Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Nanomateriali e Nanoparticelle Manufatte — Rischi per la Salute e SSL

I nanomateriali manufatti (MNM) sono sostanze con almeno una dimensione inferiore a 100 nm. Presentano caratteristiche tossicologiche specifiche che devono essere valutate nel DVR ai sensi del D.Lgs. 81/08, applicando il principio di precauzione.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I nanomateriali manufatti (MNM)sono materiali prodotti intenzionalmente con almeno una dimensione esterna o una struttura interna nell'intervallo da 1 a 100 nanometri (nm). Le loro caratteristiche fisico-chimiche peculiari — elevata superficie specifica, reattività chimica aumentata, capacità di attraversare barriere biologiche — determinano un profilo tossicologico distinto rispetto alla forma convenzionale della stessa sostanza. I rischi per la salute dei lavoratori derivano principalmente dall'inalazione, ma anche dall'ingestione e dal contatto cutaneo. In assenza di valori limite di esposizione professionale (OEL) consolidati per la maggior parte dei MNM, la valutazione del rischio deve applicare il principio di precauzione.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Definizione e classificazione dei nanomateriali manufatti

La Raccomandazione della Commissione Europea 2022/C 229/01(revisione della precedente Raccomandazione 2011/696/UE) definisce "nanomateriale" un materiale naturale, che si forma accidentalmente o è manufatto, contenente particelle allo stato libero, come aggregato o come agglomerato, in cui il 50% o più delle particelle nella distribuzione granulometrica presenta una o più dimensioni esterne nell'intervallo da 1 nm a 100 nm. Le principali categorie di MNM utilizzati in contesto industriale e occupazionale comprendono:

  • Nanotubi di carbonio (CNT): fibre carboniose con struttura cilindrica, utilizzate in compositi ad alte prestazioni, elettronica e biomedicina. Alcune tipologie a parete multipla sono classificate come possibili cancerogeni (IARC Gruppo 2B).
  • Biossido di titanio (TiO₂) in forma nanometrica: utilizzato in cosmetici, vernici, fotocatalisi. Lo IARC lo classifica nel Gruppo 2B (possibile cancerogeno per l'uomo) per inalazione in forma di polvere fine.
  • Nanoparticelle di silice amorfa: impiegate come agenti anti-agglomeranti, in gomme, rivestimenti e alimenti. Il profilo tossicologico è meno grave rispetto alla silice cristallina, ma l'esposizione inalatoria richiede comunque valutazione.
  • Nanoparticelle metalliche(argento, oro, zinco, rame): utilizzate per proprietà antimicrobiche, ottiche ed elettriche. L'argento nanoparticellare presenta tossicità cellulare e rischi di accumulo biologico.
  • Fullereni e grafene: materiali a base di carbonio con struttura tridimensionale o bidimensionale, in rapida diffusione in settori avanzati (energie rinnovabili, compositi, sensori).

Vie di esposizione e rischi per la salute

Le vie di esposizione professionalmente rilevanti per i MNM sono:

  • Inalazione: via principale di esposizione nei luoghi di lavoro. Le nanoparticelle inalate possono depositarsi nelle regioni alveolari del polmone, dove i meccanismi di clearance mucociliare risultano meno efficaci rispetto alle particelle di dimensioni maggiori. Rischi documentati o potenziali: infiammazione polmonare, fibrosi, granulomi. Alcune tipologie di CNT hanno mostrato in studi animali un potenziale mesoteliogeno.
  • Contatto cutaneo: la cute integra costituisce una barriera efficace per la maggior parte dei MNM, ma la penetrazione può aumentare in presenza di cute lesionata o abrasa. Nanoparticelle di argento e zinco presentano una certa capacità di penetrazione cutanea anche su cute integra.
  • Ingestione: può avvenire in modo involontario per trasferimento mano-bocca o per accumulo di polveri su superfici a contatto con alimenti. I rischi gastrointestinali sono oggetto di ricerca attiva.

Un aspetto critico è la biopersistenza: alcune nanoparticelle possono accumularsi nei tessuti e negli organi senza essere eliminate dall'organismo, con effetti potenzialmente cronici difficili da rilevare nel breve periodo.

Obblighi di valutazione del rischio nel DVR

L'art. 28 del D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli derivanti dai MNM. In assenza di valori limite di esposizione professionale (OEL) specifici per la maggior parte dei nanomateriali, la valutazione deve:

  • Identificare tutti i MNM presentinei processi produttivi, nelle materie prime, nei semilavorati e nei prodotti finiti, anche attraverso l'analisi delle schede dati di sicurezza (SDS) e la consultazione dei fornitori.
  • Valutare le condizioni di esposizione: operazioni che generano aerosolizzazione (miscelazione, macinazione, spruzzatura, pulizia a secco) comportano un rischio maggiore rispetto alle operazioni su MNM in forma liquida o incapsulata.
  • Applicare il principio di precauzione: in assenza di dati tossicologici completi o di OEL stabiliti, trattare i MNM come potenzialmente pericolosi e adottare misure di contenimento proporzionate al potenziale di esposizione.
  • Documentare le misure adottate: le misure tecniche (ventilazione localizzata, incapsulamento dei processi, utilizzo in forma umida), organizzative (riduzione del numero di lavoratori esposti, limitazione dei tempi di esposizione) e i DPI adottati devono essere riportati nel DVR.

Regolamentazione CLP e scenari di esposizione

Il Regolamento CE 1272/2008 (CLP)e le relative linee guida dell'ECHA sono in evoluzione per includere le specificità dei nano-oggetti. Attualmente, le SDS per sostanze contenenti MNM devono indicare le caratteristiche nanometriche e le relative precauzioni nella sezione 11 (informazioni tossicologiche) e nella sezione 8 (controllo dell'esposizione/protezione individuale). L'ECHA ha pubblicato apposite linee guida per la classificazione e l'etichettatura dei nano-oggetti nell'ambito del sistema CLP.

A livello europeo, il Regolamento REACH prevede per i nanomateriali obblighi specifici di registrazione (per quantitativi superiori a 1 t/a) con scenari di esposizione dedicati. Diversi Stati membri hanno inoltre istituito registri nazionali dei nanomateriali (Francia, Belgio, Danimarca, Svezia) che impongono notifiche supplementari.

Misure di prevenzione e protezione

La gerarchia delle misure di prevenzione prevista dal D.Lgs. 81/08 si applica integralmente ai MNM:

  • Sostituzione: dove tecnicamente possibile, sostituire il MNM con una forma meno pericolosa della stessa sostanza o con un materiale alternativo.
  • Misure tecniche di contenimento: processi in sistema chiuso, ventilazione di aspirazione localizzata (LEV), utilizzo dei materiali in soluzione acquosa o in forma incapsulata per ridurre l'aerosolizzazione.
  • Misure organizzative: limitazione del numero di lavoratori esposti, definizione di procedure operative standardizzate (SOP), pulizia delle superfici con metodi umidi (no aria compressa).
  • DPI: semimaschere filtranti con filtri P3 o FFP3 per protezione respiratoria; guanti in nitrile o equivalenti testati per la specifica nanoparticella; camici e indumenti protettivi dedicati. I DPI per i MNM devono essere scelti sulla base delle caratteristiche specifiche del nanomateriale e testati per la loro efficacia di ritenzione a scala nanometrica.

Voci correlate del glossario

Domande frequentiFAQ

I nanomateriali devono essere indicati esplicitamente nel DVR?
Sì. L'art. 28 D.Lgs. 81/08 impone la valutazione di tutti i rischi, inclusi quelli derivanti da agenti chimici e fisici in forma nanometrica. Il DVR deve identificare i MNM presenti, valutare le condizioni di esposizione e documentare le misure di prevenzione e protezione adottate. In assenza di OEL specifici, la valutazione deve applicare il principio di precauzione e basarsi sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.
Esistono valori limite di esposizione professionale per i nanomateriali?
Per la maggior parte dei nanomateriali non esistono ancora OEL specifici a livello europeo o nazionale. Alcune istituzioni scientifiche (come NIOSH negli USA) hanno proposto valori limite per specifiche nanoparticelle (es. TiO₂, CNT). In Italia e in Europa si applica il principio di precauzione: in assenza di OEL il datore di lavoro deve ridurre l'esposizione al livello più basso ragionevolmente praticabile (principio ALARP).
I filtri FFP2 sono sufficienti per le nanoparticelle?
I filtri per particolato FFP3 (o P3 per semimaschere) offrono una protezione superiore agli FFP2 e sono generalmente preferiti per il lavoro con MNM. Va tuttavia considerato che l'efficienza filtrante dei filtri standard è stata testata su particelle di dimensioni maggiori; per le nanoparticelle il meccanismo di cattura principale è la diffusione (non l'intercettazione), per cui i filtri ad alta efficienza risultano comunque efficaci. La scelta del DPI respiratorio deve essere documentata nel DVR sulla base della valutazione del rischio.

Fonti normative

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito