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Elezione RLS: Procedura

Guida alla procedura di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): soggetti legittimati, soglie dimensionali, svolgimento dell'assemblea, verbale, comunicazione al portale INAIL e tutele del mandato.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)è la figura eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La definizione è contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. La procedura di elezione — convocazione dell'assemblea, raccolta delle candidature, voto e redazione del verbale — deve concludersi con la comunicazione al portale INAIL entro 90 giorni dalla nomina.

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Definizione e figure analoghe: RLS, RLST e RLSS

Il D.Lgs. 81/08 distingue tre figure che svolgono funzioni di rappresentanza in materia di sicurezza, con ambiti di applicazione differenti:

  • RLS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza(art. 2, co. 1, lett. i): eletto o designato all'interno della singola unità produttiva. È la figura ordinaria, obbligatoria in ogni azienda o unità produttiva.
  • RLST — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (art. 48): opera a livello di comparto o territorio ed è istituito dagli accordi collettivi nazionali o territoriali. Interviene nelle realtà in cui non sia stato eletto un RLS aziendale, tipicamente nelle piccole imprese prive di rappresentanza sindacale.
  • RLSS — Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (art. 49): figura prevista per i siti di particolare complessità (porti, interporti, cantieri con più imprese, terminal aeroportuali). È eletto dai lavoratori nell'ambito dei RLS già presenti nel sito.

In assenza di RLS eletto e in presenza di un accordo collettivo che istituisca il sistema territoriale, le funzioni sono esercitate dall'RLST. Il datore di lavoro versa in tal caso un contributo economico agli organismi paritetici che gestiscono la figura territoriale (art. 48, co. 3).

Chi ha diritto di votare ed essere eletto

Il diritto di voto spetta a tutti i lavoratori dipendentidell'unità produttiva, inclusi i lavoratori part-time, a tempo determinato e in somministrazione per periodi superiori a sei mesi (salvo diversa previsione degli accordi collettivi). Sono esclusi dal corpo elettorale i lavoratori autonomi, i collaboratori occasionali e il personale dirigenziale quando rivesta formalmente la qualifica di datore di lavoro.

Possono essere eletti tutti i lavoratori dell'unità produttiva che non rivestano la qualifica di datore di lavoro, dirigente o preposto con poteri effettivi in materia di sicurezza. Non è richiesto un titolo di studio specifico né la tessera sindacale: la condizione essenziale è che il candidato faccia parte del corpo elettorale.

Soglie dimensionali e numero di RLS

Il numero minimo di RLSda eleggere varia in funzione della dimensione dell'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'art. 47 D.Lgs. 81/08:

  • Fino a 200 lavoratori: 1 RLS.
  • Da 201 a 1.000 lavoratori: 3 RLS.
  • Oltre 1.000 lavoratori: 6 RLS.

Le modalità di elezione differiscono ulteriormente in base alla presenza o meno di rappresentanza sindacale:

  • Aziende con meno di 15 lavoratori: l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori oppure può essere individuato tramite accordo sindacale. Gli accordi collettivi possono anche prevedere che le funzioni siano esercitate dall'RLST.
  • Aziende con 15 o più lavoratori: l'RLS è eletto nell'ambito delle rappresentanze sindacali (RSU o RSA), se presenti. In assenza di RSU/RSA, i lavoratori procedono all'elezione diretta in assemblea.

Procedura di elezione: fasi operative

La procedura di elezione diretta si articola nelle seguenti fasi, in assenza di diversa regolamentazione contrattuale:

  • Convocazione dell'assemblea: il datore di lavoro — o un gruppo di lavoratori promotore — convoca l'assemblea con congruo preavviso, indicando all'ordine del giorno l'elezione dell'RLS. L'assemblea può tenersi in orario di lavoro, nei limiti delle ore di assemblea contrattualmente previste.
  • Presentazione delle candidature: i lavoratori interessati manifestano la propria disponibilità prima o durante l'assemblea. Non è richiesta la presentazione formale di liste.
  • Svolgimento del voto: il voto è diretto e segreto. Presiede l'assemblea un seggio elettorale composto da almeno due scrutatori scelti tra i presenti.
  • Redazione del verbale: al termine delle operazioni di voto, il seggio redige un verbale che riporta il numero dei votanti, i voti ottenuti da ciascun candidato e il nominativo dell'eletto. Il verbale è conservato in azienda e messo a disposizione degli organi di vigilanza.
  • Comunicazione al portale INAIL: il datore di lavoro è tenuto a comunicare il nominativo dell'RLS eletto sul portale INAIL entro 90 giorni dall'elezione, ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. aa), D.Lgs. 81/08. La stessa comunicazione è richiesta in caso di cessazione del mandato o di sostituzione.

Durata del mandato e formazione obbligatoria

Il mandato dell'RLS dura tre anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato si procede a nuova elezione secondo le medesime modalità.

