Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

FAQ Amianto (Asbesto) nei Luoghi di Lavoro

Risposte pratiche per datori di lavoro, proprietari di immobili e RSPP sugli obblighi in materia di amianto: censimento, valutazione del rischio, bonifica, notifica e sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La presenza di amianto in un edificio o in attrezzature di lavoro richiede una valutazione del rischio obbligatoria e, se necessario, un piano di bonifica. Ti supportiamo nell'analisi degli obblighi applicabili e nella gestione della documentazione.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

L'amianto (asbesto) è vietato in Italia dalla L. 257/1992 ma è ancora presente in molti edifici costruiti prima del 1992. La gestione del rischio amianto è regolata dal D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo III e dalla L. 257/1992.

Domande frequenti sull'amiantoFAQ

L'amianto è ancora presente negli edifici italiani? Dove si trova tipicamente?
Sì, l'amianto è ancora largamente presente in Italia negli edifici e nelle strutture costruite prima del 1992, anno in cui la L. 257/1992 ne ha vietato l'estrazione, la commercializzazione e la produzione. Secondo le stime di INAIL e ISS, nel territorio nazionale sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto (MCA). I siti più comuni in cui si rinviene amianto comprendono: coperture e lastre in cemento-amianto (cosiddetto eternit), utilizzate diffusamente per capannoni industriali, rimesse e abitazioni; canne fumarie e condotti di aerazione; tubazioni idriche e di scarico; pavimenti in vinile-amianto (tipo vinyl-tile); coibentazioni di caldaie, impianti di riscaldamento e tubazioni del vapore; guarnizioni di macchinari industriali; soffitti e controsoffitti fonoassorbenti. È fondamentale distinguere tra amianto compatto (ad esempio cemento-amianto in buone condizioni) e amianto friabile (fioccato o in polvere, tipico delle coibentazioni termiche): il primo presenta una pericolosità ridotta se mantenuto integro e non sottoposto a lavorazioni, mentre il secondo può rilasciare fibre nell'aria anche con minime sollecitazioni meccaniche, determinando un rischio di inalazione immediato. La pericolosità delle fibre di amianto risiede nella loro biopersistenza nei polmoni e nella capacità di causare patologie gravi come asbestosi, mesotelioma e tumore polmonare.
Il datore di lavoro deve effettuare il censimento dell'amianto nella propria sede?
Sì, il censimento dell'amianto è un obbligo che grava sia sui proprietari di edifici sia sui datori di lavoro. L'art. 10 della L. 257/1992 impone ai proprietari di edifici di comunicare alle Regioni la presenza di amianto; per i luoghi di lavoro, il quadro normativo è ulteriormente rafforzato dal D.Lgs. 81/08. L'art. 248 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve identificare la presenza di materiali contenenti amianto prima che vengano intrapresi lavori di demolizione, rimozione, manutenzione o qualsiasi altra attività che possa comportare esposizione dei lavoratori alle fibre. Il censimento deve essere documentato in forma scritta, aggiornato ogni volta che si effettuano modifiche strutturali o si acquisiscono nuove informazioni, e i risultati devono confluire nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il processo di censimento prevede: un'ispezione visiva di tutti i locali e i componenti edilizi, la raccolta di documentazione storica sull'edificio (anno di costruzione, forniture di materiali), il campionamento di materiali sospetti da parte di un laboratorio accreditato e la valutazione dello stato di conservazione (indice di degrado). Anche per gli edifici non adibiti ad uso lavorativo ma di proprietà aziendale vale l'obbligo di censimento. La mancata valutazione espone il datore di lavoro a sanzioni penali ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08.
Cos'è la valutazione del rischio amianto e chi la esegue?
