La bonifica amianto è l'insieme degli interventi atti a eliminare o ridurre al minimo il rischio da esposizione alle fibre di amianto in ambienti di lavoro e in edifici civili. Comprende tre tipologie principali: la rimozione (asportazione definitiva del materiale contenente amianto), il confinamento (isolamento del materiale con barriere fisiche) e l'incapsulamento (applicazione di prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre). Tali interventi sono disciplinati dal Titolo IX Capo III del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (artt. 246–261) e dalla Legge 27 marzo 1992 n. 257, che ha messo al bando la produzione e l'utilizzo dell'amianto in Italia, stabilendo le disposizioni fondamentali per la gestione dei materiali contenenti amianto (MCA) ancora presenti negli edifici e negli impianti.
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Normativa di riferimento
La disciplina della bonifica amianto si articola su più livelli normativi:
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IX Capo III (artt. 246–261) — regolamenta la protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, stabilendo i valori limite di esposizione (0,1 fibre/cm³ come media ponderata su 8 ore), gli obblighi del datore di lavoro, la sorveglianza sanitaria e le misure di prevenzione collettiva e individuale.
- L. 27 marzo 1992 n. 257 — ha vietato l'estrazione, la lavorazione, l'utilizzo e la commercializzazione dell'amianto in Italia, con disposizioni transitorie per la gestione dei materiali già in opera e l'istituzione di piani regionali per la bonifica degli edifici.
- D.M. 6 settembre 1994 — definisce le normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.
- D.M. 20 agosto 1999 — amplia i criteri per la valutazione della necessità di bonifica nelle scuole e negli edifici ad uso collettivo, introducendo la figura del responsabile del piano di controllo e manutenzione.
- Circolare Ministero della Salute 2003 — fornisce chiarimenti interpretativi sull'applicazione della normativa tecnica e sulle modalità di classificazione dei materiali contenenti amianto friabile e compatto.
Tipologie di intervento di bonifica
La scelta tra le diverse tipologie di bonifica dipende dallo stato di conservazione del materiale contenente amianto (MCA), dalla sua friabilità e dalla valutazione del rischio condotta da tecnici abilitati:
- Rimozione — consiste nell'asportazione integrale del MCA dall'edificio o dall'impianto. È il metodo più radicale e definitivo; elimina permanentemente la sorgente di rischio ma genera rifiuti classificati come pericolosi (codice EER 17 06 01* se contenenti amianto friabile), che devono essere smaltiti in discarica autorizzata ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36. La rimozione è preferita quando il materiale è in cattivo stato di conservazione o friabile.
- Incapsulamento — consiste nell'applicazione di prodotti penetranti (che consolidano le fibre dall'interno) o ricoprenti (che formano una membrana superficiale protettiva) sul MCA, al fine di impedire il rilascio di fibre nell'aria. È indicato per materiali in buone condizioni di conservazione e richiede programmi di manutenzione e monitoraggio periodici per verificare l'integrità del trattamento.
- Confinamento — consiste nell'installazione di una barriera fisica (parete, controsoffitto, rivestimento) che separa il MCA dall'ambiente circostante e impedisce il rilascio di fibre. Come l'incapsulamento, richiede un piano di controllo periodico e non elimina il materiale dall'edificio, posticipandone la gestione nel tempo.
Obblighi del committente, notifica ASL e Piano di Lavoro
Prima di avviare qualsiasi intervento di bonifica amianto, il committente (datore di lavoro o proprietario dell'immobile) deve adempiere a specifici obblighi procedurali:
- Notifica preventiva all'ASL (art. 250 D.Lgs. 81/08) — il datore di lavoro che intende eseguire lavori che comportano rischi di esposizione all'amianto deve notificare il piano di lavoro all'organo di vigilanza competente per territorio (ASL/ATS/AUSL) con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori. La notifica deve contenere le informazioni previste dall'art. 250 (descrizione dei lavori, quantitativo stimato di amianto, tecniche adottate, misure di protezione dei lavoratori, DPI).
- Piano di Lavoro (art. 256 D.Lgs. 81/08) — per i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, il datore di lavoro è obbligato a elaborare un Piano di Lavoro prima dell'inizio dei lavori. Il Piano deve specificare: le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'area di lavoro; le misure per proteggere dall'amianto persone terze e l'ambiente; le attrezzature necessarie per proteggere e decontaminare i lavoratori; le misure per l'eliminazione dei rifiuti contenenti amianto; il periodo previsto per i lavori.
- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 10) — le imprese che svolgono attività di bonifica amianto devono essere obbligatoriamente iscritte allacategoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, suddivisa in: categoria 10A per la bonifica di beni contenenti amianto in matrice friabile; categoria 10B per la bonifica di beni contenenti amianto in matrice compatta. L'iscrizione è gestita dalle Sezioni regionali dell'Albo e richiede requisiti tecnici, economici e organizzativi specifici, inclusa la presenza di responsabili tecnici adeguatamente formati.
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Domande frequentiFAQ
Chi può eseguire la bonifica amianto?
Quando è obbligatorio notificare la bonifica all'ASL?
Qual è la differenza tra rimozione e incapsulamento?
Cosa prevede il Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/08?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (artt. 246–261)
- L. 27 marzo 1992 n. 257 — Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
- D.M. 6 settembre 1994 — Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto
- D.M. 20 agosto 1999 — Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica nei siti industriali dismessi
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