La L. 81/2017 sul lavoro agile (smart working) ha introdotto una disciplina specifica che estende la copertura assicurativa INAIL agli infortuni occorsi durante l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, compresi quelli avvenuti al domicilio del lavoratore. L'art. 23 L. 81/2017 obbliga il datore di lavoro ad assicurare il lavoratore agile contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connessi all'attività lavorativa svolta fuori dai locali aziendali, incluso il rischio aggiuntivo correlato all'ambiente domestico. Il nesso causale con l'attività lavorativa è l'elemento centrale su cui si concentra il contenzioso: è necessario che l'infortunio avvenga durante l'esecuzione della prestazione lavorativa o in occasione di essa, nel luogo e nel tempo concordati nell'accordo individuale di lavoro agile. Gli infortuni in itinere durante lo smart working presentano una disciplina peculiare: il tragitto tra l'abitazione e un luogo diverso dall'abitazione necessario per esigenze lavorative può essere coperto, mentre gli spostamenti interni all'abitazione seguono le regole generali sull'infortunio in occasione di lavoro. La distinzione tra infortuni causalmente connessi all'attività lavorativa e incidenti domestici fortuiti non riconducibili all'esecuzione della prestazione è il terreno su cui si stanno formando i primi orientamenti giurisprudenziali.
Chi può essere chiamato a rispondere
Il datore di lavoro agile è il soggetto responsabile degli obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore che esegue la prestazione in modalità remota. Ai sensi dell'art. 22 L. 81/2017, il datore consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza — con cadenza almeno annuale — un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del rapporto. L'obbligo di sicurezza non cessa all'uscita dall'ufficio: il datore deve istruire il lavoratore sull'uso sicuro degli strumenti di lavoro forniti, sul corretto allestimento della postazione domestica e sui comportamenti da adottare per ridurre i rischi ergonomici, elettrici e da videoterminale. Il lavoratore ha a sua volta un obbligo di cooperazione: deve rispettare le istruzioni ricevute, segnalare situazioni di pericolo e non adottare comportamenti che aumentino il rischio di infortuni. L'INAIL interviene come soggetto assicuratore, garantendo le prestazioni al lavoratore infortunato e potendo esercitare rivalsa sul datore responsabile.
Perché questo orientamento è rilevante
Il lavoratore in smart working è coperto dall'assicurazione INAIL anche per gli infortuni che avvengono nel proprio domicilio, purché sussista il nesso causale con l'attività lavorativa. Questa tutela è fondamentale per i lavoratori e pone al contempo oneri organizzativi e informativi rilevanti per le imprese. Dal punto di vista pratico, documentare il nesso causale è più complesso rispetto a un infortunio avvenuto in azienda: mancano i testimoni oculari, la postazione non è certificata e la ricostruzione dell'evento dipende quasi esclusivamente dalla narrazione del lavoratore. Per questo l'accordo individuale di smart working assume un ruolo cruciale: deve identificare il luogo di lavoro, le fasce orarie di attività, gli strumenti utilizzati e i rischi specifici, fornendo la cornice entro cui valutare la connessione dell'infortunio con la prestazione lavorativa. Le aziende prive di un accordo scritto strutturato o di una informativa sui rischi adeguata si espongono sia a contestazioni in sede di accertamento INAIL sia a responsabilità civili ex art. 2087 c.c. in caso di infortuni dei lavoratori agili.
Massime consolidate
Prassi recente e tendenze
L'esplosione dello smart working nel periodo 2020-2022 ha generato un numero significativo di infortuni domestici, molti dei quali sono stati oggetto di istruttoria da parte dell'INAIL e, successivamente, di pronunce dei Tribunali del lavoro. I primi orientamenti mostrano che i giudici valutano con rigore il requisito del nesso causale: non basta che l'infortunio avvenga durante le ore di lavoro agile, occorre che sia eziologicamente collegato all'esecuzione della prestazione o all'ambiente predisposto per svolgerla. La Cassazione ha ribadito, in materia di telelavoro (istituto precedente allo smart working), che l'abitazione del telelavoratore costituisce luogo di lavoro a tutti gli effetti ai fini della copertura INAIL, con la conseguenza che gli infortuni avvenuti in quel contesto durante l'attività lavorativa sono indennizzabili. I tribunali di merito hanno cominciato ad applicare questo principio anche allo smart working post-L. 81/2017, con attenzione particolare agli infortuni avvenuti durante pause fisiologiche o spostamenti interni all'abitazione funzionali all'attività lavorativa.
Disclaimer: sintesi orientativa, non costituisce parere legale né rappresentazione fedele del testo della sentenza. Per le decisioni complete riferirsi alle banche dati ufficiali (Italgiure, DeJure, One Legale, Foro Italiano). Le formule "orientamento consolidato" indicano principi ricorrenti, non singole pronunce specifiche.
Domande frequentiFAQ
Un infortunio occorso in bagno durante l'orario di smart working è coperto dall'INAIL?
Il datore di lavoro deve consegnare DPI per la postazione domestica del lavoratore agile?
L'accordo individuale di smart working deve indicare i rischi specifici dell'attività?
I lavoratori in smart working sono soggetti alla sorveglianza sanitaria?
Approfondisci
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 — Testo Unico Sicurezza
- Reg. CE 852/2004 e 178/2002
- Italgiure / DeJure / One Legale (banche dati Cassazione)
- INAIL — circolari e indicazioni operative
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.