Il libretto di uso e manutenzione è il nome comune delle istruzioni per l’uso che il fabbricante deve fornire con ogni macchina immessa sul mercato (Direttiva 2006/42/CE, Allegato I, punto 1.7.4, recepita dal D.Lgs. 17/2010). Descrive uso previsto e usi scorretti prevedibili, installazione, comandi, rischi residui, DPI necessari, regolazioni, pulizia e manutenzione. Per il datore di lavoro è un riferimento vincolante: l’art. 71, comma 4, del D.Lgs. 81/08 impone di usare e manutenere le attrezzature secondo le istruzioni del fabbricante.
Requisiti del libretto
- Va fornito nella lingua del Paese di utilizzo, quindi in italiano per le macchine usate in Italia.
- Deve riguardare il modello specifico, non una famiglia generica di macchine.
- Dal 20 gennaio 2027 si applica il Regolamento (UE) 2023/1230, che sostituisce la direttiva e ammette istruzioni in formato digitale, con obbligo di fornirle su carta se l’acquirente lo chiede al momento dell’acquisto.
Come si usa in azienda
- Conservarlo per tutta la vita della macchina e renderlo disponibile a chi la usa e la manutiene.
- Ricavarne il piano di manutenzione e le verifiche periodiche, registrando gli interventi quando previsto (art. 71, comma 9, e Allegato VII per le attrezzature soggette).
- Usarlo come base per informazione, formazione e addestramento degli operatori (art. 73).
- Riportare nel DVR i rischi residui indicati dal fabbricante e le misure conseguenti.
Libretto mancante
Per una macchina usata priva di istruzioni, chiederle al fabbricante o al venditore; se non disponibili, il datore di lavoro deve comunque predisporre istruzioni d’uso e manutenzione basate su una valutazione tecnica. Chi vende, noleggia o concede in uso macchine deve consegnarle conformi (art. 72).
Fonti normative
Voci collegate
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