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Osservatorio Sicurezza Italia

Lavoro Ibrido e Sicurezza sul Lavoro

Lo smart working e il lavoro ibrido hanno trasformato la geografia del rischio lavorativo. Analisi degli obblighi del datore di lavoro ex L. 81/2017 e D.Lgs. 81/08, infortuni domestici, ergonomia della postazione remota e rischi psicosociali dell'always-on.

~3,5 mlnLavoratori in smart working in Italia nel 2024 (Osservatorio Smart Working PoliMi)+320%Crescita smart working in Italia dal 2019 al 2023Art. 22L. 81/2017: informativa scritta sui rischi obbligatoriaINAIL copreInfortuni in domicilio durante attività lavorativa agile
Risposta rapida

Il lavoro agile e il modello ibrido (parte in sede, parte in remoto) sono diventati strutturali nel mercato del lavoro italiano dopo la pandemia. Questo ha creato nuove sfide normative: il datore di lavoro mantiene tutti gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 anche per i lavoratori in remoto, integrati dagli obblighi specifici della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 22: informativa sui rischi; art. 23: tutela assicurativa INAIL). La valutazione del rischio deve includere i rischi della postazione domestica (VDT, ergonomia, microclima) e i rischi psicosociali specifici del lavoro ibrido (isolamento, always-on, confine vita-lavoro). L'accordo individuale agile, depositato telematicamente, è il documento fondamentale che formalizza le condizioni di sicurezza.

Nota metodologica

I dati numerici sulla diffusione del lavoro agile sono indicativie basati su rilevazioni dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano e dell'ISTAT. I dati sugli infortuni in smart working derivano da elaborazioni INAIL. Per i dati definitivi consultare INAIL Open Data.

Diffusione del lavoro agile in Italia: dati post-pandemia 2022-2026

La pandemia da COVID-19 ha rappresentato un acceleratore senza precedenti per la diffusione del lavoro agile in Italia. Se nel 2019 i lavoratori in smart working erano stimati in circa 570.000 (Osservatorio Smart Working PoliMi), nel picco del 2020 si è superato quota 6 milioni a causa dell'emergenza sanitaria. La fase post-pandemica ha stabilizzato il fenomeno su valori strutturalmente superiori al pre-COVID: le stime per il 2024 indicano circa 3,5 milioni di lavoratori agili regolari in Italia, con una prevalenza nei settori terziario, finanziario, ICT e nella Pubblica Amministrazione.

Il modello prevalente oggi è quello ibrido: i lavoratori alternano giornate in sede e giornate in remoto (solitamente 2-3 giorni a settimana in remoto), anziché lavorare esclusivamente da remoto. Questo modello riduce parzialmente i rischi di isolamento e alienazione ma crea nuove complessità nella gestione della sicurezza, poiché il datore deve presidiare contemporaneamente due ambienti di lavoro: la sede aziendale e il domicilio del lavoratore.

Lavoratori ibridi in Italia (2024)

~3,5 milioni

Stima Osservatorio Smart Working PoliMi — lavoratori agili regolari

Crescita 2019-2023

+320%

Aumento strutturale post-pandemia del numero di lavoratori agili

Modello prevalente

2-3 gg/sett.

Giorni medi in remoto per i lavoratori ibridi italiani

Quadro normativo: L. 81/2017 e D.Lgs. 81/08

In Italia il lavoro agile è regolato da due corpi normativi che si integrano:

Legge 22 maggio 2017, n. 81 — Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Il Capo II della L. 81/2017 (artt. 18-23) disciplina il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Le disposizioni rilevanti per la sicurezza sono:

D.Lgs. 81/08 — Applicazione al lavoro agile

Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) si applica integralmente ai lavoratori agili, con le seguenti disposizioni particolarmente rilevanti:

Quadro normativo di riferimento

L. 22 maggio 2017, n. 81 — artt. 18, 19, 22, 23: accordo individuale, informativa rischi, tutela INAIL.
D.Lgs. 81/08, art. 17 — Valutazione rischi non delegabile.
D.Lgs. 81/08, art. 28 — DVR: inclusione rischi postazione domestica e psicosociali.
D.Lgs. 81/08, artt. 172-179 — Titolo VII: VDT e sorveglianza sanitaria videoterminali.
D.Lgs. 81/08, art. 37 — Formazione specifica per modalità di lavoro agile.
Accordo Stato-Regioni 2025 — Aggiornamento formazione sicurezza, riferimenti al lavoro agile.

Infortuni in smart working: tutela INAIL e casistica

La tutela INAIL per gli infortuni occorsi in smart working è stata precisata da diverse circolari INAIL a partire dal 2020. Il principio generale è che l'infortunio è coperto se avviene durante l'attività lavorativa, nel luogo concordato per la prestazione (anche il domicilio privato) e in occasione di movimenti connessi all'attività lavorativa.

Tipo di eventoCopertura INAILNote
Infortunio alla scrivania domestica durante attività lavorativaEquiparato all'infortunio in sede. Il lavoratore deve comunicarlo al datore.
Infortunio in itinere domestico (es. caduta tra studio e cucina per esigenza lavorativa)Sì, con condizioniCoperto se il tragitto è necessario all'attività lavorativa (es. recuperare documentazione).
Infortunio durante pausa non lavorativa (es. caduta mentre si prepara un pasto)NoNon coperto se l'attività è meramente personale e non connessa alla prestazione.
Infortuni in itinere verso luogo di coworking scelto dal lavoratoreSì, con condizioniCoperto se la scelta del luogo è dettata da esigenze connesse alla prestazione (art. 23 L. 81/2017).
Malattia professionale contratta in modalità agile (es. patologie da VDT)Le malattie professionali sono tutelate indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione.

Elaborazione su: circolari INAIL sul lavoro agile, art. 23 L. 81/2017, giurisprudenza del lavoro.

In caso di infortunio in smart working, il lavoratore deve comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro, che ha l'obbligo di denuncia all'INAIL nei termini ordinari (48 ore dalla ricezione del certificato medico per gli infortuni che comportano assenza superiore a 3 giorni). La mancata denuncia configura una violazione dell'art. 53 D.Lgs. 81/08.

VDT e ergonomia della postazione domestica

Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08(artt. 172-179) disciplina il lavoro con videoterminali. L'art. 173 definisce videoterminale qualsiasi terminale alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di procedimento di visualizzazione. I lavoratori che utilizzano un videoterminale per almeno 20 ore settimanali (al netto delle interruzioni regolamentari) sono soggetti agli obblighi del Titolo VII, inclusi i lavoratori agili.

Gli obblighi del datore di lavoro per la postazione VDT in smart working includono:

Checklist postazione domestica

  • Distanza occhi-schermo: 50-70 cm
  • Bordo superiore del monitor all'altezza degli occhi o leggermente sotto
  • Schiena supportata dallo schienale, piedi appoggiati al pavimento
  • Illuminazione naturale laterale (non frontale o posteriore allo schermo)
  • Assenza di riflessi sullo schermo da finestre o lampade
  • Tastiera e mouse alla stessa altezza, avambracci orizzontali
  • Pausa di 15 minuti ogni 2 ore di utilizzo continuativo del VDT

Rischi psicosociali del lavoro ibrido

Il lavoro ibrido introduce rischi psicosociali specifici che differiscono da quelli del lavoro tradizionale in sede. La ricerca internazionale (EU-OSHA, Eurofound, ILO) ha identificato i seguenti fattori di rischio prevalenti:

Isolamento e riduzione del capitale sociale

La riduzione della presenza fisica in ufficio diminuisce le interazioni informali — il cosiddetto “effetto macchinetta del caffè” — che sono fondamentali per la costruzione delle relazioni di fiducia, per la circolazione informale delle informazioni e per il senso di appartenenza all'organizzazione. I lavoratori che svolgono più giornate settimanali in remoto riferiscono più frequentemente sentimenti di isolamento, difficoltà di integrazione nelle dinamiche di team e percezione di essere esclusi dalle opportunità di visibilità e avanzamento di carriera. Il rischio è particolarmente elevato per i lavoratori neo-assunti, che devono costruire il loro network aziendale partendo da zero.

Always-on e confine vita-lavoro

Uno dei paradossi del lavoro agile è che la flessibilità spaziale può tradursi in una minore flessibilità temporale: la disponibilità tecnologica permanente (smartphone, laptop, notifiche push) rende difficile stabilire confini netti tra il tempo di lavoro e il tempo personale. Questo fenomeno — definito “always-on” — è associato a un aumento significativo del rischio di burnout, insonnia e disturbi d'ansia.

L'art. 19 della L. 81/2017 impone che l'accordo individuale contenga le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessionedel lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Alcune aziende italiane hanno implementato policy di no-email after hours, disabilitazione delle notifiche al di fuori delle fasce concordate e incentivi al rispetto dei periodi di disconnessione. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2020 ha ulteriormente chiarito l'importanza della clausola di disconnessione.

Sovraccarico tecnologico e meeting fatigue

Il passaggio dalla comunicazione in presenza a quella mediata dalla tecnologia aumenta il numero di videoconferenze, spesso concentrate in slot orari ravvicinati, generando il fenomeno della “Zoom fatigue” o più in generale della meeting fatigue. Ricerche condotte da Microsoft Research e da Eurofound mostrano che 4-6 ore di videoconferenze consecutive provocano un affaticamento cognitivo significativamente superiore rispetto alle riunioni in presenza, a causa della minor larghezza di banda della comunicazione mediata.

Isolamento sociale

Riduzione delle interazioni informali, senso di esclusione, difficoltà di onboarding per i neo-assunti. Gestione: riunioni periodiche in presenza, mentorship attiva.

Always-on / difficoltà di disconnessione

Eccessiva disponibilità tecnologica oltre l'orario di lavoro. Gestione: policy di disconnessione, orari di reperibilità definiti nell'accordo individuale.

Meeting fatigue da videoconferenze

Affaticamento cognitivo da eccesso di videocall. Gestione: limitare le sessioni consecutive, alternare formati asincroni, prevedere pause tra meeting.

Invisibilità e rischio carriera

Percezione di essere meno visibili ai fini delle promozioni. Gestione: criteri di valutazione basati sulle performance, non sulla presenza.

Accordo individuale e informativa sui rischi: adempimenti pratici

L'accordo individuale di lavoro agile è il documento contrattuale che formalizza le condizioni della prestazione in modalità agile. Deve essere redatto in forma scritta, sottoscritto da entrambe le parti e depositato telematicamente al Ministero del Lavoro.

In materia di sicurezza, l'accordo deve contenere o richiamare:

L'informativa sui rischiex art. 22 L. 81/2017 è un documento distinto dall'accordo, con periodicità almeno annuale. Deve essere consegnata anche al RLS. Deve coprire: rischi generali dell'attività lavorativa, rischi specifici del lavoro agile (ergonomia, VDT, sicurezza elettrica, rischi psicosociali), procedure di emergenza, contatti per la segnalazione di infortuni e near-miss.

Formazione per il lavoro ibrido: obblighi ex D.Lgs. 81/08 art. 37

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone la formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori, adeguata alla mansione e ai rischi specifici. Per i lavoratori agili, la formazione deve includere moduli dedicati:

L'Accordo Stato-Regioni 2025 ha aggiornato i contenuti minimi della formazione sulla sicurezza, introducendo riferimenti espliciti alle modalità di lavoro agile come fattore da considerare nella progettazione dei percorsi formativi. La formazione può essere erogata in modalità e-learning, con verifica di apprendimento finale, fatto salvo il rispetto dei contenuti minimi previsti per la formazione generale e specifica.

Raccomandazioni operative per datori di lavoro e RSPP

Aggiornare il DVR per il lavoro agile

Integrare la sezione rischi con i fattori specifici del lavoro agile: VDT domestico, ergonomia, rischi psicosociali (isolamento, always-on, work-life balance). Prevedere misure preventive documentate.

Redigere e aggiornare l'accordo individuale

Verificare che ogni accordo individuale contenga le clausole sulla sicurezza: luoghi ammessi, fasce di reperibilità, disconnessione, richiamo all'informativa rischi. Depositare telematicamente al Ministero del Lavoro.

Emettere l'informativa annuale ex art. 22

Redigere l'informativa sui rischi generali e specifici del lavoro agile. Consegnarla al lavoratore e al RLS con cadenza almeno annuale. Conservare prova della consegna.

Includere formazione specifica per lavoratori agili

Inserire nel piano formativo moduli dedicati: ergonomia postazione, sicurezza informatica, gestione emergenze fuori sede, rischi psicosociali. Possibile in e-learning con verifica finale.

Gestire i rischi dell'always-on

Introdurre policy di disconnessione, definire orari di reperibilità nell'accordo, formare i manager sul rispetto dei confini vita-lavoro. Monitorare l'impatto attraverso survey periodiche.

Sorveglianza sanitaria VDT per lavoratori agili

Assicurare che i lavoratori agili che usano VDT per ≥20h/settimana siano inclusi nei protocolli di sorveglianza sanitaria (art. 176 D.Lgs. 81/08) con le stesse periodicità dei colleghi in sede.

Approfondisci

FAQ lavoro ibrido, smart working e sicurezzaFAQ

Il datore di lavoro è responsabile per gli infortuni che avvengono in smart working a casa?
Sì. L'art. 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile. L'INAIL tutela i lavoratori in smart working per gli infortuni occorsi durante l'attività lavorativa anche nel luogo domestico, inclusi gli infortuni in itinere tra stanze del domicilio pertinenti all'attività lavorativa. Il datore di lavoro deve consegnare un'informativa scritta sui rischi specifici connessi alle modalità di esecuzione della prestazione (art. 22, comma 1, L. 81/2017). L'omissione dell'informativa espone il datore a responsabilità in caso di infortunio.
Il datore di lavoro può accedere al domicilio del lavoratore per verificare la postazione?
No, salvo consenso esplicito del lavoratore. Il domicilio privato è protetto dall'art. 14 della Costituzione. Tuttavia, il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere al lavoratore una dichiarazione di idoneità della postazione e di fornire indicazioni precise sui requisiti minimi (illuminazione, postura, attrezzature). Alcune aziende utilizzano questionari di auto-valutazione della postazione domestica validati dal RSPP e dal medico competente come strumento di adempimento indiretto. In caso di accordi collettivi, possono essere previsti criteri aggiuntivi.
L'accordo individuale di smart working deve contenere indicazioni sulla sicurezza?
Sì. L'art. 19 della Legge 81/2017 stabilisce il contenuto obbligatorio dell'accordo individuale. In materia di sicurezza, l'accordo deve richiamare: i luoghi in cui la prestazione può essere svolta (con eventuali limitazioni), le fasce di reperibilità e i periodi di disconnessione, e deve essere corredato dall'informativa sui rischi generali e specifici ex art. 22. L'accordo agile deve essere depositato al Ministero del Lavoro tramite procedura telematica. La mancanza dell'accordo scritto, o l'accordo privo delle clausole sulla sicurezza, è una violazione normativa.
Come si valuta il rischio VDT (videoterminale) per la postazione domestica?
Il D.Lgs. 81/08 (Titolo VII, artt. 172-179) si applica anche ai lavoratori in smart working che utilizzano videoterminali per più di 20 ore settimanali. Il datore di lavoro deve valutare i rischi legati alla postazione VDT (postura, illuminazione, riflessi, distanza dallo schermo) e può adempiere mediante: questionario di auto-valutazione della postazione domestica, fornitura di linee guida ergonomiche, eventuale fornitura di attrezzature aziendali (sedia ergonomica, monitor aggiuntivo). La sorveglianza sanitaria periodica per gli addetti VDT (art. 176 D.Lgs. 81/08) si estende anche ai lavoratori agili con le stesse soglie orarie.
Cosa sono i rischi psicosociali del lavoro ibrido e come si gestiscono?
I rischi psicosociali specifici del lavoro ibrido includono: isolamento sociale da colleghi e organizzazione, difficoltà di confine tra vita professionale e privata (always-on), sovraccarico tecnologico, senso di esclusione dalle opportunità di sviluppo, riduzione del supporto manageriale percepito. La valutazione di questi rischi rientra nell'obbligo di valutazione SLC ex art. 28 D.Lgs. 81/08. Le misure di gestione includono: policy di disconnessione, riunioni di team periodiche in presenza, check-in regolari da parte dei manager, formazione specifica per il lavoro agile. La L. 81/2017 non prevede uno specifico obbligo di valutazione dei rischi psicosociali del lavoro agile, ma questo obbligo deriva dal combinato disposto dell'art. 23 L. 81/2017 e dell'art. 28 D.Lgs. 81/08.

Fonti normative

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