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Responsabilità del Formatore Esterno in caso di Infortuni: la Giurisprudenza

Analisi della giurisprudenza italiana sulla responsabilità penale e civile degli enti formatori e dei docenti esterni per infortuni derivanti da formazione insufficiente o errata.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La Cassazione penale ha progressivamente elaborato un orientamento che può coinvolgere anche i soggetti formatori esterni nella catena causale degli infortuni sul lavoro, quando la formazione erogata risulta carente, inadeguata ai rischi specifici o non documentata. Il nesso causale tra formazione insufficiente e infortunio è elemento chiave nella valutazione della corresponsabilità.

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Il quadro normativo: chi risponde della formazione?

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 costruisce il sistema degli obblighi formativi attorno alla figura del datore di lavoro, che rimane il principale destinatario dell'obbligo e non può liberarsene per il solo fatto di avere affidato l'erogazione a un soggetto esterno.

Art. 17 D.Lgs. 81/08 — obblighi non delegabili. La valutazione dei rischi e la relativa documentazione, nonché la designazione dell'RSPP, sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. La formazione dei lavoratori, pur non rientrando direttamente in questo elenco, partecipa della stessa logica: il datore che affida l'erogazione a un ente esterno non trasferisce la propria responsabilità ma aggiunge un ulteriore soggetto nella catena causale, restando titolare dell'obbligo di verifica sull'adeguatezza dei contenuti erogati rispetto ai rischi specifici dell'azienda.

Art. 37 D.Lgs. 81/08 — contenuti della formazione. L'obbligo di formazione è formalmente in capo al datore di lavoro. Tuttavia, alcune sentenze di merito hanno elaborato il principio per cui il formatore esterno assume una posizione di garanzia limitata alle materie di sua competenza e alla qualità tecnica dei contenuti erogati nel perimetro del mandato ricevuto. Tale posizione di garanzia non si sovrappone a quella del datore ma può concorrere causalmente in caso di infortunio se la formazione è risultata obiettivamente carente.

Art. 25 D.Lgs. 81/08 — medico competente.Il medico competente ha l'obbligo di partecipare alla valutazione dei rischi, contribuendo all'identificazione dei rischi lavorativi che richiedono sorveglianza sanitaria. Questo profilo genera una responsabilità parallela e autonoma rispetto a quella del formatore: la mancata comunicazione al datore di rischi rilevati in sede di visita medica — che avrebbero dovuto essere oggetto di formazione specifica — può fondare un concorso colposo del medico competente nell'infortunio conseguente.

Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — requisiti dei docenti formatori. L'accordo definisce i requisiti minimi di curriculum, esperienza e metodologia che i docenti impegnati nei corsi di formazione sulla sicurezza devono possedere. La non conformità a tali requisiti — ad esempio, l'impiego di un docente privo dei titoli previsti per la specifica area tematica — può fondare la corresponsabilità dell'ente formatore, poiché l'erogazione del corso da parte di soggetti non qualificati mina alla base la validità e la qualità della formazione stessa.

Casistica giurisprudenziale: quando il formatore è ritenuto (con)responsabile

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha affrontato in più occasioni la questione della corresponsabilità dell'ente formatore esterno, delineando alcune tipologie ricorrenti di condotta rilevante.

Caso 1 — Formazione sul rischio specifico non erogata

In diverse pronunce di merito, i giudici hanno ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'ente formatore che aveva erogato un corso generico di sicurezza senza includere il modulo sul rischio specifico — ad esempio il rischio di caduta dall'alto — identificato come causa determinante dell'infortunio mortale successivamente verificatosi. Il nesso causale tra l'omissione del contenuto formativo prescritto dall'Accordo Stato-Regioni e l'evento è stato ritenuto configurabile quando risultava provato che il lavoratore, se correttamente formato su quel rischio specifico, avrebbe adottato le misure di protezione che avrebbero impedito l'infortunio. Il programma del corso, confrontato con il DVR e con i contenuti minimi dell'Accordo, costituisce il principale documento probatorio in questi procedimenti.

