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Docente formatore per la sicurezza sul lavoro

I requisiti personali di chi tiene le lezioni nei corsi obbligatori e la differenza tra docente e soggetto formatore.

Risposta rapida

Non esiste un’«abilitazione» con esame di Stato: il docente formatore in materia di salute e sicurezza è chi soddisfa i criteri di qualificazione del Decreto interministeriale 6 marzo 2013, a cui rinvia anche l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il docente è la persona fisica che insegna; il soggetto formatore è l’ente che organizza il corso, ne risponde e rilascia l’attestato. Entrambi devono essere in regola perché la formazione sia valida ai fini dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008.

I requisiti del docente (DI 6 marzo 2013)

Il decreto richiede come prerequisito il diploma di scuola secondaria superiore e il possesso di almeno uno dei sei criteri previsti, ciascuno dei quali combina:

  • competenza sul tema: titolo di studio coerente, corsi di formazione in materia di salute e sicurezza con verifica dell’apprendimento, esperienza professionale nel settore (ad esempio come RSPP o ASPP) oppure precedente attività di docenza documentata;
  • competenza didattica: un percorso formativo in didattica, un’abilitazione all’insegnamento, ore di docenza già svolte o un periodo di affiancamento a un docente qualificato.

La qualificazione non è generica: vale per le aree tematiche in cui il docente ha competenza (area normativa, giuridica e organizzativa; area dei rischi tecnici e igienico-sanitari; area delle relazioni e della comunicazione). Un ingegnere esperto di macchine, per esempio, non è automaticamente qualificato per i moduli sulla comunicazione.

Aggiornamento del docente

Il decreto prevede un aggiornamento triennale del formatore di almeno 24 ore, svolto frequentando corsi o seminari sulle aree di competenza oppure attraverso ore di docenza nelle stesse aree. Senza aggiornamento la qualificazione non può più essere dichiarata.

Docente e soggetto formatore

L’Accordo del 17 aprile 2025 elenca i soggetti formatori legittimati a erogare i corsi (tra cui Regioni e loro strutture, università, INAIL, organismi paritetici, enti di formazione accreditati dalle Regioni e, nei limiti previsti, il datore di lavoro per i propri lavoratori). Il soggetto formatore sceglie i docenti, conserva le prove dei loro requisiti (curriculum, attestati, registri di docenza) e risponde del rispetto di programmi, durate e verifiche finali. Per i corsi di abilitazione all’uso delle attrezzature l’Accordo non consente al datore di lavoro di formare direttamente i propri operatori.

Come verificare un docente prima di un corso

  • Chiedere il curriculum con l’indicazione del criterio del DI 6/3/2013 posseduto e delle aree tematiche coperte.
  • Verificare la data dell’ultimo aggiornamento triennale.
  • Controllare che il soggetto formatore rientri tra quelli previsti dall’Accordo 2025 per quel tipo di corso.
  • Conservare registro presenze, test finale e attestato: sono le prove che il corso è valido in caso di ispezione.

Un corso tenuto da un docente non qualificato o da un soggetto non legittimato non dimostra l’adempimento dell’obbligo formativo: in ispezione la formazione può essere considerata non effettuata, con le conseguenze previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008.

Fonti normative

Voci collegate

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