Il Piano di Lavoro amiantoè il documento tecnico che il datore di lavoro dell'impresa incaricata della bonifica deve elaborare ed inviare all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL, ATS o AUSL a seconda della regione) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavoridi demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto (MCA). L'obbligo è previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla Sicurezza) e si distingue dalla generica notifica di cui all'art. 250 perché si applica specificamente ai lavori di demolizione o rimozione, imponendo contenuti minimi più articolati e dettagliati.
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Base normativa
L'art. 256 del D.Lgs. 81/08(rubricato "Piano di lavoro per la demolizione o rimozione dell'amianto") disciplina in modo specifico i lavori di bonifica che comportano demolizione o rimozione di MCA. Si colloca nel Titolo IX Capo III (artt. 246–261), dedicato alla protezione dei lavoratori dal rischio amianto, e va letto in combinato disposto con:
- Art. 250 D.Lgs. 81/08— notifica preventiva all'organo di vigilanza per i lavori che comportano esposizione all'amianto in generale.
- L. 27 marzo 1992 n. 257— norma fondamentale che ha vietato l'utilizzo dell'amianto in Italia e istituito i piani regionali di bonifica.
- D.M. 6 settembre 1994 — normative tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto.
- Art. 262 D.Lgs. 81/08 — sanzioni penali e amministrative per la violazione degli obblighi del Titolo IX Capo III, compreso il mancato invio del Piano di Lavoro.
Chi predispone il Piano di Lavoro
Il Piano di Lavoro è elaborato dal datore di lavoro dell'impresa di bonifica, non dal committente. L'impresa esecutrice deve essere obbligatoriamente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10 (istituita ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 3 giugno 2014 n. 120):
- Categoria 10A — bonifica di beni contenenti amianto in matrice friabile (es. coperture in amianto spruzzato, coibentazioni di tubazioni e caldaie).
- Categoria 10B — bonifica di beni contenenti amianto in matrice compatta (es. lastre di eternit, pavimentazioni in vinil-amianto).
L'iscrizione all'Albo garantisce che l'impresa disponga di personale adeguatamente formato, attrezzature idonee (sistemi di aspirazione a filtro HEPA, unità di decontaminazione) e un sistema organizzativo in grado di gestire in sicurezza i MCA e i conseguenti rifiuti pericolosi.
Contenuto minimo del Piano di Lavoro (art. 256 c. 2)
L'art. 256 comma 2 del D.Lgs. 81/08 elenca gli elementi che il Piano di Lavoro deve obbligatoriamente contenere:
- Descrizione del lavoro— tipo di attività (rimozione, demolizione parziale o totale, scoibentazione), localizzazione e caratteristiche dell'immobile o dell'impianto.
- Quantità di amianto stimata — quantitativo presunto di MCA da rimuovere, espresso in metri quadrati o in tonnellate, sulla base del censimento preliminare.
- Tipo e forma dell'amianto — classificazione dei MCA presenti: amianto in matrice friabile o compatta, tipo mineralogico (crisotilo, crocidolite, amosite, ecc.) ove determinabile.
- Lavoratori coinvolti — numero massimo di lavoratori esposti contemporaneamente, con indicazione delle mansioni svolte in zona di rischio.
- Misure tecniche e organizzative— procedure operative adottate per ridurre l'emissione di fibre (abbattimento a umido, confinamento dinamico, unità di decontaminazione), modalità di delimitazione e segnalazione delle zone di lavoro.
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) — tipologie di maschere facciali filtranti o autorespiratori con indicazione della classe di protezione, tute monouso, guanti e calzari conformi alla normativa europea.
- Misure per la protezione dei terzi e dell'ambiente— procedure per evitare la dispersione di fibre nelle aree circostanti, monitoraggio ambientale in fase operativa, comunicazioni agli occupanti dell'edificio.
- Smaltimento dei rifiuti contenenti amianto — modalità di confezionamento (doppio sacco, contenitore rigido etichettato), codice EER applicabile (17 06 01* per amianto friabile, 17 06 05* per materiali da costruzione contenenti amianto), destinazione a discarica autorizzata ai sensi del D.Lgs. 36/2003.
