Il formatore/docente in materia di sicurezza sul lavoro deve possedere requisiti specifici di esperienza professionale e/o titolo di studio definiti dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 6 febbraio 2013. La normativa distingue tra i docenti di materie tecniche e legislative e i docenti di relazioni umane e organizzazione, prevedendo percorsi di qualificazione differenziati per ciascun profilo.
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Riferimento normativo
La disciplina della formazione in materia di sicurezza sul lavoro si fonda su:
- D.Lgs. 81/08, artt. 36 e 37: stabiliscono l'obbligo del datore di lavoro di formare e informare i lavoratori sui rischi, sulle misure di prevenzione e sulle procedure di emergenza. La formazione deve essere adeguata, specifica e periodicamente rinnovata.
- Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (pubblicato in GU n. 193 del 19 agosto 2016): definisce i requisiti dei soggetti formatori, dei docenti e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e RSPP/ASPP, integrando e aggiornando l'Accordo del 21 dicembre 2011.
- Circolare Ministero del Lavoro n. 3 del 6 febbraio 2013: fornisce chiarimenti applicativi sull'Accordo del 2011 in materia di qualificazione dei soggetti formatori e dei docenti, specificando i criteri per la valutazione dell'esperienza professionale documentata.
Requisiti del docente di materie tecniche e legislative
Per insegnare materie tecniche (es. valutazione dei rischi, DPI, macchine, agenti chimici, lavori in quota) o legislative (normativa sulla sicurezza, responsabilità penale e civile), il docente deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- Titolo di studio universitario in materia tecnica, giuridica, medica o affine con esperienza professionale documentata di almeno sei mesi nel settore della sicurezza sul lavoro.
- Diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica o scientifica con esperienza professionale documentata di almeno due anni nel settore della sicurezza.
- Esperienza professionale documentata di almeno quattro anni in materia di sicurezza sul lavoro, anche in assenza di titolo di studio specifico.
- Qualifica o abilitazione professionale specifica (es. medico specializzato in medicina del lavoro, ingegnere iscritto all'albo, RSPP con esperienza documentata).
Requisiti del docente di relazioni umane e organizzazione
Per insegnare moduli di relazioni umane, comunicazione, organizzazione del lavoro e fattori comportamentali nella sicurezza, il docente deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- Laurea in psicologia, scienze della formazione, sociologia o discipline affini, con esperienza professionale documentata di almeno sei mesi nel campo della formazione o delle risorse umane.
- Diploma di scuola secondaria superiore con esperienza professionale documentata di almeno due anni nella formazione per adulti o nella gestione delle risorse umane.
- Esperienza documentata di almeno quattro anni come formatore per adulti in ambito organizzativo o delle relazioni interpersonali.
Documentazione e aggiornamento del formatore
Il docente/formatore è tenuto a documentare i propri requisiti prima di erogare attività formative. La documentazione tipicamente richiesta comprende:
- curriculum vitae con evidenza dei titoli di studio e delle esperienze professionali pertinenti;
- certificati o attestati che comprovino periodi di lavoro nel settore della sicurezza (contratti, lettere di incarico, buste paga, iscrizioni ad albi professionali);
- attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento specifici.
L'Accordo Stato-Regioni del 2016 non prevede un'abilitazione formale in senso stretto (come un esame di Stato), ma stabilisce criteri di qualificazione basati sull'esperienza documentata e sul titolo di studio. Le Regioni possono istituire registri regionali dei formatori con requisiti aggiuntivi.
Distinzione tra soggetto formatore e docente
L'Accordo del 2016 distingue tra:
- Soggetto formatore: l'ente o la struttura che eroga il corso (associazione di categoria, ente bilaterale, RSPP esterno, società di consulenza), tenuto a registrarsi presso la Regione o l'organismo paritetico.
- Docente: la persona fisica che tiene le lezioni, i cui requisiti devono essere verificati dal soggetto formatore prima dell'incarico. Il docente può essere dipendente del soggetto formatore o libero professionista incaricato.
Il soggetto formatore è responsabile della verifica e della documentazione dei requisiti dei docenti impiegati nei propri corsi.
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Domande frequentiFAQ
Un RSPP può fare il docente nei corsi di sicurezza senza altri requisiti?
Esiste un registro nazionale dei formatori in sicurezza?
I corsi di sicurezza erogati da docenti non qualificati sono validi?
Con quale frequenza i docenti devono aggiornarsi?
Fonti normative
- Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 — Formazione in materia di sicurezza sul lavoro
- Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2013 — Chiarimenti applicativi Accordo 2011
- D.Lgs. 81/08 art. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- D.Lgs. 81/08 art. 36 — Informazione ai lavoratori
- Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti
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