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Giurisprudenza · Cassazione

Telelavoro e Smart Working — Infortuni a Domicilio

Orientamenti della Cassazione e del giudice del lavoro sugli infortuni durante il telelavoro e lo smart working domiciliare: copertura INAIL, nesso causale con l'attività lavorativa, obblighi del datore di lavoro agile (L. 81/2017).

0MassimeCass. Pen. IVSezione di riferimentoOrientamentiConsolidati
Risposta rapida

La L. 81/2017 sul lavoro agile (smart working) ha introdotto una disciplina specifica che estende la copertura assicurativa INAIL agli infortuni occorsi durante l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, compresi quelli avvenuti al domicilio del lavoratore. L'art. 23 L. 81/2017 obbliga il datore di lavoro ad assicurare il lavoratore agile contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connessi all'attività lavorativa svolta fuori dai locali aziendali, incluso il rischio aggiuntivo correlato all'ambiente domestico. Il nesso causale con l'attività lavorativa è l'elemento centrale su cui si concentra il contenzioso: è necessario che l'infortunio avvenga durante l'esecuzione della prestazione lavorativa o in occasione di essa, nel luogo e nel tempo concordati nell'accordo individuale di lavoro agile. Gli infortuni in itinere durante lo smart working presentano una disciplina peculiare: il tragitto tra l'abitazione e un luogo diverso dall'abitazione necessario per esigenze lavorative può essere coperto, mentre gli spostamenti interni all'abitazione seguono le regole generali sull'infortunio in occasione di lavoro. La distinzione tra infortuni causalmente connessi all'attività lavorativa e incidenti domestici fortuiti non riconducibili all'esecuzione della prestazione è il terreno su cui si stanno formando i primi orientamenti giurisprudenziali.

Chi può essere chiamato a rispondere

Il datore di lavoro agile è il soggetto responsabile degli obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore che esegue la prestazione in modalità remota. Ai sensi dell'art. 22 L. 81/2017, il datore consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza — con cadenza almeno annuale — un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto. L'obbligo di sicurezza non cessa all'uscita dall'ufficio: il datore deve istruire il lavoratore sull'uso sicuro degli strumenti di lavoro forniti, sul corretto allestimento della postazione domestica e sui comportamenti da adottare per ridurre i rischi ergonomici, elettrici e da videoterminale. Il lavoratore ha a sua volta un obbligo di cooperazione: deve rispettare le istruzioni ricevute, segnalare situazioni di pericolo e non adottare comportamenti che aumentino il rischio di infortuni. L'INAIL interviene come soggetto assicuratore, garantendo le prestazioni al lavoratore infortunato e potendo esercitare rivalsa sul datore responsabile.

Perché questo orientamento è rilevante

Il lavoratore in smart working è coperto dall'assicurazione INAIL anche per gli infortuni che avvengono nel proprio domicilio, purché sussista il nesso causale con l'attività lavorativa. Questa tutela è fondamentale per i lavoratori e pone al contempo oneri organizzativi e informativi rilevanti per le imprese. Dal punto di vista pratico, documentare il nesso causale è più complesso rispetto a un infortunio avvenuto in azienda: mancano i testimoni oculari, la postazione non è certificata e la ricostruzione dell'evento dipende quasi esclusivamente dalla narrazione del lavoratore. Per questo l'accordo individuale di smart working assume un ruolo cruciale: deve identificare il luogo di lavoro, le fasce orarie di attività, gli strumenti utilizzati e i rischi specifici, fornendo la cornice entro cui valutare la connessione dell'infortunio con la prestazione lavorativa. Le aziende prive di un accordo scritto strutturato o di una informativa sui rischi adeguata si espongono sia a contestazioni in sede di accertamento INAIL sia a responsabilità civili ex art. 2087 c.c. in caso di infortuni dei lavoratori agili.

