Il radonè un gas radioattivo naturale, inodore, incolore e insapore, originato dal decadimento radioattivo del radio-226, a sua volta prodotto dal decadimento dell'uranio-238 presente nella crosta terrestre. Il radon si diffonde dal suolo e dai materiali da costruzione negli ambienti chiusi, dove può accumularsi raggiungendo concentrazioni pericolose per la salute. L'inalazione prolungata di radon e dei suoi prodotti di decadimento è la seconda causa di tumore polmonaredopo il fumo di tabacco, secondo le stime dell'OMS. In Italia, la normativa di riferimento per gli ambienti di lavoro è il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101, che ha recepito la Direttiva Euratom 2013/59 e stabilisce il livello di riferimento di 300 Bq/m³ (Becquerel per metro cubo) per gli ambienti di lavoro, con obblighi specifici di misurazione, risanamento e, in determinati casi, sorveglianza sanitaria e registrazione degli esposti.
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Il quadro normativo: D.Lgs. 101/2020 e Direttiva Euratom 2013/59
Il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 ha operato una riforma complessiva della normativa italiana in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, recependo la Direttiva 2013/59/Euratomdel Consiglio dell'Unione Europea che aveva modernizzato e unificato la legislazione europea in materia. Il decreto ha abrogato e sostituito il precedente D.Lgs. 230/1995 (nelle parti rilevanti) e il D.Lgs. 241/2000 (specificamente dedicato al radon), introducendo un quadro normativo più organico.
Per quanto riguarda il radon negli ambienti di lavoro, le disposizioni principali sono contenute nel Capo III del Titolo XI del D.Lgs. 101/2020, che disciplina i luoghi di lavoro con rischio radon e che ha introdotto significative novità rispetto alla precedente normativa:
- abbassamento del livello di riferimento da 500 Bq/m³ a 300 Bq/m³per tutti gli ambienti di lavoro;
- introduzione di un sistema di prioritizzazione dei luoghi di lavoro da misurare, basato sulla tipologia dei locali e sulle indicazioni dei piani regionali radon;
- previsione di obblighi di misurazione per le nuove costruzioni nei comuni ad alto rischio radon;
- disciplina organica della sorveglianza sanitaria e del registro degli esposti.
Il livello di riferimento: 300 Bq/m³
Il livello di riferimento è la concentrazione di attività di radon in aria, espressa come media annuale, al di sopra della quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure di risanamento. A differenza dei valori limite dose applicabili ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti in senso stretto (art. 96 D.Lgs. 101/2020), il livello di riferimento per il radon non è un limite assoluto che non può essere superato, ma il valore soglia che attiva obblighi di risanamento.
Il D.Lgs. 101/2020 prevede che, ove la concentrazione media annuale di radon in un luogo di lavoro superi il livello di riferimento di 300 Bq/m³, il datore di lavoro sia tenuto ad adottare azioni di rimedio per ridurre la concentrazione al di sotto di tale livello, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente conseguibile (principio ALARA — As Low As Reasonably Achievable). Qualora le misure di risanamento non siano sufficienti a ricondurre la concentrazione sotto il livello di riferimento, si applicano le disposizioni sulla protezione dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
L'OMS e l'AIEA raccomandano per gli ambienti domestici un livello di riferimento di 300 Bq/m³ e indicano comunque 100 Bq/m³ come livello auspicabile. La normativa italiana ha allineato il livello di riferimento per i luoghi di lavoro al valore raccomandato internazionalmente.
Luoghi di lavoro prioritari per le misurazioni
Non tutti i luoghi di lavoro presentano lo stesso rischio di accumulo di radon. Il D.Lgs. 101/2020 individua categorie di luoghi di lavoro che devono essere sottoposti prioritariamente a misurazione:
- Luoghi di lavoro interrati e seminterrati: locali posti al di sotto del livello del suolo, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Sono i locali a maggiore rischio di accumulo di radon, in quanto a diretto contatto con il suolo e con limitata ventilazione naturale.
- Luoghi di lavoro al piano terra: locali situati al piano terra con accesso diretto al suolo, in particolare nei comuni classificati ad alto rischio radon dai piani regionali radon.
- Cantine, grotte e cavità naturali: locali con caratteristiche geomorfologiche che favoriscono l'ingresso e l'accumulo di radon.
- Stabilimenti termali e grotte turistiche: classificati come luoghi di lavoro con esposizione a radon in modo specifico dalla normativa, in ragione delle caratteristiche geologiche e della presenza di acqua.