La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro è disciplinata dall'art. 249 del D.Lgs. 81/08 ed è parte integrante della valutazione generale dei rischi di cui all'art. 17 dello stesso decreto. Essa comprende più fasi tra loro correlate. La prima fase riguarda l'identificazione del materiale: si procede con il campionamento di materiali sospetti e la loro analisi in laboratorio accreditato (microscopia elettronica a scansione SEM o microscopia ottica in contrasto di fase MOCF), che fornisce la conferma della presenza di amianto e il tipo di fibra (crisotilo, crocidolite, amosite, ecc.). La seconda fase consiste nella valutazione dello stato di conservazione attraverso un indice di degrado che considera la friabilità, l'estensione del danno, il potenziale di rilascio di fibre e le condizioni ambientali. La terza fase prevede la stima dell'esposizione dei lavoratori, che può avvenire tramite misurazioni ambientali della concentrazione di fibre aerodisperse (in fibre/litro) oppure attraverso modelli previsionali. La quarta fase identifica i lavoratori potenzialmente esposti. La valutazione deve essere effettuata da professionisti con specifica competenza tecnica (spesso igienisti industriali, ingegneri o chimici con esperienza nel settore); i risultati vengono inseriti nel DVR e determinano il piano di gestione dei materiali contenenti amianto (MCA), che può prevedere bonifica immediata, incapsulamento o programma di controllo e monitoraggio periodico.
Quando è obbligatoria la bonifica dell'amianto e chi è autorizzato a eseguirla?
La bonifica dell'amianto non è sempre un obbligo immediato: il D.Lgs. 81/08 e le linee guida del DM 06/09/1994 prevedono che, qualora l'amianto si trovi in buono stato di conservazione e non vi sia rilascio di fibre, sia possibile optare per un piano di controllo e manutenzione periodica (cosiddetto 'gestione in situ'), con ispezioni almeno annuali e documentazione aggiornata. La bonifica diventa obbligatoria nelle seguenti situazioni: il materiale è friabile, danneggiato o in avanzato stato di degrado; i lavoratori risultano esposti a concentrazioni di fibre aerodisperse superiori ai valori limite (0,1 f/cm³ come media ponderata su 8 ore, art. 254 D.Lgs. 81/08); l'ASL o l'organo di vigilanza territorialmente competente emette un'ordinanza di bonifica. Le tecniche di bonifica ammesse sono: rimozione completa (la più radicale ed efficace), incapsulamento (applicazione di sostanze che consolidano il materiale), e confinamento (installazione di barriere fisiche). La bonifica deve essere eseguita esclusivamente da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10a (rimozione di amianto da edifici, strutture, impianti e mezzi di trasporto) tenuto dal Ministero dell'Ambiente. I lavoratori addetti devono aver completato la formazione specifica di 40 ore prevista dal DM 14/05/1996 per gli operatori, o 32 ore per i manutentori. Al termine dei lavori, è obbligatorio il monitoraggio ambientale post-bonifica per verificare l'assenza di fibre residue nell'aria.
I lavoratori esposti ad amianto devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria?
Sì, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad amianto è obbligatoria ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente, nominato dal datore di lavoro, deve sottoporre i lavoratori a visita preventiva (prima dell'adibizione alla mansione con rischio di esposizione) e a visite periodiche con frequenza almeno triennale, o più ravvicinata in base al giudizio clinico del medico o all'entità dell'esposizione. Il protocollo sanitario comprende solitamente: visita clinica approfondita con anamnesi occupazionale, spirometria con valutazione della capacità polmonare, radiografia del torace o, in casi selezionati, tomografia computerizzata (TC) ad alta risoluzione. I risultati delle visite vengono registrati nella cartella sanitaria individuale, che deve essere conservata per almeno 40 anni dalla cessazione dell'esposizione, dato l'elevatissimo periodo di latenza delle malattie amianto-correlate (20-40 anni). Particolare attenzione merita la sorveglianza degli ex esposti: al termine del rapporto di lavoro, i lavoratori che hanno subito esposizione professionale ad amianto devono essere inseriti nel registro degli ex esposti istituito presso la ASL competente (art. 243 D.Lgs. 81/08). Tali lavoratori hanno il diritto a continuare a beneficiare della sorveglianza sanitaria per tutta la vita, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.
