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Malattia Professionale Tabellata

Definizione, elenco e procedura INAIL per le malattie professionali tabellate: presunzione legale di causalità, distinzione dalle malattie non tabellate, denuncia obbligatoria e prestazioni economiche.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le malattie professionali tabellate sono quelle elencate nelle Tabelle A e B allegate al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — TUIL) e successive modifiche. Per queste patologie opera la presunzione legale di causalità: se il lavoratore ha svolto la lavorazione indicata in tabella per il periodo minimo di esposizione previsto, l'origine professionale della malattia si presume e non deve essere dimostrata dal lavoratore, invertendo l'onere della prova a suo favore.

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Riferimento normativo

La disciplina delle malattie professionali tabellate è contenuta negli artt. 139–145 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (TUIL) e nel D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, che ha esteso la tutela INAIL ai danni biologici e ha modificato le modalità di calcolo delle prestazioni. Le Tabelle A e B allegate al TUIL sono state aggiornate nel tempo con successivi decreti ministeriali per includere nuove patologie e nuovi agenti causali (ad esempio i tumori professionali da cancerogeni occupazionali). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9238/2017, ha ribadito che la presunzione legale di causalità prevista per le malattie tabellate può essere superata solo da prova contraria dell'INAIL.

Come si applica

Per beneficiare della presunzione legale di causalità il lavoratore deve soddisfare due condizioni cumulative: avere svolto la lavorazione indicata nella tabella (ad esempio, lavorazione con esposizione a rumore per l'ipoacusia professionale) e avere superato il periodo minimo di esposizione previsto dalla tabella stessa. Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, l'INAIL non può negare il riconoscimento della malattia professionale adducendo l'assenza del nesso causale, salvo prova positiva del contrario.

Tra le principali malattie professionali tabellate figurano:

  • Ipoacusia da rumore: da esposizione prolungata a rumore superiore ai livelli di azione previsti dal D.Lgs. 81/08.
  • Silicosi e asbestosi: malattie polmonari da inalazione di polveri di silice libera cristallina o di fibre di amianto.
  • Mesotelioma pleurico e peritoneale: tumore maligno associato all'esposizione ad amianto.
  • Dermatiti allergiche da contatto: da cemento (cromo esavalente), nichel, gomma e altri agenti sensibilizzanti professionali.
  • Epatite virale B e C: per i lavoratori sanitari e di laboratorio esposti a materiale biologico infetto.
  • Tendinopatie e sindromi da sovraccarico biomeccanico: da movimenti ripetitivi degli arti superiori (sindrome del tunnel carpale da lavori ripetitivi).

Differenze con concetti correlati

Le malattie professionali non tabellate sono patologie di origine professionale non incluse nelle tabelle allegate al TUIL. Per queste malattie non opera la presunzione legale di causalità: l'onere della prova è a carico del lavoratore, che deve dimostrare il nesso causale tra la propria attività lavorativa e la patologia insorta. La giurisprudenza della Cassazione ha tuttavia temperato questo principio, riconoscendo che la prova del nesso causale può essere fornita anche attraverso elementi statistico-epidemiologici e non richiede la certezza assoluta, ma la ragionevole probabilità scientifica (criterio del "più probabile che non").

L'infortunio sul lavoro si distingue dalla malattia professionale per la presenza di una causa violenta e concentrata nel tempo: nell'infortunio l'evento lesivo avviene in modo brusco e istantaneo (o comunque nel corso di un turno di lavoro), mentre la malattia professionale si sviluppa per esposizione prolungata nel tempo a un agente nocivo.

Procedura di denuncia e prestazioni INAIL

Ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/1965, il medico che per primo diagnostica una malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato medico e a inviarlo telematicamente all'INAIL. Il datore di lavoro ha l'obbligo di denuncia all'INAIL entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico. Il lavoratore può anche denunciare direttamente la malattia professionale all'INAIL, indipendentemente dall'iniziativa del datore di lavoro o del medico.

Le prestazioni INAIL per malattia professionale comprendono: cure mediche e riabilitazione; indennizzo in capitale per danni biologici permanenti compresi tra il 6% e il 15% di menomazione dell'integrità psicofisica; rendita vitalizia per danni permanenti pari o superiori al 16%, commisurata alla retribuzione e al grado di menomazione; assegno per assistenza personale continuativa nei casi più gravi; prestazioni per i superstiti in caso di decesso.

Voci correlate e approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza pratica tra malattia professionale tabellata e non tabellata?
La differenza principale riguarda l'onere della prova del nesso causale. Per una malattia tabellata, se il lavoratore ha svolto la lavorazione indicata in tabella per il periodo minimo previsto, l'INAIL riconosce la natura professionale della malattia senza che il lavoratore debba dimostrare il collegamento con il lavoro: la legge lo presume. Per una malattia non tabellata, invece, il lavoratore deve fornire prove (documentazione clinica, dati di esposizione, letteratura scientifica) che dimostrino il nesso causale tra l'attività svolta e la patologia insorta, anche ricorrendo al criterio della ragionevole probabilità scientifica.
Come deve procedere il datore di lavoro quando riceve il certificato di malattia professionale?
Il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico di malattia professionale (o il primo certificato continuativo), deve inviare denuncia all'INAIL entro 5 giorni dalla ricezione del certificato stesso, ai sensi dell'art. 139 del DPR 1124/1965. La denuncia va effettuata telematicamente tramite i servizi online INAIL. L'omessa o tardiva denuncia costituisce illecito amministrativo sanzionato. Il datore di lavoro deve conservare copia della documentazione trasmessa.

Fonti normative

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