- Luoghi di lavoro in zone ad alta radioattività naturale (NORM): settori industriali in cui i processi lavorativi comportano il trattamento di materiali con radioattività naturale elevata (industria mineraria, industria del petrolio e del gas, produzione di fertilizzanti fosfatici).
I piani regionali radon, che le Regioni sono tenute ad adottare ai sensi del D.Lgs. 101/2020, individuano i comuni e le zone del territorio regionale a più alto rischio radon, dove le priorità di misurazione sono più elevate. Ad oggi la maggior parte delle Regioni italiane ha adottato o è in fase di adozione dei propri piani.
La mappa radon ISPRA
L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)mantiene e pubblica la mappa della concentrazione di radon in Italia, elaborata sulla base delle misurazioni effettuate nel corso degli anni da ISPRA, dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e dagli enti regionali. La mappa è uno strumento di riferimento per identificare le aree del territorio italiano con concentrazioni medie di radon più elevate, e costituisce la base informativa su cui si fondano i piani regionali radon.
Le zone a più alta concentrazione di radon in Italia sono geograficamente correlate alla presenza di rocce vulcaniche e granitiche, in particolare:
- Lazio (area dei Castelli Romani, Monti Sabatini);
- Campania (area flegrea, Ischia);
- Sardegna (zone granitiche);
- Trentino-Alto Adige (zone alpine);
- Friuli-Venezia Giulia (Carso);
- alcune aree di Toscana, Umbria e Abruzzo.
Questo non significa che il rischio sia assente nelle altre regioni: la concentrazione di radon dipende da fattori locali (tipo di suolo, caratteristiche costruttive dell'edificio, ventilazione) che possono determinare concentrazioni elevate anche in aree non classificate ad alto rischio a livello regionale.
Le misurazioni con dosimetri: metodologia e tempistiche
Le misurazioni della concentrazione di radon negli ambienti di lavoro devono essere eseguite con metodi e strumenti conformi alle indicazioni tecniche dell'ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) e dell'ISS. Il metodo di misura più diffuso utilizza dosimetri a tracce nucleari (CR-39), dispositivi passivi di piccole dimensioni che non richiedono alimentazione elettrica e vengono posizionati nei locali da monitorare per un periodo definito:
- Periodo minimo di misurazione: 3 mesi per una valutazione preliminare (indicativa). Il D.Lgs. 101/2020 prevede che le misurazioni finalizzate alla valutazione della concentrazione media annuale siano effettuate per un periodo di almeno 12 mesi, oppure per un periodo di almeno 3 mesi nel periodo invernale (da novembre a marzo, periodo in cui le concentrazioni tendono ad essere più elevate per via della ridotta ventilazione).
- Le misurazioni di breve durata (meno di 3 mesi) sono ammesse solo come screening preliminare e non possono essere utilizzate come base per la valutazione della conformità al livello di riferimento.
- I dosimetri devono essere analizzati da laboratori di dosimetria radon riconosciuti da ISIN o da enti di accreditamento nazionali (in Italia, Accredia).
Il datore di lavoro deve conservare la documentazione delle misurazioni eseguite (rapporti di misura, certificati del laboratorio) e allegarla al DVR o alla documentazione del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. Supportiamo la gestione documentale delle misurazioni radon e ti aiutiamo a verificare la conformità delle procedure adottate al D.Lgs. 101/2020.
Interventi di risanamento
Quando le misurazioni evidenziano concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento di 300 Bq/m³, il datore di lavoro deve adottare misure di risanamento per ridurre la concentrazione. Le tecniche di risanamento si dividono in due categorie principali:
- Tecniche di depressurizzazione del suolo (soil depressurization): consistono nella creazione di una zona di bassa pressione sotto la pavimentazione dell'edificio mediante l'installazione di condotti di aspirazione e ventilatori che estraggono il radon dal suolo prima che possa infiltrarsi nell'edificio. Sono le tecniche più efficaci, in grado di ridurre le concentrazioni di radon fino al 90-99%.
- Tecniche di pressurizzazione degli ambienti: consistono nell'immettere aria pulita nell'edificio mantenendolo in leggera sovrappressione rispetto al suolo, impedendo all'aria del suolo (ricca di radon) di infiltrarsi. Meno efficaci della depressurizzazione per i livelli più elevati.
- Aumento della ventilazione naturale e meccanica: incremento della ventilazione degli ambienti per diluire la concentrazione di radon. Misura relativamente semplice e poco costosa, ma efficace principalmente per concentrazioni modeste e in condizioni climatiche che lo permettono.
