Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Bonifica dell’amianto

L’insieme degli interventi che eliminano o rendono non pericolosi i materiali contenenti amianto: metodi ammessi, imprese abilitate e obblighi verso l’organo di vigilanza.

Risposta rapida

La bonifica dell’amianto comprende gli interventi che eliminano i materiali contenenti amianto (rimozione) o ne impediscono il rilascio di fibre (incapsulamentocon prodotti penetranti o ricoprenti, confinamento con barriere a tenuta), secondo i metodi del D.M. 6 settembre 1994. Le demolizioni e le rimozioni possono essere eseguite solo da imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali (categoria 10) e richiedono un piano di lavoro presentato all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori (art. 256 D.Lgs. 81/2008).

Il quadro dopo il D.Lgs. 213/2025

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2668 e modificato il Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008. Le novità principali riguardano:

  • il valore limite di esposizione, ridotto a 0,01 fibre per centimetro cubo come media ponderata su 8 ore (in precedenza 0,1 fibre/cm³), con il passaggio alla microscopia elettronica per le misure dal 21 dicembre 2029;
  • un campo di applicazione esteso a tutte le attività in cui i lavoratori possono essere esposti, con forte riduzione delle deroghe per le esposizioni sporadiche e di debole intensità;
  • contenuti più dettagliati della notifica all’organo di vigilanza (art. 250) e conservazione della documentazione sui lavoratori esposti per 40 anni.

Prima di pianificare un intervento conviene verificare il testo vigente degli articoli modificati, perché le disposizioni attuative e transitorie incidono sulle modalità di campionamento e analisi.

Fasi di un intervento di rimozione

  1. Individuazione e valutazione dei materiali (campionamento e analisi da laboratorio qualificato).
  2. Scelta del metodo in base allo stato di conservazione e alla friabilità del materiale.
  3. Piano di lavoro all’organo di vigilanza (ASL) e notifica ai sensi dell’art. 250.
  4. Allestimento del cantiere: confinamento statico e dinamico per i materiali friabili, unità di decontaminazione.
  5. Rimozione con DPI respiratori adeguati, imballaggio ed etichettatura dei rifiuti, trasporto a impianto autorizzato.
  6. Pulizia finale, monitoraggio ambientale e, per gli ambienti confinati bonificati, certificazione di restituibilità.

Chi ha obblighi

  • Proprietario o datore di lavoro dell’edificio: individuare e controllare i materiali, decidere l’intervento, affidarlo a un’impresa abilitata.
  • Impresa di bonifica: iscrizione all’Albo, personale formato con corsi abilitanti, sorveglianza sanitaria, registro degli esposti.
  • Committente di lavori edili: se l’amianto è nel cantiere, la bonifica entra nel PSC e nel coordinamento.

Errori frequenti

  • Rimuovere piccole quantità “in economia” con personale non abilitato.
  • Iniziare i lavori senza aver atteso i termini previsti per il piano di lavoro.
  • Lasciare i rifiuti in cantiere senza imballaggio ed etichettatura.

Fonti normative

Approfondimenti

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito