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FAQ amianto nei luoghi di lavoro

Cosa deve fare chi ha amianto nella propria sede o lavora in edifici che possono contenerlo: controllo, bonifica, piano di lavoro, valore limite, sorveglianza sanitaria e DPI.

Risposta rapida

L’amianto integro non va rimosso per forza, ma va controllato secondo il DM 6/9/1994. Prima di demolizioni e manutenzioni il datore di lavoro deve accertarne la presenza (art. 248). La bonifica spetta a imprese iscritte all’Albo gestori ambientali, che inviano il piano di lavoro all’ASL 30 giorni prima. Dal 24 gennaio 2026 il valore limite è 0,01 fibre/cm³ (D.Lgs. 213/2025).

Le regole sono nel Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008 (artt. 246-261), modificato dal D.Lgs. 213/2025, nella L. 257/1992 e nel DM 6 settembre 1994 per la gestione dell’amianto negli edifici.

Domande frequenti sull’amiantoFAQ

Dove si trova ancora l’amianto e quando è pericoloso?
Si trova soprattutto in edifici e impianti realizzati prima del divieto introdotto dalla L. 257/1992: coperture e lastre in cemento-amianto, canne fumarie, serbatoi, pavimenti in vinil-amianto, coibentazioni di tubazioni e caldaie, guarnizioni e intonaci a spruzzo. Il pericolo è l’inalazione delle fibre. I materiali friabili (che si sbriciolano con la pressione delle dita) rilasciano fibre facilmente; i materiali compatti in buono stato rilasciano fibre soprattutto se danneggiati o lavorati (tagli, forature, rotture, abrasioni).
Il datore di lavoro deve verificare se c’è amianto prima di un lavoro?
Sì. Prima di lavori di demolizione o di manutenzione il datore di lavoro adotta ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali (art. 248 D.Lgs. 81/2008). Se c’è il minimo dubbio si applicano le disposizioni del Capo III sull’amianto. Il tema riguarda quindi anche imprese edili, impiantisti e manutentori che lavorano in edifici altrui.
L’amianto compatto in buono stato va rimosso per forza?
No. Se il materiale è integro e non viene manipolato, la legge non impone la rimozione. Il proprietario o il responsabile dell’attività deve però tenerlo sotto controllo secondo il DM 6 settembre 1994: valutazione dello stato di conservazione, nomina di un responsabile del rischio amianto, programma di controllo e manutenzione, informazione agli occupanti. Se il materiale è degradato si interviene con uno dei metodi di bonifica previsti dallo stesso decreto: rimozione, incapsulamento o confinamento.
Chi può eseguire la bonifica?
Le demolizioni e le rimozioni dell’amianto possono essere eseguite solo da imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria dedicata alla bonifica dei beni contenenti amianto (art. 256, comma 1, che rinvia all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006). I lavoratori addetti devono aver seguito la formazione specifica prevista dall’art. 258. Il proprietario non può affidare il lavoro a un’impresa generica o farlo in proprio.
Cos’è il piano di lavoro e quando va presentato?
È il documento con cui l’impresa descrive l’intervento: natura e durata dei lavori, metodi, misure per proteggere i lavoratori e l’ambiente, DPI, decontaminazione, smaltimento e verifica finale. Va inviato all’organo di vigilanza competente (ASL) almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, salvo i casi di urgenza (art. 256, commi 2 e 5). L’invio del piano di lavoro sostituisce la notifica prevista dall’art. 250.
Qual è oggi il valore limite di esposizione all’amianto?
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, che recepisce la direttiva (UE) 2023/2668 ed è in vigore dal 24 gennaio 2026, ha abbassato il valore limite dell’art. 254 da 0,1 a 0,01 fibre per cm³, misurato come media ponderata nel tempo su 8 ore. La direttiva prevede inoltre il passaggio alla microscopia elettronica per le misurazioni entro il 2029. Il datore di lavoro deve garantire che nessun lavoratore sia esposto a concentrazioni superiori al valore limite.
I lavoratori esposti ad amianto devono fare la sorveglianza sanitaria?
Sì. I lavoratori esposti sono sottoposti a visita preventiva, a visite periodiche almeno ogni 3 anni o con la periodicità decisa dal medico competente, e a visita alla cessazione dell’attività che comporta esposizione (art. 259). Il medico competente fornisce al lavoratore le indicazioni sugli accertamenti da proseguire dopo la fine dell’esposizione. Il D.Lgs. 213/2025 è intervenuto anche su questo articolo e sul registro di esposizione (art. 260): le procedure vanno quindi verificate sul testo vigente.
Quali DPI servono per lavorare con l’amianto?
DPI delle vie respiratorie di III categoria con un fattore di protezione adeguato alla concentrazione stimata (in genere facciali filtranti FFP3 o, per bonifiche di materiali friabili, respiratori a ventilazione assistita o isolanti), tute intere monouso con cappuccio e calzari o calzature lavabili. L’art. 251 impone di ridurre al minimo l’esposizione e di fornire DPI respiratori tali che la concentrazione inalata resti nei limiti. I DPI di III categoria richiedono anche l’addestramento all’uso (art. 77, comma 5).
Le malattie da amianto sono riconosciute dall’INAIL?
Sì. Asbestosi, placche e ispessimenti pleurici, mesotelioma e tumore del polmone da esposizione ad amianto rientrano tra le malattie professionali tabellate, per le quali il lavoratore non deve provare il nesso con il lavoro se ha svolto la lavorazione indicata in tabella. Il medico che le diagnostica deve fare il certificato di malattia professionale e il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia all’INAIL.

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