Il lavoro agile e il modello ibrido (parte in sede, parte in remoto) sono diventati strutturali nel mercato del lavoro italiano dopo la pandemia. Questo ha creato nuove sfide normative: il datore di lavoro mantiene tutti gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 anche per i lavoratori in remoto, integrati dagli obblighi specifici della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (art. 22: informativa sui rischi; art. 23: tutela assicurativa INAIL). La valutazione del rischio deve includere i rischi della postazione domestica (VDT, ergonomia, microclima) e i rischi psicosociali specifici del lavoro ibrido (isolamento, always-on, confine vita-lavoro). L'accordo individuale agile, depositato telematicamente, è il documento fondamentale che formalizza le condizioni di sicurezza.
Nota metodologica
I dati numerici sulla diffusione del lavoro agile sono indicativie basati su rilevazioni dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano e dell'ISTAT. I dati sugli infortuni in smart working derivano da elaborazioni INAIL. Per i dati definitivi consultare INAIL Open Data.
Diffusione del lavoro agile in Italia: dati post-pandemia 2022-2026
La pandemia da COVID-19 ha rappresentato un acceleratore senza precedenti per la diffusione del lavoro agile in Italia. Se nel 2019 i lavoratori in smart working erano stimati in circa 570.000 (Osservatorio Smart Working PoliMi), nel picco del 2020 si è superato quota 6 milioni a causa dell'emergenza sanitaria. La fase post-pandemica ha stabilizzato il fenomeno su valori strutturalmente superiori al pre-COVID: le stime per il 2024 indicano circa 3,5 milioni di lavoratori agili regolari in Italia, con una prevalenza nei settori terziario, finanziario, ICT e nella Pubblica Amministrazione.
Il modello prevalente oggi è quello ibrido: i lavoratori alternano giornate in sede e giornate in remoto (solitamente 2-3 giorni a settimana in remoto), anziché lavorare esclusivamente da remoto. Questo modello riduce parzialmente i rischi di isolamento e alienazione ma crea nuove complessità nella gestione della sicurezza, poiché il datore deve presidiare contemporaneamente due ambienti di lavoro: la sede aziendale e il domicilio del lavoratore.
Lavoratori ibridi in Italia (2024)
~3,5 milioni
Stima Osservatorio Smart Working PoliMi — lavoratori agili regolari
Crescita 2019-2023
+320%
Aumento strutturale post-pandemia del numero di lavoratori agili
Modello prevalente
2-3 gg/sett.
Giorni medi in remoto per i lavoratori ibridi italiani
Quadro normativo: L. 81/2017 e D.Lgs. 81/08
In Italia il lavoro agile è regolato da due corpi normativi che si integrano:
Legge 22 maggio 2017, n. 81 — Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Il Capo II della L. 81/2017 (artt. 18-23) disciplina il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. Le disposizioni rilevanti per la sicurezza sono:
- Art. 19— L'accordo individuale deve specificare: le forme di controllo dell'attività lavorativa nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, i tempi di riposo, le misure tecniche e organizzative per garantire la disconnessione.
- Art. 22— Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
- Art. 23— Il lavoratore agile ha diritto alla tutela assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche per gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei casi in cui la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.
D.Lgs. 81/08 — Applicazione al lavoro agile
Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) si applica integralmente ai lavoratori agili, con le seguenti disposizioni particolarmente rilevanti:
- Art. 17 — La valutazione di tutti i rischi e la redazione del DVR è obbligo non delegabile del datore di lavoro: include i rischi della prestazione in modalità agile.
- Art. 28 — Il DVR deve contemplare i rischi specifici del lavoro agile: ergonomia della postazione domestica, VDT, rischi psicosociali (isolamento, always-on, work-life balance).
- Art. 37— La formazione sulla sicurezza deve includere moduli specifici per il lavoro agile: uso sicuro delle attrezzature, ergonomia della postazione remota, gestione dell'emergenza fuori sede.
Quadro normativo di riferimento
L. 22 maggio 2017, n. 81 — artt. 18, 19, 22, 23: accordo individuale, informativa rischi, tutela INAIL.
D.Lgs. 81/08, art. 17 — Valutazione rischi non delegabile.
D.Lgs. 81/08, art. 28 — DVR: inclusione rischi postazione domestica e psicosociali.
D.Lgs. 81/08, artt. 172-179 — Titolo VII: VDT e sorveglianza sanitaria videoterminali.
D.Lgs. 81/08, art. 37 — Formazione specifica per modalità di lavoro agile.
Accordo Stato-Regioni 2025 — Aggiornamento formazione sicurezza, riferimenti al lavoro agile.
Infortuni in smart working: tutela INAIL e casistica
La tutela INAIL per gli infortuni occorsi in smart working è stata precisata da diverse circolari INAIL a partire dal 2020. Il principio generale è che l'infortunio è coperto se avviene durante l'attività lavorativa, nel luogo concordato per la prestazione (anche il domicilio privato) e in occasione di movimenti connessi all'attività lavorativa.
| Tipo di evento | Copertura INAIL | Note |
|---|---|---|
| Infortunio alla scrivania domestica durante attività lavorativa | Sì | Equiparato all'infortunio in sede. Il lavoratore deve comunicarlo al datore. |
| Infortunio in itinere domestico (es. caduta tra studio e cucina per esigenza lavorativa) | Sì, con condizioni | Coperto se il tragitto è necessario all'attività lavorativa (es. recuperare documentazione). |
| Infortunio durante pausa non lavorativa (es. caduta mentre si prepara un pasto) | No | Non coperto se l'attività è meramente personale e non connessa alla prestazione. |
| Infortuni in itinere verso luogo di coworking scelto dal lavoratore | Sì, con condizioni | Coperto se la scelta del luogo è dettata da esigenze connesse alla prestazione (art. 23 L. 81/2017). |
| Malattia professionale contratta in modalità agile (es. patologie da VDT) | Sì | Le malattie professionali sono tutelate indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione. |
Elaborazione su: circolari INAIL sul lavoro agile, art. 23 L. 81/2017, giurisprudenza del lavoro.
In caso di infortunio in smart working, il lavoratore deve comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro, che ha l'obbligo di denuncia all'INAIL nei termini ordinari (48 ore dalla ricezione del certificato medico per gli infortuni che comportano assenza superiore a 3 giorni). La mancata denuncia configura una violazione dell'art. 53 D.Lgs. 81/08.
VDT e ergonomia della postazione domestica
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08(artt. 172-179) disciplina il lavoro con videoterminali. L'art. 173 definisce videoterminale qualsiasi terminale alfanumerico o grafico, indipendentemente dal tipo di procedimento di visualizzazione. I lavoratori che utilizzano un videoterminale per almeno 20 ore settimanali (al netto delle interruzioni regolamentari) sono soggetti agli obblighi del Titolo VII, inclusi i lavoratori agili.
Gli obblighi del datore di lavoro per la postazione VDT in smart working includono:
- Valutazione del rischio VDT: analisi dei requisiti minimi della postazione domestica (distanza dallo schermo, altezza del monitor, illuminazione, riflessi, postura della schiena e delle braccia). Può essere eseguita tramite questionario di auto-valutazione validato dal RSPP.
- Informazione e formazione:il lavoratore deve ricevere informazioni specifiche sull'allestimento della postazione ergonomica, sulle pause obbligatorie (15 minuti ogni 2 ore di utilizzo continuativo del VDT ex art. 175 D.Lgs. 81/08) e sui rischi per la vista.
- Fornitura di attrezzature idonee: il datore può fornire — e in alcuni casi deve farlo per adempiere agli obblighi di sicurezza — monitor aggiuntivi, tastiere esterne, mouse ergonomici, supporti per laptop e sedie regolabili. Alcuni CCNL prevedono una dotazione standard per il lavoratore agile.
- Sorveglianza sanitaria: i lavoratori VDT hanno diritto alla visita medica preventiva e periodica con focus sulla funzione visiva (art. 176 D.Lgs. 81/08). La periodicità standard è biennale per i lavoratori che presentano difetti visivi corretti, quinquennale per gli altri.
Checklist postazione domestica
- Distanza occhi-schermo: 50-70 cm
- Bordo superiore del monitor all'altezza degli occhi o leggermente sotto
- Schiena supportata dallo schienale, piedi appoggiati al pavimento
- Illuminazione naturale laterale (non frontale o posteriore allo schermo)
- Assenza di riflessi sullo schermo da finestre o lampade
- Tastiera e mouse alla stessa altezza, avambracci orizzontali
- Pausa di 15 minuti ogni 2 ore di utilizzo continuativo del VDT
Rischi psicosociali del lavoro ibrido
Il lavoro ibrido introduce rischi psicosociali specifici che differiscono da quelli del lavoro tradizionale in sede. La ricerca internazionale (EU-OSHA, Eurofound, ILO) ha identificato i seguenti fattori di rischio prevalenti:
Isolamento e riduzione del capitale sociale
La riduzione della presenza fisica in ufficio diminuisce le interazioni informali — il cosiddetto “effetto macchinetta del caffè” — che sono fondamentali per la costruzione delle relazioni di fiducia, per la circolazione informale delle informazioni e per il senso di appartenenza all'organizzazione. I lavoratori che svolgono più giornate settimanali in remoto riferiscono più frequentemente sentimenti di isolamento, difficoltà di integrazione nelle dinamiche di team e percezione di essere esclusi dalle opportunità di visibilità e avanzamento di carriera. Il rischio è particolarmente elevato per i lavoratori neo-assunti, che devono costruire il loro network aziendale partendo da zero.
Always-on e confine vita-lavoro
Uno dei paradossi del lavoro agile è che la flessibilità spaziale può tradursi in una minore flessibilità temporale: la disponibilità tecnologica permanente (smartphone, laptop, notifiche push) rende difficile stabilire confini netti tra il tempo di lavoro e il tempo personale. Questo fenomeno — definito “always-on” — è associato a un aumento significativo del rischio di burnout, insonnia e disturbi d'ansia.
L'art. 19 della L. 81/2017 impone che l'accordo individuale contenga le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessionedel lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Alcune aziende italiane hanno implementato policy di no-email after hours, disabilitazione delle notifiche al di fuori delle fasce concordate e incentivi al rispetto dei periodi di disconnessione. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2020 ha ulteriormente chiarito l'importanza della clausola di disconnessione.
Sovraccarico tecnologico e meeting fatigue
Il passaggio dalla comunicazione in presenza a quella mediata dalla tecnologia aumenta il numero di videoconferenze, spesso concentrate in slot orari ravvicinati, generando il fenomeno della “Zoom fatigue” o più in generale della meeting fatigue. Ricerche condotte da Microsoft Research e da Eurofound mostrano che 4-6 ore di videoconferenze consecutive provocano un affaticamento cognitivo significativamente superiore rispetto alle riunioni in presenza, a causa della minor larghezza di banda della comunicazione mediata.
Isolamento sociale
Riduzione delle interazioni informali, senso di esclusione, difficoltà di onboarding per i neo-assunti. Gestione: riunioni periodiche in presenza, mentorship attiva.
Always-on / difficoltà di disconnessione
Eccessiva disponibilità tecnologica oltre l'orario di lavoro. Gestione: policy di disconnessione, orari di reperibilità definiti nell'accordo individuale.
Meeting fatigue da videoconferenze
Affaticamento cognitivo da eccesso di videocall. Gestione: limitare le sessioni consecutive, alternare formati asincroni, prevedere pause tra meeting.
Invisibilità e rischio carriera
Percezione di essere meno visibili ai fini delle promozioni. Gestione: criteri di valutazione basati sulle performance, non sulla presenza.
Accordo individuale e informativa sui rischi: adempimenti pratici
L'accordo individuale di lavoro agile è il documento contrattuale che formalizza le condizioni della prestazione in modalità agile. Deve essere redatto in forma scritta, sottoscritto da entrambe le parti e depositato telematicamente al Ministero del Lavoro.
In materia di sicurezza, l'accordo deve contenere o richiamare:
- Luoghi di svolgimento della prestazione: indicazione dei luoghi ammessi (domicilio, coworking, altri luoghi) con eventuali esclusioni (es. luoghi pubblici non sicuri, paesi esteri senza accordi di sicurezza sociale).
- Orari di lavoro e fasce di reperibilità:definizione dell'orario ordinario, delle fasce orarie in cui il lavoratore è reperibile e dei periodi di disconnessione garantita.
- Strumenti di lavoro:specificazione degli strumenti forniti dal datore (laptop, telefono, software) e delle condizioni d'uso per finalità lavorative.
- Richiamo all'informativa sui rischi:l'accordo deve fare esplicito riferimento all'informativa ex art. 22 L. 81/2017 consegnata al lavoratore.
L'informativa sui rischiex art. 22 L. 81/2017 è un documento distinto dall'accordo, con periodicità almeno annuale. Deve essere consegnata anche al RLS. Deve coprire: rischi generali dell'attività lavorativa, rischi specifici del lavoro agile (ergonomia, VDT, sicurezza elettrica, rischi psicosociali), procedure di emergenza, contatti per la segnalazione di infortuni e near-miss.
Formazione per il lavoro ibrido: obblighi ex D.Lgs. 81/08 art. 37
L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone la formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori, adeguata alla mansione e ai rischi specifici. Per i lavoratori agili, la formazione deve includere moduli dedicati:
- Allestimento della postazione domestica: requisiti minimi ergonomici, criteri per la scelta della scrivania e della sedia, illuminazione corretta, gestione dei cavi.
- Sicurezza informatica e protezione dei dati: utilizzo sicuro delle reti domestiche e pubbliche (VPN obbligatoria), protezione dei dati aziendali, gestione delle credenziali, phishing e social engineering.
- Gestione dell'emergenza fuori sede: procedure da seguire in caso di infortunio domestico (comunicazione al datore, contatto con il pronto soccorso), gestione dei near-miss.
- Benessere e rischi psicosociali: riconoscimento dei segnali di burnout e stress da lavoro agile, tecniche di gestione del confine vita-lavoro, utilizzo dei servizi di supporto disponibili (EAP, medico competente).
L'Accordo Stato-Regioni 2025 ha aggiornato i contenuti minimi della formazione sulla sicurezza, introducendo riferimenti espliciti alle modalità di lavoro agile come fattore da considerare nella progettazione dei percorsi formativi. La formazione può essere erogata in modalità e-learning, con verifica di apprendimento finale, fatto salvo il rispetto dei contenuti minimi previsti per la formazione generale e specifica.
Raccomandazioni operative per datori di lavoro e RSPP
Aggiornare il DVR per il lavoro agile
Integrare la sezione rischi con i fattori specifici del lavoro agile: VDT domestico, ergonomia, rischi psicosociali (isolamento, always-on, work-life balance). Prevedere misure preventive documentate.
Redigere e aggiornare l'accordo individuale
Verificare che ogni accordo individuale contenga le clausole sulla sicurezza: luoghi ammessi, fasce di reperibilità, disconnessione, richiamo all'informativa rischi. Depositare telematicamente al Ministero del Lavoro.
Emettere l'informativa annuale ex art. 22
Redigere l'informativa sui rischi generali e specifici del lavoro agile. Consegnarla al lavoratore e al RLS con cadenza almeno annuale. Conservare prova della consegna.
Includere formazione specifica per lavoratori agili
Inserire nel piano formativo moduli dedicati: ergonomia postazione, sicurezza informatica, gestione emergenze fuori sede, rischi psicosociali. Possibile in e-learning con verifica finale.
Gestire i rischi dell'always-on
Introdurre policy di disconnessione, definire orari di reperibilità nell'accordo, formare i manager sul rispetto dei confini vita-lavoro. Monitorare l'impatto attraverso survey periodiche.
Sorveglianza sanitaria VDT per lavoratori agili
Assicurare che i lavoratori agili che usano VDT per ≥20h/settimana siano inclusi nei protocolli di sorveglianza sanitaria (art. 176 D.Lgs. 81/08) con le stesse periodicità dei colleghi in sede.
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Fonti normative
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 — artt. 18-23 — Lavoro agile
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — artt. 17, 28, 37, 172-179 — Testo Unico Sicurezza
- INAIL — Tutela assicurativa nel lavoro agile: circolari e chiarimenti
- Accordo Stato-Regioni 2025 — Aggiornamento formazione sicurezza lavoratori
- EU-OSHA — Telework and ICT-based mobile work: flexible working in the digital age (2020)
- Eurofound — Working anytime, anywhere: the effects on the world of work (2017)
- Osservatorio Smart Working — Politecnico di Milano — Report 2024
- Ministero del Lavoro — Circolare n. 4/2020 — Chiarimenti sul lavoro agile
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