Caso 2 — Documentazione formativa non veritiera

La giurisprudenza ha affermato che il formatore il quale certifica il completamento di un percorso formativo mai effettivamente erogato — o erogato con modalità non conformi agli standard previsti, come un corso in presenza svolto integralmente online senza la componente pratica obbligatoria — risponde a titolo di concorso nel reato di falso (artt. 476 e ss. c.p.). In caso di infortunio successivo, il formatore che ha rilasciato documentazione non veritiera può rispondere anche a titolo di cooperazione colposa ex art. 113 c.p., poiché la certificazione non autentica ha indotto il datore di lavoro a ritenere assolto un obbligo formativo in realtà rimasto inadempiuto, con conseguente esposizione del lavoratore a rischi non presidiati dalla formazione necessaria.

Posizione della Cassazione (Cass. pen. sez. IV)

La Corte di Cassazione ha ribadito con costanza che il datore di lavoro non si libera dalla responsabilità delegando la formazione a un ente esterno: rimane titolare della posizione di garanzia primaria ex art. 17 D.Lgs. 81/08 e risponde sia per la scelta di un ente inidoneo (culpa in eligendo) sia per la mancata verifica dell'adeguatezza dei contenuti effettivamente erogati rispetto ai rischi specifici dell'azienda (culpa in vigilando).

Allo stesso tempo, la Suprema Corte ha aperto alla possibilità che il formatore esterno risponda penalmente quando la sua condotta omissiva o commissiva ha concorso causalmente alla produzione dell'evento, configurando un concorso colposo ai sensi dell'art. 113 c.p. La responsabilità del formatore esterno non si sostituisce a quella del datore ma si somma ad essa, con quote causali valutate caso per caso in relazione all'effettiva incidenza della lacuna formativa sull'infortunio.

La responsabilità civile del formatore esterno: contratto d'opera e inadempimento

Il contratto tra azienda ed ente formatore è qualificabile come contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., con conseguente applicazione della disciplina sull'inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) e sulla responsabilità professionale.

Il formatore che eroga una formazione non conforme agli standard previsti dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori, preposti, dirigenti) o dall'Accordo del 7 luglio 2016 (requisiti dei docenti) è inadempiente alle obbligazioni assunte contrattualmente. Il datore di lavoro che in seguito a tale inadempimento venga condannato a risarcire il lavoratore infortunato può esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'ente formatore per la quota di danno causalmente ascrivibile alla formazione carente, avvalendosi degli strumenti ordinari del diritto contrattuale.

Il D.Lgs. 81/08 non prevede una responsabilità diretta e autonoma dell'ente formatore nei confronti del lavoratore, ma la disciplina generale della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. è applicabile quando il comportamento del formatore integri un fatto illecito causalmente collegato al danno subito dal lavoratore terzo. In questo caso, il lavoratore infortunato può agire direttamente contro l'ente formatore in sede civile, dimostrando il fatto illecito (formazione carente o non erogata), il danno (lesioni o morte) e il nesso causale tra i due.

Sul piano assicurativo, la responsabilità civile dell'ente formatore per danni derivanti dalla qualità della formazione erogata è tipicamente coperta dalla polizza RC professionale, la cui adeguatezza dei massimali va valutata in relazione alle dimensioni dell'attività formativa svolta e alla tipologia di rischi trattati nei corsi erogati.

Come tutelarsi: raccomandazioni per enti formatori e datori di lavoro

La gestione del rischio giuridico connesso alla formazione sulla sicurezza richiede un approccio documentale e organizzativo strutturato, sia per gli enti che erogano la formazione sia per le aziende che la commissionano.

Per gli enti formatori:

  • Contratto scritto con descrizione puntuale dei contenuti da erogare, riportando espressamente i moduli previsti dall'Accordo Stato-Regioni e i rischi specifici oggetto della formazione concordata con il committente.
  • Registro presenze firmato dai partecipanti per ogni sessione; verifica finale dell'apprendimento con documentazione dell'esito; attestati rilasciati conformemente ai modelli previsti dall'Accordo Stato-Regioni.
  • Impiego di docenti in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo del 7 luglio 2016 per la specifica area tematica trattata; documentazione del curriculum del docente da conservare agli atti.
  • Polizza RC professionale con massimali adeguati alla tipologia di formazione erogata, con copertura esplicita per danni derivanti da formazione sulla sicurezza sul lavoro.
  • Comunicazione scritta al committente qualora i contenuti richiesti non corrispondano ai requisiti minimi obbligatori o qualora le condizioni organizzative non consentano una formazione conforme agli standard.

Per i datori di lavoro:

  • Verifica preventiva dell'accreditamento e dei requisiti dell'ente formatore prima del conferimento dell'incarico; richiesta e conservazione della documentazione del curriculum dei docenti previsti per il corso.
  • Confronto tra il programma del corso effettivamente svolto e i contenuti minimi obbligatori dell'Accordo Stato-Regioni, con verifica che il programma includa tutti i moduli sul rischio specifico della mansione, come identificati nel DVR aziendale.
  • Conservazione della documentazione formativa (registro presenze, attestati, verbale della verifica finale) per almeno dieci anni, con indicizzazione per mansione e lavoratore.
  • Previsione contrattuale di clausole che obblighino l'ente formatore a comunicare eventuali assenze dei partecipanti e a programmare sessioni di recupero; clausole di manleva per i danni derivanti da formazione non conforme agli standard.

Per entrambi i soggetti, la formazione progettata specificamente sui rischi identificati nel DVR dell'azienda — e non generica o standardizzata — rappresenta il miglior presidio sia sotto il profilo prevenzionistico sia sotto quello della tutela giuridica in caso di contestazione.

Domande frequenti sulla responsabilità del formatore esternoFAQ

Un lavoratore infortunato può citare in giudizio l'ente formatore?
Il lavoratore infortunato può agire in giudizio nei confronti dell'ente formatore in sede civile, invocando la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., qualora dimostri che la formazione erogata era carente o inadeguata ai rischi specifici e che tale carenza ha contribuito causalmente all'infortunio. Il rapporto contrattuale formale intercorre tra azienda ed ente formatore, non tra ente e lavoratore, ma ciò non esclude l'azione aquiliana del lavoratore terzo danneggiato. In parallelo, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro — titolare dell'obbligo primario ex art. 37 D.Lgs. 81/08 — il risarcimento dei danni, e quest'ultimo potrà eventualmente rivalersi sull'ente formatore per la quota causalmente attribuibile alla formazione inadeguata.
Se la formazione è stata erogata ma non era adeguata ai rischi specifici, chi risponde?
La responsabilità principale rimane in capo al datore di lavoro, che è il titolare dell'obbligo di formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/08 e che non può liberarsi di tale obbligo delegando l'erogazione a un soggetto esterno. Tuttavia, se il programma formativo era inadeguato ai rischi specifici dell'azienda — ad esempio perché il corso era generico e non includeva i moduli sul rischio specifico della mansione, come richiesto dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 — l'ente formatore può rispondere contrattualmente verso l'azienda per inadempimento e, in caso di infortunio connesso alla lacuna formativa, può essere chiamato a rispondere anche a titolo di concorso colposo. La giurisprudenza di merito ha valorizzato il nesso causale tra l'omissione del contenuto formativo specifico e l'evento dannoso.
L'ente formatore accreditato dalla Regione ha una responsabilità diversa rispetto a un formatore privato non accreditato?
L'accreditamento regionale non costituisce un'esimente della responsabilità civile o penale, ma incide sul piano probatorio. L'ente accreditato è tenuto a rispettare standard più stringenti (requisiti dei docenti, metodologie, verifica dell'apprendimento, registro presenze) definiti dall'Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016: il mancato rispetto di tali standard da parte di un ente accreditato può essere valutato come indice di inadempimento contrattuale aggravato. Un formatore non accreditato che eroga formazione in ambiti per cui è richiesto l'accreditamento si espone a responsabilità aggiuntive, poiché la stessa erogazione del servizio è in violazione del quadro normativo. In entrambi i casi, ciò che rileva ai fini della responsabilità per l'infortunio è l'effettiva conformità dei contenuti erogati agli standard richiesti per la mansione e il settore specifico del lavoratore formato.
Il datore di lavoro si libera dalla responsabilità dimostrando di aver affidato la formazione a un ente certificato?
No. La Cassazione penale ha chiarito in modo costante che il datore di lavoro non si libera dall'obbligo di formazione ex art. 17 D.Lgs. 81/08 — obbligo qualificato come non delegabile nella sua sostanza — per il solo fatto di aver affidato l'erogazione dei corsi a un ente esterno, ancorché accreditato o certificato. Il datore rimane responsabile sia per culpa in eligendo (scelta di un ente inidoneo) sia per culpa in vigilando (mancata verifica che i contenuti erogati fossero effettivamente pertinenti ai rischi specifici della propria azienda). L'attestato di partecipazione non equivale alla prova che il lavoratore abbia ricevuto una formazione adeguata: il datore deve verificare la pertinenza del programma svolto rispetto al profilo di rischio della mansione.
Come si dimostra che la formazione erogata era inadeguata ai rischi specifici dell'azienda?
La prova dell'inadeguatezza della formazione rispetto ai rischi specifici si costruisce confrontando il programma del corso effettivamente svolto (come risulta dal registro presenze, dal piano formativo contrattualizzato e dall'attestato) con i contenuti minimi obbligatori previsti dagli Accordi Stato-Regioni e con il DVR dell'azienda, che individua i rischi specifici della mansione svolta dal lavoratore infortunato. Se il corso non includeva il modulo sul rischio che ha causato l'infortunio — ad esempio il rischio di caduta dall'alto per un operaio che svolge lavori in quota — l'omissione è riscontrabile documentalmente. Rileva anche la verifica della qualificazione dei docenti, la metodologia utilizzata (il solo modulo teorico online non è sufficiente per le parti pratiche) e l'esito della verifica finale dell'apprendimento. Il consulente tecnico del pubblico ministero o del giudice procede tipicamente all'analisi comparata tra programma erogato e profilo di rischio del lavoratore.

