Ordine e pulizia: mantenimento delle vie di transito libere da ostacoli e degli scaffali con carichi correttamente posizionati e fissati.
- Segnalazione degli ostacoli: evidenziazione con fasce gialle e nere di spigoli, strutture basse e zone pericolose.
- Formazione e informazione: addestramento dei lavoratori all'uso corretto delle attrezzature e alla percezione dei rischi meccanici presenti nel loro ambiente di lavoro.
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Domande frequentiFAQ
Il casco protettivo è obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro?
Qual è la differenza tra le categorie S1, S2 e S3 delle calzature di sicurezza?
Come deve essere valutato il rischio da urti e colpi nel DVR?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — artt. 28, 64, 69-79 e Allegati IV e V
- Regolamento UE 2016/425 — dispositivi di protezione individuale
- EN 397 — Elmetti di protezione per uso industriale
- EN ISO 20345 — Calzature di sicurezza
- EN 388 — Guanti di protezione contro rischi meccanici
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