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Organismo di Vigilanza (OdV)

Definizione, composizione e compiti dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001: requisiti di autonomia, professionalità e continuità, vigilanza sul Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) e raccordo con la funzione di prevenzione e protezione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'Organismo di Vigilanza (OdV) è il soggetto — monocratico o collegiale — che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (art. 6 comma 1 lett. b) richiede alle persone giuridiche per vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) e per curarne l'aggiornamento. La sua presenza è condizione necessaria, insieme all'adozione e all'efficace attuazione del modello, affinché l'ente possa avvalersi dell'esimente dalla responsabilità amministrativa per i reati presupposto, inclusi i reati colposi di omicidio e lesioni gravi commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (art. 25-septies).

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Composizione e requisiti dell'OdV

Il D.Lgs. 231/2001 non prescrive una composizione rigida dell'OdV, rimettendo alle linee guida delle associazioni di categoria e alla prassi giurisprudenziale la definizione dei requisiti. Le Linee Guida di Confindustria (aggiornate) identificano tre requisiti essenziali:

  • Autonomia e indipendenza: l'OdV deve essere collocato in posizione di terzietà rispetto ai soggetti controllati. I componenti non devono avere conflitti di interesse con le funzioni vigilate e non devono essere soggetti gerarchicamente subordinati all'organo amministrativo per le attività di vigilanza. L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione o all'organo di controllo (Collegio Sindacale).
  • Professionalità: i componenti devono possedere competenze tecniche adeguate ai settori di rischio dell'ente — giuridico-penale, organizzativo, tecnico in materia di sicurezza sul lavoro, contabile. Non è richiesta una specifica abilitazione professionale, ma la composizione collegiale consente di integrare competenze diverse. Nelle PMI la figura del membro esperto in sicurezza del lavoro può essere ricoperta da un professionista esterno.
  • Continuità d'azione: l'OdV deve operare con regolarità, mediante riunioni periodiche documentate, e non limitarsi a interventi episodici. I verbali delle riunioni e le attività di vigilanza devono essere conservati e trasmessi periodicamente all'organo amministrativo con apposite relazioni.

La struttura può essere monocratica (un solo componente, ammessa nelle PMI dalla giurisprudenza prevalente e dalle linee guida di categoria) oppure collegiale (tre o più componenti, indicata per le organizzazioni di medie e grandi dimensioni o ad alto rischio). Nelle società di piccole dimensioni, l'art. 6 comma 4 D.Lgs. 231/2001 consente che le funzioni dell'OdV siano attribuite all'organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico), che le esercita cumulativamente.

Compiti di vigilanza sul MOG e interazione con RSPP e sicurezza

I compiti dell'OdV si articolano su tre livelli principali. Sul piano della vigilanza sul MOG, l'OdV verifica che le procedure e i protocolli del modello siano effettivamente applicati nei processi aziendali a rischio reato, raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni attraverso i canali di whistleblowing e propone aggiornamenti del modello quando intervengono cambiamenti normativi, organizzativi o di rischio.

Per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi ex art. 25-septies, l'OdV deve verificare che le sezioni del MOG dedicate alla sicurezza sul lavoro siano coerenti con il sistema di gestione della sicurezza (SGSL) e con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). A questo scopo l'OdV interagisce con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente per acquisire informazioni sulla effettività delle misure preventive, sulla formazione erogata, sugli infortuni e sui mancati incidenti. L'RSPP, pur non essendo componente dell'OdV, è una fonte informativa qualificata che supporta l'organismo nel valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza.

Le PMI affrontano la gestione dell'OdV con risorse limitate. Le soluzioni più adottate sono: l'OdV monocratico con un professionista esterno (avvocato penalista o consulente 231 con competenze in sicurezza), l'OdV coincidente con il Sindaco Unico, o la partecipazione a organismi paritetici di settore che offrono servizi di OdV condiviso. In ogni caso, la dimensione ridotta dell'impresa non esonera dall'obbligo di dotarsi di un OdV funzionante se si intende avvalersi dell'esimente 231. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura e supportiamo la gestione documentale dell'OdV.

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Domande frequentiFAQ

L'OdV è obbligatorio per tutte le imprese?
L'OdV non è obbligatorio in senso assoluto per tutte le imprese: il D.Lgs. 231/2001 si applica agli enti (società, associazioni, fondazioni) e non alle imprese individuali. Tuttavia, per le persone giuridiche che vogliono avvalersi dell'esimente dalla responsabilità amministrativa 231 — compresa quella per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi in materia di sicurezza (art. 25-septies) — l'adozione del MOG e la costituzione dell'OdV sono condizioni necessarie. La mancanza dell'OdV o la sua ineffettività fanno venire meno l'efficacia esimente del modello, anche se formalmente redatto.
Chi può far parte dell'OdV?
Non esiste un albo o un'abilitazione specifica richiesta dalla legge per i componenti dell'OdV. Le Linee Guida Confindustria e la giurisprudenza indicano che i membri devono possedere competenze adeguate ai settori di rischio dell'ente: tipicamente si tratta di avvocati penalisti o esperti di compliance (per il presidio giuridico), di revisori contabili o dottori commercialisti (per il presidio economico-finanziario) e di tecnici della sicurezza sul lavoro o ingegneri (per il presidio in materia di salute e sicurezza). Sono incompatibili con il ruolo di componente dell'OdV i soggetti che rivestono ruoli esecutivi nell'ente o che hanno conflitti di interesse con le aree vigilate.
Come si coordina l'OdV con il RSPP nella vigilanza sulla sicurezza?
L'OdV e il RSPP operano su piani distinti ma complementari: il RSPP ha compiti tecnico-operativi di valutazione e gestione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/08, mentre l'OdV verifica che le procedure del MOG in materia di sicurezza siano effettivamente applicate. Il coordinamento avviene attraverso flussi informativi periodici: il RSPP trasmette all'OdV le risultanze delle valutazioni dei rischi, i dati sugli infortuni e i mancati incidenti, i verbali di ispezione, e le informazioni sulla formazione erogata. L'OdV, sulla base di queste informazioni, valuta se le misure adottate sono coerenti con quanto previsto dal MOG e segnala eventuali scostamenti all'organo amministrativo.

Fonti normative

  • D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — Responsabilità amministrativa degli enti (artt. 6-7)
  • Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 — Reati di omicidio colposo e lesioni gravi in violazione norme sicurezza
  • Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
  • Art. 30 D.Lgs. 81/08 — Modelli di organizzazione e gestione

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