Un dispositivo di protezione collettiva (DPC)è qualsiasi misura, attrezzatura o sistema che protegge simultaneamente più lavoratori o chiunque si trovi in un'area di lavoro da uno o più rischi, senza richiedere un'azione specifica da parte del singolo lavoratore. Il D.Lgs. 81/08 non fornisce una definizione univoca di DPC in un unico articolo, ma il concetto si ricava dalla lettura sistematica dell'art. 2 (definizioni) e dell'art. 15 (misure generali di tutela), che stabilisce la gerarchia delle misure di prevenzione e protezione.
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Definizione normativa e riferimenti al D.Lgs. 81/08
L'art. 2, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08 definisce le misure di protezione come le misure atte a ridurre i rischi a cui sono esposti i lavoratori, includendo sia le protezioni collettive sia quelle individuali. L'art. 15, comma 1, lett. i) e l) stabilisce la gerarchia obbligatoria delle misure di tutela, ponendo la protezione collettiva prima di quella individuale:
- Art. 15, comma 1, lett. i) — priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
- Art. 75 D.Lgs. 81/08 — I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Ne deriva che il ricorso al DPI è residualerispetto al DPC: il datore di lavoro deve dimostrare, nella valutazione dei rischi (DVR), di non aver potuto adottare misure collettive o che queste risultino insufficienti prima di prescrivere l'uso dei DPI.
Esempi di dispositivi di protezione collettiva
I DPC si distinguono in funzione del rischio che contrastano. Di seguito i principali esempi per categoria:
- Rischio di caduta dall'alto— Parapetti fissi e rimovibili, reti di sicurezza anticaduta (UNI EN 1263-1), ponteggi con tavole fermapiede, impalcature, passerelle con ringhiere, coperture con pannelli calpestabili anticaduta. Questi sistemi proteggono tutti i lavoratori presenti nell'area senza che debbano indossare alcun dispositivo personale.
- Rischio rumore— Cabine insonorizzate per macchinari rumorosi, schermi fonoassorbenti, incapsulamento acustico delle sorgenti di rumore. Riducono il livello di esposizione al rumore per l'intero reparto (artt. 185–198 D.Lgs. 81/08).
- Rischio da agenti chimici e polveri— Impianti di aspirazione localizzata (LEV — Local Exhaust Ventilation), cappe aspiranti, sistemi di ventilazione generale e diluzione, segregazione di processo, impianti a circuito chiuso. Riducono la concentrazione di agenti chimici nell'aria degli ambienti di lavoro per tutti i lavoratori presenti (artt. 224–229 D.Lgs. 81/08).
- Rischio da investimento e urti — Barriere e recinzioni fisse attorno a macchinari, segregatori fisici tra aree pedonali e aree di transito mezzi, ripari fissi su organi di trasmissione (artt. 70–71 D.Lgs. 81/08).
- Rischio elettrico— Sistemi di messa a terra, interruttori differenziali, bassissima tensione di sicurezza (SELV), segregazione delle parti in tensione. Proteggono chiunque operi nell'impianto elettrico o nelle sue vicinanze.
- Rischio di incendio ed esplosione — Impianti sprinkler, sistemi di rilevazione automatica degli incendi, impianti di soppressione gas, zone ATEX con classificazione e misure tecniche di contenimento (D.Lgs. 81/08, Allegati XLVII–L).
Gerarchia DPC vs DPI: quando il DPI è ammesso
La gerarchia delle misure di prevenzione e protezione è vincolante per il datore di lavoro. L'uso del DPI al posto del DPC è ammissibile solo nelle seguenti condizioni, che devono essere documentate nel DVR:
- Il rischio non può essere eliminato o ridotto alla fonte con misure tecniche od organizzative.
- I DPC disponibili sono tecnicamente inapplicabili al contesto operativo specifico (es. lavori temporanei in quota in assenza di strutture idonee all'installazione di parapetti fissi).
- I DPC sono stati adottati ma non riducono il rischio residuo a un livello accettabile: in questo caso DPC e DPI coesistono (es. aspirazione localizzata più mascherina filtrante P3 per operazioni di breve durata con elevata polverosità).
- I DPC comporterebbero un rischio aggiuntivo superiore a quello che intendono prevenire (es. operazioni di manutenzione in spazi confinati dove la ventilazione forzata potrebbe disperdere gas più rapidamente verso i lavoratori).
L'art. 77 D.Lgs. 81/08 stabilisce inoltre che, quando i DPI sono prescritti, il datore di lavoro deve assicurarne l'adeguatezza, la manutenzione e la formazione specifica dei lavoratori sull'uso corretto.
Documentazione nel DVR
La scelta tra DPC e DPI deve essere motivata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Per ciascun rischio residuo, il DVR deve indicare le misure di protezione collettiva adottate o le ragioni per cui non sono state ritenute applicabili, le misure individuali prescritte e le istruzioni per il corretto utilizzo dei DPI eventualmente scelti. Un DVR carente su questo punto può esporre il datore di lavoro a responsabilità amministrative e penali in caso di infortuni.
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Domande frequentiFAQ
Un parapetto provvisorio in cantiere è un DPC?
La ventilazione generale di un reparto è un DPC?
Il datore di lavoro può scegliere liberamente DPC o DPI?
Chi è responsabile della manutenzione dei DPC?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 2 (definizioni), art. 15 (misure generali di tutela)
- D.Lgs. 81/08 — artt. 74–79 (dispositivi di protezione individuale)
- D.Lgs. 81/08 — artt. 107, 111, 122, 146 (lavori in quota, ponteggi, cadute)
- UNI EN 1263-1:2014 — Reti di sicurezza: requisiti di sicurezza e metodi di prova
- D.Lgs. 81/08 — artt. 224–229 (protezione da agenti chimici)
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