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Domande frequentiFAQ

Un lavoratore infortunato può citare in giudizio l'ente formatore?
Il lavoratore infortunato può agire in giudizio nei confronti dell'ente formatore in sede civile, invocando la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., qualora dimostri che la formazione erogata era carente o inadeguata ai rischi specifici e che tale carenza ha contribuito causalmente all'infortunio. Il rapporto contrattuale formale intercorre tra azienda ed ente formatore, non tra ente e lavoratore, ma ciò non esclude l'azione aquiliana del lavoratore terzo danneggiato. In parallelo, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro — titolare dell'obbligo primario ex art. 37 D.Lgs. 81/08 — il risarcimento dei danni, e quest'ultimo potrà eventualmente rivalersi sull'ente formatore per la quota causalmente attribuibile alla formazione inadeguata.
Se la formazione è stata erogata ma non era adeguata ai rischi specifici, chi risponde?
La responsabilità principale rimane in capo al datore di lavoro, che è il titolare dell'obbligo di formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/08 e che non può liberarsi di tale obbligo delegando l'erogazione a un soggetto esterno. Tuttavia, se il programma formativo era inadeguato ai rischi specifici dell'azienda — ad esempio perché il corso era generico e non includeva i moduli sul rischio specifico della mansione, come richiesto dall'Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 — l'ente formatore può rispondere contrattualmente verso l'azienda per inadempimento e, in caso di infortunio connesso alla lacuna formativa, può essere chiamato a rispondere anche a titolo di concorso colposo. La giurisprudenza di merito ha valorizzato il nesso causale tra l'omissione del contenuto formativo specifico e l'evento dannoso.
L'ente formatore accreditato dalla Regione ha una responsabilità diversa rispetto a un formatore privato non accreditato?
L'accreditamento regionale non costituisce un'esimente della responsabilità civile o penale, ma incide sul piano probatorio. L'ente accreditato è tenuto a rispettare standard più stringenti (requisiti dei docenti, metodologie, verifica dell'apprendimento, registro presenze) definiti dall'Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016: il mancato rispetto di tali standard da parte di un ente accreditato può essere valutato come indice di inadempimento contrattuale aggravato. Un formatore non accreditato che eroga formazione in ambiti per cui è richiesto l'accreditamento si espone a responsabilità aggiuntive, poiché la stessa erogazione del servizio è in violazione del quadro normativo. In entrambi i casi, ciò che rileva ai fini della responsabilità per l'infortunio è l'effettiva conformità dei contenuti erogati agli standard richiesti per la mansione e il settore specifico del lavoratore formato.
Il datore di lavoro si libera dalla responsabilità dimostrando di aver affidato la formazione a un ente certificato?
No. La Cassazione penale ha chiarito in modo costante che il datore di lavoro non si libera dall'obbligo di formazione ex art. 17 D.Lgs. 81/08 — obbligo qualificato come non delegabile nella sua sostanza — per il solo fatto di aver affidato l'erogazione dei corsi a un ente esterno, ancorché accreditato o certificato. Il datore rimane responsabile sia per culpa in eligendo (scelta di un ente inidoneo) sia per culpa in vigilando (mancata verifica che i contenuti erogati fossero effettivamente pertinenti ai rischi specifici della propria azienda). L'attestato di partecipazione non equivale alla prova che il lavoratore abbia ricevuto una formazione adeguata: il datore deve verificare la pertinenza del programma svolto rispetto al profilo di rischio della mansione.
Come si dimostra che la formazione erogata era inadeguata ai rischi specifici dell'azienda?
La prova dell'inadeguatezza della formazione rispetto ai rischi specifici si costruisce confrontando il programma del corso effettivamente svolto (come risulta dal registro presenze, dal piano formativo contrattualizzato e dall'attestato) con i contenuti minimi obbligatori previsti dagli Accordi Stato-Regioni e con il DVR dell'azienda, che individua i rischi specifici della mansione svolta dal lavoratore infortunato. Se il corso non includeva il modulo sul rischio che ha causato l'infortunio — ad esempio il rischio di caduta dall'alto per un operaio che svolge lavori in quota — l'omissione è riscontrabile documentalmente. Rileva anche la verifica della qualificazione dei docenti, la metodologia utilizzata (il solo modulo teorico online non è sufficiente per le parti pratiche) e l'esito della verifica finale dell'apprendimento. Il consulente tecnico del pubblico ministero o del giudice procede tipicamente all'analisi comparata tra programma erogato e profilo di rischio del lavoratore.

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (artt. 17, 25, 37)
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti ex art. 37 D.Lgs. 81/08
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 — Requisiti dei docenti e dei discenti dei corsi di formazione SSL
  • Art. 113 c.p. — Cooperazione nel delitto colposo (concorso di cause colpose indipendenti)
  • Art. 2222 c.c. — Contratto d'opera (disciplina del rapporto tra azienda e formatore esterno)
  • Art. 2043 c.c. — Responsabilità extracontrattuale (azione del lavoratore danneggiato verso il formatore)
  • Cass. pen. sez. IV — orientamenti sulla responsabilità per omessa o inadeguata formazione (principi generali in materia di posizione di garanzia e nesso causale)

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