Le malattie da amianto sono riconosciute come malattie professionali indennizzabili dall'INAIL?
Sì, le malattie amianto-correlate figurano tra le principali malattie professionali tabellate e indennizzabili da INAIL in Italia. Le patologie riconosciute comprendono: mesotelioma pleurico (la neoplasia più strettamente associata all'amianto), mesotelioma peritoneale, mesotelioma pericardico e della tunica vaginale del testicolo; carcinoma polmonare (tumore del polmone) in soggetti con documentata esposizione professionale; asbestosi, ovvero una fibrosi polmonare progressiva causata dall'accumulo di fibre di amianto nel tessuto polmonare; placche pleuriche e ispessimenti pleurici, pur se spesso asintomatici. Tali patologie sono inserite nella Tabella delle malattie professionali dell'industria allegata al DPR 1124/1965 e nelle successive integrazioni. Il caratteristico lungo periodo di latenza delle malattie da amianto — che per il mesotelioma può raggiungere i 30-40 anni — comporta che molti lavoratori esposti professionalmente all'amianto decenni or sono si ammalino solo oggi. La denuncia della malattia professionale deve essere presentata all'INAIL entro i termini di prescrizione (15 anni dalla manifestazione della malattia per le neoplasie). Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM), gestito da INAIL con la collaborazione dei Centri Operativi Regionali (COR), raccoglie e analizza tutti i casi di mesotelioma in Italia con finalità epidemiologiche e di indirizzo delle politiche di prevenzione.
Un'impresa che deve rimuovere amianto durante lavori di ristrutturazione deve effettuare una notifica preventiva?
Sì, la notifica preventiva è obbligatoria ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 81/08. Prima di dare avvio a qualsiasi lavoro di demolizione, rimozione o manutenzione che comporti il rischio di esposizione dei lavoratori all'amianto, il datore di lavoro deve inviare una notifica scritta all'organo di vigilanza competente per territorio (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro — SPSAL dell'ASL, oppure l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per determinate categorie) con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto all'inizio dei lavori, salvo casi di urgenza. La notifica deve contenere le seguenti informazioni: ubicazione del cantiere e descrizione dell'immobile o dell'impianto; tipo e quantità presunta di amianto presente; tecniche di lavorazione adottate (rimozione, incapsulamento, confinamento) e relative misure di contenimento; durata prevista dei lavori; numero massimo di lavoratori contemporaneamente presenti nel cantiere; dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati; misure di decontaminazione previste per persone e attrezzature; modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. In molte Regioni la notifica deve essere accompagnata dal Piano di Lavoro, documento tecnico che descrive in dettaglio tutte le misure di sicurezza adottate. La mancata notifica costituisce reato punito con ammenda e arresto ai sensi degli artt. 255 e 262 del D.Lgs. 81/08.
Quali DPI sono obbligatori per chi lavora con l'amianto?
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i lavoratori esposti ad amianto sono disciplinati dal D.Lgs. 81/08 (artt. 253 e 258) e dal DM 14/05/1996 e devono essere scelti in funzione del tipo di lavorazione e del livello di esposizione stimato. Per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie: nelle operazioni di manutenzione occasionale con breve durata e bassa concentrazione di fibre è ammesso l'utilizzo di semimaschere filtranti FFP3 (norma EN 149) o respiratori a pieno facciale con filtro P3 (norma EN 143); per le operazioni di rimozione o demolizione di materiali friabili o in ambienti con elevate concentrazioni di fibre sono obbligatori gli autorespiratori a circuito aperto (SCBA) o i respiratori ad adduzione d'aria. Per la protezione del corpo: tute monouso in materiale impermeabile alle fibre (Tyvek o materiale equivalente, rispondenti alla norma EN 1073-2), guanti monouso, copriscarpe o stivali dedicati. Al termine di ogni sessione di lavoro è obbligatoria la procedura di decontaminazione che prevede l'utilizzo di unità di decontaminazione mobile o fissa con zona sporca, doccia e zona pulita: gli indumenti usati non possono essere portati fuori dalla zona contaminata e devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (codice EER 17 06 01* e 17 06 03*). Fondamentale è la formazione specifica: 40 ore per gli operatori addetti alla bonifica e 32 ore per i manutentori, con aggiornamento periodico come previsto dal DM 14/05/1996.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

L'amianto è ancora presente negli edifici italiani? Dove si trova tipicamente?
