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Piano di Emergenza Esterno (PEE)

Il Piano di Emergenza Esterno (PEE) è lo strumento elaborato dal Prefetto per gestire le conseguenze di un incidente rilevante al di fuori del perimetro degli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015).

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Il Piano di Emergenza Esterno (PEE) è il documento elaborato dal Prefetto, d'intesa con le autorità locali e la Prefettura-UTG, per organizzare i soccorsi e la gestione delle conseguenze di un incidente rilevante al di fuori del perimetro di uno stabilimento soggetto alla direttiva Seveso III. È disciplinato dall'art. 21 del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 e riguarda esclusivamente gli stabilimenti di soglia superiore.

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Riferimento normativo: D.Lgs. 105/2015 (Seveso III)

Il D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105, che recepisce la direttiva 2012/18/UE (Seveso III), disciplina la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Nell'ambito di questa normativa sono previsti due livelli di pianificazione dell'emergenza:

  • Piano di Emergenza Interno (PEI): predisposto dal gestore dello stabilimento (art. 20 D.Lgs. 105/2015), riguarda la gestione delle emergenze all'interno del perimetro aziendale.
  • Piano di Emergenza Esterno (PEE): elaborato dal Prefetto (art. 21 D.Lgs. 105/2015), riguarda le conseguenze di un incidente rilevante sull'ambiente esterno allo stabilimento e sulle popolazioni circostanti.

Il PEE è obbligatorio solo per gli stabilimenti di soglia superiore (allegato I, parte 2, D.Lgs. 105/2015), cioè quelli che detengono sostanze pericolose in quantità uguali o superiori alle soglie massime previste.

Contenuti del Piano di Emergenza Esterno

L'allegato IV del D.Lgs. 105/2015 stabilisce le informazioni minime che il PEE deve contenere:

  • Nominativi e funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e del responsabile del coordinamento delle azioni di soccorso esterno.
  • Disposizioni per ricevere tempestivamente le notifiche degli incidenti e procedure di allarme e di allerta per le autorità competenti.
  • Descrizione delle risorse disponibili (personale, mezzi, attrezzature) da mobilitare in caso di emergenza, con l'indicazione degli enti responsabili.
  • Misure per informare e proteggere la popolazione nelle zone a rischio: vie di esodo, punti di raccolta, comunicazioni ai media, messaggi di allarme.
  • Modalità di coordinamento tra forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, ARPA, ASL, Protezione Civile e gestori di infrastrutture critiche.
  • Scenari incidentali di riferimento, ricavati dal Rapporto di Sicurezza presentato dal gestore e dalla relativa analisi di rischio.

Differenze tra PEE e PEI

I due piani sono complementari e devono essere coordinati tra loro, ma si differenziano sotto diversi profili:

  • Soggetto responsabile: il PEI è a cura del gestore; il PEE è elaborato dal Prefetto in collaborazione con il gestore, le autorità locali e le strutture di soccorso.
  • Ambito territoriale: il PEI copre l'interno dello stabilimento; il PEE copre le aree esterne potenzialmente interessate dagli effetti di un incidente rilevante.
  • Obbligatorietà: il PEI è obbligatorio per tutti gli stabilimenti Seveso (soglia inferiore e superiore); il PEE è obbligatorio solo per gli stabilimenti di soglia superiore.
  • Aggiornamento: il PEE deve essere riesaminato, sperimentato e aggiornato almeno ogni tre anni (art. 21, comma 5, D.Lgs. 105/2015).

Esercitazioni e coinvolgimento della popolazione

L'art. 21, comma 5, D.Lgs. 105/2015 prevede che il PEE sia oggetto di periodiche esercitazioni che simulino scenari incidentali realistici. Le esercitazioni coinvolgono il gestore, le autorità locali, i servizi di emergenza e, ove possibile, la popolazione residente nelle zone a rischio. I risultati delle esercitazioni devono essere analizzati e usati per migliorare il piano.

Il gestore dello stabilimento ha l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del PEE, incluso il Rapporto di Sicurezza aggiornato e gli scenari incidentali ipotizzati nell'analisi di rischio.

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Domande frequentiFAQ

Tutti gli stabilimenti Seveso devono avere un Piano di Emergenza Esterno?
No. Il PEE è obbligatorio solo per gli stabilimenti di soglia superiore, cioè quelli che detengono sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle soglie massime dell'allegato I, parte 2, del D.Lgs. 105/2015. Gli stabilimenti di soglia inferiore sono tenuti al Piano di Emergenza Interno (PEI), ma non al PEE, salvo che la Prefettura non lo richieda sulla base di una valutazione specifica.
Chi elabora il Piano di Emergenza Esterno e in quanto tempo?
Il PEE è elaborato dal Prefetto, d'intesa con le autorità locali, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, l'ARPA e l'ASL territorialmente competenti. Il gestore dello stabilimento deve fornire le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dall'autorità. La normativa (art. 21 D.Lgs. 105/2015) prevede che il PEE sia predisposto entro due anni dalla notifica dello stabilimento come Seveso di soglia superiore.
Con quale frequenza va aggiornato il Piano di Emergenza Esterno?
Il PEE deve essere riesaminato, sperimentato e aggiornato almeno ogni tre anni (art. 21, comma 5, D.Lgs. 105/2015). L'aggiornamento è necessario anche in occasione di modifiche sostanziali allo stabilimento, di cambiamenti nelle sostanze pericolose detenute o di nuovi sviluppi nelle conoscenze tecniche e nella valutazione del rischio. Le esercitazioni periodiche sono parte integrante del processo di aggiornamento.
Quale ruolo ha il gestore dello stabilimento nella predisposizione del PEE?
Il gestore deve fornire al Prefetto tutte le informazioni necessarie per elaborare il PEE, in particolare gli scenari incidentali, le caratteristiche delle sostanze pericolose, le misure di sicurezza adottate e i dati sul personale presente. Il gestore partecipa anche alle esercitazioni previste dal piano e deve raccordarsi con l'autorità prefettizia per garantire coerenza tra PEI e PEE.

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