L'RLS ha diritto a una formazione iniziale obbligatoria di 32 ore, come stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (rep. atti n. 221/CSR). Il programma formativo deve comprendere almeno: principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di SSL, principali fattori di rischio e misure di prevenzione e protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i soggetti della prevenzione, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Oltre alla formazione iniziale, l'art. 37, co. 11, D.Lgs. 81/08 prevede un aggiornamento periodico di 8 ore annue, da erogarsi durante l'orario di lavoro. La formazione è a carico del datore di lavoro e non può comportare oneri economici per il lavoratore.

Permessi retribuiti e tutele contro le discriminazioni

L'art. 73 D.Lgs. 81/08 riconosce all'RLS permessi retribuiti per l'esercizio delle proprie funzioni. Il numero di ore di permesso varia in funzione della dimensione aziendale:

  • Fino a 5 lavoratori: 12 ore annue.
  • Da 6 a 15 lavoratori: 30 ore annue.
  • Da 16 a 200 lavoratori: 40 ore annue.
  • Oltre 200 lavoratori: il contratto collettivo applicabile può prevedere un numero maggiore di ore rispetto alle 40 annue ordinarie.

Le tutele contro le discriminazioni sono disciplinate dall'art. 50 D.Lgs. 81/08: l'RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. In particolare:

  • Irriducibilità della retribuzione: il salario non può essere ridotto in conseguenza dell'esercizio delle funzioni di RLS.
  • Priorità nel ricorso alla cassa integrazione: in caso di riduzione dell'attività lavorativa, l'RLS ha priorità nell'accesso agli ammortizzatori sociali rispetto ai colleghi con pari mansione, al fine di preservare la continuità della rappresentanza.

L'RLS dispone inoltre del diritto di accesso ai luoghi di lavoro, di consultazione del DVR e dei registri degli infortuni, di essere informato e consultato preventivamente in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione adottate (art. 50, co. 1).

RLST: quando si applica e come si nomina

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) opera nelle unità produttive in cui non sia stato eletto un RLS e non vi siano rappresentanze sindacali costituite. È istituito dagli accordi collettivi nazionali o territoriali di categoria e gestito dagli organismi pariteticiprevisti dall'art. 51 D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro che si avvale dell'RLST è tenuto a versare un contributo economico agli organismi pariteticicompetenti per territorio e comparto. L'importo del contributo è stabilito dagli accordi collettivi applicabili. Il datore di lavoro deve comunicare all'organismo paritetico territoriale la propria adesione al sistema e il numero dei lavoratori occupati, per consentire l'assegnazione dell'RLST.

L'RLST esercita le medesime attribuzioni dell'RLS aziendale, con l'unica differenza che opera su più unità produttive presenti nel territorio o nel comparto di competenza, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi istitutivi.

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Domande frequentiFAQ

Cosa succede se nessun lavoratore si candida come RLS?
Se l'elezione va deserta perché nessun lavoratore si rende disponibile, il datore di lavoro redige un verbale negativo e lo conserva in azienda. In questo caso le funzioni dell'RLS sono esercitate dall'RLST (Rappresentante Territoriale), se previsto dagli accordi collettivi applicabili. Il datore di lavoro deve in ogni caso comunicare l'esito negativo dell'elezione all'INAIL e, ove applicabile, versare il contributo all'organismo paritetico territoriale per l'attivazione dell'RLST.
Il datore di lavoro può ricoprire egli stesso il ruolo di RLS?
No. L'RLS deve essere eletto dai lavoratori e ne deve fare parte del corpo elettorale. Il datore di lavoro è per definizione il soggetto obbligato in materia di sicurezza e non può contemporaneamente rappresentare i lavoratori nei confronti di sé stesso. La commistione di ruoli è esclusa dalla struttura normativa del D.Lgs. 81/08, che fonda la rappresentanza sull'indipendenza del rappresentante rispetto al datore di lavoro.
Come e quando si comunica la nomina dell'RLS all'INAIL?
La comunicazione va effettuata dal datore di lavoro (o dal suo delegato) accedendo al portale telematico INAIL, nella sezione dedicata alle comunicazioni obbligatorie. Il termine è di 90 giorni dalla data dell'elezione. La stessa procedura si segue in caso di rinnovo del mandato, sostituzione o cessazione anticipata dell'RLS. In caso di RLST, la comunicazione è gestita dall'organismo paritetico territoriale.
La formazione iniziale di 32 ore può essere svolta dopo l'elezione?
Sì. La formazione iniziale di 32 ore (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) può essere erogata dopo l'elezione, purché in tempi ragionevoli e comunque prima che l'RLS eserciti autonomamente le proprie funzioni in situazioni che richiedano competenze specifiche. È a carico del datore di lavoro, si svolge durante l'orario di lavoro e non comporta alcun onere economico per il lavoratore. L'aggiornamento annuale di 8 ore decorre dall'anno successivo al completamento della formazione iniziale.
L'RLS può consultare il DVR e i registri degli infortuni?
Sì. L'art. 50, co. 1, D.Lgs. 81/08 attribuisce all'RLS il diritto di accesso al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al registro degli infortuni e a tutta la documentazione aziendale relativa alla sicurezza. Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dell'RLS tali documenti su richiesta. L'RLS è inoltre consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione e la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione.

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