Sì, l'amianto è ancora largamente presente in Italia negli edifici e nelle strutture costruite prima del 1992, anno in cui la L. 257/1992 ne ha vietato l'estrazione, la commercializzazione e la produzione. Secondo le stime di INAIL e ISS, nel territorio nazionale sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto (MCA). I siti più comuni in cui si rinviene amianto comprendono: coperture e lastre in cemento-amianto (cosiddetto eternit), utilizzate diffusamente per capannoni industriali, rimesse e abitazioni; canne fumarie e condotti di aerazione; tubazioni idriche e di scarico; pavimenti in vinile-amianto (tipo vinyl-tile); coibentazioni di caldaie, impianti di riscaldamento e tubazioni del vapore; guarnizioni di macchinari industriali; soffitti e controsoffitti fonoassorbenti. È fondamentale distinguere tra amianto compatto (ad esempio cemento-amianto in buone condizioni) e amianto friabile (fioccato o in polvere, tipico delle coibentazioni termiche): il primo presenta una pericolosità ridotta se mantenuto integro e non sottoposto a lavorazioni, mentre il secondo può rilasciare fibre nell'aria anche con minime sollecitazioni meccaniche, determinando un rischio di inalazione immediato. La pericolosità delle fibre di amianto risiede nella loro biopersistenza nei polmoni e nella capacità di causare patologie gravi come asbestosi, mesotelioma e tumore polmonare.
Il datore di lavoro deve effettuare il censimento dell'amianto nella propria sede?
Sì, il censimento dell'amianto è un obbligo che grava sia sui proprietari di edifici sia sui datori di lavoro. L'art. 10 della L. 257/1992 impone ai proprietari di edifici di comunicare alle Regioni la presenza di amianto; per i luoghi di lavoro, il quadro normativo è ulteriormente rafforzato dal D.Lgs. 81/08. L'art. 248 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve identificare la presenza di materiali contenenti amianto prima che vengano intrapresi lavori di demolizione, rimozione, manutenzione o qualsiasi altra attività che possa comportare esposizione dei lavoratori alle fibre. Il censimento deve essere documentato in forma scritta, aggiornato ogni volta che si effettuano modifiche strutturali o si acquisiscono nuove informazioni, e i risultati devono confluire nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il processo di censimento prevede: un'ispezione visiva di tutti i locali e i componenti edilizi, la raccolta di documentazione storica sull'edificio (anno di costruzione, forniture di materiali), il campionamento di materiali sospetti da parte di un laboratorio accreditato e la valutazione dello stato di conservazione (indice di degrado). Anche per gli edifici non adibiti ad uso lavorativo ma di proprietà aziendale vale l'obbligo di censimento. La mancata valutazione espone il datore di lavoro a sanzioni penali ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08.
Cos'è la valutazione del rischio amianto e chi la esegue?
La valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro è disciplinata dall'art. 249 del D.Lgs. 81/08 ed è parte integrante della valutazione generale dei rischi di cui all'art. 17 dello stesso decreto. Essa comprende più fasi tra loro correlate. La prima fase riguarda l'identificazione del materiale: si procede con il campionamento di materiali sospetti e la loro analisi in laboratorio accreditato (microscopia elettronica a scansione SEM o microscopia ottica in contrasto di fase MOCF), che fornisce la conferma della presenza di amianto e il tipo di fibra (crisotilo, crocidolite, amosite, ecc.). La seconda fase consiste nella valutazione dello stato di conservazione attraverso un indice di degrado che considera la friabilità, l'estensione del danno, il potenziale di rilascio di fibre e le condizioni ambientali. La terza fase prevede la stima dell'esposizione dei lavoratori, che può avvenire tramite misurazioni ambientali della concentrazione di fibre aerodisperse (in fibre/litro) oppure attraverso modelli previsionali. La quarta fase identifica i lavoratori potenzialmente esposti. La valutazione deve essere effettuata da professionisti con specifica competenza tecnica (spesso igienisti industriali, ingegneri o chimici con esperienza nel settore); i risultati vengono inseriti nel DVR e determinano il piano di gestione dei materiali contenenti amianto (MCA), che può prevedere bonifica immediata, incapsulamento o programma di controllo e monitoraggio periodico.