- Impermeabilizzazione dei pavimenti e delle pareti: sigillatura delle fessure e dei punti di ingresso del radon (giunti tra pavimento e pareti, passaggi di tubazioni, ecc.). Misura complementare, raramente sufficiente da sola.
Dopo ogni intervento di risanamento, è necessario effettuare una nuova campagna di misurazione per verificare l'efficacia delle misure adottate e documentare il raggiungimento di concentrazioni inferiori al livello di riferimento.
Sorveglianza sanitaria e registro degli esposti
Qualora, nonostante le misure di risanamento, la concentrazione di radon superi ancora il livello di riferimento di 300 Bq/m³, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 101/2020 per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. In questo caso:
- il datore di lavoro deve effettuare la valutazione della dose efficace annuale ricevuta dai lavoratori esposti, mediante calcolo basato sulle concentrazioni misurate e sul tempo di permanenza nei locali;
- i lavoratori la cui dose efficace annuale supera 1 mSv (millisievert) devono essere classificati come lavoratori esposti di categoria B(o categoria A se la dose supera 6 mSv/anno), con conseguenti obblighi di sorveglianza sanitaria e dosimetrica personale;
- il datore di lavoro deve nominare un esperto in radioprotezione (ER)ai sensi dell'art. 131 D.Lgs. 101/2020, qualificato da ISIN, per la valutazione tecnica del rischio e la definizione delle misure di radioprotezione;
- i lavoratori esposti di categoria B (e a fortiori di categoria A) devono essere iscritti nel Registro dei lavoratori espostitenuto dal datore di lavoro e trasmesso periodicamente all'ISIN.
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radon è effettuata dal medico autorizzato(ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 101/2020), una figura specializzata distinta dal medico competente ex D.Lgs. 81/08, anche se le funzioni possono essere ricoperte dalla stessa persona se in possesso di entrambe le qualifiche.
Sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi
Il D.Lgs. 101/2020 prevede un sistema sanzionatorio differenziato per le violazioni degli obblighi in materia di radon negli ambienti di lavoro:
- Mancata esecuzione delle misurazioni nei locali prioritari individuati dai piani regionali radon: sanzione amministrativa pecuniaria.
- Mancata adozione delle misure di risanamento dopo il rilevamento di concentrazioni superiori al livello di riferimento: può configurare una violazione degli obblighi di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08, con le relative sanzioni penali e amministrative previste dal Titolo XII del D.Lgs. 81/08.
- Mancata nomina dell'esperto in radioprotezione nei casi obbligatori: sanzione penale a carico del datore di lavoro.
- Mancata iscrizione nel registro degli espostio omessa trasmissione all'ISIN: sanzione penale.
Ti aiutiamo a verificare la corretta impostazione delle misurazioni radon nella tua organizzazione e la conformità della documentazione agli obblighi del D.Lgs. 101/2020.
Integrazione con il DVR ex D.Lgs. 81/08
Il rischio radon deve essere considerato nell'ambito della valutazione generale dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/08 e documentato nel DVR. In pratica, il datore di lavoro deve:
- verificare se i locali dell'azienda rientrano nelle categorie prioritarie individuate dal D.Lgs. 101/2020 e dal piano regionale radon;
- pianificare le misurazioni con dosimetri per i locali prioritari, documentando nel DVR i criteri di prioritizzazione adottati;
- riportare nel DVR i risultati delle misurazioni effettuate e, qualora necessario, le misure di risanamento adottate e i risultati delle misurazioni post-intervento;
- aggiornare il DVR in caso di modifiche strutturali dell'edificio o di nuove misurazioni che evidenzino variazioni significative delle concentrazioni.
Supportiamo la gestione documentale dell'intero iter: dalla pianificazione delle misurazioni all'inserimento dei risultati nel DVR, fino alla documentazione degli interventi di risanamento e delle misurazioni di verifica.
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Domande frequentiFAQ
Come faccio a sapere se la mia azienda è obbligata a misurare il radon?
Quanto costano le misurazioni radon e chi le deve eseguire?
Se le misurazioni superano 300 Bq/m³, cosa devo fare?
Il radon è pericoloso solo se supera 300 Bq/m³?
Fonti normative
- D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 — Attuazione Direttiva 2013/59/Euratom (protezione radiazioni ionizzanti)
- Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio — Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti
- ISPRA — Mappa della concentrazione di radon in Italia
- ISS — Radon: rischio e prevenzione
- OMS — WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Radon (2009)
- ISIN — Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione
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