Trasmissione e decorrenza dei 30 giorni
Il Piano di Lavoro deve essere trasmesso all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL, ATS in Lombardia, AUSL in Emilia-Romagna e Toscana, ASP in Calabria e Sicilia) con un anticipo di almeno 30 giornirispetto alla data di inizio dei lavori. I 30 giorni decorrono dal ricevimento del Piano da parte dell'autorità competente, non dalla data di spedizione. Non è prevista una risposta formale di autorizzazione: il silenzio dell'ASL nei 30 giorni consente di procedere con i lavori, salvo comunicazioni ostative o richieste di integrazione.
In alcune regioni la trasmissione avviene tramite portali telematici dedicati o PEC istituzionale; è opportuno verificare la procedura in vigore presso la ASL/ATS territorialmente competente prima dell'invio.
Deroghe ai 30 giorni: urgenza documentata
L'art. 256 c. 4 del D.Lgs. 81/08 prevede una deroga al termine di 30 giorni per le situazioni di emergenza in cui la presenza di amianto non era prevedibile e il ritardo nell'intervento potrebbe causare danni a terzi o situazioni di pericolo immediato (es. crollo di coperture con lastre in eternit, incendio che coinvolga coibentazioni in amianto). In tali casi il datore di lavoro è tenuto a:
- Trasmettere il Piano di Lavoro il prima possibile e comunque prima dell'inizio dei lavori.
- Documentare la situazione di urgenza con una relazione tecnica che descriva il pericolo immediato e le ragioni che rendono impossibile attendere i 30 giorni ordinari.
- Adottare comunque tutte le misure di sicurezza previste dal Piano di Lavoro ordinario fin dall'avvio delle operazioni di rimozione.
Differenza tra Piano di Lavoro e Piano di Controllo e Manutenzione
Il Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/08 non va confuso con il Piano di Controllo e Manutenzione previsto dal D.M. 6 settembre 1994 e dal D.M. 20 agosto 1999:
- Piano di Lavoro (art. 256 D.Lgs. 81/08)— si applica quando si procede alla rimozione o demolizione fisica dei MCA. È redatto dall'impresa di bonifica iscritta cat. 10A/10B, trasmesso all'ASL 30 giorni prima dei lavori e accompagna un intervento di bonifica definitiva (rimozione, scoibentazione).
- Piano di Controllo e Manutenzione— si applica quando i MCA vengono lasciati in situ e si opta per incapsulamento, confinamento o semplice sorveglianza. È redatto dal proprietario o dal responsabile dell'attività, non richiede trasmissione preventiva all'ASL, ma impone ispezioni periodiche (tipicamente annuali) per verificare lo stato di conservazione dei MCA e l'integrità dei trattamenti eventualmente applicati.
Sanzioni per mancata trasmissione
Il mancato invio del Piano di Lavoro all'ASL nei termini di legge costituisce una violazione sanzionata dall'art. 262 del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni applicabili al datore di lavoro dell'impresa di bonifica sono di natura penale: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.000 a 6.000 euro. La medesima sanzione si applica per l'omissione o l'incompletezza degli elementi obbligatori indicati dall'art. 256 c. 2. L'organo di vigilanza (ASL/AUSL, Ispettorato del Lavoro) può disporre la sospensione dei lavori sino all'adempimento dell'obbligo.
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Domande frequentiFAQ
Qual è la differenza tra il Piano di Lavoro (art. 256) e la notifica (art. 250) per i lavori con amianto?
Cosa succede se l'ASL non risponde entro i 30 giorni dalla ricezione del Piano di Lavoro?
Il committente (proprietario dell'immobile) deve predisporre il Piano di Lavoro o spetta all'impresa di bonifica?
Il Piano di Lavoro deve essere aggiornato durante i lavori se cambiano le condizioni?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 256 — Piano di lavoro per la demolizione o rimozione dell'amianto
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 262 — Sanzioni per violazione delle disposizioni del Titolo IX Capo III
- D.M. 6 settembre 1994 — Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto nelle strutture edilizie
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