Quando è obbligatoria la bonifica dell'amianto e chi è autorizzato a eseguirla?
La bonifica dell'amianto non è sempre un obbligo immediato: il D.Lgs. 81/08 e le linee guida del DM 06/09/1994 prevedono che, qualora l'amianto si trovi in buono stato di conservazione e non vi sia rilascio di fibre, sia possibile optare per un piano di controllo e manutenzione periodica (cosiddetto 'gestione in situ'), con ispezioni almeno annuali e documentazione aggiornata. La bonifica diventa obbligatoria nelle seguenti situazioni: il materiale è friabile, danneggiato o in avanzato stato di degrado; i lavoratori risultano esposti a concentrazioni di fibre aerodisperse superiori ai valori limite (0,1 f/cm³ come media ponderata su 8 ore, art. 254 D.Lgs. 81/08); l'ASL o l'organo di vigilanza territorialmente competente emette un'ordinanza di bonifica. Le tecniche di bonifica ammesse sono: rimozione completa (la più radicale ed efficace), incapsulamento (applicazione di sostanze che consolidano il materiale), e confinamento (installazione di barriere fisiche). La bonifica deve essere eseguita esclusivamente da imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10a (rimozione di amianto da edifici, strutture, impianti e mezzi di trasporto) tenuto dal Ministero dell'Ambiente. I lavoratori addetti devono aver completato la formazione specifica di 40 ore prevista dal DM 14/05/1996 per gli operatori, o 32 ore per i manutentori. Al termine dei lavori, è obbligatorio il monitoraggio ambientale post-bonifica per verificare l'assenza di fibre residue nell'aria.
I lavoratori esposti ad amianto devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria?
Sì, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad amianto è obbligatoria ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. 81/08. Il medico competente, nominato dal datore di lavoro, deve sottoporre i lavoratori a visita preventiva (prima dell'adibizione alla mansione con rischio di esposizione) e a visite periodiche con frequenza almeno triennale, o più ravvicinata in base al giudizio clinico del medico o all'entità dell'esposizione. Il protocollo sanitario comprende solitamente: visita clinica approfondita con anamnesi occupazionale, spirometria con valutazione della capacità polmonare, radiografia del torace o, in casi selezionati, tomografia computerizzata (TC) ad alta risoluzione. I risultati delle visite vengono registrati nella cartella sanitaria individuale, che deve essere conservata per almeno 40 anni dalla cessazione dell'esposizione, dato l'elevatissimo periodo di latenza delle malattie amianto-correlate (20-40 anni). Particolare attenzione merita la sorveglianza degli ex esposti: al termine del rapporto di lavoro, i lavoratori che hanno subito esposizione professionale ad amianto devono essere inseriti nel registro degli ex esposti istituito presso la ASL competente (art. 243 D.Lgs. 81/08). Tali lavoratori hanno il diritto a continuare a beneficiare della sorveglianza sanitaria per tutta la vita, anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.
Le malattie da amianto sono riconosciute come malattie professionali indennizzabili dall'INAIL?
