Ai fini del D.Lgs. 81/2008 conta la formazione effettivamente ricevuta, non il pezzo di carta. Se il corso non si è svolto, si è svolto per meno ore o senza i requisiti dell’Accordo Stato-Regioni, il datore di lavoro è in violazione dell’art. 37 come se non avesse formato il lavoratore, e in caso di infortunio ne risponde. Chi rilascia attestati falsi può rispondere di falso, a seconda della natura del documento, o di truffa; il datore che ne è consapevole può concorrere.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Vale la formazione reale, non l’attestato
La giurisprudenza verifica se il lavoratore ha davvero acquisito le conoscenze sui rischi della mansione. Un attestato rilasciato per un corso non frequentato, o frequentato in modo solo apparente, non prova l’adempimento dell’art. 37 e non esclude la responsabilità del datore per l’infortunio legato a quel rischio.
art. 37 D.Lgs. 81/2008
2. Il datore ha un dovere di scelta e controllo dell’ente formatore
Affidarsi a un fornitore che promette corsi lampo a basso costo, senza registri presenze né verifica di apprendimento, è una scelta che i giudici valutano come colposa. Il datore deve verificare i requisiti del soggetto formatore e dei docenti e la conformità del corso all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
3. Il reato dipende dalla natura del documento
La falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) è stata abrogata dal D.Lgs. 7/2016 e oggi è un illecito civile. Restano punibili le falsità in atti pubblici o certificati quando l’attestato ha quella natura, le false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale e la truffa (art. 640 c.p.), aggravata (art. 640-bis c.p.) se il corso è stato finanziato con contributi pubblici.
art. 640 c.p.D.Lgs. 7/2016
Segnali di allarme
- durata del corso inferiore a quella prevista (per i lavoratori 4 ore di formazione generale più 4, 8 o 12 ore di specifica secondo il rischio);
- corsi in e-learning per contenuti che non lo ammettono, come la formazione del preposto (che l’art. 37, c. 7-ter, vuole in presenza) e l’addestramento pratico;
- assenza di registro presenze, di test finale e di indicazione del docente;
- attestati consegnati senza che il lavoratore abbia mai sostenuto la verifica di apprendimento.
Sanzioni per l’azienda
Se la formazione risulta non effettuata, si applica l’art. 55, c. 5, lett. c: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, con importi raddoppiati se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicati oltre i dieci (art. 55, c. 6-bis). La mancata formazione è inoltre tra le violazioni che consentono la sospensione dell’attività (art. 14 e allegato I).
Cosa fare in azienda
- Chiedere all’ente formatore il programma, il nome dei docenti con i requisiti, il registro presenze e l’esito della verifica finale.
- Controllare che la durata e la modalità (presenza, videoconferenza, e-learning) siano ammesse per quel corso dall’Accordo Stato-Regioni 2025.
- Verificare a campione con i lavoratori i contenuti appresi, specie per i rischi specifici della mansione.
- Conservare gli attestati con il resto della documentazione formativa e lo scadenziario degli aggiornamenti.
Domande frequentiFAQ
Se ho pagato un corso che poi si rivela falso, sono comunque responsabile?
Un lavoratore può firmare il registro per un collega?
Come si verifica se un attestato è valido?
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