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Piano di Sorveglianza Sanitaria

Definizione, struttura del protocollo sanitario, tipologie di visita medica e giudizi di idoneità previsti dall'art. 41 D.Lgs. 81/08 e dagli artt. 25 e 39 del medesimo decreto.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il piano di sorveglianza sanitaria, anche denominato protocollo sanitario, è il documento predisposto dal medico competente che definisce le tipologie, le periodicità e gli accertamenti clinici e strumentali da effettuare per ciascuna mansione a rischio presente in azienda. La sua predisposizione è obbligatoria ai sensi degli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ogni volta che la normativa prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria per i lavoratori esposti a specifici rischi professionali.

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Contenuto del protocollo sanitario

Il protocollo sanitario è elaborato dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda, tenendo conto degli indirizzi scientifici più avanzati e degli standard internazionali. Deve contenere, per ciascuna mansione a rischio:

  • Identificazione del rischio: descrizione del rischio professionale al quale i lavoratori di quella mansione sono esposti (es. rumore, vibrazioni, agenti chimici, MMC, VDT, agenti biologici).
  • Tipologia delle visite: indicazione della sequenza di visite previste (preventiva, periodica, su richiesta, al cambio di mansione, alla ripresa, alla cessazione).
  • Periodicità: cadenza temporale delle visite periodiche (annuale, biennale, ecc.) in base alla natura e all'entità del rischio.
  • Accertamenti clinici e strumentali: elenco degli esami diagnostici da effettuare (es. audiometria per il rischio rumore, spirometria per gli agenti respiratori, esami emocromocitometrici per i solventi, ecografia lombosacrale per la MMC).
  • Criteri per il giudizio di idoneità: parametri di riferimento per la valutazione dello stato di salute del lavoratore in relazione alla mansione specifica.

Tipologie di visita medica (preventiva, periodica, su richiesta, pre-ripresa)

L'art. 41, comma 2, D.Lgs. 81/08 elenca le tipologie di visita medica che rientrano nella sorveglianza sanitaria:

  • Visita preventiva: effettuata prima che il lavoratore venga adibito alla mansione che comporta esposizione al rischio (o, in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prima dell'assunzione). Serve a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro e a esprimere il giudizio di idoneità iniziale.
  • Visita periodica: effettuata con la frequenza stabilita dal protocollo sanitario, in base alla natura del rischio. In assenza di indicazioni specifiche, la periodicità minima è annuale, salvo indicazione diversa del medico competente con annotazione motivata nel documento di valutazione dei rischi.
  • Visita in occasione del cambio di mansione: quando il lavoratore viene adibito a una mansione diversa che comporta un'esposizione a rischi differenti.
  • Visita su richiesta del lavoratore: il lavoratore può richiedere la visita medica quando ritiene che le proprie condizioni di salute possano essere influenzate dall'attività lavorativa. Il medico competente non può rifiutarla se correlata ai rischi professionali.
  • Visita pre-ripresa del lavoro: effettuata dopo un'assenza dal lavoro per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, per verificare l'idoneità del lavoratore alla ripresa della mansione.
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro: prevista per i lavoratori esposti ad agenti con effetti a lungo termine (es. cancerogeni, amianto), per i quali la sorveglianza sanitaria può proseguire anche dopo la cessazione dell'esposizione.

Giudizi di idoneità alla mansione

Al termine di ogni visita medica, il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica e lo comunica per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore. Le tipologie previste dall'art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/08 sono:

  • Idoneo: nessuna limitazione o prescrizione. Il lavoratore può svolgere la mansione senza restrizioni.
  • Idoneo con prescrizioni: il lavoratore può svolgere la mansione a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate (es. uso obbligatorio di specifici DPI, limitazioni di orario o di movimenti).
  • Idoneo con limitazioni: il lavoratore può svolgere la mansione escludendo alcune attività specifiche o riducendo l'esposizione al rischio.
  • Non idoneo temporaneamente: il lavoratore non è in grado di svolgere la mansione per un periodo determinato; al termine del periodo, dovrà essere sottoposto a nuova visita.
  • Non idoneo: il lavoratore non può svolgere permanentemente la mansione specifica. Il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori.

Il giudizio è impugnabile dal lavoratore e dal datore di lavoro mediante ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/AUSL) entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 41, comma 9).

Registro infortuni e cartella sanitaria

Il piano di sorveglianza sanitaria è strettamente connesso ad altri strumenti documentali obbligatori:

  • Cartella sanitaria e di rischio: istituita e aggiornata dal medico competente per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lett. c). Contiene i dati anagrafici, la descrizione della mansione e dei rischi, gli accertamenti effettuati e i giudizi espressi. È conservata dal medico competente nel rispetto del segreto professionale.
  • Registro infortuni: il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL tutti gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Il medico competente contribuisce alla valutazione dei casi di infortunio o malattia professionale rilevanti ai fini della sorveglianza sanitaria.
  • Comunicazione all'INAIL (art. 40): il medico competente trasmette annualmente all'INAIL, tramite il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), i dati sanitari anonimi e aggregati relativi ai risultati della sorveglianza sanitaria effettuata.

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Domande frequentiFAQ

Il piano di sorveglianza sanitaria è obbligatorio per tutte le aziende?
No. La sorveglianza sanitaria — e di conseguenza il relativo piano (protocollo sanitario) — è obbligatoria solo quando la normativa la prevede espressamente in relazione ai rischi presenti, come l'esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, cancerogeni, radiazioni ionizzanti, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre soglia e lavoro notturno. Se in azienda non sussistono tali rischi, la nomina del medico competente e la sorveglianza sanitaria non sono obbligatorie.
Chi redige il protocollo sanitario?
Il protocollo sanitario è redatto esclusivamente dal medico competente, in autonomia professionale e sulla base della valutazione dei rischi condivisa con il datore di lavoro e il RSPP. Il datore di lavoro non può imporre al medico competente il contenuto del protocollo, ma deve fornirgli tutte le informazioni necessarie (DVR, mansionari, schede di sicurezza, dati di esposizione) per elaborarlo correttamente. Il protocollo è parte integrante del piano di sorveglianza sanitaria e deve essere custodito in azienda.
Cosa succede se il medico competente giudica un lavoratore inidoneo?
In caso di giudizio di non idoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore, ove possibile, a una mansione equivalente o, in mancanza, inferiore garantendo il trattamento economico corrispondente alla mansione di provenienza (art. 42 D.Lgs. 81/08). La non idoneità permanente non costituisce automaticamente giusta causa di licenziamento: il datore di lavoro deve prima verificare la possibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni. Sia il lavoratore sia il datore di lavoro possono ricorrere avverso il giudizio all'organo di vigilanza entro trenta giorni.

Fonti normative

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