Sì, le malattie amianto-correlate figurano tra le principali malattie professionali tabellate e indennizzabili da INAIL in Italia. Le patologie riconosciute comprendono: mesotelioma pleurico (la neoplasia più strettamente associata all'amianto), mesotelioma peritoneale, mesotelioma pericardico e della tunica vaginale del testicolo; carcinoma polmonare (tumore del polmone) in soggetti con documentata esposizione professionale; asbestosi, ovvero una fibrosi polmonare progressiva causata dall'accumulo di fibre di amianto nel tessuto polmonare; placche pleuriche e ispessimenti pleurici, pur se spesso asintomatici. Tali patologie sono inserite nella Tabella delle malattie professionali dell'industria allegata al DPR 1124/1965 e nelle successive integrazioni. Il caratteristico lungo periodo di latenza delle malattie da amianto — che per il mesotelioma può raggiungere i 30-40 anni — comporta che molti lavoratori esposti professionalmente all'amianto decenni or sono si ammalino solo oggi. La denuncia della malattia professionale deve essere presentata all'INAIL entro i termini di prescrizione (15 anni dalla manifestazione della malattia per le neoplasie). Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM), gestito da INAIL con la collaborazione dei Centri Operativi Regionali (COR), raccoglie e analizza tutti i casi di mesotelioma in Italia con finalità epidemiologiche e di indirizzo delle politiche di prevenzione.
Un'impresa che deve rimuovere amianto durante lavori di ristrutturazione deve effettuare una notifica preventiva?
Sì, la notifica preventiva è obbligatoria ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 81/08. Prima di dare avvio a qualsiasi lavoro di demolizione, rimozione o manutenzione che comporti il rischio di esposizione dei lavoratori all'amianto, il datore di lavoro deve inviare una notifica scritta all'organo di vigilanza competente per territorio (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro — SPSAL dell'ASL, oppure l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per determinate categorie) con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto all'inizio dei lavori, salvo casi di urgenza. La notifica deve contenere le seguenti informazioni: ubicazione del cantiere e descrizione dell'immobile o dell'impianto; tipo e quantità presunta di amianto presente; tecniche di lavorazione adottate (rimozione, incapsulamento, confinamento) e relative misure di contenimento; durata prevista dei lavori; numero massimo di lavoratori contemporaneamente presenti nel cantiere; dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati; misure di decontaminazione previste per persone e attrezzature; modalità di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. In molte Regioni la notifica deve essere accompagnata dal Piano di Lavoro, documento tecnico che descrive in dettaglio tutte le misure di sicurezza adottate. La mancata notifica costituisce reato punito con ammenda e arresto ai sensi degli artt. 255 e 262 del D.Lgs. 81/08.
Quali DPI sono obbligatori per chi lavora con l'amianto?
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i lavoratori esposti ad amianto sono disciplinati dal D.Lgs. 81/08 (artt. 253 e 258) e dal DM 14/05/1996 e devono essere scelti in funzione del tipo di lavorazione e del livello di esposizione stimato. Per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie: nelle operazioni di manutenzione occasionale con breve durata e bassa concentrazione di fibre è ammesso l'utilizzo di semimaschere filtranti FFP3 (norma EN 149) o respiratori a pieno facciale con filtro P3 (norma EN 143); per le operazioni di rimozione o demolizione di materiali friabili o in ambienti con elevate concentrazioni di fibre sono obbligatori gli autorespiratori a circuito aperto (SCBA) o i respiratori ad adduzione d'aria. Per la protezione del corpo: tute monouso in materiale impermeabile alle fibre (Tyvek o materiale equivalente, rispondenti alla norma EN 1073-2), guanti monouso, copriscarpe o stivali dedicati. Al termine di ogni sessione di lavoro è obbligatoria la procedura di decontaminazione che prevede l'utilizzo di unità di decontaminazione mobile o fissa con zona sporca, doccia e zona pulita: gli indumenti usati non possono essere portati fuori dalla zona contaminata e devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi (codice EER 17 06 01* e 17 06 03*). Fondamentale è la formazione specifica: 40 ore per gli operatori addetti alla bonifica e 32 ore per i manutentori, con aggiornamento periodico come previsto dal DM 14/05/1996.

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 artt. 246-261 (Titolo IX Capo III)
  • L. 257/1992 — divieto di amianto
  • DM 06/09/1994 — linee guida bonifica amianto
  • DM 14/05/1996 — notifica attività amianto

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito