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Piano di lavoro amianto

Il documento che l’impresa di bonifica deve presentare all’organo di vigilanza prima di demolire o rimuovere materiali contenenti amianto.

Risposta rapida

Il piano di lavoro amianto è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve predisporre prima di iniziare lavori di demolizione o rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e mezzi di trasporto (art. 256, comma 2, D.Lgs. 81/08). Va inviato all’organo di vigilanza competente (il servizio di prevenzione dell’ASL) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. I lavori possono essere eseguiti solo da imprese iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 10 (art. 256, comma 1, e art. 212 D.Lgs. 152/2006).

Contenuto minimo (art. 256, comma 4)

  • rimozione dell’amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, salvo che ciò comporti per i lavoratori un rischio maggiore;
  • fornitura ai lavoratori di idonei DPI;
  • verifica dell’assenza di rischi da esposizione all’amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori;
  • misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
  • misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
  • misure da adottare se è previsto il superamento del valore limite;
  • natura dei lavori, data di inizio e durata presunta, luogo, tecniche di rimozione, caratteristiche delle attrezzature e dei dispositivi usati.

Tempi e urgenze

Se entro 30 giorni dall’invio l’organo di vigilanza non chiede integrazioni o modifiche motivate e non rilascia prescrizioni, i lavori possono iniziare. In caso di urgenza motivata il termine non si applica: oltre alla data di inizio va indicata anche l’ora (art. 256, comma 5). Per le attività con esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) valgono regole diverse (art. 249).

Obblighi collegati

  • Formazione specifica degli addetti e dei dirigenti delle attività di bonifica (art. 258), secondo i corsi regionali previsti dal DPR 8 agosto 1994.
  • Valutazione dell’esposizione e rispetto del valore limite per le fibre aerodisperse (art. 254).
  • Sorveglianza sanitaria (art. 259) e iscrizione nel registro degli esposti quando previsto (art. 260).

Fonti normative

Voci collegate

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