Il Piano di Emergenza Esterno (PEE) è il documento elaborato dal Prefetto, d'intesa con le autorità locali e la Prefettura-UTG, per organizzare i soccorsi e la gestione delle conseguenze di un incidente rilevante al di fuori del perimetro di uno stabilimento soggetto alla direttiva Seveso III. È disciplinato dall'art. 21 del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e riguarda esclusivamente gli stabilimenti di soglia superiore.
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Riferimento normativo: D.Lgs. 105/2015 (Seveso III)
Il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, che recepisce la direttiva 2012/18/UE (Seveso III), disciplina la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Nell'ambito di questa normativa sono previsti due livelli di pianificazione dell'emergenza:
- Piano di Emergenza Interno (PEI): predisposto dal gestore dello stabilimento (art. 20 D.Lgs. 105/2015), riguarda la gestione delle emergenze all'interno del perimetro aziendale.
- Piano di Emergenza Esterno (PEE): elaborato dal Prefetto (art. 21 D.Lgs. 105/2015), riguarda le conseguenze di un incidente rilevante sull'ambiente esterno allo stabilimento e sulle popolazioni circostanti.
Il PEE è obbligatorio solo per gli stabilimenti di soglia superiore (allegato I, parte 2, D.Lgs. 105/2015), cioè quelli che detengono sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie massime previste.
Contenuti del Piano di Emergenza Esterno
L'allegato IV del D.Lgs. 105/2015 stabilisce le informazioni minime che il PEE deve contenere:
- Nominativi e funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e del responsabile del coordinamento delle azioni di soccorso esterno.
- Disposizioni per ricevere tempestivamente le notifiche degli incidenti e procedure di allarme e di allerta per le autorità competenti.
- Descrizione delle risorse disponibili (personale, mezzi, attrezzature) da mobilitare in caso di emergenza, con l'indicazione degli enti responsabili.
- Misure per informare e proteggere la popolazione nelle zone a rischio: vie di esodo, punti di raccolta, comunicazioni ai media, messaggi di allarme.
- Modalità di coordinamento tra forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, ARPA, ASL, Protezione Civile e gestori di infrastrutture critiche.
- Scenari incidentali di riferimento, ricavati dal Rapporto di Sicurezza presentato dal gestore e dalla relativa analisi di rischio.
Differenze tra PEE e PEI
I due piani sono complementari e devono essere coordinati tra loro, ma si differenziano sotto diversi profili:
- Soggetto responsabile: il PEI è a cura del gestore; il PEE è elaborato dal Prefetto in collaborazione con il gestore, le autorità locali e le strutture di soccorso.
- Ambito territoriale: il PEI copre l'interno dello stabilimento; il PEE copre le aree esterne potenzialmente interessate dagli effetti di un incidente rilevante.
- Obbligatorietà: il PEI è obbligatorio per tutti gli stabilimenti Seveso (soglia inferiore e superiore); il PEE è obbligatorio solo per gli stabilimenti di soglia superiore.
- Aggiornamento: il PEE deve essere riesaminato, sperimentato e aggiornato almeno ogni tre anni (art. 21, comma 5, D.Lgs. 105/2015).
Esercitazioni e coinvolgimento della popolazione
L'art. 21, comma 5, D.Lgs. 105/2015 prevede che il PEE sia oggetto di periodiche esercitazioni che simulino scenari incidentali realistici. Le esercitazioni coinvolgono il gestore, le autorità locali, i servizi di emergenza e, ove possibile, la popolazione residente nelle zone a rischio. I risultati delle esercitazioni devono essere analizzati e usati per migliorare il piano.
Il gestore dello stabilimento ha l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del PEE, incluso il Rapporto di Sicurezza aggiornato e gli scenari incidentali ipotizzati nell'analisi di rischio.
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Domande frequentiFAQ
Tutti gli stabilimenti Seveso devono avere un Piano di Emergenza Esterno?
Chi elabora il Piano di Emergenza Esterno e in quanto tempo?
Con quale frequenza va aggiornato il Piano di Emergenza Esterno?
Quale ruolo ha il gestore dello stabilimento nella predisposizione del PEE?
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