Risposta rapida
Il radon è un gas radioattivo naturale che deriva dal decadimento dell’uranio presente nel suolo e in alcuni materiali da costruzione; inalato per lunghi periodi aumenta il rischio di tumore polmonare. Per i luoghi di lavoro il D.Lgs. 101/2020 fissa un livello di riferimento di 300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua (art. 12) e obbliga l’esercente a misurarlo nei luoghi indicati dall’art. 16.
Dove la misurazione è obbligatoria (art. 16)
- Luoghi di lavoro sotterranei.
- Locali di lavoro semisotterranei o al piano terra situati nelle aree prioritarie individuate dalla Regione.
- Stabilimenti termali.
- Specifiche tipologie di luoghi di lavoro individuate dal Piano nazionale d’azione per il radon.
Cosa fare in pratica (art. 17)
- Misurare la concentrazione media annua con un servizio di dosimetria riconosciuto, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dall’inclusione dell’area tra quelle prioritarie.
- Sotto i 300 Bq/m³: conservare la relazione tecnica, allegarla al DVR e ripetere la misura ogni 8 anni o dopo lavori che modificano l’attacco a terra o la ventilazione dell’edificio.
- Sopra i 300 Bq/m³: adottare misure correttive entro 2 anni, avvalendosi di un esperto in interventi di risanamento radon (sigillature, ventilazione, depressurizzazione del vespaio), e verificarne l’efficacia con una nuova misura.
- Se resta sopra il livello anche dopo gli interventi, un esperto di radioprotezione valuta le dosi ai lavoratori; oltre i 6 mSv/anno si applica il regime delle esposizioni pianificate.
Errori frequenti
- Misure di pochi giorni presentate come media annua.
- Ignorare i locali al piano terra perché “non sono interrati”, anche in area prioritaria.
- Non aggiornare la misura dopo ristrutturazioni o cambi d’uso dei locali.
Fonti normative
Voci collegate
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