Massime consolidate

Prassi recente e tendenze

L'esplosione dello smart working nel periodo 2020-2022 ha generato un numero significativo di infortuni domestici, molti dei quali sono stati oggetto di istruttoria da parte dell'INAIL e, successivamente, di pronunce dei Tribunali del lavoro. I primi orientamenti mostrano che i giudici valutano con rigore il requisito del nesso causale: non basta che l'infortunio avvenga durante le ore di lavoro agile, occorre che sia eziologicamente collegato all'esecuzione della prestazione o all'ambiente predisposto per svolgerla. La Cassazione ha ribadito, in materia di telelavoro (istituto precedente allo smart working), che l'abitazione del telelavoratore costituisce luogo di lavoro a tutti gli effetti ai fini della copertura INAIL, con la conseguenza che gli infortuni avvenuti in quel contesto durante l'attività lavorativa sono indennizzabili. I tribunali di merito hanno cominciato ad applicare questo principio anche allo smart working post-L. 81/2017, con attenzione particolare agli infortuni avvenuti durante pause fisiologiche o spostamenti interni all'abitazione funzionali all'attività lavorativa.

Disclaimer: sintesi orientativa, non costituisce parere legale né rappresentazione fedele del testo della sentenza. Per le decisioni complete riferirsi alle banche dati ufficiali (Italgiure, DeJure, One Legale, Foro Italiano). Le formule "orientamento consolidato" indicano principi ricorrenti, non singole pronunce specifiche.

Domande frequentiFAQ

Un infortunio occorso in bagno durante l'orario di smart working è coperto dall'INAIL?
La risposta dipende dal nesso causale con l'attività lavorativa. L'INAIL e la giurisprudenza distinguono tra la pausa fisiologica — considerata strettamente connessa all'attività lavorativa, al pari di quanto accade in ufficio — e lo spostamento per ragioni estranee al lavoro. Se il lavoratore si reca in bagno durante la pausa fisiologica e subisce un infortunio, la copertura INAIL può essere riconosciuta applicando per analogia i principi elaborati per gli infortuni in itinere e in occasione di lavoro. Ogni caso va valutato individualmente: l'orario, la documentazione dell'attività svolta e la ricostruzione dell'evento sono elementi determinanti.
Il datore di lavoro deve consegnare DPI per la postazione domestica del lavoratore agile?
L'art. 22 L. 81/2017 obbliga il datore a garantire la sicurezza degli strumenti di lavoro forniti al lavoratore agile e a consegnare un'informativa sui rischi, ma non prevede un obbligo esplicito di fornire DPI per la postazione domestica nella stessa misura in cui li fornisce in azienda. Tuttavia, l'art. 2087 c.c. impone al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità del lavoratore: qualora la valutazione dei rischi specifici dello smart working evidenzi la necessità di presidi ergonomici (come seduta regolabile o monitor adeguato), il datore che non li fornisce può essere ritenuto responsabile per i danni alla salute derivanti dall'uso di attrezzature inidonee.
L'accordo individuale di smart working deve indicare i rischi specifici dell'attività?
L'art. 22 L. 81/2017 prevede che il datore consegni al lavoratore e all'RLS, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del lavoro agile. Questa informativa è distinta dall'accordo individuale, anche se spesso viene allegata ad esso. La giurisprudenza sta valorizzando la tracciabilità di questo documento: la sua assenza o genericità può essere interpretata come inadempimento dell'obbligo informativo ex art. 2087 c.c., con ricadute sulla responsabilità datoriale in caso di infortuni o malattie professionali del lavoratore agile.
I lavoratori in smart working sono soggetti alla sorveglianza sanitaria?
Sì, ove prevista in ragione dei rischi specifici della mansione. La sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/08 si applica in relazione ai rischi dell'attività svolta, non al luogo di esecuzione: un lavoratore che utilizza il videoterminale per più di venti ore settimanali deve essere sottoposto a visita medica periodica indipendentemente dal fatto che lavori in ufficio o da casa. Il datore di lavoro agile deve quindi garantire che il medico competente includa i lavoratori in smart working nel programma di sorveglianza sanitaria e valuti i rischi ergonomici e da videoterminale propri della postazione domestica.

Approfondisci

Fonti normative

  • D.Lgs. 81/08 — Testo Unico Sicurezza
  • Reg. CE 852/2004 e 178/2002
  • Italgiure / DeJure / One Legale (banche dati Cassazione)
  • INAIL — circolari e indicazioni operative

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