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Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Attestati di formazione sulla sicurezza falsi o fittizi: conseguenze e responsabilità

Un attestato che non corrisponde a una formazione reale non vale: per l’azienda equivale a formazione omessa, per chi lo rilascia può configurare reati di falso o truffa.

Risposta rapida

Ai fini del D.Lgs. 81/2008 conta la formazione effettivamente ricevuta, non il pezzo di carta. Se il corso non si è svolto, si è svolto per meno ore o senza i requisiti dell’Accordo Stato-Regioni, il datore di lavoro è in violazione dell’art. 37 come se non avesse formato il lavoratore, e in caso di infortunio ne risponde. Chi rilascia attestati falsi può rispondere di falso, a seconda della natura del documento, o di truffa; il datore che ne è consapevole può concorrere.

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. Vale la formazione reale, non l’attestato

    La giurisprudenza verifica se il lavoratore ha davvero acquisito le conoscenze sui rischi della mansione. Un attestato rilasciato per un corso non frequentato, o frequentato in modo solo apparente, non prova l’adempimento dell’art. 37 e non esclude la responsabilità del datore per l’infortunio legato a quel rischio.

    art. 37 D.Lgs. 81/2008

  2. 2. Il datore ha un dovere di scelta e controllo dell’ente formatore

    Affidarsi a un fornitore che promette corsi lampo a basso costo, senza registri presenze né verifica di apprendimento, è una scelta che i giudici valutano come colposa. Il datore deve verificare i requisiti del soggetto formatore e dei docenti e la conformità del corso all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

  3. 3. Il reato dipende dalla natura del documento

    La falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) è stata abrogata dal D.Lgs. 7/2016 e oggi è un illecito civile. Restano punibili le falsità in atti pubblici o certificati quando l’attestato ha quella natura, le false dichiarazioni rese a un pubblico ufficiale e la truffa (art. 640 c.p.), aggravata (art. 640-bis c.p.) se il corso è stato finanziato con contributi pubblici.

    art. 640 c.p.D.Lgs. 7/2016

Segnali di allarme

Sanzioni per l’azienda

Se la formazione risulta non effettuata, si applica l’art. 55, c. 5, lett. c: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, con importi raddoppiati se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicati oltre i dieci (art. 55, c. 6-bis). La mancata formazione è inoltre tra le violazioni che consentono la sospensione dell’attività (art. 14 e allegato I).

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

Se ho pagato un corso che poi si rivela falso, sono comunque responsabile?
Sul piano della sicurezza sì: il lavoratore risulta non formato e la violazione dell’art. 37 resta. La buona fede può rilevare sulla colpa, ma il datore è tenuto a verificare il fornitore. Verso l’ente formatore si possono far valere le azioni civili e, se ricorrono, penali.
Un lavoratore può firmare il registro per un collega?
No. Oltre a rendere inutile la formazione, la firma per conto di altri può integrare un illecito; in caso di infortunio del lavoratore non formato, il datore risponde come se il corso non fosse mai stato fatto.
Come si verifica se un attestato è valido?
Controllando che indichi soggetto formatore, durata, contenuti, data, firma e, per i corsi che lo prevedono, l’esito della verifica; e chiedendo al soggetto formatore la documentazione del corso (registro, docente, test).

Fonti normative

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