Il responsabile di area(RAP — responsabile di area produttiva, o responsabile di reparto) è quella figura aziendale che, pur non avendo la qualifica formale di dirigente, esercita di fatto poteri di organizzazione, direzione e controllo sull'attività di un gruppo di lavoratori in una determinata area produttiva. In materia di sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non disciplina espressamente il RAP, ma la giurisprudenza e la dottrina lo inquadrano — in funzione dell'ampiezza dei poteri concretamente esercitati — come prepostoai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) D.Lgs. 81/08 o, in presenza di poteri decisionali più ampi, come dirigente di fatto.
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Distinzione preposto / dirigente / RAP
Il D.Lgs. 81/08 definisce le figure chiave della sicurezza all'art. 2, comma 1:
- Dirigente(lett. d) — persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Ha potere di spesa, di organizzazione e di acquisto di attrezzature e DPI.
- Preposto(lett. e) — persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Non ha poteri di spesa autonomi.
- Responsabile di area (RAP) — figura non codificata nominalmente dal D.Lgs. 81/08, il cui inquadramento giuridico dipende dalla concreta estensione dei poteri esercitati:
- se sovraintende all'esecuzione del lavoro e controlla i lavoratori senza autonomia decisionale sugli acquisti e l'organizzazione strutturale: preposto;
- se organizza autonomamente le risorse, può acquistare attrezzature, assumere personale o modificare l'organizzazione del lavoro: dirigente di fatto.
Obblighi del preposto: art. 19 D.Lgs. 81/08
Qualora il RAP sia qualificabile come preposto, è tenuto agli obblighi previsti dall'art. 19 D.Lgs. 81/08, in particolare:
- Sovraintendere e vigilaresull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei DPI (lett. a).
- Verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico (lett. b).
- Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, impartendo istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro (lett. c).
- Informare tempestivamente i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato e dare loro istruzioni per mettersi al sicuro (lett. d).
- Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato (lett. e).
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e i comportamenti dei lavoratori ritenuti pericolosi (lett. f).
- Frequentare appositi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (lett. g) — obbligo introdotto dalla L. 215/2021 (Decreto Sicurezza).
Responsabilità penale del preposto di fatto
La Corte di Cassazione ha consolidato la posizione per cui la qualifica di preposto rilevante ai fini della responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro si determina in base alle funzioni concretamente esercitate, indipendentemente dalla qualifica formale attribuita contrattualmente. Il cosiddetto preposto di fattorisponde degli obblighi dell'art. 19 D.Lgs. 81/08 anche in assenza di nomina formale.
Ne consegue che il RAP che sovraintende di fatto all'attività di un gruppo di lavoratori — impartendo istruzioni, verificando l'esecuzione dei compiti, intervenendo nelle situazioni di pericolo — assume la posizione di garanzia del preposto e può essere chiamato a rispondere penalmente per infortuni causalmente riconducibili alla mancata vigilanza o al mancato intervento.
Obbligo formativo e nomina formale
La L. 17 dicembre 2021 n. 215 ha introdotto all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/08 l'obbligo per il preposto di frequentare corsi di formazione specifici. I contenuti e la durata minima sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni applicabili (8 ore per la formazione iniziale, aggiornamento periodico quinquennale).
Per quanto riguarda la nomina formale, sebbene il D.Lgs. 81/08 non la richieda espressamente per il preposto (a differenza dell'RSPP e del medico competente), è fortemente raccomandata la redazione di un atto di nomina scritto che:
- identifichi il soggetto nominato e l'area/reparto di competenza;
- descriva i poteri e le funzioni attribuiti, differenziandoli da quelli del dirigente;
- documenti l'avvenuta formazione ex art. 19 lett. g) D.Lgs. 81/08;
- sia firmato per accettazione dal soggetto nominato.
La nomina formale consente di delimitare con chiarezza le responsabilità e di prevenire contestazioni sulla qualifica effettivamente rivestita in caso di infortuni. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a predisporre la documentazione necessaria.
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Domande frequentiFAQ
Il responsabile di area deve essere nominato formalmente?
Il RAP risponde penalmente anche se non è formalmente nominato preposto?
Quante ore di formazione deve fare il preposto?
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