Un dispositivo di protezione collettiva è una misura tecnica che protegge tutti i lavoratori esposti a un rischio, senza che ciascuno debba indossare qualcosa o compiere un’azione: un parapetto sul bordo di un solaio, una rete anticaduta, un’aspirazione localizzata, un riparo su una macchina, una cabina insonorizzata. L’art. 15, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 81/2008 impone di dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali, e l’art. 75 ammette i DPI solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure tecniche, collettive o organizzative.
Esempi per rischio
| Rischio | Protezione collettiva | DPI per il rischio residuo |
|---|---|---|
| Caduta dall’alto | Parapetti, ponteggi, reti di sicurezza, coperture di aperture | Sistemi anticaduta con imbracatura |
| Agenti chimici e polveri | Ciclo chiuso, aspirazione localizzata, ventilazione generale | Facciali filtranti o maschere con filtri |
| Rumore | Cofanature, cabine, materiali fonoassorbenti, macchine meno rumorose | Otoprotettori |
| Organi in movimento | Ripari fissi e mobili interbloccati, barriere fotoelettriche | Spesso nessun DPI è efficace |
Come si gestiscono
- Si scelgono nella valutazione dei rischi e si indicano nel DVR come misure adottate.
- Vanno mantenute efficienti con controlli e manutenzioni documentati (art. 15, comma 1, lett. z; art. 71 per le attrezzature).
- Nei cantieri le protezioni collettive sono previste nel PSC e nel POS e verificate dal coordinatore in esecuzione.
Errori frequenti
- Partire dai DPI perché “costano meno”, senza valutare la soluzione collettiva.
- Parapetti rimossi per lavorare e non ripristinati.
- Aspirazioni installate ma mai verificate nella loro efficacia di captazione.
Fonti normative
Approfondimenti
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